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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.11.2019 12.2018.90

12 novembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,455 mots·~27 min·2

Résumé

Qualifica di un contratto di costituzione di un usufrutto vita natural durante, revoca della donazione; litispendenza

Texte intégral

__________

      Incarto n. 12.2018.90 12.2018.108

Lugano 12 novembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.3 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 3 marzo 2015 da

 AP 1  rappr. dall’  PA 1   

  contro    

 AO 1  rappr. dall’  PA 2   

con cui l’attrice ha chiesto l’annullamento, ai sensi dell’art. 249 n. 1 CO, del “contratto di

donazione, avente per oggetto il diritto d’usufrutto sulla particella n. __________ RFD di

__________, stipulato fra l’attrice (in qualità di donante) e il convenuto (in qualità di

donatario)”, la soppressione con effetto ex tunc del diritto di usufrutto, e la condanna del

convenuto al pagamento di fr. 20'000.- per danni causati dal deterioramento della cosa,

importo ridotto in sede di conclusioni scritte a fr. 5'000.-;

domanda avversata dal convenuto, che con risposta 18 maggio 2015 ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 16 maggio 2018 ha

integralmente respinto;

appellante l’attrice con appello 18 giugno 2018, con cui ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, e subordinatamente

il suo annullamento e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per nuova

decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 29 agosto 2018 ha postulato la reiezione del

gravame e l’ammissione all’assistenza giudiziaria (inc. 12.2018.108), pure con protesta

di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Con atto pubblico 30 novembre 2006 (rogito n. __________ del notaio __________ L__________), __________ C__________, padre di AP 1, ha donato a quest’ultima la part. n. __________ RFD di __________, sulla quale sorge uno stabile composto da tre appartamenti, di cui due adibiti a residenza, rispettivamente studio medico del donante, e il terzo quale abitazione della donataria, del marito AO 1 e dei loro due figli (doc. rich. III). __________ C__________ è rimasto nello stabile in qualità di conduttore.

B.        Con atto pubblico 21 dicembre 2006 (rogito n. __________ del notaio __________ L__________), AP 1 ha costituito a favore del marito un diritto di usufrutto vita natural su tale fondo. Ciò avveniva “a titolo gratuito, senza corrispettivo alcuno”, e l’usufruttuario assumeva l’onere di pagamento degli interessi relativi alla cartella ipotecaria di fr. 400'000.- gravante il fondo, le imposte e ogni pubblico tributo (doc. rich. III). Con atto pubblico aggiuntivo 4 giugno 2007 (rogito n. __________ del notaio __________ L__________), l’onere dell’usufruttuario è stato esteso a due ulteriori cartelle ipotecarie gravanti il fondo in secondo e in terzo grado di fr. 100'000.- e di fr. 400'000.-, e il diritto di usufrutto è stato relegato al quarto grado (doc. rich. III).

C.        In data 8 febbraio 2008 AP 1 ha avviato innanzi al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città una procedura a tutela dell’unione coniugale nei confronti del marito, in seguito alla quale, con accordo 27 febbraio 2008, è stato stabilito un assetto regolante la loro vita separata ex art. 176 CC, fra cui l’assegnazione momentanea dell’appartamento coniugale al marito e l’attribuzione alla moglie del canone di locazione dovuto dal dott.__________ C__________, previa deduzione dei costi derivanti da oneri ipotecari e relativi ammortamenti (inc. DI.2008.14). Con decisione 19 ottobre 2009, il Pretore ha in particolare confermato i versamenti periodici di cui sopra in favore di AP 1 quali contributi alimentari (inc. DI.2008.159).

D.        Il 29 febbraio 2008 AP 1 ha lasciato il territorio svizzero insieme ai due figli, senza avvisare il marito, per trasferirsi in Francia. È iniziata così fra i coniugi una lunga e complessa controversia in merito ai reciproci rapporti, all’affidamento dei figli e ai diritti di visita del padre. In particolare, il 20 maggio 2008 AO 1 ha promosso presso l’autorità centrale svizzera una procedura per rapimento internazionale di minori basata sulla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980, a seguito della quale in data 15 gennaio 2019 il __________ ha dichiarato illecito il trasferimento dei figli ordinando il loro ritorno immediato in Svizzera, decisione confermata dalla __________ il 20 maggio 2009 (doc. 3.2 e 3.3), anche se contemporaneamente, con decisione 14 ottobre 2009 (doc. 4.6), il Pretore di Locarno ha confermato l’attribuzione esclusiva della custodia alla madre, ritenendo essenzialmente che la partenza per l’estero era dovuta al degradamento dell’ambiente familiare e al pesante contesto sociale, anche dovuto a una condanna penale di __________ C__________.

