Incarto n. 12.2019.139
Lugano 30 novembre 2020/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2018.126 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione del 15 giugno 2018 da
AP 1 rappr. dall’avv. PA 1
contro
AO 1 rappr. dall’avv. PA 2
in materia di diritto del lavoro, con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 81'793.-, oltre interessi, a titolo di salario base, ore supplementari, tredicesima e vacanze non godute,
domanda a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza del 4 luglio 2019 condannando la stessa al pagamento di fr. 3'200.-, oltre interessi,
appellante l’attrice con atto di appello del 4 settembre 2019 con cui postula, in via principale, la riforma del querelato giudizio e l’accoglimento integrale della petizione, e, in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti “ad (altro) Pretore” affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, in entrambi i casi con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con risposta del 16 ottobre 2019 postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. In data 8 settembre 2015 AP 1 è stata assunta da AO 1 (in seguito: AO 1), con un contratto quadro di lavoro temporaneo di durata indeterminata, in qualità di aiuto domestico (doc. D). Conformemente al punto 1 del predetto documento allo stesso veniva applicato il contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito del personale dichiarato di obbligatorietà generale. Scopo dell’accordo sottoscritto dalle parti era di regolare un numero indeterminato di missioni temporanee di AP 1 presso un’utente finale, basate su un contratto di fornitura di personale concluso tra AO 1 e la persona da assistere (doc. H).
L’accordo tra AO 1 e AP 1 prevedeva il pagamento di un salario orario di fr. 20.- dal lunedì al venerdì, e di fr. 22.- per i giorni di sabato, domenica e festivi, oppure un forfait di fr. 103.22 al giorno (regolato nel contratto di missione, cfr. doc. E) per un orario di lavoro settimanale di 42 ore (doc D, punto 3.1). Detto documento disciplinava altresì la questione delle ore suppletive prestate su istruzione della persona assistita e delle ore straordinarie (doc. D, punto 3.2) nonché delle vacanze e dei giorni festivi (doc. D, punto 3.6)
In data 9 settembre 2015 AO 1 ha confermato a AP 1 l’assunzione e l’inizio dell’attività a partire dall’11 settembre 2015 presso il domicilio della signora M__________ __________ a __________ (doc. E).
I contratti di missione mensili sottoscritti dalla dipendente - tutti simili tra di loro - prevedevano un salario settimanale di fr. 800.- più vitto e alloggio e specificavano che in questo importo erano incluse le vacanze, le festività e la tredicesima (doc. F).
AP 1 è stata impiegata presso M__________ __________ sino al decesso di quest’ultima avvenuto il 3 agosto 2016. Questo evento ha determinato la conclusione della missione per il 15 agosto 2016 (doc. 7); il contratto quadro di contro non è stato disdetto. Con scritto di data 8 agosto 2016 AO 1 ha chiesto alla collaboratrice la sua disponibilità a iniziare un nuovo incarico, proposta che la stessa ha però rifiutato (doc. 7).
2. Previo tentativo di conciliazione (CM.2018.33), in data 15 giugno 2018 AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 81'793.- (doc. L), oltre interessi, a titolo di salario base, ore supplementari, tredicesima e vacanze non godute. In breve, essa ha sostenuto di essere stata sin da subito impiegata in turni di lavoro da 22 ore giornaliere per tornate di 6/7 giorni consecutivi, per un totale complessivo di 132/154 ore la settimana, quando invece avrebbe dovuto lavorare 6 giorni alla settimana per 7 ore al giorno. Situazione - a suo dire - nota alla datrice di lavoro e che troverebbe conferma nei documenti agli atti e, in particolare, nelle prove di cui la stessa ha chiesto l’assunzione. L’attrice ha qualificato questo maggiore orario di lavoro rispetto a quello contrattuale in lavoro suppletivo per fr. 46'018.- (doc. L) e in lavoro straordinario per fr. 62'125.- (doc. L). Essa ha affermato altresì di non aver mai potuto godere delle ferie che andavano pertanto retribuite in ragione di fr. 8'306.-. Dedotti gli importi percepiti a titolo di stipendio, restava - secondo i conteggi dell’attrice - uno scoperto a suo favore di fr. 81'793.- di cui essa ha chiesto il pagamento con la presente causa.
Con risposta del 10 settembre 2018 AO 1 si è opposta all’azione, di cui ha chiesto l’integrale reiezione. In sintesi, essa ha negato che AP 1 avesse lavorato più di quanto pattuito contrattualmente e ha relativizzato l’attività svolta dalla stessa osservando che, di regola, la mattina in casa erano presenti pure la domestica e un’infermiera o un’assistente di cura, circostanza che, a detta della convenuta, avrebbe permesso alla qui attrice di beneficiare di quasi tutte le mattine libere. AO 1 ha inoltre aggiunto che M__________ __________ al pomeriggio dormiva circa due ore dando la possibilità a AP 1 di disporre del proprio tempo. Per quanto attiene all’attività notturna la convenuta ha affermato che questa consisteva unicamente in un picchetto notturno che poteva impegnare la lavoratrice al massimo un’ora a notte. Essa ha proseguito sostenendo che AP 1 aveva lavorato una media di 18,5 giorni al mese beneficiando di ben 134 giorni liberi in 10 mesi di attività, ciò che basterebbe in ogni caso per recuperare qualsivoglia ora supplementare eventualmente svolta.
