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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.08.2019 12.2019.108

13 août 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·8,244 mots·~41 min·2

Résumé

Provvedimento cautelare, nomina di un ausiliario di giustizia; competenza, parvenza di buon fondamento della causa di merito, pregiudizio difficilmente riparabile, proporzionalità

Texte intégral

AO 12AO 11

Incarto n. 12.2019.108

Lugano 13 agosto 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2019.191 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 7 maggio 2019 da

1.   AO 1  2.   AO 2  3.   AO 3  4.   AO 4  5.   AO 5  6.   AO 6  7.   AO 7  8.   AO 8         9.   AO 9  10. AO 10  11. AO 11  12. AO 12  13. AO 13  14. AO 14  15. AO 15  16. AO 16  17. AO 17  18. AO 18   tutti rappr. dall’  RA 2   

contro

AP 1    rappr. dallo  RA 1   

con cui gli istanti hanno chiesto al Pretore di nominare un ausiliario di giustizia, nella persona dell’avv. __________, per procedere all’incasso dei titoli obbligazionari argentini contesi dalle parti mediante adesione alla proposta transattiva formulata dallo Stato argentino, e successivamente trasferire il derivante importo su un conto vincolato in attesa della definizione della causa di merito, previo ordine alle parti di dare immediato seguito alle richieste dell’ausiliario di giustizia e di sottoscrivere ogni documento utile a tal fine;

richiesta avversata dalla convenuta, che ha pure postulato in subordine la prestazione di una garanzia ex art. 264 CPC, e che il Pretore ha accolto con decisione 31 maggio 2019, con cui ha pure ordinato all’ausiliario di giustizia di indicare preventivamente il suo modus agendi, la fattibilità del prospettato incasso congiunto e le relative conseguenze, rigettando d’altra parte la richiesta di garanzia della convenuta;

appellante la convenuta con atto di appello 19 giugno 2019 con cui ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio testé menzionato nel senso di respingere l’istanza cautelare, e subordinatamente di imporre agli istanti il versamento di una garanzia in suo favore, pena la revoca dell’incarico all’ausiliario di giustizia, protestando spese e ripetibili;

mentre gli appellati con risposta 10 luglio 2019 hanno postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

viste la replica spontanea 25 luglio 2019 dell’appellante e la duplica spontanea 5 agosto 2019 degli appellati;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Gli appellati sopra citati (qui di seguito anche chiamati gli “investitori”) nel corso degli anni hanno acquistato obbligazioni di stato argentine (qui di seguito anche chiamate “bonds”) in diverse valute per un asserito valore nominale complessivo di ca. 17 milioni di euro (doc. B, inc. CA.2016.71).

B.        In seguito alla crisi economica del 2001, l’Argentina è divenuta incapace di far fronte al proprio debito pubblico. Gli appellati si sono conseguentemente affidati a __________ Srl (il cui amministratore unico è __________), società di consulenza finanziaria, per valutare come procedere per recuperare gli importi investiti. È in tal contesto che si sono inserite le trattative fra gli investitori da una parte e AP 1, rispettivamente il suo rappresentante avv. __________ dall’altra, laddove si è prospettato l’avvio, da parte della suddetta società (qui di seguito anche chiamata “ZF”), costituita secondo il diritto americano e avente sede nel __________, di un’azione legale negli Stati Uniti, previo trasferimento a quest’ultima dei bonds da incassare.

C.        Nel novembre/dicembre 2006 gli investitori hanno dunque sottoscritto con AP 1 dei contratti sottoposti al diritto italiano e aventi per oggetto i bonds argentini di cui sopra.

D.        Nel primo contratto, denominato “cessione di titoli obbligazionari al portatore” (doc. F, inc. CA.2016.71), gli investitori hanno ceduto a ZF i titoli di cui trattasi pattuendo che, entro e non oltre cinque anni e due mesi dalla sottoscrizione del contratto, quest’ultima avrebbe dovuto pagare un prezzo fisso pari a una determinata percentuale del valore delle obbligazioni al giorno della sottoscrizione, dedotta una percentuale del 2% in suo favore quale “commissione” (clausole 2.1 e 2.2) oppure restituire le obbligazioni, trattenendo per sé l’equivalente di obbligazioni pari alla suddetta commissione del 2% (clausola 2.3). Salvo per quanto concerne l’investitore __________, il corrispettivo è stato lasciato in bianco. Secondo la clausola 3.1, a ZF è stata conferita la facoltà di cedere le obbligazioni sui mercati finanziari e di riacquistare con il ricavato altre obbligazioni argentine di diversa valuta, con conseguente modifica dei diritti e degli obblighi di pagamento e restituzione. Alla clausola 6, ZF si è impegnata a “profondere le proprie energie per ottenere la massima soddisfazione economica, concretamente possibile, dal rimborso del capitale e dal pagamento di interessi e altri accessori nonché degli eventuali danni da parte dei soggetti emittenti le Obbligazioni”.

E.        Contestualmente le parti hanno sottoscritto un secondo contratto, denominato “scrittura privata” (doc. G, inc. CA.2016.71), ove al punto 1.1 ZF si è impegnata a retrocedere alla controparte una determinata percentuale dell’importo in contanti eventualmente ottenuto dalla Repubblica Argentina a titolo di rimborso di capitale e interessi delle Obbligazioni (“earn out”, prezzo variabile). In tale accordo non è stato specificato alcun termine o scadenza.

Le due ulteriori due scritture private (doc. H e I, inc. CA.2016.71) hanno precisato i compiti degli investitori, di ZF, di __________ LLP (promozione dell’azione legale) e di __________ S.r.l (coordinamento e gestione dei flussi di informazione far le varie parti).

F.        In esecuzione delle pattuizioni summenzionate, le obbligazioni sono state trasferite nel deposito titoli in capo alla convenuta (doc. J e K di cui all’inc. CA.2016.71). In seguito, ZF avrebbe sostituito un imprecisato numero di obbligazioni con titoli in dollari, avviando poi nel 2007/2008, presso una corte statunitense (United States District Court for the Southern District of New York) un’azione legale contro lo Stato argentino (doc. 19, doc. M di cui all’inc. CA.2016.71).

G.       Nel dicembre 2012 le parti hanno concordato una proroga degli accordi fino al 31 dicembre 2015 dal seguente tenore: “Tutti gli accordi innanzi menzionati hanno durata fino al 31 dicembre 2015; di conseguenza tutti i termini ivi previsti … sono modificati automaticamente al 31 dicembre 2015. Restano salvi (e vengono confermati nei termini di cui appresso) tutte le facoltà e i diritti previsti nei medesimi accordi, incluso il diritto all’earn out (definito retrocessione del maggior valore di rimborso) di cui all’art. 1 della Scrittura privata di integrazione del corrispettivo” (doc. N e O di cui all’inc. CA.2016.71).

