Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.09.2020 12.2019.110

16 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,080 mots·~25 min·2

Résumé

Appalto - modifica di ordinazione -mercede

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.110

Lugano 16 settembre 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Bozzini, vicepresidente, Stefani e Giani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.13 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 30 maggio 2016 da

 AO 1  patrocinato dall'avv.  PA 1   

contro

 AP 1  patrocinata dall'avv.  PA 2   

con cui l'attore ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 81'378.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015 e di ordinare all'Ufficiale del registro fondiario di Locarno di iscrivere in via definitiva, a favore dell'attore e a carico della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà della convenuta, un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 81'378.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015;

domande avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 27 maggio 2019 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 72'571.10, somma per la quale ha altresì ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale;

appellante la convenuta con appello 26 giugno 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta delle spese giudiziarie di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 6 settembre 2019 l'attore postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell'ambito dell'edificazione di un nuovo stabile residenziale di 5 piani sulla particella n. __________ RFD di __________, appartenente a AP 1, quest'ultima, in qualità di committente, ha sottoscritto il 15 luglio 2014 con AO 1, in qualità di appaltatore, un contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere da falegname concernenti, tra l'altro, la fornitura e la posa delle porte d'entrata e delle porte interne degli appartamenti progettati. Il contratto è stato allestito in base all'offerta dell'8 luglio 2014 “conferma prezzi 271” e ai piani esecutivi 1:50 elaborati dalla progettista S__________ __________ SA, la quale ha assunto anche la direzione lavori (in seguito DL, doc. B).

                                  B.   Con fax 28 settembre 2014 AP 1 ha chiesto all'appaltatore di inviarle “una copia dei piani esecutivi del 8.7.2014”, asseritamente non ricevuti, e di “posare al PT sia gli armadietti e cordian nel bagno che l'armadietto della doccia” affinché potesse visionarli, con contestuale interruzione della loro produzione fino al suo benestare. La committente ha intimato altresì a AO 1 di sospendere la posa delle porte finché non fosse stata trovata una soluzione, ritenuto che non sarebbe stata “accettata una porta che sia inferiore agli 80 cm, risp. 90 cm” (doc. C).

                                  C.   Le parti hanno quindi concordato di eseguire un “appartamento campione” completo, così da permettere alla committente di prendere visione delle porte e di tutte le altre opere commissionate. L'11 febbraio 2015 AP 1 ha comunicato a AO 1 la propria soddisfazione per quanto visionato nell'appartamento campione, in particolare per le porte (doc. D).

                                  D.   Con scritto 17 febbraio 2015 AO 1 ha informato la committente che, conformemente a quanto stabilito con lei e la DL, avrebbe proceduto con la produzione e la posa delle porte degli altri appartamenti, che sarebbero state “eseguite come quelle dell'appartamento campione”, e con l'esecuzione e la posa degli armadi del disimpegno, del davanzale in corian e del rivestimento delle vasche da bagno (doc. G). Il 13 luglio 2015 è stato allestito dalla DL un verbale concernente i lavori di finitura e i ritocchi di pertinenza di AO 1 ancora necessari; lavori eseguiti da quest'ultimo il 25 agosto 2015 (doc. K, I).

                                  E.   Il 18 luglio 2015 AO 1 ha emesso la liquidazione finale (fattura n. 15140) concernente l'esecuzione delle opere da falegname fornite a AP 1, per un importo complessivo di fr. 168'513.55, con un saldo a suo favore di fr. 60'494.65, tenuto conto di due acconti di fr. 64'800.- e fr. 56'700.- già incassati (doc. H). La fattura è stata trasmessa dalla DL alla committente il 12 agosto 2015 (doc. I), mentre il 7 settembre 2015 AO 1 ha emesso un'ulteriore fattura (n. 15181) di fr. 388.80 concernente i lavori di “rifacimento dei cassetti” (doc. P).

                                  F.   Con uno scritto inviato via fax il 29 settembre 2015 la committente ha chiesto all'artigiano di inviarle la prova che egli aveva ricevuto il “benestare” dalla DL per l'esecuzione delle prime porte “a cm 72” (doc. J, 7). Con scritto 30 settembre 2015 AO 1 le ha confermato che la produzione delle prime porte era stata eseguita conformemente al modulo di offerta allegato al contratto di appalto (doc. B), allestito sulla base delle misure riprese dai piani della progettista, i quali indicavano una larghezza “luce muro di cm 90”. Egli ha altresì specificato che le misure effettive rilevate sul cantiere prima di iniziare con la produzione dei serramenti (quindi la distanza da muro a muro) corrispondevano a quelle indicate sui piani della progettista (doc. 3).