Con istanza 11 agosto 2008 AP 1 ha avviato una procedura di divorzio presso il __________, mentre AO 1 in data 2 ottobre 2008 ha fatto lo stesso presso il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. OA.2008.96), procedure in seguito ritirate (doc. I e 4.10). Il 15 gennaio 2010 AP 1 ha avviato una nuova procedura di divorzio presso il __________ con contestuale richiesta di misure provvisionali. Con ordinanza 14 settembre 2010 il tribunale francese ha provvisoriamente stabilito il domicilio dei figli presso la madre regolando i diritti di visita del padre e condannandolo a versare un contributo alimentare di € 150.- mensili per ogni figlio (doc. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7). Con decisione 4 aprile 2013, il __________ ha ritenuto AP 1 colpevole per il mancato rispetto dei diritti di visita del padre, decisione confermata dalla __________ (doc. 3.11 e 3.13). Da segnalare pure le denunce promosse da AP 1 e da suo padre __________ C__________ contro AO 1 nel 2010 e 2011 per lesioni semplici, vie di fatto, violazione del dovere di assistenza o educazione, minaccia, atti sessuali con fanciulli e molestie sessuali ai danni dei due figli, procedure conclusesi con un decreto di non luogo a procedere, rispettivamente di abbandono perché “il fatto non sussiste” (doc. 5.1. 5.2, 5.3, 5.4).

E.        Dal febbraio 2014 il dott. __________ C__________ non versa più alcuna pigione, avendo egli lasciato i locali a seguito della fine del rapporto di locazione con AO 1 (doc. 4.17). Quest’ultimo, da tale data, non ha dunque versato alla moglie alcun importo derivante dall’accordo 27 febbraio 2008. L’8 settembre 2014 AP 1 ha sporto querela contro il marito per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CPS), dando l’avvio alla relativa procedura penale (doc. HH). Il 9 settembre ha poi escusso il marito per l'ammontare di fr. 84’060.- con interessi a titolo di contributi alimentari impagati a fronte dell’accordo 27 febbraio 2008 e della successiva decisione 19 ottobre 2009 del Pretore (v. sopra consid. C). Con petizione 11 aprile 2016 AP 1 si è rivolta al Pretore della Giurisdizione di Locarno Città chiedendo in particolare di accertare che l'accordo giudiziale del 27 febbraio 2008 è fonte di un obbligo periodico di mantenimento e di condannare AO 1 al pagamento mensile di fr. 2'434.- a favore suo e dei figli a partire dal 1° marzo 2014 (inc. OR.2016.11).

F.        Nel frattempo, previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 3 marzo 2015 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura di Locarno-Città postulando l’annullamento ai sensi dell’art. 249 n. 1 CO del “contratto di donazione, avente per oggetto il diritto d’usufrutto sulla particella n. __________ RFD di __________, stipulato fra l’attrice (in qualità di donante) e il convenuto (in qualità di donatario)” e la soppressione con effetto ex tunc del diritto di usufrutto per grave violazione di obblighi di famiglia (mancato pagamento di contributi alimentari), come pure la condanna del medesimo al pagamento di fr. 20'000.- per danni causati dal deterioramento della cosa.

G.       Con risposta 18 maggio 2015 AO 1 si è opposto integralmente alle richieste della controparte, sollevando l’eccezione di litispendenza e incompetenza territoriale del Pretore, contestando nel merito l’esistenza di un contratto di donazione e la violazione di obblighi famigliari e sollevando subordinatamente la prescrizione del diritto di revoca, postulando altresì l’ammissione all’assistenza giudiziaria. Con replica 30 settembre 2015 e duplica 4 novembre 2015, le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie posizioni.