H.        Con email 25 dicembre 2015 e 20 gennaio 2016 (doc. Q) l’avv. __________ ha comunicato ai legali degli investitori di non aver richiesto alcuna proroga dei termini contrattuali, compreso quello relativo all’”earn out”, sostenendo in sostanza che, non potendo l’incasso delle obbligazioni argentine avvenire entro il 31 dicembre 2015, il diritto degli investitori a ottenere un “earn out” sarebbe in tale data scaduto, potendo ZF conseguentemente limitarsi a versare loro, quale liquidazione finale degli accordi, solamente la parte fissa del corrispettivo.

I.          Il 5 febbraio 2016, dopo che diversi soggetti giuridici (ZF compresa) avevano ottenuto, nelle cause promosse presso le corti statunitensi, sentenze favorevoli all’incasso dei bonds nei confronti dello Stato argentino, quest’ultimo ha formulato pubblicamente una proposta transattiva (“Propuesta”) diretta a tutti i detentori dei bonds non ancora soddisfatti, e meglio due offerte di pagamento, una standard (“Oferta Base”) e una per quei detentori in possesso di una sentenza favorevole (“Oferta Pari Passu”). All’offerta è seguita la pubblicazione di un documento contenente termini e condizioni dell’accordo proposto (“Master Settlement Agreement” - MSA).

J.         Con istanza 4 marzo 2016 (inc. CA.2016.71/72) gli investitori hanno convenuto AP 1 dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, il blocco dei titoli obbligazionari argentini di cui al doc. B, e sostenendo in sintesi, quanto al fondamento della loro pretesa, che la decisione di ZF di non voler riconoscere loro alcun earn out costituirebbe inadempienza, di qui la rescissione contrattuale e la restituzione delle obbligazioni.

K.        In accoglimento di tale richiesta, con decisione supercautelare 7 marzo 2016 il Pretore ha disposto il blocco dei titoli depositati presso la banca __________ SA, ordinando a ZF di trasferire gli ulteriori titoli di cui al doc. B, ovunque essi fossero, su una relazione bancaria intestata alla Pretura di Lugano. Con decisione supercautelare 31 marzo 2016, su richiesta degli istanti, il Pretore ha esteso tale provvedimento ai “Titoli Sostitutivi in USD”, ovvero ai titoli obbligazionari argentini in dollari ottenuti da ZF in sostituzione dei titoli obbligazionari in valute diverse ceduti dagli investitori. Avendo ZF sottolineato che tale blocco avrebbe potuto irrimediabilmente compromettere la possibilità di adesione alla proposta transattiva argentina, nella medesima decisione il primo giudice ha pure disposto la nomina dell’avv. __________ quale ausiliario di giustizia per approfondire la questione. Con decisione cautelare 25 luglio 2016, il Pretore ha confermato i provvedimenti cautelari di cui sopra tranne l’incarico all’avv. __________, esauritosi con la produzione dei rapporti 5 aprile, 25 aprile e 6 maggio 2016, respingendo contemporaneamente la richiesta di ZF di prestazione di una garanzia ex art. 264 CPC e imponendo agli istanti un termine di 60 giorni per avviare la causa di merito. Il giudizio del Pretore è stato confermato da questa Camera con decisione 10 novembre 2016 (inc. 12.2016.112), con conseguente reiezione dell’appello 5 agosto 2016 di ZF. Nel frattempo, gli istanti cautelari hanno avviato innanzi alla medesima Pretura la causa di merito (OR.2016.201), postulando l’accertamento giudiziale dell’avvenuta risoluzione dei contratti per inadempimento e la restituzione dei bonds.

L.        Con istanza 27 novembre 2018 (inc. CA.2019.195) ZF ha chiesto la revoca del provvedimento cautelare di blocco ex art. 268 CPC, producendo in particolare documentazione relativa al procedimento penale avviato a Treviso (IT) dagli investitori nei confronti dell’avv. __________ e conclusosi con l’archiviazione (doc. 53-56), e sostenendo che da essa si evincerebbe l’assenza di buon fondamento delle loro pretese.

M.       Con istanza cautelare 7 maggio 2019 gli investitori hanno da parte loro chiesto al medesimo Pretore di nominare un ausiliario di giustizia, proponendo per l’incarico l’avv. __________, per procedere all’incasso congiunto dei bonds mediante adesione all’offerta argentina e in seguito trasferire l’importo su un conto vincolato in attesa della definizione della controversia di merito fra le parti, e ciò a fronte dell’aggravarsi dell’urgenza e del rischio di una revoca dell’offerta da parte dello Stato argentino per il mutamento delle condizioni economiche e politiche. Con osservazioni depositate in sede di udienza 24 maggio 2019 ZF ha integralmente contestato l’istanza, sollevando in particolare l’eccezione di incompetenza del Pretore (assenza di giurisdizione), sottolineando gli svantaggi di un’adesione congiunta all’offerta argentina (in ogni caso dalla contestata fattibilità), per lei comportanti delle rinunce irrimediabili, e sostenendo che i diritti di incasso degli investitori sarebbero ormai prescritti, per cui non avrebbero alcun buon fondamento né esisterebbe un loro rischio di pregiudizio. Essa ha inoltre postulato la prestazione di una garanzia ex art. 264 CPC. Nel proseguo dell’udienza, le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.

N.        Con decisione 31 maggio 2019, pure oggetto di appello presso questa Camera (inc. 12.2019.109) il Pretore ha respinto la richiesta di revoca del provvedimento cautelare di blocco. Con separata decisione di medesima data, il Pretore ha accolto l’ulteriore istanza cautelare degli investitori, nominando l’avv. __________ quale ausiliario di giustizia, imponendogli un termine per comunicare l’accettazione dell’incarico e respingendo la richiesta di prestazione di garanzia di ZF. All’ausiliario di giustizia è stato innanzitutto chiesto di indicare il suo modus agendi e la fattibilità del prospettato incasso congiunto dei Titoli Doc. B e dei Titoli Sostitutivi in USD mediante adesione all’Offerta argentina (ivi compresa la problematica della prescrizione), le relative conseguenze e in particolare i possibili pregiudizi di un’adesione all’offerta per ZF. Dopodiché, l’ausiliario è stato munito dei più ampi poteri per procedere all'incasso e di trasferire il derivante importo su una relazione bancaria vincolata fino a definitiva risoluzione della procedura di merito. Contestualmente, il Pretore ha fatto ordine alle parti di dare immediato seguito alle richieste dell'ausiliario, segnatamente di sottoscrivere ogni documento, procura e dichiarazione necessaria o utile per procedere all’incasso e al successivo deposito.

