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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.09.2019 12.2018.91

24 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,591 mots·~13 min·2

Résumé

Lavoro - pretese salariali - qualifica del lavoratore in base al CNM

Texte intégral

Incarto n. 12.2018.91

Lugano 24 settembre 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2016.332 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20 settembre 2016 da

 AO 1  patrocinato dallo  PA 2   

contro

 AP 1  patrocinato dallo  PA 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26'496.15, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e fr. 103.30 di spese del precetto esecutivo, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano notificato per il pagamento di fr. 28'487.60 (importo rettificato in fr. 26'496.15) netti oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e fr. 103.30 di spese; domanda avversata dal convenuto che, con risposta 17 novembre 2016, ha postulato in via principale l’integrale reiezione della petizione e la conferma dell’opposizione al PE, in via subordinata il rigetto della petizione ma con attestazione della compensazione integrale delle pretese avanzate dall’attore riconosciute per un importo non superiore a fr. 4'150.-, con conferma dell’opposizione al PE e con protesta di spese e ripetibili;

domande di causa che l’attore, con le sue conclusioni 7 marzo 2018 ha mantenuto invariate mentre che il convenuto, con allegato conclusivo 22 marzo 2018 ha per contro in parte modificato domandando, in via principale l’integrale reiezione della petizione e la conferma dell’opposizione al PE, in via subordinata il rigetto della petizione ma con attestazione della compensazione integrale delle pretese avanzate dall’attore, con conferma dell’opposizione al PE e con protesta di spese e ripetibili e in via ancor più subordinata la reiezione della petizione, la conferma dell’opposizione al PE e il riconoscimento all’attore di fr. 938.39;

e che il Pretore con sentenza 16 maggio 2018 ha accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 26'496.15 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e fr. 103.30 di spese del PE e ordinando il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta a quest’ultimo, il tutto senza prelevare tassa di giustizia o spese, e con la condanna del convenuto a pagare all’attore fr. 4'000.- a titolo di ripetibili;

appellante il convenuto con atto d’appello 21 giugno 2018 con il quale ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e condannarlo a versare all’attore fr. 938.39, di confermare l’opposizione al PE e di porre a carico dell’attore fr. 103.30 di spese per il PE, protestando spese e ripetibili di primo grado (quantificate in fr. 2'000.-) e di secondo grado;

mentre l’attore, con risposta 20 agosto 2018 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.           AO 1 ha lavorato alle dipendenze di AP 1 dall’8 settembre 2014 al 9 ottobre 2015, con uno stipendio orario lordo di fr. 20.-.

Il relativo contratto d’assunzione indicava quale mansione del lavoratore quella di “tuttofare”.

Il rapporto tra le parti si è interrotto a seguito della rescissione contrattuale con effetto immediato notificata da AP 1 a AO 1 il 9 ottobre 2015, motivata con il fatto che egli, su ordine della Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore, ha dovuto sospendere senza indugio i lavori di ristrutturazione dell’edificio abitativo plurifamiliare ubicato in via __________ a __________.

B.           Con PE n. __________ dell’UE di Lugano, notificato al datore di lavoro il 6 maggio 2016, l’ex dipendente l’ha escusso per l’importo di fr. 28’487.60 per differenze salariali dal settembre 2014 al dicembre 2015. AP 1 ha interposto immediata opposizione.

C.           Con petizione 20 settembre 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 26'496.15 oltre accessori - corrispondenti a fr. 6'820.40 di differenza salariale 2014, fr. 12'862.76 di differenza salariale 2015 e fr. 6'812.99 (fr. 8'804.44 – fr. 1'991.45) quale mancato guadagno per il periodo contrattuale di disdetta - nonché postulando il rigetto dell’opposizione al summenzionato PE, per il quale ha rettificato l’importo abbassandolo a fr. 26'496.15, sostenendo che al rapporto di lavoro siano da applicare le condizioni minime previste dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), al quale egli rivendica di essere stato sottoposto nonostante la denominazione della sua funzione.

Con risposta 17 novembre 2016, il convenuto si è, in via principale, integralmente opposto alla petizione e, in via subordinata, ha chiesto la reiezione della petizione e la conferma dell’opposizione al PE nonché l’accertamento che le somme vantate dall’attore “riconosciute per un importo non superiore a fr. 4'150.-, sono interamente compensate tra le parti”.

D.           Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 16 maggio 2018 qui impugnata, ha integralmente accolto la petizione, ossia per fr. 26'496.15 oltre interessi e fr. 103.30 per le spese del precetto, non prelevando tasse e spese ma ponendo a carico del convenuto fr. 4'000.- a titolo di ripetibili a favore dell’attore.