                                  G.   Con scritto 28 ottobre 2015 AO 1 ha inviato a AP 1 la fattura n. 15240 di complessivi fr. 65'307.60 concernente la “prima fornitura porte” (doc. O), specificando di ritenere pretestuosi i continui rifiuti di pagamento della liquidazione finale e informandola altresì di non essere disposto a rinunciare al suo credito concernente la fornitura delle prime porte “realizzate e posate secondo contratto” (doc. N). Il giorno successivo egli ha intimato alla committente di versare l'importo complessivo di fr. 121'766.90 (fatture n. 15140, 15181 e 15240) entro 10 giorni (doc. 31).

                                  H.   Adito da AO 1, con decisione 24 febbraio 2016 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha confermato l'annotazione provvisoria sulla particella n. __________ RFD di __________ di

                                         un'ipoteca legale per artigiani e imprenditori limitatamente all'importo di fr. 81'766.90, ritenuto che nel frattempo la committente aveva versato la somma di fr. 40'000.-, assegnando all'istante termine fino al 31 maggio 2016 per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (inc. SO.2015.787).

                                    I.   Con petizione 30 maggio 2016 AO 1, al beneficio dell'autorizzazione ad agire di cui al doc. A, ha convenuto AP 1 innanzi al medesimo Pretore, per ottenere il pagamento di fr. 81'378.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015, e ha chiesto di ordinare all'Ufficiale del registro fondiario di Locarno di iscrivere in via definitiva a suo favore e a carico della particella n. __________ RFD __________ un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 81'378.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015. Con risposta 23 agosto 2016 la convenuta ha sollevato, in ordine, l'eccezione di nullità dell'autorizzazione ad agire e, nel merito, si è integralmente opposta alle domande dell'attore, con contestazioni. Esperita l'istruttori, in cui, tra altro, è stata eseguita una perizia giudiziaria, le parti hanno ribadito le rispettive e antitetiche argomentazioni con gli allegati conclusivi.

                                  L.   Il Pretore, con sentenza 27 maggio 2019, ha parzialmente accolto la petizione e condannato la convenuta al pagamento di fr. 72'571.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015, somma per la quale ha altresì ordinato l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva a favore di AO 1 e a carico della particella n. __________ RFD di __________ di proprietà di AP 1, ponendo le spese processuali (di complessivi fr. 23'600 oltre fr. 900.- per la procedura di conciliazione) a carico dell'attore in ragione di 1/10 e in ragione di 9/10 a carico della convenuta, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere a controparte fr. 10'000.a titolo di ripetibili ridotte.

                                  M.   Con appello 26 giugno 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio. Con risposta 6 settembre 2019 l'attore si è opposto integralmente al gravame, protestando le spese giudiziarie di appello.