O.       Con appello 19 giugno 2019, avversato dagli appellati con risposta 10 luglio 2019, ZF si è aggravata contro tale decisione, chiedendo preliminarmente la concessione dell’effetto sospensivo e in via principale la riforma del giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare, subordinatamente di imporre agli istanti il versamento di una garanzia, pena la revoca dell’incarico all’ausiliario giudiziario, protestando spese e ripetibili. Sono seguite la replica spontanea 25 luglio 2019 dell’appellante e la duplica spontanea 5 agosto 2019 degli appellati. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

1.      L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia la risposta sono tempestivi.

2.      L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nella fattispecie, essendo il gravame in oggetto ben poco lineare e organico, contenendo ampie citazioni dagli allegati preliminari e dall’impugnata decisione, e riproponendo in vari punti generiche tesi e censure già precedentemente menzionate, esso non verrà esaminato secondo l’ordine scelto dall’appellante, bensì secondo le tematiche sollevate, e solo nella misura in cui l’onere di motivazione di cui sopra è stato rispettato.

3.      La replica e la duplica d’altra parte non possono avere lo scopo di riproporre elementi, censure o mezzi di prova già contenute o che avrebbero dovuto essere contenute nel gravame o nella risposta, bensì piuttosto di appronfondire determinate tematiche e obiezioni della controparte in sede di risposta e replica all’appello. Ne consegue pure che tali allegati non possono servire a colmare lacune del gravame o della risposta.

Nel caso concreto, questa Camera ritiene opportuno censurare l’impostazione della replica dell’appellante, che disattendendo tali principi, come pure le peculiarità della procedura sommaria, ha prodotto un nuovo allegato di ben 42 pagine, in cui in larga parte si limita a riproporre le proprie tesi, con ampie citazioni da precedenti documenti già agli atti. Tale allegato spontaneo verrà dunque considerato solo nella misura in cui rispetta i principi summenzionati.

4.      L’appellante in vari punti del gravame contesta al Pretore di non avere preso in considerazione le sue censure, rispettivamente di aver fornito insufficienti spiegazioni a tal riguardo. Ora, le esigenze minime di motivazione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione di parte, potendo bastare che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 134 I 83, consid. 4.1). La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve, a sua volta, poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 65, consid. 5.2; DTF 142 II 154, consid. 4.2). Peraltro, la presente procedura è sommaria e verte su un provvedimento cautelare, ed è dunque giocoforza caratterizzata da logiche di provvisorietà, approssimazione, limitazione dei mezzi di prova e celerità. Le parti non possono quindi pretendere particolari approfondimenti o decisioni definitive su temi che dovranno piuttosto essere trattati nella procedura di merito. Nel proseguo della presente decisione, il grado di approfondimento pretorile verrà esaminato puntualmente laddove l’appellante lamenta una carenza di motivazione.

5.      In merito alla competenza del Pretore, vi è innanzitutto da sottolineare che le parti, nel doc. F (punto 7.6) e nel doc. G (punto 4.1), hanno convenuto una proroga di foro in favore della Pretura di Lugano per tutte le controversie relative agli accordi summenzionati. Detto giudice ha anche la competenza per emanare i provvedimenti cautelari connessi con tali questioni, come pure i provvedimenti che devono essere eseguiti nella sua giurisdizione (art. 31 CLug, art. 10 LDip, art. 13 CPC). Il Pretore si è dunque dichiarato competente sia per la procedura di merito, sia per i provvedimenti cautelari richiesti, e in particolare per quello qui in esame di nomina di un’ausiliario di giustizia per l’incasso congiunto dei bonds, quale seguito logico del primo provvedimento richiesto (blocco dei bonds) e dell’evolversi delle circostanze.

5.1    L’appellante contesta la competenza del Pretore per l’emanazione del provvedimento cautelare in questione (p. 7 seg. appello), che a suo dire non può nemmeno derivare dalla sua competenza nel merito, poiché pure quella non sarebbe data (p. 19 appello con rinvio al punto 7 in ordine delle osservazioni 24 maggio 2019), circostanza che il Pretore avrebbe a torto omesso di considerare, di qui il difetto di motivazione. Nello specifico, ZF sostiene che gli istanti cautelari nella procedura di merito hanno scelto di optare per la rescissione contrattuale e la restituzione dei bonds invece che per l’adempimento (ripristino dello status quo ante, cfr. art. 1453 comma 2 CC-it). Conseguentemente, qualora vittoriosi nella loro richiesta, non potrebbero rivolgere nei suoi confronti, tantomeno presso il foro di Lugano, una domanda di incasso, che andrebbe semmai rivolta allo Stato argentino, questione che esula dagli accordi in esame e che sarebbe sottoposta, secondo quanto stabilito dalla Propuesta, alla giurisdizione e al diritto dello Stato di New York. Conseguentemente, anche la richiesta di incasso congiunto formulata a titolo cautelare sarebbe di natura extra-contrattuale, oppure alternativamente (qualora fosse fondata su una pretesa di adempimento contrattuale), non riguarderebbe il merito, ove è stato chiesto l’accertamento della rescissione.

5.2    La menzione dell’appellante all’asserita incompetenza del Pretore nella procedura di merito è del tutto incomprensibile e priva di spiegazioni, ritenuto che sia nel gravame, sia nelle richiamate osservazioni 24 maggio 2019 essa si limita in maniera inammissibile a richiamare il suo allegato della risposta di merito senza alcun concreto rinvio. Ad ogni modo, la sua censura è palesemente infondata se solo si osserva che la controversia non coinvolge minimamente lo Stato argentino, bensì due parti contrattuali in lite sulla rescissione degli accordi e sui relativi effetti, fra cui la restituzione dei bonds oppure un’eventuale azione creditoria - che gli investitori dirigerebbero non contro l’Argentina, bensì contro l’appellante stessa – a seconda dell’evolversi delle circostanze rispettivamente della possibilità e fattibilità della restituzione dei bonds, che potrebbe rivelarsi priva di senso qualora essi perdessero irrimediabilmente di valore. Da qui deriva pure la competenza del Pretore per l’emanazione dei relativi provvedimenti cautelari, che sono ad essa riferiti. Ciò è già stato evidenziato dal primo giudice a p. 2-3 dell’impugnata decisione, contrariamente a quanto sostiene l’appellante. A torto quest’ultima afferma inoltre che gli istanti cautelari avrebbero ammesso l’assente connessione fra il provvedimento di incasso congiunto e il merito, avendolo essi esplicitamente richiesto per tutelare tale pretesa.

