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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.11.2019 12.2019.111

7 novembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,381 mots·~12 min·2

Résumé

Risarcimento per ingiusta carcerazione: competenza per materia

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.111 12.2019.112

Lugano 7 novembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.8 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 28 gennaio 2019 da

 AP 1  patrocinato dall’  PA 1   

  contro  

 AO 1  patrocinata dall’  PA 2   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'600.- oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2019; domanda cui quest’ultima si è opposta e che il Pretore aggiunto ha respinto per incompetenza per materia con sentenza 28 maggio 2019, ponendo tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico della parte attrice che si è pure vista respingere, con la stessa sentenza, l’istanza di gratuito patrocinio formulata in data 15 maggio 2019;

appellante l’attore con atto di appello del 28 giugno 2019 con cui ha chiesto di annullare la sentenza 28 maggio 2019 e rinviare gli atti al Pretore aggiunto per procedere all’istruttoria di causa, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza;

preso atto che unitamente all’appello, l’attore ha formulato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado;

premesso che alla parte appellata non sono state richieste osservazioni all’appello né all’istanza di assistenza giudiziaria;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.      In data 11 gennaio 2015 AO 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di AP 1 per i reati di violenza carnale, coazione sessuale e minaccia, per fatti asseritamente avvenuti la notte tra il 10 e l’11 gennaio 2015 presso l’abitazione della donna.

L’inchiesta, condotta dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, si è conclusa con l’emanazione dell’atto d’accusa __________ del __________, con il quale il qui appellante è stato ritenuto autore colpevole di violenza carnale, coazione sessuale (in parte tentata) e minaccia. In questo periodo e meglio dal 12 gennaio al 23 febbraio 2015, AP 1 è stato posto in carcere preventivo per 43 giorni.

Con decisione non motivata 18 gennaio 2018, la Corte delle assise criminali ha prosciolto AP 1 da tutte le imputazioni a suo carico, ha accolto parzialmente la sua istanza di indennizzo per ingiusto procedimento ex art. 429 CPP, riconoscendogli un importo di fr. 1'000.- dei fr. 8'600.- da lui rivendicati, posto a carico dello Stato, ha respinto l’istanza di risarcimento dell’accusatrice privata e ha ordinato la confisca di tutto quanto posto sotto sequestro a eccezione di un telefono cellulare, dissequestrato. Inoltre ha accollato allo Stato le spese per la difesa d’ufficio dell’imputato, quantificate in fr. 33'293.52 (inc. __________).

La decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato.

2.      Il 28 maggio 2019 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha introdotto una petizione innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17'600.oltre accessori a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della procedura penale, avviata in base a quelle che egli ha definito le “false accuse mosse dalla signora AO 1”. La cifra rivendicata, è stato specificato, si compone di fr. 7'600.- pari alla differenza tra quanto riconosciuto dalla Corte delle assise criminali quale indennizzo per ingiusta carcerazione (fr. 1'000.-, corrispondenti a 5 giorni di carcere a fr. 200.-) e quanto richiesto dall’imputato (fr. 8'600.-), oltre a fr. 10'000.- per torto morale.

Con osservazioni 18 febbraio 2019, AO 1 ha chiesto la reiezione della petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Con decisione 28 maggio 2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione per incompetenza per materia, così come ha rigettato l’istanza di gratuito patrocinio formulata in corso di causa in data 15 maggio 2019 dall’attore, il tutto con seguito di tassa, spese e ripetibili a carico della parte soccombente.

Nel suo giudizio il primo giudice ha stabilito che pretese d’indennizzo scaturenti da procedure penali conclusesi con un’assoluzione devono e possono essere avanzate ai sensi degli artt. 416 segg. e 429 segg. CPP esclusivamente di fronte all’autorità penale, pena la preclusione, ossia l’impossibilità di farle valere ulteriormente e in altre sedi o procedure. Di qui l’incompetenza del giudice civile di determinarsi in merito alle domande di risarcimento formulate con la petizione.

3.      Con appello datato 28 giugno 2019, pervenuto per posta il 1° luglio successivo, AP 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per l’esperimento dell’istruttoria di causa e, nel contempo, postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria.

In sintesi, egli ha sostenuto di essere ben cosciente del fatto che la richiesta di indennizzo per ingiusta carcerazione debba essere formulata allo Stato, affermando che le rivendicazioni avanzate in sede civile sono di tutt’altra natura, fondandosi sugli artt. 41 e 49 CO, e che la somma per l’ingiusta carcerazione è da lui stata presa come riferimento monetario per quantificare il danno. Egli ha poi spiegato che i fr. 7'600.- non sono stati chiesti perché non riconosciuti dallo Stato, ma costituiscono semplicemente una base concreta per la quantificazione monetaria del torto morale. I fr. 10'000.- si giustificano invece quale altra componente di quest’ultimo, riconducibile all’importante sofferenza patita a seguito della carcerazione e della continuazione del procedimento, che hanno comportato una lesione della reputazione, della libertà personale e di movimento, nonché il sequestro di oggetti personali e intimi dell’appellante.

4.      L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante non deve spiegare perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa in grado di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

Nella fattispecie, l’appello è in gran parte, se non nella sua totalità, irricevibile in quanto non si confronta puntualmente con le argomentazioni della decisione di primo grado, ma, in maniera invero generica, propone sostanzialmente una sua interpretazione del diritto e dei fatti.