Considerato

in diritto:                 1.   L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l'appello 26 giugno 2019 è tempestivo, così come lo è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore, in ordine, ha respinto l'eccezione di nullità dell'autorizzazione ad agire sollevata dalla convenuta e, nel merito, ha rilevato che tra le parti era venuto in essere un contratto di appalto avente per oggetto opere da falegname. Il primo giudice ha accertato che l'attore tra giugno – settembre 2015 aveva realizzato, fornito e, in parte, posato le porte commissionate sulla base del contratto di appalto di cui al doc. B. Successivamente, a seguito delle lamentele della committente circa la larghezza delle porte, l'artigiano aveva eseguito una seconda fornitura e posa dei serramenti con una ampiezza maggiore. Al riguardo il primo giudice ha concluso che le parti avevano concordato una modifica di ordinazione (“Bestellungsänderung”), ovvero la fabbricazione e la posa di nuove porte più larghe rispetto alle prime. Sulla base dei riscontri istruttori, egli ha accertato che le prime porte fornite erano conformi a quanto previsto dal contratto di appalto e non presentavano difetti esecutivi, riconoscendo pertanto il diritto alla mercede dell'attore per l'esecuzione di tali opere di cui alla fattura doc. O per un importo pari a fr. 60'833.-. Il Pretore ha inoltre riconosciuto il diritto dell'attore al pagamento dell'importo di fr. 60'494.65 (doc. H) per l'esecuzione delle seconde porte, ritenuto che la nuova fornitura era avvenuta a seguito di una modifica dell'ordinazione non imputabile all'artigiano, visto che quanto realizzato e fornito in prima battuta era conforme a quanto previsto nel contratto di appalto originario. Dalla somma complessiva riconosciuta di fr. 121'378.10 il primo giudice ha dedotto fr. 40'000.- versati dalla convenuta dopo l'avvio della procedura d'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, per un saldo di fr. 81'378.10. Da tale importo il Pretore ha inoltre decurtato un importo forfettario di fr. 5'000.- (pari al prezzo di 4 porte interne), ritenuto che alcune delle prime porte erano state riutilizzate dall'attore, oltre fr. 567.quale minor valore dell'opera in relazione ai difetti dei motori elettrici dei i cassettoni del bagno (posizione 7a del contratto), fr. 2'535.- pari al minor valore per i piani in corian delle docce e fr. 705.- per quelli del bagno 1, mentre ha respinto le ulteriori pretese poste in compensazione dalla convenuta. Il primo giudice ha quindi parzialmente accolto la petizione per l'importo complessivo di fr. 72'571.10 e ordinato, per tale somma, l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

                                   3.   L'appellante, in ordine, ripropone l'eccezione di nullità dell'autorizzazione ad agire e critica il Pretore per avere ritenuto l'istanza di conciliazione conforme alla legge malgrado nel formale petitum l'attore abbia omesso di inserire la pretesa creditoria, limitandosi a richiedere la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione. A suo dire, l'indicazione nei considerandi degli elementi su cui si fonda l'azione non sarebbe sufficiente, ritenuto che il giudice in applicazione del principio “ne eat iudex ultra petita partium” non avrebbe la facoltà per completare d'ufficio una domanda insufficiente o incompleta.

                                3.1   L'esigenza di chiarezza e precisione della domanda non deve trascendere nell'eccesso di formalismo né contrapporsi al principio della buona fede. Una richiesta di giudizio va interpretata in maniera oggettiva, dandole il senso che i destinatari potevano e dovevano ragionevolmente attribuirle in buona fede (principio dell'affidamento: sentenza del Tribunale federale 5A_564/2016 del 15 maggio 2017 consid. 4.2 con vari riferimenti). Il giudice non è vincolato dunque alla lettera di una richiesta anche ove essa presenti conclusioni formalmente viziate, se dalla motivazione del memoriale si desume che cosa e quanto l'istante intenda ottenere (sentenza del Tribunale federale 5A_408/2016 del 21 luglio 2017 consid. 4.2; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., n. 9 ad art. 58 CPC).

                                3.2   In concreto è vero che nel petitum l'istante si è limitato a chiedere la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione. La richiesta di condanna della convenuta è tuttavia stata formulata in maniera precisa immediatamente prima del petitum con la seguente formulazione evidenziata in grassetto: “con questa causa l'istante signor AO 1 chiede che la convenuta signora AP 1 sia condannata al versamento dell'importo di CHF 81'378.90, oltre interessi al 5% a far tempo dal 30 ottobre 2015” (istanza di conciliazione, pag. 3) e nel frontespizio dell'atto l'istante ha indicato chiaramente l'oggetto (“azione creditoria derivante dal contratto di appalto”) e il valore di causa. In queste circostanze, nulla impediva al giudice di interpretare la domanda alla luce dei considerandi (sentenza del Tribunale federale 5A_657/2014 del 27 aprile 2015, consid. 8.1 e 5A_621/2012 del 20 marzo 2013, consid. 4.3) e di ritenere l'istanza di conciliazione conforme all'art. 202 cpv. 2 CPC, tanto più che la convenuta nemmeno ha mai preteso che l'istanza non le abbia permesso di individualizzare l'oggetto del contendere.

                                         Su questo punto l'operato del primo giudice sfugge dunque ad ogni critica e l'autorizzazione ad agire di cui al doc. A è perfettamente valida.

                                   4.   Nel merito l'appellante contesta che in concreto vi sia stata una modifica di ordinazione, come concluso dal Pretore. A suo dire, la fornitura e la posa delle seconde porte sarebbe oggetto di un nuovo contratto di appalto. La committente a seguito dell'esecuzione difettosa delle prime porte avrebbe infatti ricusato l'opera ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO con la comunicazione via fax di data 28 settembre 2014 (doc. C).