5.3    Parimenti infondato è il riferimento dell’appellante alla competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione giusta l’art. 22 cifra 5 CLug e al luogo di situazione degli ulteriori bonds non depositati presso __________ SA (che sarebbe all’estero, p. 10-11 appello), siccome la controversia in esame non riguarda l’esecuzione di una decisione giudiziale in uno stato estero, rispettivamente l’adozione all’estero di misure di coercizione diretta, bensì la definizione di un assetto cautelare atto a tutelare un’azione di merito e le sue possibili diramazioni, ciò che comporta la facoltà del giudice non solo di bloccare beni presenti sul territorio svizzero, ma pure di imporre alle parti determinati comportamenti (ad esempio la consegna di cartevalori o la firma di un documento) corredandoli con misure di coercizione indiretta (multa disciplicare e/o comminatoria penale) e di incaricare un terzo di compiere accertamenti o azioni in Svizzera o all’estero, come nella fattispecie. Sarebbe inoltre oltremodo opportuno che l’appellante dia seguito alla decisione 25 luglio 2016 (CA.2016.71/72) cresciuta in giudicato (v. IICCA del 10 novembre 2016, inc. 12.2016.112) prima di riferirsi a bonds all’estero (v. anche consid. J e K).

5.4    Del tutto inconferente è pure la censura dell’appellante secondo cui il provvedimento richiesto esulerebbe dalle competenze del Pretore, in quanto esso non sarebbe sufficientemente delimitato, rispettivamente equivarrebbe all’imposizione a suo carico di misure organizzative e di un’amministrazione giudiziaria, ciò che potrebbe essere ordinato solo dal giudice del luogo di incorporazione della società, ovvero gli Stati Uniti (p. 12-13 appello). Non si vede difatti la pertinenza di tali argomentazioni al caso di specie, ove il provvedimento in esame impone alla società determinati obblighi (trasferimento di bonds - già oggetto di decisione definitiva, v. sopra - e sottoscrizione di documentazione) in relazione a una specifica questione, ovvero l’adesione all’offerta argentina, ciò che rientra nelle facoltà del giudice adito, come il primo giudice ha del resto già spiegato con riferimento alle condanne pronunciate ad personam (impugnata decisione, p. 3, v. anche il precedente consid. 5.2) e l’appellante non ha validamente criticato (art. 311 CPC). Giova del resto sottolineare che sono state le stesse parti, malgrado nessuna di esse abbia sede o domicilio in Svizzera e malgrado i contratti conclusi siano retti dal diritto italiano, a stabilire una proroga di foro in favore del giudice svizzero: gli hanno dunque conferito la competenza per decidere in merito alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione - o inesecuzione - del contratto e dunque di imporre alle parti costituitesi innanzi ad esso obblighi di fare, di non fare o di tollerare a dipendenza delle pretese sollevate e delle necessità di tutela ivi connesse.

5.5    Per tutti questi motivi si deve ammettere la competenza del Pretore per decidere in merito all’istanza di provvedimenti cautelari degli appellati, senza necessità di chinarsi sulla questione a sapere se ZF, con il suo comportamento processuale, si è o meno costituita in giudizio o poteva in buona fede contestare la competenza pretorile (p. 3 decisione impugnata e p. 11-12 appello).

6.      Con riferimento alla natura e agli scopi del provvedimento cautelare in esame, il Pretore ha dapprima osservato che non vi è un numerus clausus delle misure possibili. In seguito ha rilevato che gli investitori inizialmente si proponevano di procedere essi stessi all’incasso dopo l’eventuale restituzione dei bonds, ma che detta strategia è dovuta mutare a causa del rischio della revoca dell’offerta argentina, con conseguente verosimile perdita delle possibilità di incasso, nel senso di aderire all’offerta in modo congiunto prima della definizione della causa di merito per assicurare la monetizzazione dei bonds, ciò che comporterà la modifica della loro pretesa in un’azione creditoria. Ha pure osservato che, in effetti, la richiesta liquidazione del rapporto contrattuale ha un valore economico, corrispondente all’incasso ottenibile dallo Stato argentino, che le parti contrattuali lo devono in buona fede preservare e che esso potrà essere tutelato dal provvedimento in questione, da qui la sussistenza della necessaria simbiosi fra il provvedimento e la domanda di merito (p. 3-4 impugnato giudizio).

6.1    Con il gravame, l’appellante contesta tale simbiosi, affermando che il provvedimento non è strumentale per la pretesa di merito né ha uno scopo prettamente conservativo. A suo dire, avendo gli appellati optato per la rescissione contrattuale e la restituzione dei bonds e dunque rinunciato definitivamente a pretese pecuniarie di adempimento relative all’incasso (art. 1453 CC-it), essi non possono ora mutare l’azione in tal senso né chiedere un provvedimento cautelare a tutela di pretese di adempimento. Di riflesso, ZF non avrebbe alcun obbligo di procedere all’incasso in loro favore né di salvaguardare gli scopi di un contratto che la controparte ha voluto disdire (p. 7 seg., 13 e 30 appello).

6.2    La censura non merita accoglimento. Come già osservato dal Pretore, la pretesa di liquidazione degli investitori ha un senso solo se essa può permettere loro di incassare il valore dei bonds in questione, ciò che corrisponde peraltro allo scopo degli accordi a suo tempo conclusi di cui si è riferito nei fatti e che rischia di non avvenire, siccome l’offerta argentina potrebbe essere a breve revocata, circostanza che l’appellante nemmeno contesta. È a tale valore cui aspirano gli istanti cautelari, ed è questo valore che il provvedimento cautelare vuole tutelare. In tal senso, è dunque la pretesa di liquidazione del rapporto contrattuale a dover essere salvaguardata, e non una pretesa di adempimento, come giustamente evidenziato dagli appellati nella loro risposta (p. 6 e 13). Nonostante il parere opposto dell’appellante, non si vede inoltre perché gli istanti non possano mutare la loro domanda di restituzione in un’azione creditoria, in seguito al mutamento o al decadimento delle prospettive di incasso oppure qualora la restituzione non sia più possibile (laddove, è utile ricordarlo nuovamente, solo una parte dei bonds in questione è bloccata, mentre del destino dei rimanenti nulla si sa a questo stadio della procedura), fermo restando che detto parere opposto neppure risulta adeguatamente motivato. Una tale pretesa pecuniaria non avrebbe a che vedere con l’adempimento, quanto piuttosto con il risarcimento del derivante danno. Sarà comunque la procedura di merito a dover chiarire se l’opzione della rescissione contrattuale sussisteva, se gli investitori l’abbiano validamente esercitata e le relative conseguenze, ritenuto che una risposta negativa rimetterebbe in discussione i vincoli contrattuali e i reciproci doveri. Che essi, avendo chiesto la rescissione contrattuale, non possono più chiedere l’adempimento, è una semplice tesi dell’appellante, oggetto di disamina nella procedura di merito, e non può intaccare la validità della misura provvisionale in esame. Peraltro, anche se l’appellante non avesse più il dovere di adempiere, essa mantiene l’obbligo di comportarsi secondo la buona fede.

