Incarto n. 12.2019.141
Lugano 12 marzo 2020/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.785 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 25 ottobre 2010 da
RE 1 patrocinata dall’avv. PA 1
contro
CO 1
patrocinata dall’avv. PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'836'352.- oltre interessi al 5% dal 7 agosto 2009 su fr. 2'970'000.- e dal 14 settembre 2009 su fr. 5'866'352.-;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decreto 30 agosto 2019 ha stralciato dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 43’000.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 130’000.- per ripetibili;
reclamante l’attrice con reclamo 12 settembre 2019, con cui ha chiesto la riforma della querelata decisione nel senso di porre a carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 43’000.- e l’indennità per ripetibili di fr. 130’000.-, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre la convenuta con risposta 8 ottobre 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 21 novembre 2019 con cui il presidente di questa Camera ha respinto la domanda volta all’attribuzione dell’effetto sospensivo al reclamo;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 25 ottobre 2010 RE 1, alla quale nelle more della causa è poi subentrata RE 1, ha convenuto in giudizio F__________ __________ innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 8'836'352.- oltre interessi per pretese derivanti da un contratto di licenza.
La convenuta si è opposta alla petizione.
2. Con scritto 20 maggio 2019 il rappresentante legale dell’attrice comunicava che, “per quanto è dato sapere alla mia assistita”, F__________ non esisterebbe più e pertanto il procedimento dovrebbe essere stralciato. Il giorno successivo il Pretore ha così assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare osservazioni. Con lettera datata 1° luglio 2019, e meglio nel rispetto del termine fissato con una seconda proroga il 21 giugno precedente, il rappresentante legale della convenuta comunicava che tutte le azioni di F__________ erano state vendute alla società CO 1, la prima mutando la propria ragione sociale in F__________ e procedendo quindi a una fusione con la seconda. Il citato scritto concludeva affermando che la parte convenuta era esistente e rappresentata da CO 1 e pertanto il procedimento non poteva essere stralciato.
3. Con decreto 30 agosto 2019 il Pretore, rilevando che la convenuta, da lui denominata CO 1, già F__________ __________, non avrebbe contestato il contenuto dello scritto 20 maggio 2019 dell’attrice, che andava dunque ammesso, incombendo all’entità che si prevale di essere parte l’onere di dimostrarlo, ha stralciato la causa in applicazione dell’art. 242 CPC in quanto divenuta priva d’oggetto: “la parte convenuta essendo sparita” (di qui il dispositivo n. 1). Il primo giudice ha quindi ritenuto che la petizione, se si fosse giunti al giudizio, sarebbe stata destinata all’insuccesso e ha così posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 43’000.- a carico dell’attrice, condannata a pagare alla convenuta fr. 130’000.- a titolo di ripetibili (di qui il dispositivo n. 2).
4. Con reclamo 12 settembre 2019 (recte: RE 1) ha chiesto di porre a carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 43’000.- e di condannare quest’ultima a pagarle fr. 130’000.- a titolo di ripetibili, contestando la tesi del primo giudice relativa al presumibile esito della causa e sostenendo che per la ripartizione delle spese occorreva applicare l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC e quindi tenere conto che l’evento che aveva condotto allo stralcio della causa era riconducibile alla convenuta.
Con la risposta al reclamo, CO 1 [già F__________], ha ribadito avantutto la sua esistenza riprendendo il contenuto dello scritto 1° luglio 2019 indirizzato dal suo rappresentante legale al Pretore e ha quindi criticato l’affermazione di quest’ultimo secondo cui la convenuta non avrebbe contestato la sua asserita inesistenza, rispettivamente che sarebbe sparita. Nondimeno, ritiene CO 1, essa non aveva la facoltà di impugnare il giudizio nella misura in cui non le era sfavorevole. Nel prosieguo della risposta ha contestato l’interpretazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC proposta dalla reclamante e proposto la reiezione dell’impugnativa.
5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera è competente a decidere nella composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), indipendentemente da quanto si dirà in seguito.