                                4.1   Premessa per l'applicazione delle norme sulla garanzia dell'appaltatore ai sensi degli art. 367 segg. CO è l'avvenuta consegna dell'opera, la quale può validamente avvenire solo nel caso in cui essa sia stata completata dall'artigiano (DTF 118 II 149; Gauch, Der Werkvertrag, n. 101; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª ed., Ginevra-Basilea-Zurigo 2009, n. 4481 pag. 675; Bühler, Zürcher Kommentar, n6e7 ad art. 367 CO). Un'opera è completa, e quindi atta ad essere consegnata, quando tutti i lavori necessari al suo compimento sono stati eseguiti (Gauch, op. cit., n. 101; Bühler, op. cit., n. 7 ad art. 367 CO).

                                4.2   In concreto è pacifico che il 28 settembre 2014 l'opera contrattualmente stipulata non era a tutti gli effetti terminata, mancando la posa di più della metà delle porte fornite, come ammesso e sostenuto dalla medesima convenuta nei suoi allegati introduttivi (risposta, pag. 6 e 7; duplica, pag. 7). Circostanza confermata del resto dall'istruttoria (deposizione di L__________ __________, verbale 23 gennaio 2017, pag. 3) e dallo scritto doc. C della committente, in cui ha chiesto all'artigiano di sospendere i lavori. Ne discende che la tesi dell'appellante (peraltro inammissibile, poiché in riferimento alla fornitura e alla posa delle prime porte è stata formulata in maniera chiara solo in questa sede e quindi tardivamente, art. 317 CPC) deve essere respinta. Conformemente alle valutazioni del primo giudice, dopo l'interruzione della posa, lo smontaggio e il deposito in magazzino delle prime porte a seguito delle reclamazioni della committente, le parti hanno deciso che l'attore avrebbe fornito e posato delle nuove porte di dimensione maggiore rispetto a quelle originariamente previste nel contratto. Con questa nuova pattuizione è stato sostituito il contenuto del contratto originario relativamente alla fornitura e alla posa delle porte, ciò che costituisce la modifica di un contratto e non la stipulazione di uno nuovo. La fornitura e la posa delle seconde porte di dimensioni maggiori va pertanto considerata una semplice modifica d'ordine, rispettivamente un lavoro supplementare, in ogni caso rientrante nel contratto iniziale doc. B.

                                   5.   L'appellante rimprovera in seguito il Pretore per avere riconosciuto l'importo di fr. 60'833.a titolo di mercede relativa alla fornitura e alla posa delle prime porte (doc. O). Al riguardo la committente ribadisce che l'attore avrebbe violato il principio della buona fede, emettendo la fattura 27 ottobre 2015 (doc. O) concernente le prime porte quattro mesi dopo l'invio della liquidazione finale di cui alla fattura 18 luglio 2015 (doc. H) relativa alle seconde porte fornite e alle altre opere appaltate, senza comunicare che anche la fornitura delle prime porte avrebbe dovuto essere pagata, e critica il Pretore per non avere valutato tutta una serie di circostanze da cui emergerebbe come l'artigiano avesse rinunciato alla mercede per la fornitura delle prime porte.

                                         La censura è irricevibile in ordine, le circostanze a sostegno della violazione del principio della buona fede sono infatti state addotte dall'appellante solo in questa sede, e con ciò tardivamente (art. 317 CPC). La stessa è pure infondata. Il fatto che l'artigiano abbia omesso di notificare l'aumento dei costi rispettivamente non abbia esplicitato che le prime porte avrebbero dovuto essere remunerate, non esclude infatti a priori il suo diritto alla mercede (Gauch, op. cit., n. 789), e gli ulteriori elementi indiziari addotti, in parte nemmeno comprovati (mancanza di una liquidazione finale, riutilizzo di alcune porte da parte dell'artigiano, ulteriori opere asseritamente deliberate “a compensazione” dei costi per la produzione delle prime porte), non sono comunque sufficienti per dedurre che l'attore avesse rinunciato alla mercede. 