Evidenziato come non sia necessaria l’identità fra la pretesa cautelare e quella di merito, purché la prima miri a preservare la seconda, nella fattispecie si deve ammettere detta simbiosi e lo scopo conservativo del provvedimento cautelare in esame, a conferma del relativo accertamento pretorile.

7.      L’appellante sostiene che il provvedimento cautelare in questione sarebbe inattuabile. Ciò da una parte poiché, come già da lei censurato, avendo la controparte chiesto la rescissione, non può più chiedere l’adempimento (ovvero l’incasso). Dall’altra, poiché secondo il tenore del Master Settlement Agreement, l’aderente deve indicare chi è il proprietario, rispettivamente il beneficiario economico dei bonds, per cui a dipendenza della titolarità di tali diritti, solo una o l’altra delle parti può procedere all’incasso, per non fornire dichiarazioni false in occasione delle trattative. Inoltre, l’appellante rileva che, a seconda della parte partecipante alle trattative, gli importi transattivi di cui discutere sarebbero differenti (p. 13, 25 e 34-36 appello).

In aggiunta a ciò l’appellante contesta anche in questa sede l’ammissibilità del doc. CCCC (parere dello Studio legale __________ LLP, secondo cui l’incasso congiunto sarebbe fattibile e auspicabile a fronte di un’accresciuta urgenza), a suo dire di incerta origine e non sottoscritto, e censura le relative considerazioni del primo giudice, che a tal riguardo avrebbe ammesso il suo valore probatorio con insufficienti spiegazioni, riferendosi in modo oscuro al rapporto reso dall’ausiliario di giustizia senza indicarne i passaggi rilevanti (p. 20 appello e p. 31-32 replica). Infine, a sostegno dell’asserità inutilità delle misure ordinate, l’appellante osserva pure che la perizia richiesta all’ausiliario di giustizia sul suo prospettato modus operandi è superflua, avendo l’ausiliario di giustizia già descritto i passi da seguire (e difatti il Pretore avrebbe già rigettato la richiesta di una perizia analoga della controparte), rispettivamente che l’avv. __________ ha rifiutato l’incarico (p. 32 appello).

7.1    Della questione dell’adempimento e dell’inconsistenza di tale censura si è già detto (consid. 6.2). Quanto alla seconda argomentazione, è vero semmai il contrario: in presenza di una controversia sulla titolarità dei bonds ancora da giudicare, verosimilmente nessuna delle parti può al momento presentarsi autonomamente innanzi allo Stato argentino rivendicando pretese esclusive, né si vede come quest’ultimo possa essere disposto a pagare qualsivoglia importo, soprattutto se ammontante a milioni di dollari, come nella fattispecie, a una parte dalla posizione giuridica incerta, esponendosi al rischio di dover pagare una seconda volta l’importo dovuto se l’altra parte dovesse prevalere in giudizio. Le argomentazioni dell’appellante sono dunque delle semplici opinioni soggettive prive di riscontri concreti, e non possono sovvertire l’accertamento pretorile sull’opportunità del provvedimento ordinato.

7.2    Il primo rapporto dell’avv. __________ del 5 aprile 2016 esamina se l’offerta argentina abbia un’esplicita scadenza (quesito cui ha risposto in maniera negativa, riservata la possibilità di una revoca), mentre il secondo rapporto del 6 maggio 2016 analizza in termini generali le modalità di adesione all’offerta, chiarendo che l’aderente deve in particolare garantire di essere il proprietario o beneficiario economico dei titoli, di avere ogni titolo e autorità per disporne e ricevere il pagamento, e di non contravvenire in tal modo ad alcun ordine contrattuale o giudiziale. Dal rapporto non si evince alcun impedimento oggettivo a un incasso congiunto. Il primo giudice ha a tal proposito osservato che l’urgenza dell’adesione è data e si è accresciuta, che nessuna delle parti ha dimostrato di avere la capacità di procedere unilateralmente, e che l’ausiliario di giustizia dovrà verificare le prospettive di tale agire (p. 2, 5 e 6 dell’impugnata decisione). La sua motivazione permette di comprendere poiché ha scelto questa via, e non può di conseguenza essere ritenuta insufficiente. Del resto, egli non si è espresso definitivamente sulla valenza del doc. CCCC, limitandosi a chiarire che le censure dell’appellante non erano sufficienti per negarla a priori, né una tale valutazione si impone attualmente, potendo bastare le considerazioni di cui sopra.

7.3    È pur vero che la via dell’incasso congiunto presenta delle incognite ancora da chiarire, rispettivamente che la sua fattibilità e i suoi possibili risultati sono ancora incerti. Del resto, è proprio per questo motivo che il primo giudice ha incaricato l’ausiliario di giustizia di compiere accertamenti preliminari che dovranno andare oltre alla semplice analisi generica dell’offerta e del MSA, e addentrarsi in questioni concrete relative ai diritti delle parti coinvolte e alla disponibilità dello Stato argentino, per cui è ben evidente che questi siano utili e necessari. Mal si comprende del resto la posizione dell’appellante, che da una parte lamenta i possibili rischi di un’adesione all’offerta in via congiunta, e dall’altra si oppone agli accertamenti preliminari che devono chiarire se e quali di questi rischi sussistano.

7.4    Quanto al rifiuto dell’incarico da parte dell’avv. __________ __________ e dunque all’assenza di un ausiliario di giustizia che possa dar seguito alle istruzioni del Pretore, l'appellante non chiede l'ammissione di questo nuovo fatto argomentando in base all'art. 317 CPC. Ad ogni modo, questa Camera è chiamata a decidere se al momento dell’emanazione del provvedimento in esame, lo stesso era giustificato. In tale evenienza, qualora le circostanze siano nel frattempo mutate e il provvedimento sia privo di efficacia, spetterà al Pretore modificare, su richiesta della parte istante, l’assetto cautelare e nominare un altro perito. Una nuova istanza esula evidentemente dalla competenza di questa Camera, in quanto sarà il Pretore a doversi esprimere al riguardo. Le relative contestazioni di replica dell’appellante (p. 40) sono pertanto irricevibili.