5.      A prescindere da ciò, l’impugnativa risulta inconsistente anche nel merito.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) e a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). L'art. 429 cpv. 2 CPP prevede che l'autorità esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo a quantificarle e a comprovarle. Questa normativa fonda una responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale. L'ammontare del danno economico deve essere calcolato secondo le regole del diritto civile (STF 6B_1054/2017 del 23 luglio 2018 consid. 3.2).

In merito al risarcimento del torto morale subito, secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP l'imputato prosciolto ha diritto a una riparazione per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 CC o dell'art. 49 CO (cfr. Wehrenberg/ Bernhard, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed., 2014, n. 27 ad art. 429). La fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso. Essa deve venire fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; sentenza 1P.147/2006 del 13 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

Se prevale nella causa, l’imputato ha diritto a che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili (art. 432 cpv. 1 CPP). Se l’imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte (non quindi quelli relativi ai reati sessuali in questione), il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l’accusatore privato, possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 432 cpv. 2 CPP).

Un giorno di ingiusta carcerazione viene, per consolidata giurisprudenza, indennizzato con fr. 200.nei casi di breve-media durata (STF 6B_909/2015 consid. 2.2 e cit.).

6.      In ambito di pretese avanzate dalle parti a un procedimento penale nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e delle controparti per l’ottenimento di un risarcimento dei danni patiti e del torto morale subito, vale il cosiddetto principio dell’effetto esclusivo (o dell’esclusività) del dovere di indennizzo della collettività e quindi delle disposizioni del CPP in merito, che regolano la materia in maniera esaustiva (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.3.; Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed., 2014, n. 8 segg. ad vor-art. 416-436). In altri termini, pretese derivanti da una procedura penale possono essere fatte valere unicamente nei confronti di Confederazione o Cantoni e solo sulla base delle relative norme del CPP, mentre il ricorso a procedure fondate su disposizioni di altre leggi relative alla responsabilità, in primis quelle del CO, è escluso.

E’ poi facoltà dello Stato esercitare un eventuale regresso per le spese sostenute nei confronti delle persone che, per dolo o negligenza grave, hanno provocato l’apertura del procedimento, ostacolato notevolmente lo stesso o cagionato una decisione annullata in procedura di revisione (art. 420 CPP). Anche di fronte ad una denuncia mendace, tuttavia, l’Ente pubblico deve ricorrere a questa possibilità con una certa cautela (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.3; Domeisen, op. cit. n. 7 ad art. 420).

Di conseguenza, questa natura esclusiva del disciplinamento della materia da parte degli artt. 416 segg. CPP comporta che la facoltà concessa alle parti di ottenere dalle autorità penali delle indennità per la procedura penale esclude che possa sussistere un credito residuo fondato sulle norme della responsabilità civile, sia nell’ipotesi in cui le indennità riconosciute da tali autorità non coprono l’integralità dei costi e dei danni subiti dalla parte interessata (STF 6B_818/2018 del 4 ottobre 2018 consid. 4.1; 6B_923/2015 consid. 5.2; 4A_674/2015 consid. 1.3. e 3; DTF 139 III 190; 133 II 361 consid. 4.1; Jeanneret, Précis de Procedure pénale, 2018, n. 5048 seg.), sia in quella in cui è stato omesso di avanzare pretese di indennizzo in sede penale e si tenti, parallelamente o in un secondo tempo, di sanare la mancanza sottoponendo le rivendicazioni al tribunale civile.

7.      In base a quanto precede, quindi, un’azione volta al risarcimento del danno pecuniario e del torto morale patito a seguito di una procedura penale può essere intentata unicamente nell’ambito della procedura penale stessa e contro lo Stato, pena il suo decadimento. In tal modo, è esclusa la possibilità di far valere simili pretese, in toto o in parte, di fronte al giudice civile.

Ne consegue che il Pretore aggiunto ha correttamente respinto l’azione per incompetenza per materia del tribunale civile.

L’appello, nella misura in cui è ricevibile, si rivela quindi manifestamente infondato, con conseguente sua reiezione e relativa conferma del giudizio impugnato. Per questa ragione, in base a quanto prevede l’art. 312 cpv. 1 CPC, la controparte non è stata invitata a presentare osservazioni.

8.         La parte appellante ha presentato un’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria che dev’essere respinta per assenza di probabilità di successo dell’appello (v. art. 117 lett. b CPC), come emerge dai considerandi che precedono.

9.         Le spese giudiziarie della procedura di appello, limitate alle sole spese processuali, seguono la soccombenza e, tenuto conto delle peculiarità del caso e della situazione economica dell’appellante, sono a titolo eccezionale fissate in fr. 300.- in applicazione degli artt. 2 e 7 cpv. 1 LTG, importo per lui sicuramente sopportabile. Non si assegnano ripetibili, l’appello non essendo stato notificato per osservazioni.

Il valore litigioso, determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 17'600.-.

Per la procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, salvo in caso di malafede o temerarietà (v. art. 119 cpv. 6 CPC). Nella fattispecie, seppure l’esito della procedura avrebbe potuto essere chiaro al patrocinatore sin dagli inizi, non vi sono elementi per scostarsi dal principio base e prelevare oneri processuali.

L’impugnabilità del giudizio incidentale in materia di gratuito patrocinio segue la via dell’azione principale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 106, 108, 119 CPC e la LTG

decide:

1.        L’appello 28 giugno 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

§     Di conseguenza è confermata la sentenza 28 maggio 2019, inc. SE.2019.8, del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

2.        Le spese processuali della procedura di appello, pari a fr. 300.-, sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

3.        L’istanza 28 giugno 2019 di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.

4.        Non si prelevano spese processuali per la procedura di gratuito patrocinio.

5.        Notificazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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