AO 1 ha inoltre posto l’accento sul fatto che durante il rapporto di impiego la lavoratrice non l’ha mai informata delle asserite ore di lavoro supplementari effettuate né tantomeno ne ha preteso il pagamento.
In sede di replica e duplica le parti hanno ribadito e ulteriormente sviluppato le rispettive antitetiche tesi di causa. Entrambe le contendenti hanno chiesto l’assunzione di diversi mezzi di prova.
In data 15 marzo 2019 si sono tenute le prime arringhe. In questa sede le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni e hanno nuovamente chiesto l’assunzione di vari mezzi di prova producendo degli elenchi che sono stati annessi al verbale.
3. In data 4 luglio 2019 il Pretore ha emanato la propria decisione senza effettuare ulteriori accertamenti istruttori; egli ha, in particolare, parzialmente accolto la petizione e condannato AO 1 al pagamento di fr. 3'200.- quale retribuzione delle vacanze mentre che ha respinto le pretese per le ore supplementari.
Come emerge dalla sentenza in esame, il giudice di prima sede, dopo aver sommariamente ripercorso le allegazioni delle parti in causa, ha ritenuto non fosse necessario assumere le prove richieste dalle stesse e andasse deciso in base al fatto che durante l’intera durata della relazione contrattuale l’attrice non aveva mai sollevato alcuna pretesa o rimostranza in merito alle ore suppletive e straordinarie. Il Pretore dopo aver ricordato i principi giurisprudenziali e dottrinali in materia, ha giudicato che l’attrice non aveva fatto fronte al proprio onere probatorio e che neppure era da ritenersi che la convenuta non potesse ignorare l’esistenza delle ore supplementari asseritamente svolte; egli ha pertanto respinto questa richiesta.
Di contro il giudice di prima sede ha ammesso la pretesa relativa alle vacanze, in misura di fr. 3’200.-, ritenendo il meccanismo di retribuzione scelto dalla convenuta contrario alla legge.
4. Con atto di appello del 4 settembre 2019 AP 1 postula, in via principale, la riforma del querelato giudizio e l’accoglimento integrale della petizione e, in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti “ad (altro) Pretore” affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, in entrambi i casi con protesta di tasse, spese e ripetibili.
In questa sede l’appellante lamenta la violazione di norme procedurali fondamentali e del diritto di essere sentito e critica il Pretore per “aver deciso la vertenza senza (…) effettuare alcun atto istruttorio, in violazione del diritto di essere sentita (…) e in particolare del suo diritto alla prova e ciò in virtù di un errato apprezzamento anticipato delle prove (…).” (appello, pag. 9). Essa rimprovera altresì al giudice di prima sede di aver rifiutato tutte le prove chieste dalle parti senza minimamente motivare questa decisione; AP 1 pone l’accento sull’agire contraddittorio del primo giudice che, da un conto, le rimprovera di non aver provato che AO 1 era informata delle ore supplementari da lei effettuate senza sollevare obiezioni, ma, dall’altro, ha respinto tutti i mezzi di prova da lei proposti negandole così la possibilità di provare tale circostanza. L’agire del Pretore avrebbe determinato un accertamento errato dei fatti di causa pertinenti e l’impossibilità per l’attrice di dimostrare la propria tesi.
AP 1 sostiene nuovamente che AO 1 sapeva o comunque doveva sapere che essa svolgeva ore supplementari. La datrice di lavoro non poteva infatti ignorare - già solo per averne discusso con il medico curante della signora M__________ __________ - che la situazione di quest’ultima era tale da necessitare un’assistenza costante e pertanto era consapevole della mole di prestazioni che le badanti a lei assegnate dovevano fornire. A mente dell’appellante, la consapevolezza di AO 1 sarebbe desumibile, tra l’altro, dalle fatture da essa emesse che menzionavano espressamente un accudimento anche durante le ore notturne (doc. I) nonché dal contratto di fornitura di personale a prestito che prevedeva l’impiego di due badanti qualificate 7 giorni su 7, 24 ore al giorno (doc. H).
Da ultimo l’appellante rimprovera al Pretore una violazione dell’art. 232 cpv. 1 CPC per aver emanato la sentenza direttamente dopo l’udienza di prime arringhe senza notificare la chiusura dell’istruttoria e senza dare alle parti la facoltà di esprimersi sui documenti assunti.
Per sua parte la convenuta con risposta del 16 ottobre 2019 postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato.
5. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
6. La censura dell’appellante relativa alla violazione del diritto di essere sentito, consistente nella mancata assunzione delle prove offerte e nella carente istruttoria, va trattata per prima. Qualora essa fosse fondata, infatti, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.199).