8.      L’appellante contesta la parvenza di buon fondamento della causa di merito avviata dagli istanti cautelari (p. 4-5 e 25-26 appello), in particolare riferendosi ai doc. 53-56 (contestati dagli appellati a p. 10-11 della risposta), i quali dimostrerebbero che gli accordi in questione vertevano su una vera e propria compravendita e che anche l’earn out era sottoposto a scadenza. Essa lamenta pure una carente motivazione da parte del Pretore, che non si sarebbe espresso al riguardo.

8.1    La censura non merita accoglimento. Innanzitutto, l’appellante ha prodotto tali nuovi documenti in prima sede al fine di chiedere la revoca del provvedimento cautelare di blocco, e il Pretore ha esaminato la questione nella relativa decisione di cui all’inc. CA.2019.195 (pure emanata in data 31 maggio 2019 parallelamente a quella qui in esame), ove ha ritenuto tali documenti insufficienti per disconoscere il fumus boni iuris degli istanti cautelari, rigettando conseguentemente la richiesta di revoca. Non si vede dunque che pregiudizio possa aver subito l’appellante, che è stata posta nella condizione di conoscere la posizione del Pretore e i motivi per cui i documenti non sono stati ritenuti determinanti, tanto che essa ha presentato un parallelo appello proprio a tal proposito (inc. 12.2019.109).

8.2    Comunque sia, nell’appello qui in esame il ricorrente si riferisce genericamente agli accertamenti delle autorità italiane e alle dichiarazioni della controparte di cui ai doc. 53-56, peraltro contenenti documentazione assai voluminosa, senza i debiti, puntuali riferimenti o specifiche spiegazioni. Ne consegue che le relative censure sono irricevibili, né la lacuna può essere sopperita con le considerazioni contenute nella replica. Esse come detto verranno esaminate nel parallelo appello di cui all’inc. 12.2019.109. Basterà qui osservare che i doc. 53-56 non contengono specifici approfondimenti di natura civilistica, e che la qualifica giuridica degli accordi risultante dai medesimi non è rilevante nella fattispecie: da una parte, competerà al giudice di merito interpretare il contratto; dall’altra, non si vede come ciò possa influire sulla questione a sapere se il diritto all’earn out avesse scadenza e se gli investitori potessero validamente rescindere i contratti, né l’appellante lo spiega. Con la replica (p. 8-11), essa si limita a sostenere che le asserite contraddizioni della controparte, che a suo dire avrebbe a tratti menzionato una compravendita, a volte un mandato, altre volte ancora elementi fiduciari, dimostrerebbero la sua scarsa credibilità, ma non si vede dove sta la contraddizione nel sostenere che il contratto sia di natura mista, o perché le relative incertezze, che l’appellante ha ampiamente contribuito a creare, possano minare il fondamento delle pretese degli istanti cautelari.

9.      L’appellante critica il Pretore per avere ammesso un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile per gli investitori, derivante dall’eventuale perdita delle possibilità di incasso dei titoli in questione, e contesta l’esistenza di un loro interesse degno di protezione (p. 21-23 e 26 seg. appello). A suo dire, i titoli obbligazionari, nelle mani degli investitori, sarebbero prescritti, come confermato dal parere dello studio legale __________ da lei prodotto in prima sede (doc. 57). Ciò comporterebbe per loro l’impossibilità di aderire con successo all’offerta argentina, in quanto essa esclude i bonds per i quali è intervenuta la prescrizione (cfr. MSA, doc. 20). A mente dell’appellante, gli investitori con la richiesta cautelare starebbero approfittando della procedura per conseguire indebiti profitti che spetterebbero unicamente a ZF la quale, mediante le sue azioni legali negli Stati Uniti, sarebbe l’unica parte ad aver interrotto la prescrizione, ottenendo sentenze favorevoli. Peraltro essa rimprovera al Pretore di non essersi chinato sulla questione, delegandola indebitamente all’ausiliario di giustizia.

9.1    Ora, innanzitutto, il provvedimento in esame non mette le obbligazioni nelle mani degli investitori. Inoltre, ribadendo la celerità e sommarietà del presente procedimento, la questione relativa alla prescrizione è ben lungi dall’essere dimostrata, né l’appellante può imporre al Pretore di risolverla in un simile frangente senza avvalersi previamente di un perito che possa fornire le necessarie delucidazioni, come avviene usualmente quando è necessario chiarire dei quesiti extra-nazionali. Ciò che il Pretore ha fatto, chiedendo all’ausiliario di giustizia di esprimersi anche sulla suddetta problematica, per cui anche su questo punto non vi è ragione di opporsi alla sua nomina. Evidentemente, l’urgenza che caratterizza i provvedimenti cautelari impone di regola l’emanazione di decisioni provvisorie, ovvero precedenti al definitivo chiarimento della situazione fattuale e giuridica. L’operato del primo giudice in tal senso è esente da critica.

9.2    Come detto, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non è per nulla evidente che i diritti di incasso degli investitori siano prescritti, rispettivamente che un loro incasso non avrebbe successo. Trattasi piuttosto di una sua opinione non dimostrata che vuole a torto fare assurgere a certezza.

Innanzitutto l’appellante nemmeno spiega, in relazione a ciascun titolo, quando avrebbe cominciato a decorrere il termine di prescrizione (ritenuto che essi, almeno in parte, sono stati sostituiti da altre obbligazioni in USD) e quando sarebbe scaduto (né la tabella di cui al doc. 66 lo spiega, non contenendo alcuna data, bensì semplicemente una lista di titoli). Essa non può del resto pretendere che questa Camera esamini di sua iniziativa e senza l’ausilio di puntuali riferimenti la copiosa documentazione agli atti per ricercarvi conferma delle sue argomentazioni, ribadito che la replica spontanea non può rimediare a questa carente allegazione né peraltro contiene le suddette spiegazioni. È poi quantomeno dubbio che, qualora i bonds siano muniti di sentenza favorevole (indipendentemente da chi l’abbia ottenuta), essi possano essere considerati prescritti. In altre parole, sarà da chiarire se e quali effetti può avere l’eventuale interruzione della prescrizione da parte dell’appellante nei confronti degli investitori, i quali non sono terzi qualsiasi, bensì persone ad essa legati da accordi che prevedevano espressamente l’avvio di azioni legali da parte di ZF. Questi chiarimenti, che necessitano forzatamente l’analisi del diritto straniero, non possono essere apportati dal doc. 57, che non solo non contiene pertinenti riferimenti ad articoli di legge, dottrina o giurisprudenza, ma è pure stato allestito, secondo quanto si evince dal medesimo e per stessa ammissione dell’appellante (p. 27 appello), da un suo patrocinatore.

