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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.09.2018 12.2018.78

3 septembre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,083 mots·~15 min·3

Résumé

Società a garanzia limitata - diritto a ragguagli e a consultare documenti

Texte intégral

Incarto n. 12.2018.78

Lugano 3 settembre 2018/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2016.563 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 giugno 2016 da

 AP 1  patrocinato dall’  PA 1   

contro    

AO 1  patrocinata dall’  PA 2     

con cui l’istante ha chiesto di fare ordine alla convenuta, rispettivamente al suo gerente, rispettivamente al suo direttore, di mettere a sua disposizione e, per lui, al rappresentante T__________, l’elencata documentazione contabile della società AO 1 per visione e per essere fotocopiata, oppure consegnata in copia, entro 5 giorni dalla decisione pretorile, rispettivamente 15 giorni dalla decisione dell’assemblea, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto, con decisione 9 maggio 2018, ha respinto integralmente, caricando la tassa di giustizia e le spese all’istante e riconoscendo ripetibili alla convenuta;

appellante l’istanteAP 1 con appello 22 maggio 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di, in via principale, accogliere integralmente l’istanza e, in via subordinata, di accoglierla ad eccezione che per la documentazione relativa alla chiusura giornaliera della cassa a partire dal 1. gennaio 2016 ed all’estratto annuale dettagliato delle ferie accumulate dal dipendente S__________ C__________ dalla data della sua assunzione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 22 giugno 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 6 luglio 2018 dell’appellante e della duplica spontanea 23 agosto 2018 della convenuta;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.AP 2 è una società con sede a __________, il cui scopo principale è la gestione di esercizi pubblici, in particolare del ristorante bar Il __________, situato in __________ __________. Soci della stessa sono S__________, con 16 quote da fr. 1'000.- ed iscritto anche a RC come direttore con diritto di firma individuale, e AP 1, con 4 quote da fr. 1'000.-, senza diritto di firma. Gerente, con diritto di firma individuale, è A__________ (doc. A).

In precedenza tutte le 20 quote erano intestate a AP 1, che ha poi ceduto le prime 16 a S__________ il 27 aprile 2012 e le restanti 4 all’istante il 20 gennaio 2016 (doc. A).

Già prima dell’iscrizione del trapasso di quote a suo favore, il 23 ottobre 2015, AP 1 ha sottoscritto una procura a favore del fratello T__________ (dipendente della convenuta sino a fine novembre 2016, quando è stato licenziato), con cui lo ha autorizzato, tra le altre cose, ad esercitare ogni e qualsiasi diritto discendente dalle sue 4 quote sociali, con facoltà di partecipare alle assemblee e alle relative decisioni, così come a ricevere le relative convocazioni (doc. B).

2.Con lettera 2 marzo 2016 inviata al gerente della società, T__________ ha chiesto, sulla scorta della summenzionata procura, di poter ottenere, in sostanza, la stessa documentazione che è stata indicata nell’istanza che ha dato via alla presente procedura, e meglio: chiusura giornaliera della cassa (a far tempo dal 1° gennaio 2016), chiusura di ogni fine mese dal 1° gennaio 2016, estratto conto mensile di tutti i conti bancari e postali intestati alla società dal 1° aprile 2012, estratto annuale dettagliato delle ferie accumulate da S__________ e da __________ dalla loro assunzione, stato degli stipendi arretrati di tutti i dipendenti, bilanci e schede tecniche per gli anni 2012-2015, oltre che le dichiarazioni di tassazione per gli anni 2012-2015 (doc. C).

Non avendo ottenuto reazione alcuna da parte del gerente, con scritto 20 aprile 2016 inviato ancora a lui ma indirizzato alla società, T__________ ha chiesto, richiamando gli art. 699 cpv. 2 e 802 CO, la convocazione di un’assemblea straordinaria con all’ordine del giorno la decisione (approvazione) in merito alla richiesta di ottenimento della documentazione formulata da lui in nome del socio e fratello AP 1.

Neppure questo scritto ha avuto un seguito.

