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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.01.2019 12.2019.1

30 janvier 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,179 mots·~6 min·4

Résumé

Contratto di lavoro, pretese salariali, mancata comparsa della parte convenuta e mancata contestazione delle pretese attoree. Irricevibilità dell'appello per carente motivazione

Texte intégral

Incarto n. 12.2019.1

Lugano 30 gennaio 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

sedente per statuire sull’appello 31 dicembre 2018 di

AP 1   

contro   la decisione 17 dicembre 2018 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa - inc. n. SE.2018.381 promossa con petizione 10 ottobre 2018 da    AO 1  rappr. da: RA 1    

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che AO 1 ha lavorato quale infermiera a partire dal 16 maggio 2016 per __________ SA (doc. A1), in seguito, dal 1. settembre 2016, per la __________ Sagl (doc. A) e dal 19 ottobre 2017 per la AP 1, contratto disdetto dalla datrice di lavoro per il 10 gennaio 2018 (doc. B);

che con petizione 10 ottobre 2018, previo rilascio della necessaria autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendo che fosse condannata a versarle fr. 5'475.85 lordi quale salario per il mese di novembre 2017 e fr. 4'603.35 lordi quale salario per il mese di gennaio 2018, per un totale di fr. 10'079.20 lordi;

che il termine di 30 giorni assegnato alla convenuta per presentare osservazioni è decorso infruttuosamente;

che all’udienza di prime arringhe del 12 dicembre 2018, alla quale la convenuta ingiustificatamente non è comparsa, l’attrice ha specificato di essere stata in malattia dal 6 dicembre 2017 al 13 gennaio 2018, producendo i relativi doc. L e M e chiedendo il versamento di ulteriori fr. 5'230.- lordi quali pretese salariali per il suddetto periodo, aumentando la sua richiesta a complessivi fr. 15'309.20 lordi;

che con decisione 17 dicembre 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 a pagare all’attrice fr. 4'752.35 netti (fr. 5'475.85 lordi), senza prelevare tasse né spese di giustizia e senza assegnare ripetibili;

che in sintesi il primo giudice, accertando la mancata contestazione delle pretese attoree, ha stabilito che la disdetta doc. B poteva essere considerata valida solo per il 31 gennaio 2018 (art. 335c cpv. 1 CO) e ha riconosciuto la pretesa salariale dell’attrice relativa al mese di novembre 2017, conforme al conteggio doc. I e riconosciuto dalla convenuta nello scritto 26 gennaio 2017 (doc. D);

che per contro il Pretore non ha riconosciuto la pretesa salariale di fr. 5'230.- lordi, relativa all’asserito periodo di malattia 6 dicembre 2017 – 13 gennaio 2018, per mancata dimostrazione dell’inabilità lavorativa (essendo i certificati medici di cui ai doc. L e M troppo vaghi e generici e non risultando nemmeno che gli stessi fossero stati consegnati alla convenuta), né quella di fr. 4'603.35 lordi relativa al mese di gennaio 2018, non avendo l’attrice in quel periodo fornito la sua prestazione lavorativa, né sostenuto di averla invano offerta alla datrice di lavoro, né allegato di non sapere che la disdetta sarebbe stata valida solo per il 31 gennaio 2018;

che con reclamo (recte: appello) 31 dicembre 2018 AP 1 è insorta contro tale decisione, contestando la “condanna che viene data alla ditta __________ di pagare 15'309.20 chf” e affermando che l’attrice non avrebbe mai fornito la sua prestazione lavorativa, avendo sin da subito presentato certificati di malattia;

che l’impugnata decisione pretorile è una decisione finale di prima istanza in una controversia patrimoniale e, come tale, appellabile entro il termine di 30 giorni, sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC);

che nella fattispecie, secondo il calcolo del Pretore, la somma complessiva rivendicata dall’attrice ammontava a fr. 15'309.20 lordi, sicché supera la soglia minima menzionata;

che l’appello è senz’altro tempestivo, essendo stato interposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata;

che esso non è stato notificato alla controparte, essendo il medesimo manifestamente infondato per i motivi esposti nel seguito (art. 312 cpv. 1 CPC);

che la procedura, terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC), deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC);

che l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che nel caso concreto l’appello, peraltro nemmeno indicante in modo corretto l’importo riconosciuto all’attrice con l’impugnato giudizio e limitato a poche, generiche righe, non si confronta minimamente con le motivazioni e gli accertamenti del primo giudice;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC;

che in ogni modo le generiche argomentazioni dell’appellante, non sostanziate né tantomeno dimostrate, non sono atte a sovvertire il giudizio impugnato, tanto più che la medesima, non avendo presentato osservazioni scritte né partecipato, senza alcuna giustificazione, all’udienza di dibattimento in prima sede, si è preclusa la possibilità di contestare le pretese avverse, risultate dunque non controverse (art. 245 e 234 CPC);

che l’appellante nemmeno sostiene di essere stata impossibilitata a far valere le sue argomentazioni dinanzi alla giurisdizione inferiore;

che pertanto le allegazioni dell’appellante, potendo essere proposte in prima sede, costituiscono inammissibili fatti nuovi ai sensi dell’art. 317 CPC, disposizione applicabile anche alle procedure rette dalla massima inquisitoria attenuata (DTF 141 III 569, consid. 2.3.3; Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto procedurale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 4 seg. ad art. 317 CPC);

che in definitiva l’appello dev’essere dichiarato irricevibile;

che trattandosi di una vertenza in materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC);

che l’attribuzione di ripetibili non entra in considerazione, l’appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;

che il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale, ammonta a fr. 4'752.35 netti (fr. 5'475.85 lordi) giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF.

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   L’appello 31 dicembre 2018 di AP 1 è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-    -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

A.  Fiscalini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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