9.3    Inoltre, come già osservato dal Pretore (p. 5), nemmeno si conosce la posizione dello Stato argentino su questa tematica, considerando che incombe ad esso, se del caso, sollevare la relativa eccezione. L’appellante non si confronta sufficientemente con tale accertamento (art. 311 CPC), limitandosi ad affermare una sua opinione, ovvero che la questione non ha rilevanza e che l’Argentina certamente solleverebbe l’eccezione. La censura è dunque irricevibile, e un giudizio sulla questione è del tutto prematuro.

9.4    Parimenti l’appellante, nel sostenere di essere l’unica ad avere diritti relativi all’incasso, insiste nel proporre un assioma che tale non è. I diritti delle parti saranno difatti da chiarire nella procedura di merito. Peraltro, anche qualora gli investitori, in caso di incasso individuale, si ritrovassero preclusi a causa della prescrizione, ciò non significa ancora che essi non avrebbero più diritti nei confronti dell’appellante, ritenuto che se un tale danno dovesse essere riconducibile a una violazione contrattuale della controparte, quest’ultima potrebbe essere chiamata al relativo risarcimento.

9.5    L’appellante in ogni caso non contesta l’urgenza di aderire all’offerta argentina, né che il valore dei bonds sia in pericolo, né che lo sfumare di tale possibilità possa comportare un grande pregiudizio, limitandosi a sostenere che non vi sono certezze sul peggioramento della situazione politica ed economica dell’Argentina (cfr. replica, p. 23), ciò che però evidentemente non è necessario per giustificare l’adozione di un provvedimento conservativo. Ma vi è di più. Nella fattispecie, gli istanti cautelari hanno affermato di avere trasferito, in favore di ZF, un ingente numero di titoli obbligazionari dall’asserito valore nominale complessivo pari all’incirca a 17 milioni di euro. L’appellante ha prodotto una sentenza di condanna nei confronti dell’Argentina (doc. 9), ma anche se questa fosse effettivamente riferita a detti titoli (l’appellante nemmeno fornisce relative spiegazioni), essa riguarda solamente bonds del valore nominale di $ 6'400'000.-. Del resto, come a ragione sottolineano gli appellati nella loro risposta (p. 5), solo una parte dei titoli, dal valore nominale di $ 4'070'000.-, si trova attualmente depositata e bloccata presso __________ SA. Del destino dei bonds rimanenti tutto si ignora, anche perché l’appellante non ha fornito sufficienti informazioni a tal riguardo né risulta aver rispettato l’ordine pretorile di trasferimento degli stessi su un conto deposito della Pretura. Con la replica spontanea, essa si è limitata genericamente a riferire, ossia ancora una volta senza alcuna prova di quanto asserito, che il trasferimento non era possibile poiché al momento del provvedimento cautelare di blocco, i bonds “erano già stati disposti e messi all’incasso” e di avere avuto a tal riguardo piena libertà di disposizione (replica, p. 2 e 6), senza oltretutto minimamente specificarne il destino. In effetti, nel caso di una vendita a terzi, pure le conseguenze di un tale agire saranno da chiarire nella procedura di merito, laddove l’art. 3 del doc. F, solo parzialmente citato dall’appellante, sanciva la facoltà di cedere le obbligazioni “e di riacquistare con il ricavato altre obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina” e la conseguente modifica degli obblighi di pagamento e restituzione, mentre l’art. 6 del doc. F prevedeva l’obbligo, per ZF, di profondere le proprie energie per l’ottenimento dell’auspicato rimborso “da parte dei soggetti emittenti le Obbligazioni”. A fronte di queste incertezze e della mancanza di trasparenza, il rischio di pregiudizio in capo agli istanti cautelari dev’essere dunque considerato come particolarmente serio. Ne discende che anche su questo punto, l’appello deve essere respinto.

10.    Il Pretore ha accertato che i gravi pregiudizi e le rinunce irrimediabili paventate da ZF in caso di un incasso congiunto non sono stati dimostrati. In particolare ha osservato che, nonostante essa avesse lamentato la conseguente rinuncia a una parte dei suoi diritti accertati nelle sentenze favorevoli ottenute, rispettivamente il pregiudizio irrimediabile al valore di altri suoi beni, nulla si sapeva a tal riguardo. Allo stesso modo il primo giudice ha accertato che ZF, pur avendo sottolineato di poter anche procedere all’esecuzione diretta delle sentenze contro l’Argentina, non ha sostanziato la fattibilità di tale proposito, né di avere altre alternative concrete all’adesione all’offerta transattiva argentina (p. 4-5 dell’impugnato giudizio). Inoltre, come già detto (cfr. consid. 7), il Pretore ha pure osservato che le parti non hanno dimostrato di poter negoziare e concludere privatamente un accordo, e che la via dell’incasso congiunto appare al momento l’unica percorribile. Tale incasso si limiterebbe comunque a sostituire le cartevalori con denaro contante, al quale entrambe le parti ambiscono; anche la convenuta vorrebbe difatti aderire, seppure a suo esclusivo profitto, all’offerta. Il Pretore ha pure conferito all’ausiliario l’incarico di verificare, preliminarmente, la fattibilità dell’incasso congiunto e le sue possibili conseguenze, anche in considerazione delle problematiche evidenziate dalla convenuta, sottolineando la proporzionalità della misura ordinata, da eseguire nell’interesse di entrambe le parti in causa (p. 2 e 4 dell’impugnata decisione). Dette spiegazioni sono del tutto sufficienti per permettere all’appellante di comprendere la posizione del primo giudice, al quale dunque non può essere imputata una carente motivazione, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (p. 27).

10.1  L’appellante contesta anche in questa sede la proporzionalità della misura ribadendo che, indipendentemente dalla sua fattibilità, essa comporterebbe irrimediabili svantaggi per lei (perdita di asseriti diritti, di beni e di alternative di azione, incasso di importi inferiori) e indebiti vantaggi per la controparte, che non avrebbe alcun diritto ad ottenere l’incasso (a seguito della prescrizione), rispettivamente avrebbe comunque diritto a importi inferiori rispetto a quelli da lei ottenibili (p. 13-17, 28-30 e 34-35 appello).