                                   6.   L'appellante ripropone in seguito la tesi secondo cui la remunerazione delle prime porte non sarebbe dovuta poiché l'esecuzione sarebbe difettosa, le porte avendo una “luce passaggio” di soli 69 – 72 cm, quindi inferiore rispetto a quanto normalmente ci si potrebbe aspettare partendo da una larghezza “luce muro” di 90 cm. La committente rileva inoltre che la remunerazione non sarebbe comunque dovuta, l'attore avendo omesso di informarla, in violazione del suo obbligo di informazione e cooperazione, che il dettaglio costruttivo relativo alla larghezza dei telai avrebbe diminuito ulteriormente la “luce passaggio”.

                                6.1   La censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L'appellante si limita in sostanza ad esporre una personale e soggettiva lettura delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con le esaurienti argomentazioni formulate dal Pretore. La stessa è pure irricevibile poiché nuova, l'appellante avendo sostenuto solo in questa sede, e con ciò tardivamente (art. 317 cpv. 1 CPC), che le porte sarebbero difettose poiché la larghezza “luce passaggio” sarebbe inferiore a quello che usualmente ci si può aspettare partendo da una “luce muro” di 90 cm, rispettivamente di 100 cm. La committente in prima sede ha infatti sempre e solo sostenuto che le dimensioni indicate sui piani esecutivi e sull'offerta di cui al doc. B erano riferite alla “luce passaggio”, che avrebbe dovuto essere tra gli 80 e i 90 cm per le porte interne, rispettivamente di 100 cm per quelle d'entrata, e non alla larghezza “luce muro” (risposta, pag. 4).

                                6.2   Ad ogni modo, la stessa è pure infondata. L'istruttoria ha confermato che le misure riportate sull'offerta di cui al doc. B, allestita secondo i piani esecutivi 1:50 della progettista, erano da intendersi come “luce muro”, ovvero da muro grezzo a muro grezzo (deposizioni dell'arch. K__________ __________, verbale 6 marzo 2017, pag. 2, e di L__________ __________, verbale 23 gennaio 2017, pag. 2). Dalla perizia giudiziaria emerge poi che la misura delle prime porte fornite corrispondeva a quanto indicato nel modulo d'offerta integrato al contratto (perizia, pag. 22). È vero che i periti giudiziari hanno indicato che in generale per le porte “con telaio in luce muro la riduzione della luce telaio varia da 120-160 mm”, portando la “luce passaggio” a “740-780 mm” per le porte con una “luce muro” di 90 cm, rispettivamente a “840 – 880 mm” per quelle con una “luce muro” di 100 cm (perizia quesiti 9 e 10, pag. 17), mentre la larghezza “luce passaggio” delle 9 porte interne ancora depositate nel magazzino dell'attore è risultata essere di 71 – 72 cm, ad eccezione di una porta con una larghezza di 69,9 cm e una di 83,3 cm, e quella delle 4 porte d'entrata si situava tra gli 80 e gli 81,5 cm (delucidazione perizia, pag. 11). Contrariamente a quanto pretende l'appellante, tuttavia, la minore ampiezza della “luce passaggio” rispetto a quanto usualmente ci si potrebbe aspettare, non costituisce in concreto un difetto imputabile all'artigiano. Dalla perizia giudiziaria risulta infatti che la larghezza del telaio delle prime porte interne fornite è in media 150 mm (perizia, quesito numero 12, pag. 19; dato confermato pure dalle misurazioni eseguite in sede di delucidazione e complemento della perizia alle porte ancora presenti nel magazzino dell'attore, da cui risulta che l'ampiezza del telaio per le porte interne varia tra 150 e 162 mm, rispettivamente tra 150 e 165 mm per le porte di entrata [larghezza della porta + telaio ./. larghezza luce passaggio], cfr. quesito 8 delucidazione della perizia), ampiezza che rientra senz'altro nella forchetta di 120 – 160 mm indicata dai periti quale riduzione usuale della “luce telaio” per una porta con telaio a filo muro come quello previsto nel modulo di offerta di cui al doc. B (quesiti 9 e 10, pag. 17).