                                   3.   Con istanza 13 giugno 2016 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di __________PI 1, chiedendo, come accennato in precedenza, che fosse fatto ad essa ordine di mettere a sua disposizione, per il tramite del fratello, per visione e per essere fotocopiata, oppure trasmessa in copia, la menzionata documentazione contabile societaria.

                                         La convenuta si è integralmente opposta all’istanza.

4.Il Pretore aggiunto, con la decisione 9 maggio 2018 qui impugnata, ha respinto l’istanza, caricando la tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese di fr. 300.all’istante e condannandolo a rifondere alla convenuta fr. 1'400.- a titolo di ripetibili.

Egli, per quanto qui d’interesse, dopo aver precisato che oggetto di disamina deve essere solo il diritto dell’istante a chiedere informazioni alla convenuta, non quello di suo fratello, ha ritenuto che, pur essendo dati i presupposti per la trattazione del caso, avendo il procedente, per il tramite proprio del fratello, formulato invano richiesta di ottenere la documentazione al gerente ed all’assemblea, è verosimile che questi non si sia personalmente interessato alla società in precedenza, rispettivamente non è riuscito a rendere verosimile il motivo per la sua richiesta di informazioni relative al periodo antecedente l’acquisto da parte sua delle quote sociali. Inoltre, il Pretore aggiunto ha considerato la richiesta di ottenere le chiusure giornaliere e mensili, nonché i dati sulle ferie, come volte ad ottenere documenti di dettaglio, che a suo dire non possono essere oggetto di rivendicazioni ai sensi dell’art. 802 CO.

5.Con l’appello 22 maggio 2018 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 22 giugno 2018 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 6 luglio 2018, a sua volta all’origine della duplica spontanea 23 agosto 2018), AP 1 ha, come indicato, chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di, in via principale, accogliere integralmente l’istanza e, in via subordinata, di accoglierla ad esclusione che per i documenti relativi alle chiusure giornaliere della cassa e alle ferie del dipendente S__________.

Egli, in sintesi, ha negato sussistere un rischio che i ragguagli richiesti vengano da lui utilizzati per scopi estranei alla società o a danno della stessa. A suo dire, il giudice di prime cure si è contraddetto, laddove dapprima ha sostenuto che il diritto ad ottenere informazioni e consultare i libri contabili è un diritto autonomo, che può essere esercitato indipendentemente da ogni pretesa di diritto materiale e senza che sia necessario dimostrare un interesse o un motivo particolare, salvo poi respingere l’istanza poiché il procedente non avrebbe indicato il motivo per cui avrebbe un interesse ad ottenere quanto rivendicato. Inoltre, tale interesse sarebbe evidente e, se ciò non bastasse, egli ha il legittimo sospetto che vi siano delle gravi irregolarità nella gestione della società. A tal proposito, produce, in fotocopia, degli scontrini che attestano come vi siano due versioni dello stesso scontrino, con differenze che porterebbero ad ammanchi per fr. 64'500.- solo per gli ultimi sei mesi del 2015. La documentazione pretesa non è, a suo dire, di dettaglio. Contesta infine la conclusione del Pretore aggiunto secondo la quale egli non si sarebbe mai personalmente interessato alla società.

La convenuta, in risposta, si è opposta all’accoglimento dell’appello, ribadendo le argomentazioni sviluppate dal Pretore aggiunto, contestando anche la ricevibilità dei nuovi mezzi di prova prodotti (art. 317 cpv. 1 CPC), oltre che la loro autenticità. A sostegno della sua tesi, ella ha prodotto documentazione concernente le citazioni dell’istante all’assemblea generale ordinaria dei soci.

6.Prima di esaminare le censure di diritto sollevate dalle parti, appare opportuno evadere la questione del valore di causa, dal quale dipende l’appellabilità del giudizio, sollevata da entrambe a titolo preliminare, l’istante ritenendola data e la convenuta mettendola genericamente e senza convinzione in dubbio, senza escluderla.

