Incarto n. 12.2019.101
Lugano 22 novembre 2019/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.2104 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 26 aprile 2019 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
AP 1 rappr. daRA 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 10'746.35, oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________,
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione del 31 maggio 2019 condannando RE 1 al pagamento di fr. 8'984.80 oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2018 nonché ordinando il rigetto in via definitiva del menzionato PE, e ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.- a carico dell’istante in ragione di 1/5 mentre i restanti 4/5 sono stati posti a carico della convenuta; quest’ultima è stata condannata a rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali,
appellante la convenuta con appello di data 13 giugno 2019 con cui chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di essere condannata a versare a AO 1 la somma di fr. 6'984.80 oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2018, di rigettare in via definitiva l’opposizione al PE n__________ dell’UE di __________ limitatamente a tale importo e di porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili d’appello,
mentre l’istante, con osservazioni (risposta) dell’8 luglio 2019, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza del 26 aprile 2019 CO 1 ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 10'746.35, oltre interessi, per pigioni scoperte, risarcimento danni e rimborsi spese, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________, fondando le pretese sul contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1° giugno 2016 e avente per oggetto un immobile di 5 ½ locali situato in via __________ a __________ per un canone mensile di fr. 1'800.- e spese accessorie direttamente a carico del conduttore, rapporto di locazione conclusosi il 1° giugno 2018;
che l’importo rivendicato era composto da tre canoni locativi da fr. 1'800.-, fr. 1'317.90 di risarcimento danni e spese riscaldamento, fr. 3'850.25 di spese legali, fr. 194.35 per la tassa dell’acqua e fr. 161.55 per quella della fognatura (la cui somma totale non è di fr. 10'746.35 ma di fr. 10'924.05, n.d.r.);
che il PE n. __________, fatto spiccare da AO 1 per un importo di fr. 8'717.90, è stato notificato dall’UE di __________ a AP 1 il 3 dicembre 2018;
che in sede di risposta la convenuta si è opposta all’istanza contestando alcune voci del danno quali la sistemazione di stipiti e porte e la pulizia del terreno, l’addebito integrale della tassa acqua potabile e di quella per la fognatura (da limitare a 9 mesi invece dell’intero anno) e l’addebito delle spese legali sostenute da AO 1;
che con decisione 31 maggio 2019 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando RE 1 al pagamento all’istante di fr. 8'984.80 oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2018 e rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ e ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.- a carico dell’istante in ragione di 1/5 e della convenuta per 4/5, quest’ultima altresì condannata a rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali;
che con l’appello qui in oggetto, AP 1, dopo aver contestato il ricorso alla procedura per casi manifesti dell’art. 257 CPC, ma senza formulare richieste di cassazione e rinvio degli atti al primo giudice, ha invocato la riforma della decisione 31 maggio 2019 nel senso di ridimensionare la sua condanna al pagamento di fr. 6'984.80 oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2018, di rigettare l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di __________ limitatamente a tale importo, di ripartire la tassa di giustizia e le spese della procedura di primo grado in ragione del 50% ciascuna tra le parti e di compensare le ripetibili di primo grado, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili d’appello;
che l’appellante chiede in particolare di stralciare dall’importo dovuto i fr. 2'000.- che il Pretore ha erroneamente riconosciuto a titolo di risarcimento delle spese preprocessuali, non avendone l’istante dimostrato la necessità e la congruità, nonostante la chiara contestazione in merito da parte sua;
che l’appellato ha innanzitutto messo in dubbio il potere di rappresentanza dell’RA 1, non essendo stata prodotta alcuna procura e osservato come la contestazione della procedura ex art. 257 CPC adottata è stata avanzata per la prima volta con l’appello, ha postulato la reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili;