                                         L'ampiezza inferiore della “luce passaggio” non può pertanto che derivare da una larghezza “luce muro” minore rispetto a quella prevista dai piani esecutivi, ciò che con ogni evidenza non può essere imputato al falegname, il quale, prima di iniziare la produzione delle porte, ha pure proceduto al rilievo delle misure della costruzione grezza, quando già era stato posato l'intonaco (deposizione di L__________ __________, verbale 23 gennaio 2002, pag. 2). Ne discende che le prime porte fornite dall'attore rispettavano le indicazioni dei piani esecutivi della progettista e le scelte di dettaglio da lui operate, concernenti i telai e la loro ampiezza, sono risultate conformi alle regole dell'arte. Anche se l'ampiezza dei telai rientra in quello che usualmente ci si potrebbe attendere, come confermato dai periti, vale la pena sottolineare che in concreto l'altezza delle porte progettate, di 250 cm, ha verosimilmente imposto una maggiore larghezza dei telai al fine garantire un'adeguata stabilità dei serramenti (deposizione dell'arch. K__________ __________, verbale 6 marzo 2017, pag. 2; dichiarazione confermata anche dai periti giudiziari, perizia, quesito 11, pag. 18).

                                         In circostanze siffatte l'asserita violazione dell'obbligo di informazione e cooperazione, argomentazione peraltro irricevibile poiché nuova (317 CPC), si rileva irrilevante oltre che infondata, ritenuto che dall'istruttoria è emerso che i piani di dettaglio relativi alla realizzazione delle prime porte erano presumibilmente stati sottoposti alla DL, essendo la stessa pure progettista (deposizione dell'arch. K______ _______, verbale 6 marzo 2017, pag. 3).

                                   7.   Per quanto concerne le deduzioni, l'appellante contesta il Pretore per avere decurtato dalla mercede riconosciuta all'attore per la fornitura delle prime porte (fr. 60'833.-) un importo forfettario di fr. 5'000.-, pari al prezzo di 4 porte interne. Al riguardo ribadisce la tesi secondo cui andrebbe corrisposta unicamente la mercede concernente la produzione delle porte ancora presenti nel magazzino dell'attore al momento in cui è stata esperita la perizia giudiziaria. L'appellante si limita a ritenere “ridicolo” l'importo riconosciuto dal primo giudice, senza confrontarsi con la sua argomentazione secondo cui la committente, a cui incombeva l'onere della prova, non era riuscita a dimostrare che tutte le porte non più reperibili erano state vendute né che lo erano state allo stesso prezzo fatturato. Ne deriva che la censura deve essere dichiarata irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

                                   8.   In merito alle ulteriori deduzioni riproposte in questa sede dalla convenuta si osserva che le relative critiche al giudizio pretorile sono perlopiù irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L'appellante si limita in sostanza a ribadire le proprie tesi, esprimendo il proprio disappunto con formulazioni del tutto generiche e insufficienti ad adempiere ai presupposti di motivazione dell'art. 311 cpv. 1 CPC, senza spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui la decisione impugnata sarebbe errata. Le critiche non sono nemmeno idonee a scalfire le conclusioni del primo giudice sul tema, come si vedrà in appresso.

                                8.1   Rosette mancanti, regolazione porte di vario genere, delle antine e dei cassetti degli armadi dei bagni

                                         Il Pretore, constatato che la convenuta aveva chiesto l'eliminazione dei difetti menzionati senza tuttavia formulare una precisa domanda, nemmeno in subordine con il memoriale conclusivo, non ha dato seguito alla richiesta. In questa sede l'appellante critica il primo giudice per non avere valutato, in applicazione del suo potere di apprezzamento, il costo per l'eliminazione dei difetti menzionati. La censura è irricevibile già solo per il fatto che la convenuta in prima sede si è limitata a chiedere l'eliminazione dei difetti, senza porre in compensazione il relativo credito derivante dal minor valore dell'opera, di modo che l'obiezione di compensazione proposta per la prima volta in questa, e quindi irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), è tardiva e irricevibile.

                                8.2   Posa di un saettone sulla porta delle cantine

                                         Nella decisione impugnata il Pretore ha concluso che i difetti concernenti le porte della cantina non fossero imputabili all'attore. Le critiche formulate in questa sede dall'appellante sono irricevibili poiché tardive (art. 317 cpv. 1 CPC), la convenuta in prima sede essendosi limitata a chiedere, in maniera irrita, l'eliminazione del difetto, senza tuttavia porre in compensazione il minor valore dell'opera.