H.        Dopo esperimento dell’istruttoria e presentazione degli allegati scritti conclusivi (ove AP 1 ha ridotto la sua pretesa di risarcimento danni a fr. 5'000.-), con decisione 16 maggio 2018 il Pretore, previo accertamento della sua competenza e dell’assenza di litispendenza, ha respinto la petizione, ammettendo AO 1 all’assistenza giudiziaria, ponendo le spese processuali di fr. 4'200.- a carico dell’attrice e condannandola altresì a versare alla controparte fr. 5'600.- per ripetibili.

I.          Con atto di appello 18 giugno 2018 AP 1 si è aggravata contro tale decisione, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione, e subordinatamente il suo annullamento e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per una nuova decisione (inc. 12.2018.90). Con risposta 29 agosto 2018 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame e l’ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede (inc. 12.2018.108). Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore, determinato dal Pretore in fr. 70'000.- e non contestato in questa sede, supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Sia l’appello, sia la risposta sono tempestivi.

2.         Con l’impugnata decisione, il primo giudice ha innanzitutto accertato la sua competenza, data sia dagli art. 5 cifra 1 lett. a e 22 cifra 1 CLug, sia dall’art. 97 LDip, come pure l’assenza di litispendenza, siccome l’azione avviata precedentemente in Francia attiene al diritto di famiglia e non comprende una domanda volta alla revoca del diritto di usufrutto, per cui non vi è il medesimo oggetto del litigio rispetto alla controversia in esame, di carattere obbligazionario e reale. AO 1 nella sua risposta all’appello ribadisce l’eccezione di litispendenza, contestando il citato accertamento pretorile. Tuttavia, lo scopo della risposta non è quello di criticare il giudizio impugnato dalla controparte, bensì di opporsi alle tesi avversarie, chiedendo la conferma dello stesso (Verda Chiocchetti, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 12 ad art. 312 CPC). Del resto, la suddetta risposta nemmeno formula conclusioni che vanno oltre alla semplice conferma del giudizio querelato (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 23 ad art. 313 CPC). Ad ogni modo, anche qualora vi si volesse intravedere un appello incidentale o si volesse riesaminare d’ufficio la questione, considerando che l’assenza di litispendenza è un presupposto processuale, le contestazioni dell’appellato non possono sovvertire l’accertamento pretorile: esse non si confrontano debitamente con il tema dell’assente identità fra gli oggetti litigiosi, con particolare riferimento alle basi giuridiche invocate nell’una e nell’altra procedura. Secondo l’appellato, la litispendenza è dovuta dal fatto che i coniugi sottostanno al regime della comunione dei beni e che lo scioglimento di tale regime matrimoniale incomberà al giudice francese nell’ambito dell’azione di divorzio. Tuttavia, la presente procedura e quella francese hanno scopi e basi giuridiche del tutto diverse: la prima quello di determinare il destino del contratto in base a una norma obbligazionale (l’art. 249 CO), la seconda il suo destino sulla base delle regole del diritto di famiglia. Nemmeno si vede come gli estratti riportati a p. 2-3 della risposta all’appello possano mutare tale circostanza, riguardando essi, rispettivamente l’art. 265 del Code civil francese ivi citato, le conseguenze del divorzio, né dimostrando gli stessi che davanti al giudice francese è stata postulata la revoca del negozio da un punto di vista obbligazionale. La competenza del Pretore deve dunque essere confermata.

3.         Nel merito, il primo giudice ha stabilito che l’atto pubblico di costituzione di usufrutto di cui al doc. rich. III non è un contratto di donazione, per cui ad esso non è applicabile l’art. 249 CO.

In primo luogo, l’atto pubblico necessario per la donazione immobiliare deve indicare chiaramente le parti, la volontà di donare e di ricevere e l’oggetto della donazione, mentre l’atto siglato dalle parti si intitola inequivocabilmente “Costituzione di usufrutto” e non menziona in alcun modo il termine “donazione”, né esplicita una volontà di donare e di ricevere, non essendo la dicitura “a titolo gratuito” sufficiente a tal proposito. Già a livello formale l’atto pubblico dev’essere qualificato quale contratto sui generis di costituzione di servitù.