che vige indiscusso il principio generale per il quale i costi legali preprocessuali sono da indennizzare quale posta del danno (art. 41 CO) se sono giustificati, necessari e adeguati a preparare il processo o per tentare di evitarlo (DTF 117 II 101; STF 4A_630/2009 del 16 marzo 2010 consid. 3.1; Jan Herrmann, Vorprozessuale Anwaltskosten - Substanziieren? Wann, was und vor wem überhaupt? in HAVE 2012 pag. 229) e se non sono già compresi nelle ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC: spese necessarie scaturenti dal processo e spese per la rappresentanza professionale in giudizio, rispettivamente indennità di inconvenienza a fronte di rappresentanza non professionale) - anche quando in base al diritto cantonale riservato dall'art. 116 cpv. 1 CPC la parte vincente non può ottenere ripetibili (DTF 139 III 190 consid. 4) - ritenuto che queste sono considerate appropriate e necessarie se la pretesa di cui si vuole ottenere l’esecuzione giudiziale esiste effettivamente (STF 4A_692/2015 del 1° marzo 2017 consid. 6.1.2.; 4C.11/2003 del 19 maggio 2003 consid. 5.2);
che in effetti le azioni della responsabilità civile di cui agli art. 41 e 97 CO non sono a disposizione per eludere le regole specifiche del diritto processuale e dare al richiedente, in spregio a quest’ultime, una riparazione del danno che il legislatore ha considerato inappropriata o contraria a interessi superiori. In tal senso una parte vittoriosa non può nemmeno rivendicare quale danno quei costi che il giudice del processo ha rifiutato di riconoscere in applicazione dell’art. 107 CPC. Per contro, indipendentemente dalle regole specifiche applicabili, l’art. 115 CPC garantisce un indennizzo alla parte la cui controparte si è comportata in maniera temeraria o contraria alla buona fede (DTF 139 III 190 consid. 4.4);
che ricadono ad esempio sotto le attività preprocessuali riconosciute degne di essere risarcite le trattative e le discussioni per trovare un componimento bonale, lo studio degli atti e la preparazione della causa (decisione dell’Obergericht di Zurigo del 3 maggio 2019 in ZR 118/2019 pag. 215 segg. consid. 4 e cit.), così come quegli interventi volti ad esempio a fare eliminare un difetto (cfr. sentenza del Tribunale cantonale di Neuchatel del 28 settembre 1998 in Mietrechtspraxis 2/99 pag. 85 seg.);
che alla stessa stregua sono da considerare come componente del danno i costi cagionati dall’intervento di un avvocato nel tentativo di recuperare del denaro sulla scorta di un valido contratto bilaterale al quale il creditore ha fatto fronte e che il debitore rifiuta di corrispondere;
che il Pretore ha riconosciuto essere dovuti fr. 2'000.- dei fr. 3'850.25 rivendicati quali costi legali preprocessuali, fondandosi sulla nota prodotta, tenuto conto del dispendio di tempo e del fatto che la fattispecie era relativamente semplice, nonché accertato che il ricorso al sostegno di un avvocato si è reso necessario a causa del comportamento della convenuta, che non ha fatto fronte al pagamento di quanto richiestole con lo scritto del 20 settembre 2018 rendendo così ineluttabile fare capo a una procedura giudiziaria;
che agli atti l’istante ha prodotto un “rapporto ore” relativo alle prestazioni fornite dal patrocinatore legale prima dell’avvio della causa, nel quale è riportato nel dettaglio tutto quanto da lui effettuato dal 10 gennaio 2017 al 26 aprile 2019 (doc. H), per un totale di 650 minuti che, a fr. 300.-/h, conducono a un onorario di fr. 3'250, cui sono state aggiunte spese per fr. 325.- e IVA al 7.7%, per complessivi fr. 3'850.25;
che l’importo riconosciuto dal Pretore corrisponde a circa 5.5 ore di lavoro, oltre spese e IVA;
che non essendo controversa la tariffa oraria applicata, un impegno di 5.5 ore, per lo più ben specificato nella fattura, può essere considerato congruo e che visto il mancato pagamento degli affitti scoperti, dei danni e delle spese riconosciuti dalla stessa conduttrice (doc. E e F), può pure essere considerata provata la necessità dell’intervento del patrocinatore legale;
che la lamentata sproporzione tra le ripetibili e i costi preprocessuali non è un motivo sufficiente per ritenere quest’ultimi ingiustificati o per ridurli: la loro commisurazione avviene in base ai summenzionati criteri di necessità, utilità e adeguatezza, il che induce a escludere solo quelle prestazioni che di per sé risultano superflue e inutili, mentre il rapporto con le ripetibili non costituisce un criterio di quantificazione;
che pertanto la condanna alla rifusione all’istante delle spese preprocessuali decisa con la sentenza impugnata deve essere confermata e l’appello respinto;
che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 2'000.- seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello 13 giugno 2019 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante, che dovrà versare alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).