Nella fattispecie, la richiesta di informazioni in oggetto ha un carattere patrimoniale (Trezzini in Commentario pratico al CPC, IIa ed., Vol. 1, n. 25 ad art. 91 CPC) ed il suo valore corrisponde all’interesse dell’attore all’ottenimento dei dati rivendicati. Nel caso che ci occupa, in linea di principio, esso ammonta quantomeno al valore del capitale sociale complessivo della Sagl convenuta, quindi fr. 20'000.-; non di certo solo a quello delle quote di cui il procedente è titolare. Nello specifico, tuttavia, come argomentato in appello, alla base della procedura, vi sono, tra le altre cose, delle divergenze relative alle entrate che presentano, in base ad un’asserita doppia contabilità, differenze tra quanto ufficialmente contabilizzato e quanto incassato per oltre fr. 60'000.-. Di conseguenza, pur non potendosi effettuare una valutazione precisa, si può senz’altro ritenere che il valore di causa sia almeno pari a detto importo.

7.Nel merito, giusta l’art. 802 cpv. 2 CO, se la società non ha un ufficio di revisione, ogni socio può consultare libri e atti senza restrizioni. Se la società ha un ufficio di revisione, il diritto di consultazione è accordato solo se viene reso verosimile un interesse.

Se vi è il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei alla società e a danno della stessa, i gerenti possono rifiutare, per quanto necessario, di fornire ragguagli o di autorizzare la consultazione. Su richiesta del socio, decide l’assemblea dei soci (art. 802 cpv. 3 CO).

In caso di rifiuto ingiustificato dell’assemblea dei soci, il giudice ordina, ad istanza del socio, che i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata (art. 802 cpv. 4 CO).

Nella fattispecie, la convenuta non ha un ufficio di revisione, non essendo soggetta a revisione ordinaria ed avendo rinunciato a una revisione limitata (doc. A).

8.Anzitutto va preso atto come sia l’appello che la risposta, così come la replica e la duplica spontanee, contengono nuove argomentazioni, non avanzate di fronte al primo giudice. Inoltre, entrambe le parti hanno prodotto e richiamato ulteriore documentazione.

In considerazione dell’esito dell’appello - parzialmente accolto per i motivi che verranno esposti qui di seguito - non risulta necessario chinarsi sulla loro ammissibilità ai sensi dell’art. 317 CPC.

9.L’appellante censura in primo luogo il fatto che, nella decisione, il Pretore aggiunto è incorso in una contraddizione, laddove dapprima ha illustrato come il diritto di consultazione sia un diritto a sé stante, che per essere riconosciuto non necessita che venga giustificato un interesse a farlo valere, e, poi, argomenta il rifiuto dell’istanza, per quanto concerne la documentazione per il periodo precedente il suo acquisto delle quote, con il fatto che non sia stato reso verosimile un interesse ad ottenere le informazioni (consid. 7 e 8 della decisione impugnata, pag. 4 seg.).

Come rettamente indicato dal primo giudice, i diritti di ottenere ragguagli e di consultare libri e atti sono dei diritti autonomi dei soci della Sagl, che possono essere esercitati a prescindere da pretese di diritto materiale e senza che sia necessario dimostrare un interesse particolare (P. Montavon/M. Montavon/Bucheler/ Jabbour/Mattey/Reichlin, Abrégé de droit commercial, 2017, pag. 712). Di conseguenza, nella misura in cui egli ha giustificato la reiezione dell’istanza con il fatto che il procedente non aveva reso verosimile il motivo per ottenere le informazioni richieste, ha effettivamente errato, come correttamente sostenuto nell’appello.

Un disinteresse - vero o inesistente che sia stato - del procedente nei confronti dell’andamento della società sino al momento dell’avanzamento della richiesta di ragguagli e dell’introduzione della presente vertenza è ininfluente. Il socio gode del suo diritto di informazione anche se in precedenza non l’ha mai sfruttato e non si è occupato della società.

D’altronde, nemmeno il Pretore aggiunto, che ha affrontato la tematica, ha tratto esplicitamente la conclusione che questo semplice disinteresse fosse sinonimo della volontà di sfruttare i dati chiesti per fini estranei al suo ruolo nella società.