In secondo luogo, essendo l’usufrutto di carattere strettamente personale, esso non è cedibile né trasferibile e non può dunque essere oggetto di un contratto di donazione. Inoltre,AP 1 non era titolare di un diritto di usufrutto, per cui non avrebbe nemmeno potuto donare l’esercizio di tale diritto (cfr. art. 758 CC).

4.         L’appellante contesta i suddetti accertamenti. Osserva innanzitutto che la donazione può avere per oggetto un diritto reale immobiliare, compreso dunque l’usufrutto (cfr. art. 242 cpv. 2 e art. 243 cpv. 2 CO), la cui costituzione a favore di un terzo presuppone un contratto traslativo di diritti quali la compravendita, la donazione o la permuta. Peraltro, la mancata trasferibilità del diritto di usufrutto è una limitazione che vale unicamente nei confronti dell’usufruttuario; ciò non impedisce a un proprietario, avente la piena potestà di un fondo e dunque anche naturalmente il diritto all’usufrutto, di costituirlo in favore di un terzo a titolo gratuito quale donazione. Inoltre, nel contratto in questione, indipendentemente dal suo titolo, vi sarebbero tutti gli elementi tipici della donazione immobiliare: un atto pubblico ai sensi dell’art. 243 cpv. 2 CO, le tipiche espressioni del contratto di donazione (quali la promessa del donante e l’accettazione del donatario), la costituzione “a titolo gratuito, senza corrispettivo alcuno” e la pattuizione di oneri a carico del donatario ai sensi dell’art. 245 CO. In virtù di tale contratto, AO 1 si sarebbe considerevolmente arricchito senza fornire in cambio alcuna controprestazione. In ogni caso, anche volendo considerare l’atto pubblico quale un contratto sui generis, esso avrebbe elementi preponderanti tipici di una donazione, per cui si imporrebbe l’applicazione perlomeno in via analoga dell’art. 249 CO, a protezione della posizione della donante verso comportamenti contrari a doveri morali e giuridici del donatario.

5.         Per quanto riguarda le caratteristiche del contratto di donazione e il suo contenuto obbligatorio, si rinvia a quanto correttamente esposto dal primo giudice ai consid. 6 e 7 dell’impugnata sentenza. Basti qui ricordare che, per ammettere una donazione, deve esserci una corrispondente volontà (animus donandi), ovvero lo scopo del contratto deve essere quello di arricchire la persona beneficata, e che l’attrice nel caso concreto, facendo valere dei diritti derivanti da una donazione, sopporta l’onere della prova (art. 8 CC).

6.         Come già osservato dal Pretore, oggetto di una donazione possono anche essere dei diritti reali limitati (v. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, p. 203, n. 1490 e p. 208, n. 1526; Baddeley in: Thévenoz/Werro [ed.], Commentaire Romand CO I, 2. ed., n. 17 ad art. 239 CO e n. 10 ad art. 242 CO; Guhl/Koller, Die Schenkung, in: Guhl/Koller/Schnyder/Druey [ed.], Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. ed., p. 397, n. 14), che comprendono pure l’usufrutto. Tuttavia, essendo quest’ultimo diritto non trasferibile e non potendo dunque esso, una volta costituito a favore di un terzo, essere donato, l’unico contratto che potrebbe essere considerato quale donazione è quello stesso della sua costituzione. Ora, dottrina e giurisprudenza relative alla qualifica del contratto costitutivo di una servitù non sono unanimi.

6.1    Per alcuni autori, esso è un contratto innominato sui generis, siccome non mira tanto a trasmettere, quanto invece a costituire un diritto (v. Liver in: Gauch/Schmid [ed.], Zürcher Kommentar, Band VI, n. 54 ad art. 732 CC; Steinauer, Les droits réels, 4. ed., Tome II, p. 418, n. 2229b; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, p. 362, n. 1244). Le norme applicabili a tali contratti vanno determinate concretamente in ogni singola fattispecie a dipendenza del contratto e dei suoi elementi (v. ad esempio DTF 118 II 157, consid. 2c). Altri autori invece sostengono che il negozio necessario per l’acquisizione di una servitù è in realtà, a livello obbligazionale, una compravendita, una permuta, una donazione o un altro contratto previsto nella parte speciale del Codice delle obbligazioni, per cui si impone l’applicazione delle corrispondenti norme (Liver, op. cit., n. 49 ad art. 732 CC e riferimenti ivi citati).