10.2  Quanto agli asseriti vantaggi per gli istanti cautelari, se essi siano debiti o indebiti deve ancora essere stabilito (v. sopra, consid. 8 e 9). Ancora una volta infatti, l’appellante si limita a una personale e soggettiva interpretazione della fattispecie, con la pretesa di ergerla ad assioma. Peraltro, come opportunamente osservato dagli appellati (risposta, p. 12), l’importo di cui all’offerta transattiva verrebbe incassato nell’interesse di entrambe le parti, e in seguito ripartito fra esse secondo i rispettivi diritti accertati giudizialmente. Fino alla conclusione della procedura di merito, gli investitori non riceverebbero dunque alcun versamento in loro favore, e se la suddetta procedura dovesse accertare il loro diritto all’importo ottenuto o a una parte di esso, tale versamento non costituirebbe un vantaggio indebito. Il provvedimento in esame si limita dunque a tutelare il valore dei titoli rivendicati da entrambe le parti, che come detto rischia di sfumare irrimediabilmente. Difatti l’alternativa all’incasso congiunto è un’attesa che potrebbe pregiudicare definitivamente le possibilità di incasso, anche a discapito dell’appellante, e vanificare le pretese di merito degli istanti cautelari. Su questo punto, l’appello è pertanto destituito di fondamento.

10.3  Quanto agli svantaggi (rinunce) che ZF subirebbe, e che gli appellati hanno contestato con la loro risposta a p. 8, 12 e 15-16, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante (appello, p. 18 e replica p. 28), anche in questa sede essa non produce ulteriori sentenze oltre a quella di cui al doc. 9, né chiarisce a quali beni o a quali diritti, persone terze o procedure si riferisca, né spiega come si propone di ottenere un’esecuzione nei confronti dello Stato argentino (e ciò nemmeno in sede di replica, ove si limita a ripetere tesi generiche e prive di spiegazioni concrete, cfr. p. 16-17), ciò che costituisce carente motivazione e rende la censura irricevibile su questo punto.

10.4  L’appellante sostiene pure che, procedendo unilateralmente all’adesione all’offerta argentina, otterrebbe un importo maggiore rispetto a un incasso congiunto, in quanto solo lei è munita di una sentenza favorevole, che le permetterebbe di ottenere l’intera somma riconosciuta nella sentenza ($ 11'232'705.39) più interessi annui al 9% ($ 22'006'870.20 al 19 maggio 2019), meno uno sconto del 30% (totale $ 16'505'152.65). Invece, con la partecipazione degli investitori all’incasso, sprovvisti di sentenze favorevoli, l’Argentina escluderebbe certamente tale offerta, permettendo soltanto l’adesione all’offerta base, che prevede un importo transattivo pari unicamente al 150% del capitale originale, ovvero $ 9'577'500.- (p. 15-17 e 35-36 appello).

10.5  Ora, innanzitutto, ciò che proporrà o non proporrà lo Stato argentino nel caso di incasso congiunto è ancora da chiarire. Peraltro, l’appellante ha prodotto una sola sentenza relativa a bonds per un valore nominale di $ 6'400'000.- (doc. 9), senza dimostrare che essa si riferisce ai medesimi bonds a lei ceduti dagli istanti cautelari o sostituiti, ritenuto che nemmeno si sa quali e quanti di essi sono stati convertiti in dollari e per quali di essi è stata promossa un’azione legale negli Stati Uniti. L’appellante dà inoltre per scontato che l’importo transattivo riconosciuto dall’Argentina in suo favore comprenda pure gli interessi al 9% a partire dal giorno della sentenza, ma pure ciò è ancora da dimostrare. L’asserito pregiudizio che subirebbe a causa di un incasso congiunto non è a questo stadio della procedura stato reso neppure verosimile. Infine, lo si ribadisce, l’appellante non sostanzia di poter procedere autonomamente all’incasso prima della definizione della causa di merito, o che vi siano altre o migliori possibilità per ottenere il pagamento dei titoli (ciò che vuole pure lei stessa), per cui la via dell’incasso congiunto risulta al momento l’unica via percorribile, fermo restando che l’ausiliario di giustizia dovrà preliminarmente chiarire la posizione dell’Argentina nel caso concreto, l’ammontare dell’importo ottenibile e i rischi di un simile procedere per l’appellante. D’altronde l’incasso congiunto prevede la collaborazione di entrambe le parti, quindi anche dell’appellante. Sarà suo interesse dunque, se del caso, fare in modo che venga incassato l’importo maggiore possibile, facendo eventualmente capo alle più volte menzionate sentenze americane. In seguito sarà poi compito della sentenza di merito stabilire i diritti sull’importo ottenuto.

10.6  L’appellante sostiene per la prima volta con la replica (p. 16 e 34) che l’incasso avverrà indipendentemente dal risultato degli accertamenti dell’ausiliario di giustizia, poiché esso non vi è condizionato, e che il Pretore lo avrebbe confermato con il suo agire, e meglio con l’ordinanza del 16 luglio 2017 (recte: 2019), ove questi ingiungeva alle parti di compilare il MSA e approntare la necessaria documentazione, manifestando dunque, a mente dell’appellante, la sua intenzione di procedere lui medesimo all’incasso (doc. B prodotto con la replica). Ora, il ricorrente presenta un nuovo fatto, rispettivamente un nuovo mezzo di prova, senza argomentare sull’applicazione dell’art. 317 CPC, ciò che già di per sé rende la censura inammissibile. Del resto, come detto, compito di questa Camera è decidere sulla base degli elementi fondanti la decisione 31 maggio 2019 di cui trattasi, per cui le contestazioni relative alla suddetta ordinanza del 16 luglio 2017 non sono oggetto della presente procedura. Ancora una volta, perlomeno a questo stadio, l’appellante si limita a esprimere un suo soggettivo punto di vista, inidoneo a rimettere in discussione il giudizio impugnato.

10.7  Ne consegue che, a conferma della decisione pretorile, il provvedimento cautelare in esame è del tutto proporzionale, poiché risulta il meno invasivo possibile, atto a tutelare il valore dei titoli e dunque gli interessi di entrambe le parti.

11.    Dato che il pregiudizio (danno) dell’appellante non è stato reso neppure verosimile, la richiesta di prestazione di una garanzia ai sensi dell’art. 264 CPC dev’essere respinta. Con l’emanazione della presente decisione, la richiesta di conferire all’appello l’effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.

12.    Alla luce di quanto precede, l’appello di AP 1 deve essere respinto, con conseguente conferma del giudizio pretorile. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono determinate secondo l’importanza della lite (valore nominale dei bonds ammontante all’incirca a 20 mio. di franchi), le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato (allegati di seconda sede particolarmente estesi, vertenti su numerose tematiche giuridiche e riferiti a voluminosa documentazione), avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 2, 10 e 13 LTG e art. 11 cpv. 5 e 13 RTar).

 Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 19 giugno 2019 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 9’000 sono a carico

                                         dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 9'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

12.2019.108 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.08.2019 12.2019.108 — Swissrulings