Egli ha in sostanza ritenuto che nonostante la qualifica quale tuttofare esplicitamente utilizzata nel contratto, un’interpretazione che non si limita al solo significato letterale dei termini usati, dovuta, conduce a concludere che AO 1 sia stato assunto per svolgere lavori edili nel cantiere dell’appellante, che rientrano senza ombra di dubbio nel campo di applicazione del CNM. Di conseguenza, il dipendente deve essere rimunerato nel rispetto della classe salariale C applicabile ai lavoratori senza esperienze professionali, ma attivi nel settore edilizio, con il riconoscimento di un salario orario di fr. 25.45 (art. 41 CNM in relazione con art. 9 CNM), cui vanno aggiunti gli indennizzi di legge per giorni festivi e vacanze, oltre alla tredicesima e all’indennità per pranzo (art. 23 cpv. 2 e 25 CCL-TI, art. 34 e 50 CNM).

E.           Con l’appello 21 giugno 2018 che qui ci occupa, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione, e venir condannato al pagamento di fr. 938.39, pari alla differenza tra lo stipendio effettivamente corrisposto e quello che l’attore avrebbe avuto diritto di ricevere nel periodo tra la concessione della licenza edilizia dell’11 settembre 2015 e l’ordine di sospensione dei lavori del 9 ottobre 2015, con conferma dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano e la messa a carico di fr. 103.30 all’attore, con riparto delle ripetibili in ragione della rispettiva soccombenza.

E considerato

in diritto:

1.            Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- (in casu: fr. 26'496.15) la decisione pretorile è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Essendo la notifica della sentenza 16 maggio 2016 a AP 1 avvenuta in data 22 maggio 2018, l’appello 21 giugno 2018 è tempestivo.

2.            L’appello che qui ci occupa si limita in buona parte a proporre, in maniera inammissibile, una propria tesi e una propria lettura dei fatti, prive di confronti puntuali con la decisione impugnata (art. 311 CPC). Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui espone critiche circostanziate al giudizio pretorile.

3.            AP 1 critica sostanzialmente il primo giudice per avere riconosciuto che l’attore ha lavorato come operaio edile a far tempo dall’8 settembre 2014, mentre l’unico cantiere sul quale è stato attivo, quello dello stabile in via __________ a __________, è stato avviato solo in data 11 settembre 2015, giorno del rilascio della licenza edilizia di cui al doc. 4. Prima di quella data non sussisteva ancora alcun cantiere, per cui egli non poteva essere stato impiegato che come tuttofare non soggetto al CNM.

4.            Il primo giudice ha anzitutto stabilito che, in base alle prove agli atti - e meglio alla testimonianza di __________ T__________, al rapporto di verifica sui cantieri 15 settembre 2015 della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), all’ e-mail 8 ottobre 2015 dell’appellante e alla decisione formale della Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista (LEPICOSC) di sospensione dei lavori 11 aprile 2016 nonché all’audizione testimoniale dell’ispettore LEPICOSC __________ - l’attore ha concluso con il convenuto un contratto concernente mansioni che rientrano nel campo di applicazione del CNM e che sin dalla firma dello stesso era chiaro alle parti che AO 1 sarebbe stato assunto per lavorare su un cantiere. Di conseguenza egli ha concluso che l’appellato ha operato a partire dal settembre 2014, per 15 mesi, come lavoratore senza esperienze professionali sottoposto alla classe salariale C del CNM e ha calcolato, ritenute 127.5 ore al mese di attività per 15 mesi, che il salario lordo dovuto fosse di fr. 48'673.-, al quale ha debitamente aggiunto gli oneri sociali, giungendo a complessivi fr. 62'010.-. Da questo importo ha dedotto i fr. 30'000.- già corrisposti al dipendente e le deduzioni usuali, ed ha quindi considerato pertinente la pretesa di fr. 26'496.15 (sentenza impugnata, pag. 3 e 4).

5.            Le argomentazioni dell’appello non possono essere accolte.

a.      In primo luogo la licenza edilizia 11 settembre 2015 di cui al doc. 4, ritenuta decisiva da AP 1, concerne unicamente lavori di tinteggio di alcune parti intonacate e di calcestruzzo delle facciate esterne dell’immobile sito in via __________ a __________, ma nulla dice riguardo agli altri interventi allo stabile, soprattutto a quelli di risanamento interno dei vari appartamenti.

b.      Il rapporto della CPC edilizia e rami affini del 15 settembre 2015 attesta che quel giorno AO 1 è stato trovato sul cantiere mentre era in procinto di tornare a casa e ha dichiarato di lavorare per AP 1 da circa un anno e di aver svolto nella palazzina in questione lavori di demolizione e gessatura (cfr. Inc. richiamato dalla CPC edilizia e rami affini). La veridicità dei contenuti del documento è stata attestata dal suo estensore, __________ T__________, in occasione della sua deposizione del 5 febbraio 2018.