6.2      In talune decisioni, il Tribunale federale ha menzionato la tematica, senza tuttavia approfondire la possibilità di qualifica di un contratto di costituzione di usufrutto quale donazione. Nella DTF 93 II 185 (consid. 4) ha lasciato irrisolta la questione a sapere se un contratto di costituzione di servitù dietro controprestazione costituisce una compravendita o un contratto innominato. Nella DTF 114 II 36 (consid. 2) ha evidenziato che il contratto costitutivo di servitù in questione, che attribuiva all’ente pubblico un diritto di passo a titolo gratuito, aveva carattere di donazione. Nella DTF 117 II 26 (consid. 3), relativa a un posto di parcheggio, ha osservato che il contratto costitutivo di servitù necessita l’atto pubblico se equivale a una promessa di donazione.

6.3    Ad ogni modo l’assenza di una controprestazione, ad esempio di un corrispettivo, in un contratto non sempre implica la presenza di un animus donandi (cfr. Liver, op. cit., n. 46 e 80 seg. ad art. 732 CC), né si deve scordare che la costituzione di un usufrutto in favore di un terzo implica di principio per quest’ultimo anche degli oneri non indifferenti (segnatamente spese di manutenzione ordinaria e di amministrazione della cosa, interessi ipotecari, imposte e premi assicurativi, cfr. art. 765-767 CC).

7.      Nella fattispecie, come già osservato dal Pretore e contrariamente a quanto sostiene l’appellante, i termini utilizzati nel contratto inducono ad escludere, piuttosto che ad ammettere, una donazione: il documento parla di usufrutto e non contiene alcun termine quali “donazione”, “promessa”, “donante” o “donatario”.

          Certamente, un contratto va giudicato secondo la vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 CO), ma va pure ricordato che un atto pubblico va apprezzato con maggiore rigore e che i termini redatti da un notaio hanno maggiore fedefacenza (v. anche art. 9 CC). Non si vede dunque come l’atto pubblico, a livello formale, possa essere considerato un contratto di donazione.

          Anche gli oneri ivi contenuti sono quelli tipici dell’usufrutto previsti espressamente dagli art. 765-767 CC, piuttosto che dall’art. 245 CO.

          Una clausola affine al contratto di donazione potrebbe essere quella ove è stabilita la gratuità dell’atto, e meglio l’assenza di un corrispettivo. Come accennato, ciò non significa tuttavia forzatamente che il negozio è stato inteso quale liberalità nei confronti di AO 1, o che non sia mai avvenuta una controprestazione. Un’applicazione analoga dell’art. 249 CO dev’essere dunque valutata considerando il contesto in cui è stato concluso il negozio.

8.      A tal proposito, in prima sede AO 1 ha osservato che la donazione dell’immobile da __________ C__________ a AP 1 è avvenuta per mettere al sicuro l’immobile (considerati i debiti di __________ C__________), che egli stesso ha pagato taluni di questi debiti, anche per eliminare le restrizioni alla facoltà di disporre iscritte sul fondo e permettere la donazione, che il debito ipotecario è stato aumentato e che egli è divenuto usufruttuario per la necessità di divenire garante dei debiti ipotecari, su richiesta della banca (risposta 18 maggio 2015, p. 10, duplica 4 novembre 2015, p. 6 e conclusioni 16 marzo 2018, p. 10; v. anche risposta all’appello, p. 5-8 e 18-19). Da parte sua, AP 1 ha invece esposto le argomentazioni pure contenute nell’appello (v. sopra consid. 4) e ha osservato che AO 1 non ha mai fatto alcuna prestazione in suo favore né i suoi asseriti versamenti in favore di __________ C__________ sono stati dimostrati. Quest’ultimo nel suo verbale 21 marzo 2017 (p. 4-5) ha peraltro contestato la presenza di restrizioni della facolta di disporre sul fondo al momento della donazione, come pure la ricezione di somme di denaro da parte del genero. Inoltre, al momento in cui sarebbero avvenuti tali asseriti versamenti da parte di AO 1, la donazione era già avvenuta (replica 30 settembre 2015, p. 7-9 e conclusioni 20 marzo 2018, p. 7-12).