                                8.3   Minor valore dell'opera relativa ai motori elettrici dei cassettoni del bagno

                                         In prima sede la convenuta ha chiesto la deduzione dell'importo di fr. 2'804.- a titolo di minor valore dell'opera concernente i cassettoni dei bagni, ritenuta la sua rinuncia al sistema di motorizzazione degli stessi a causa dei problemi di sicurezza. Il Pretore ha concluso che quanto eseguito dall'attore fosse conforme alle pattuizioni contrattuali, ritenuto che per ovviare al problema di sicurezza sarebbe stato sufficiente uno spostamento del dispositivo di innesto, intervento che l'attore si era peraltro detto disposto a eseguire a sue spese. Per tali ragioni il primo giudice ha ritenuto che non si giustificasse accordare alla committente un minor valore di fr. 2'804.- (corrispondente alla posizione 7a del contratto doc. B), riconoscendo unicamente l'importo di fr. 567.- stimato dai periti giudiziari per porre in sicurezza i motori dei cassetti del bagno. L'appellante al riguardo si limita a sostenere che il primo giudice avrebbe “completamente negletto l'aspetto sicurezza causato dal sistema di apertura motorizzato, che era di stretta pertinenza (e verifica) dell'artigiano”, senza spendere una parola in merito alle argomentazioni pretorili, ciò che rende la censura irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).                

                                8.4   Piani in corian dei bagni del secondo, terzo e quarto piano   

                                         Il Pretore non ha riconosciuto la richiesta di porre in compensazione il minor valore di fr. 5'515.50 pari al costo della sostituzione di tre ripiani in corian dei bagni del secondo, terzo e quarto piano, poiché ha ritenuto che il difetto riscontrato (fori per la posa dei rubinetti non centrati) non fosse imputabile all'attore ma fosse da ricondurre ad una scelta progettuale errata, ovvero ad una insufficiente profondità della nicchia del mobile. L'appellante ritiene invece che il difetto sia da imputare esclusivamente all'artigiano, atteso che lo stesso sarebbe consecutivo alla sua scelta di eseguire comunque i piani senza avere preventivamente segnalato alla committente che così facendo i fori sarebbero risultati non centrati. La censura, oltre a essere irricevibile poiché si fonda su nuove argomentazioni mai addotte in prima sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è infondata già solo per il fatto che dagli atti non risulta che l'errore di progettazione fosse di facile individuazione né che fosse dovuto ad una violazione di elementari regole dell'arte, tanto che il problema di centratura dei rubinetti non è nemmeno stato constatato dalla DL al momento della consegna dell'opera (doc. K). In tali circostanze non si può imputare all'attore una responsabilità per non avere avvisato la committente dell'errata profondità della nicchia progettata.

                                8.5   Risarcimento dei danni subiti a seguito della necessità di allargare le mazzette per favorire la posa di porte più larghe

                                         La conferma del giudizio impugnato sulla conformità delle prime porte fornite con i piani esecutivi di cui al contratto stipulato tra le parti (sopra consid. 4 -6) rende senza fondamento le argomentazioni dell'appellante a sostegno della sua pretesa di fr. 43'012.- fatta valere in compensazione a titolo di risarcimento dei danni. 

                                8.6   Riduzioni di cui alla tabella doc. 33

                                         L'appellante critica infine il Pretore per non avere tenuto conto delle riduzioni contenute nel doc. 33 (prodotto anche come doc. 8). In questo documento, il cui contenuto è stato contestato dall'attore (replica, pag. 6 in mezzo con riferimento al doc. 8) è riportato unicamente il calcolo della mercede dovuta all'appaltatore secondo quanto ritenuto corretto dalla committente, ciò che costituisce una mera allegazione di parte a cui non può essere riconosciuto alcun valore probatorio. Del resto, al riguardo, la convenuta non ha nemmeno adempiuto al suo onere di allegazione, negli atti introduttivi essendosi infatti limitata a esporre la somma che a suo dire spetterebbe all'attore a titolo di mercede, rinviando per il resto al calcolo da lei effettuato di cui ai doc. 8 e 33, senza alcuna spiegazione in merito. Ciò non è sufficiente per adempiere l'onere di allegazione (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale federale 4A_502/2016 del 6 febbraio 2017). È pertanto a giusta ragione che il Pretore non ne ha tenuto conto.

                                   9.   Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d'appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 72'571.10, sono poste interamente a carico dell'appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).

                                         L'importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                     1.   L'appello 26 giugno 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 27 maggio 2019 della Pretura di Locarno-Città è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

avv.   ; avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2019.110 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.09.2020 12.2019.110 — Swissrulings