Lo svolgimento da parte di AO 1 di lavori in ambito edile all’interno del cantiere di via __________ a __________ è dimostrato anche dalla decisione 9 ottobre 2015 (ordine di sospensione dei lavori, v. doc. 5), dalla decisione 11 aprile 2016 della Commissione di vigilanza LEPICOSC, che ha inflitto una multa a AP 1 (v. Inc. richiamato dalla citata Commissione) e dalla documentazione fotografica prodotta agli atti (doc. M).

c.       Oltre alle prese di posizione delle autorità, a sconfessare la tesi dell’appellante contribuiscono poi le dichiarazioni dei vari testi sentiti nel corso della procedura di primo grado. La moglie di AO 1, __________ T__________, ha dichiarato che alla firma del contratto di assunzione c’era un palazzo da ristrutturare e suo marito era stato “chiamato da una conoscenza (…) perché il sig. AP 1 cercava un lavoratore che svolgesse dei compiti vari: demolizione dei muri, ricostruzione dei muri, porte ecc.” ed ha confermato che “durante questo periodo di validità (dal settembre 2014 all’ottobre 2015, n.d.r.) del contratto mio marito ha lavorato sempre in quel cantiere di via __________ a __________ dove ha svolto attività di demolizione, costruzione, piastrelle, grattare i muri. Insomma tutto quanto segue la ristrutturazione del palazzo” (verbale di audizione di __________ T__________ del 24 ottobre 2017, pag. 2).

Dal canto suo, __________ O__________, parrucchiera che aveva un salone nello stabile in questione fino al dicembre 2014, ha sostenuto che già tempo prima della chiusura della sua attività all’interno della palazzina erano iniziati i lavori di ristrutturazione e di aver spesso visto AO 1 uscire dall’immobile portando “carriolate” di materiale edile di scarto per depositarlo nelle benne che erano state collocate all’esterno (verbale di audizione del 24 ottobre 2017, pag. 5).

L’ispettore __________ B__________ ha asserito di aver fatto un primo sopralluogo il 5 ottobre 2015, trovando l’appellato occupato in mansioni tipiche dell’edilizia (verbale di audizione del 7 novembre 2017, pag. 1).

d.      In base a tutti questi elementi si deve dedurre che i lavori di rifacimento interno dello stabile in via __________ a __________ sono iniziati già nel settembre 2014, sicché l’accertamento del Pretore per cui, sin dal primo giorno, AO 1 è stato assunto ed è stato attivo come lavoratore del settore edile, è da ritenere corretto e deve essere confermato.

e.      Si può aggiungere che il riferimento alla citata licenza edilizia per interventi esterni, a fronte della chiara documentazione fotografica, dei rapporti e delle dichiarazioni testimoniali, soprattutto quelle di __________ T__________ e __________ O__________, non risulta essere pertinente e non intacca gli accertamenti di prima sede. Nemmeno utile a tal fine è la dichiarazione scritta di __________ G__________ di cui al doc. 6, che non godrebbe in ogni caso neppure di sufficiente valenza probatoria.

6.            L’appellante censura in seguito le modalità di calcolo del salario e degli oneri sociali a favore dell’ex dipendente, asserendo che, avendo il giudice di prime cure utilizzato come base per il computo l’intera durata dell’impiego lavorativo e non l’unico periodo in cui, a suo dire solo saltuariamente, si recava sul cantiere, sarebbero state riconosciute troppe ore, mentre quelle effettivamente prestate sarebbero 120 per il settembre 2015 e 42 per il mese seguente.

La contestazione deve essere respinta senza necessità di particolari approfondimenti già perché si basa su un accertamento dei fatti diverso da quello effettuato dal Pretore e qui appena confermato.

7.            Con l’ultimo punto del suo appello, infine, AP 1 contesta “con forza”, ma con una sola frase, che la controparte abbia svolto un’attività lavorativa riconducibile al cantiere come stabilito dal primo giudice, essendosi egli occupato di parecchie altre mansioni al di fuori dello stesso che non sono tipiche di un lavoratore edile.

La critica è avanzata in maniera del tutto generica, senza motivazioni e senza un confronto puntuale con la sentenza impugnata, risultando così irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

8.         Ne discende che l’appello dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Non si prelevano tasse né spese. L’appellante deve tuttavia essere condannato a pagare all’appellato fr. 1'500.- di ripetibili.

            Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 21 giugno 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                         AP 1 è condannato a pagare a AO 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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