8.1    Ora, è pacifico che nel periodo qui di rilievo (2006-2007) __________ C__________ era gravato da svariate esecuzioni (doc. rich. I e II). Inizialmente, sul fondo era iscritta una cartella ipotecaria al portatore di fr. 400'000.- in favore di __________ SA, mentre fra il 2006 e l’inizio del 2007 su di esso sono state annotate due restrizioni della facoltà di disporre per fr. 74'764.25 e fr. 63'858.50 oltre interessi, dovute a debiti del proprietario, che ostavano al trapasso per donazione del fondo da questi alla figlia, concordato tramite atto pubblico 30 novembre 2006. Tali debiti sono stati saldati con versamenti provenienti dal conto congiunto dei coniugi n. 29188.78 a fine dicembre 2006 (ordine di pagamento firmato da entrambi i coniugi) e a inizio 2007 (ordine di pagamento firmato dal solo AO 1), cosicché le restrizioni hanno potuto essere eliminate e l’iscrizione della donazione ha potuto essere postulata in data 29 marzo 2007 (doc. rich. III).

          Contestualmente, fra la fine del 2006 e l’inizio del 2007, __________ SA ha trasferito alla Banca __________ la cartella ipotecaria al portatore di fr. 400'000.- gravante la particella in primo grado a seguito del saldo del relativo debito ipotecario (fr. 338'000.-), e venivano emesse ulteriori due cartelle ipotecarie di secondo e terzo grado di fr. 100'000.- e fr. 400'000.- in favore della Banca __________. Conseguentemente, il diritto di usufrutto di AO 1 è stato relegato al quarto grado, e gli oneri a lui incombenti sono stati estesi pure a tali debiti ipotecari (doc. rich. III e IV).

8.2    Ma vi sono da considerare pure ulteriori elementi. Come rettamente osservato dall’appellato (risposta 29 agosto 2018, p. 8 e 13), dal doc. 3.4 (p. 1) risulta che AP 1 nel 2009 ha dichiarato, dinnanzi alle autorità francesi, di aver concesso al marito l’usufrutto in cambio del pagamento delle spese relative a questo immobile. Nello scritto di cui al doc. 3.8, riguardante una procedura pendente presso il giudice francese, l’avv__________ __________, già patrocinatore di AP 1, asseriva che “…la banque a exigé, pour permettre la donation de dit bien à Mme. __________ dans le cadre du transfert de proprieté, que l’époux, M. __________ devienne «co-solidaire» de l’hypothèque; et pour se faire, Mme. __________ a du lui accorder l’usufruit…”, e anche “M. __________ a l’usufruit uniquement en garantie d’un crédit solidaire (c’est la «cause» du contrat)”. La stessa AP 1, nel suo verbale del 14 novembre 2016 (p. 5), ha dichiarato: “Affinché fosse possibile che la Banca __________ saldasse il debito ipotecario esistente sull’immobile, versando il corrispettivo __________ __________ che era il creditore ipotecario di mio padre, la Banca __________ stessa chiese che mio marito ottenesse da me l’usufrutto sull’immobile. Solo così avrebbero finanziato l’operazione”. In sintesi risulta che, per concretizzare la donazione del fondo, le parti coinvolte necessitassero un finanziamento da parte della banca __________, e che è stata la banca stessa a porre quale condizione l’istituzione dell’usufrutto in favore di AO 1, affinché si assumesse l’onere di pagare gli interessi sul debito. Pertanto, nell’atto stipulato non è ravvisabile alcun animus donandi, e meglio non risulta che il contratto sia stato concluso allo scopo di compiere una liberalità nei confronti di AO 1, bensì si è inserito in un complesso negozio volto a permettere la trasmissione del fondo dal padre alla figlia.

9.      Da tutti questi elementi discende non solo che l’atto pubblico in questione non può essere formalmente considerato una donazione, ma anche che in tale contratto non sono ravvisabili affinità tali con la donazione da giustificare un’applicazione analoga dell’art. 249 CO, per cui le censure appellatorie devono essere respinte e la decisione pretorile confermata in tal senso.

10.    L’appello in ogni caso non avrebbe miglior sorte anche qualora si volesse ammettere l’applicazione dell’art. 249 CO.