7. Alla luce di quanto esposto al precedente consid. 5, il Pretore non avrebbe dovuto dichiarare la causa priva di oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC bensì, se del caso, in virtù dell’art. 351 CPC/TI, l’azione essendo appunto stata promossa il 25 ottobre 2010. Il Codice di procedura civile ticinese non regolava l’assegnazione delle spese e delle ripetibili nel caso in cui un’azione era divenuta priva d’oggetto. La ripartizione delle spese doveva così avvenire secondo il prudente apprezzamento del giudice, il quale teneva conto di chi aveva determinato l’inutilità della prosecuzione del procedimento, di quale delle parti aveva reso necessario, con il suo atteggiamento, l’introduzione del procedimento e quale sarebbe stato il prevedibile esito in caso di giudizio (v. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, m. 11 ad art. 151).
Nella concreta fattispecie, per i motivi di cui si dirà al prossimo considerando, non occorre tuttavia esaminare se il primo giudice ha correttamente applicato i predetti criteri.
8. Dalla decisione impugnata si può dedurre che il Pretore ha preso visione dello scritto 1° luglio 2019 dell’avv. __________, avendo indicato nell’intestazione della sua decisione: CO 1, già F__________. Non è tuttavia dato comprendere per quale ragione egli affermi che la parte convenuta non ha contestato, e quindi ammesso, l’affermazione dell’attrice secondo cui la convenuta avrebbe cessato di esistere, ossia, per riprendere i termini della decisione medesima, sarebbe sparita (v. primo paragrafo i.f.). La contestazione è appunto inserita nel citato scritto 1° luglio 2019, come sopra esposto. In altri termini, il primo giudizio difetta di motivazione non spiegando le ragioni della sua conclusione.
Determinante è a questo punto il fatto che il Pretore, se veramente riteneva che la causa era divenuta priva d’oggetto, avrebbe dovuto sentire le parti, come prevede imperativamente l’art. 351 cpv. 1 CPC/TI (v. II CCA 26 novembre 1991, inc. n. 156/91, A. SA c/ G. D., pag. 3). È vero che il suddetto scritto risulta essere stato notificato (anche se il relativo timbro compare inspiegabilmente non sul verso dello stesso ma sul verso del doc. I allegato), tuttavia, questa modalità di trasmissione non è atta a concretizzare il senso dei termini “udite le parti” contenuti nel citato testo legale. Il primo giudice non poteva pertanto prescindere dalla convocazione delle parti per discutere la tematica dell’esistenza o meno della parte convenuta nonché sulle conseguenze di un possibile stralcio in tema di tassa, spese e ripetibili. Agendo diversamente, il Pretore ha sorpreso entrambe le parti e condotto alla situazione inverosimile in cui una parte “sparita” si vede attribuire fr. 130'000.- a titolo di ripetibili; senza omettere di rilevare che quella medesima parte, in sede di risposta al reclamo, ha ribadito l’infondatezza di tale conclusione ma postulato nondimeno la reiezione del rimedio esperito e quindi la conferma di un’indennità basata sulla sua supposta inesistenza. È ovvio che ciò non può esistere. Ora, la violazione del diritto di essere sentiti conduce alla nullità della decisione di stralcio ai sensi dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC/TI (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 351). La nullità di un atto dev’essere rilevata d’ufficio (v. art. 142 cpv. 2 CPC/TI), nel presente caso quindi indipendentemente dalle censure sollevate dalle parti. Secondo la giurisprudenza la dichiarazione di nullità di un atto non deve mettere in pericolo la sicurezza del diritto (a titolo di esempio v. STF 13 luglio 2016, inc. 4A_189/2016, consid. 2.3.1; DTF 116 Ia 215, consid. 2c): questo pericolo può essere escluso nel caso concreto.
9. In conclusione il reclamo è evaso nel senso che il decreto di stralcio 30 agosto 2019 è dichiarato nullo e gli atti sono ritornati al Pretore affinché convochi le parti per una discussione sullo scritto 1° luglio 2019 dell’avv. PA 2.
Per la presente decisione si rinuncia al prelievo di spese processuali. RE 1 non può essere considerata parte vincente ritenuto che non ottiene la modifica da lei prospettata del punto 2 del dispositivo della decisione impugnata. Altrettanto vale per CO 1 che non vede confermata la decisione impugnata come aveva auspicato. Per questi motivi non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
decide:
I. Il reclamo 12 settembre 2019 di RE 1 è evaso nel senso che il decreto di stralcio 30 agosto 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, inc. OA.2010.785, è dichiarato nullo.
§ Di conseguenza gli atti sono rinviati al Pretore affinché convochi le parti per una discussione sul contenuto dello scritto 1° luglio 2019 dell’avv. PA 2 e dei relativi documenti, per i motivi esposti nei considerandi.
II. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).