6.1. Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1). Il diritto alla prova è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è, tuttavia, assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice (Haberbeck, Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2). L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1) e permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Haberbeck, op. cit., n. 3, pag. 2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1).
6.2. Nel caso concreto, con la sentenza di merito il Pretore ha respinto tutti i mezzi di prova proposti dalle parti limitandosi a indicare “che per quanto riguarda la pretesa a titolo di ore suppletive e straordinarie non vanno ammessi dei mezzi di prova, mentre a va deciso, i base al fatto che l’attrice per l’intera durata della sua relazione contrattuale con la convenuta non ha mai sollevato alcuna pretesa o rimostranza o quant’altro a questo proposito” (sentenza, pag. 2, citata con gli errori di battitura presenti nel testo originale).
Come accennato poc’anzi, il Pretore effettuata l’udienza di prime arringhe ha emanato direttamente il proprio giudizio respingendo la petizione; egli ha quindi deciso basandosi sui soli documenti prodotti con gli allegati di causa. Dalla sentenza impugnata emerge che il Pretore ha respinto le pretese attoree essenzialmente per due ragioni: in primis, perché ha considerato non dato il presupposto della tempestiva messa a conoscenza di AO 1 delle ore supplementari svolte da AP 1 e, secondariamente, in quanto ha giudicato che - contrariamente a quanto allegato dall’attrice - neppure fosse da ritenere che la datrice di lavoro non potesse ignorarne l’esistenza. Di fatto, il primo giudice ha ritenuto che l’attrice fosse venuta meno al proprio onere probatorio.
La motivazione in oggetto non può che destare perplessità, così come il modus operandi del Pretore. Da un lato, infatti, il giudice di prima sede ha respinto tutte le prove non documentali proposte da AP 1 senza effettuare particolari accertamenti istruttori ma, dall’altro, ha rimproverato all’attrice di non aver adempiuto ai propri obblighi procedurali in relazione all’allegazione e alla prova delle proprie pretese. Questo però senza contestare la pertinenza delle prove di cui la stessa ha chiesto l’assunzione, violando così il proprio obbligo di motivazione.
Questo modo di procedere oltre a rivelarsi eccessivamente sbrigativo stride palesemente con il diritto di essere sentito e va censurato. Come rettamente rilevato dall’appellante, AP 1 è stata privata della possibilità di dimostrare che la datrice di lavoro era informata, o comunque non poteva in buona fede ignorare lo svolgimento di ore supplementari e non aveva mosso alcuna obiezione al riguardo, approvandole tacitamente. Contrariamente a quanto sostiene il Pretore nel proprio giudizio questa tesi, come pure la sussistenza di una fattispecie sussumibile nel concetto di “wissen - müssen”, non può essere esclusa a priori ma va adeguatamente esaminata, ciò che in concreto non è stato fatto. A questo va aggiunto che alcuni indizi emersi dalle prove documentali (doc. H e I) fanno nascere (ragionevoli) dubbi sulla pretesa ignoranza della datrice di lavoro, aspetto che avrebbe dovuto indurre il Pretore a svolgere degli accertamenti istruttori.
7. Ne discende che la decisione impugnata, emanata in violazione di suddetti principi, va annullata e l’incarto va rinviato al Pretore affinché completi l’istruttoria accertando i fatti pertinenti ed emani una nuova decisione. In primo luogo andrà indagata l’allegazione attorea secondo cui in un primo tempo AP 1 avrebbe comunicato a AO 1 il dettaglio delle ore di lavoro svolte presso l’abitazione di M__________ __________ ma sarebbe stata invitata dalla convenuta a indicare unicamente i giorni di presenza (petizione, pag. 3, pt. 2; v. anche appello, pag. 3 pt. 2.2 e pag. 12 pt. 4.10).
Il giudice di prima istanza dovrà quindi verificare la mole di lavoro effettivamente svolta da AP 1 e le sue mansioni, lo stato di salute di M__________ __________ e il tipo di assistenza di cui la stessa necessitava e in che misura questa situazione era nota a AO 1, le prestazioni pattuite tra la signora __________, rispettivamente i suoi famigliari, e AO 1, la ripartizione del lavoro con altre badanti, le ore di presenza in casa delle altre persone incaricate dell’assistenza della signora __________ (infermiere, assistenti di cura, donna delle pulizie).
Non si dà di contro seguito alla richiesta dell’appellante - formulata col petitum e priva di qualsiasi motivazione o giustificazione - di rinviare gli atti a un Pretore diverso da quello che ha statuito (appello, pag. 18).
8. Così stando le cose si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre contestazioni sollevate dall’appellante.
9. L’appello merita dunque accoglimento nel senso dei considerandi che precedono. Le spese processuali sono poste a carico della convenuta che ha postulato la reiezione dell’appello e risulta pertanto soccombente in questa sede; essa rifonderà pure all’appellante un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
1. L’appello 4 settembre 2019 di AP 1 è parzialmente accolto nella sua domanda subordinata. La decisione 4 luglio 2019 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali di fr. 3'000.sono poste a carico dell’appellata. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 3’000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- avv. ; - avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).