11.    L’appellante osserva che il motivo di revoca consisterebbe nella grave violazione degli obblighi di mantenimento da parte di AO 1, che da settembre 2010 non rispetterebbe il suo obbligo di pagamento mensile di € 300.- in favore dei figli stabilito dal giudice francese, e dal 1. marzo 2014 (momento in cui la violazione degli obblighi familiari sarebbe divenuta grave) nemmeno l’obbligo di pagamento mensile di fr. 2'434.- stabilito dal Pretore di Locarno, ritenuto che tale mancato pagamento ha trovato un riscontro nella sua decisione 24 maggio 2018 nell’inc. OR.2016.11 (incarto che l’appellante richiama, chiedendo l’ammissione agli atti della decisione) e che la questione è pure oggetto di un procedimento penale (doc. HH). L’appellato si oppone, osservando che i suoi obblighi derivanti dall’accordo 27 febbraio 2008 sarebbero decaduti e che egli ha pagato o compensato eventuali contributi arretrati, evidenziando in ogni caso le violazioni commesse dalla controparte e la prescrizione dell’azione di revoca. Egli ha pure prodotto l’appello da lui inoltrato avverso la citata decisione 24 maggio 2018, chiedendo pure l’assunzione degli atti relativi al procedimento penale menzionato dalla controparte e avanzando una richiesta di informazioni scritte presso il __________ relativamente alla procedura ivi pendente, richiesta respinta dal giudice di prima sede.

12.    Giusta l'art. 249 CO, trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito, segnatamente quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata (cifra 1) oppure quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo (cifra 2). Dal momento che i motivi di revoca previsti dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO ricalcano quelli di diseredazione elencati all'art. 477 CC, che sono consapevolmente stati ripresi dal legislatore, i principi giurisprudenziali sviluppati a proposito di tale norma sono applicabili, mutatis mutandis, anche all'art. 249 CO (DTF 4A_171/2011 del 9 giugno 2011, consid. 4; DTF 113 II 252, consid. 4a). Ne consegue che la gravità della mancanza allegata dipende dall'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie, quali possono essere il comportamento e un'eventuale concolpa del donante, il contesto nel quale vivono i diretti interessati, la portata del pregiudizio arrecato ai sentimenti del donante e della famiglia nonché i rapporti personali tra le parti (DTF 106 II 304, consid. 3b e 3d; Vogt in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.], Basler Kommentar OR I, 6. ed., n. 9 seg. ad art. 249 CO; Baddeley, op. cit., n. 14 seg. ad art. 249 CO). Il motivo di revoca previsto dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO è pertanto dato quando il donatario, per propria colpa, illecitamente e in modo oggettivamente e soggettivamente grave, abbia commesso un reato o abbia violato una norma del diritto di famiglia. L'atto considerato deve infine avere avuto come effetto di compromettere gravemente i rapporti tra le parti (cfr. DTF 106 II 304, consid. 3a; DTF 76 II 265, consid. 4) e la revoca deve costituire una sanzione adeguata alla colpa. Vista la gravità della sanzione, l'adempimento delle condizioni per ammettere una revoca deve essere apprezzato con un certo rigore (IICCA dell’11 marzo 2014, inc. 12.2013.87, consid. 10.1; IICCA del 2 febbraio 2011, inc. 12.2010.1, consid. 2). La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa (art. 251 cpv. 1 CO).

13.    Nel caso concreto, l’appellante intravede una grave violazione degli obblighi familiari tale da giustificare la postulata revoca dal momento in cui sono cessati i contributi stabiliti dal Pretore di Locarno (ovvero dal 1. marzo 2014). Tuttavia, considerato che sei anni prima essa ha portato con sé i figli in Francia e in seguito ha avviato, rispettivamente è stata coinvolta in numerose procedure legali, parzialmente già menzionate al consid. D (al quale si rinvia), ove è stata pure accertata la sua violazione dei diritti di visita di AO 1, rispettivamente ove lei stessa ha accusato quest’ultimo di gravi reati contro i loro figli, non solo non si possono attribuire ai coniugi colpe unilaterali, ma la sua richiesta di revoca avviata solamente il 28 ottobre 2014 (mediante istanza di conciliazione), appare in contrasto con il principio della buona fede (art. 2 CC) e non merita tutela. Peraltro, dalle suddette circostanze si evince che le relazioni familiari tra le parti erano già compromesse ben prima della problematica cui l’attrice si è ora prevalsa, che dunque neppure può essere ritenuta causale ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata. Ne consegue che la postulata revoca non potrebbe comunque essere ammessa, ciò che rende superfluo l’esame delle circostanze relative al pagamento dei contributi alimentari, rilevato abbondanzialmente che il richiamo all’inc. OR.2016.11 è già stato ammesso in prima sede nel verbale 8 maggio 2017 (p. 6) e che la relativa decisione pretorile 24 maggio 2018 è stata impugnata da AO 1 innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’appello con parziale successo. La suddetta Camera ha difatti di molto ridimensionato gli importi pretesi da AP 1 con decisione 18 luglio 2019 (inc. 11.2018.73/74), non ancora cresciuta in giudicato a fronte del ricorso al TF inoltrato dallo stesso AO 1.

14.    Per questi motivi, le richieste probatorie di seconda sede avanzate dall’appellante, rispettivamente dall’appellato (v. sopra, consid. 11), non possono essere ammesse, in quanto già facenti parte del fascicolo processuale oppure irrilevanti per l’esito della controversia.

15.    Infine, con il gravame l’appellante menziona brevemente l’importo di fr. 5'000.- da lei rivendicato quale risarcimento per i danni cagionati all’immobile dalla controparte, e che il primo giudice non le ha riconosciuto per carente quantificazione (p. 14 dell’impugnato giudizio). L’appellante tuttavia si limita genericamente ad affermare che essi sono stati “debitamente accertati” (p. 17 appello), ciò che non assurge a critica sufficiente dell’accertamento pretorile, di qui l’irricevibilità della censura (art. 310 e 311 CPC).

16.    Per tutti questi motivi, l’appello deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma del giudizio impugnato. Stante l’esito del gravame, non occorre esaminare le contestazioni dell’appellato in relazione a quelle domande di causa della controparte a suo dire non coperte dall’autorizzazione ad agire, rispettivamente alle misure d’esecuzione da questa richieste (risposta all’appello, p. 4-5).

17.    Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 70'000.-, accertato dal Pretore in prima sede e qui non criticato, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4'000.-. Quanto all’indennità per ripetibili di seconda sede che l’appellante dovrà versare alla controparte, essa può essere determinata, sulla base delle aliquote medie previste dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar e tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, in fr. 4’000.-.

18.    Contestualmente alla risposta all’appello 29 agosto 2018, AO 1 ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria, producendo la documentazione di cui al doc. B e completando la sua istanza con la documentazione trasmessa il 29 aprile 2019 (inc. 12.2018.108). Evidentemente, quale parte vincente sia in prima istanza sia in questa sede, la sua resistenza in lite non poteva dirsi priva di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). La sua indigenza ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC è già stata constatata dal Pretore (consid. 12 dell’impugnata decisione) come pure dalla ICCA nella già citata decisione 18 luglio 2019 (inc. 11.2018.73/74), e risulta anche in base alla documentazione prodotta in questa sede. La richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria viene dunque accolta. Risultando AO 1 vincente, egli non dovrà pagare alcuna spesa processuale, mentre la remunerazione della sua patrocinatrice, avv. __________, è già di principio coperta dall’indennità ripetibile di fr. 4'000.- in suo favore posta a carico della controparte (v. sopra consid. 17). La patrocinatrice d’ufficio potrà essere adeguatamente remunerata dal Cantone qualora renda verosimile la difficoltà o l’impossibilità di incassare l’indennità ripetibile di fr. 4'000.- presso AP 1 (art. 122 cpv. 2 CPC), previa presentazione della sua nota professionale, che sarà soggetta a tassazione sulla base dei criteri previsti dal RTar (art. 1-6). In tal caso, a pagamento avvenuto, la pretesa passerà al Cantone (art. 122 cpv. 2 in fine CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 18 giugno 2018 di AP 1 è respinto.

                                         § Di conseguenza, la decisione 16 maggio 2018 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città è confermata.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 29 agosto 2018 di AO 1 è accolta ai sensi dei considerandi. Quale sua patrocinatrice è designata l’avv. __________ __________ __________

                                   4.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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