10. Per l’appellante, il Pretore aggiunto ha pure commesso un errore giustificando la sua decisione con il fatto che la documentazione richiesta costituisca documentazione di dettaglio. La censura è parzialmente fondata per i seguenti motivi.

Invero la sentenza non stabilisce che tutta la documentazione rivendicata costituisce documentazione di dettaglio che non può essere oggetto di una richiesta ai sensi dell’art. 802 CO, ma si limita a citare un passaggio dottrinale che illustra questo principio e ad asserire che costituiscono dettagli i documenti relativi alle ferie godute dai dipendenti e quelli delle chiusure giornaliere e mensili (sentenza impugnata, pag. 5).

I termini “libri e atti” di cui all’art. 802 cpv. 2 CO devono essere interpretati in maniera estensiva (Weber, Basler Kommentar, OR II, 5 ed., art. 802 n. 11). Di conseguenza i soci hanno il diritto di consultare, oltre che i libri contabili e la corrispondenza, i documenti giustificativi della contabilità, le fatture, i contratti, le decisioni, documenti in relazione alla gerenza (progetti, appunti, verbali delle sedute), verbali delle assemblee dei soci, ecc. (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, CO II, art. 802 n. 10; Weber, op. cit., art. 802 n. 11; per analogia dal diritto delle SA: DTF 132 III 71 consid. 1.2).

Le informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono necessarie all’esercizio dei diritti dei soci e possono essere rifiutate allorquando compromettono segreti d’affari o altri interessi degni di protezione (P. Montavon/M. Montavon/Bucheler/Jabbour/Mattey/Reichlin, op. cit., pag. 713).

La limitazione alle informazioni di natura ricapitolativa, che esclude la divulgazione di dettagli, cui accenna la sentenza impugnata (pag. 5 in alto), è ripresa da__________ e colleghi (op. cit., pag. 713), l’unico, in dottrina, che formula una regola così restrittiva.

Questa posizione non è condivisibile, in quanto contrasta con il principio dell’interpretazione estensiva del diritto all’informazione dei soci di una Sagl. Ad essi deve essere concesso l’accesso a tutti quegli atti che possono essere utili per l’esercizio dei loro diritti e doveri.

E’ l’accesso a dettagli inutili o concernenti tematiche che non hanno effetti sulla posizione del socio che può venire rifiutato. Non per contro quello a documenti specifici, come possono essere ad esempio le fatture o le registrazioni di cassa, poiché d’interesse per la sorveglianza della tenuta della contabilità.

11. Nella fattispecie, sono indubbiamente coperti dal diritto di consultazione del socio i documenti indicati nell’istanza ai punti n. 2, 3, 6, 7 ed 8 e meglio le chiusure mensili a partire dal 1° gennaio 2016, gli estratti conto di tutte le relazioni intestate alla società con effetto al 1° aprile 2012, lo stato degli stipendi arretrati di tutti i dipendenti, i bilanci e le schede tecniche dal     1° aprile 2012 al 31 dicembre 2015, nonché le dichiarazioni di tassazione e le relative decisioni di tassazione per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Le chiusure giornaliere della cassa a partire dal 1° gennaio 2016, pur concernendo operazioni che dovrebbero comparire, in maniera riassuntiva, nelle chiusure mensili, sono pure documenti che possono risultare utili all’esercizio dei diritti del socio, e meglio al controllo incrociato della fondatezza della contabilità. Anche questi atti, quindi, devono poter essere messi a disposizione dell’istante, sempre che ancora sussistano.

Non costituiscono invece informazioni utili al socio quelle relative alle ferie accumulate, rispettivamente godute, dal dipendente S__________ e dal gerente, ma, soprattutto, appaiono documenti che con una certa verosimiglianza potrebbero essere utilizzati dall’istante per fini diversi da quelli previsti dall’art. 802 CO, e meglio per essere sfruttati nell’ambito della causa di diritto del lavoro pendente tra il fratello dell’istante e la convenuta, oppure per soddisfare semplice curiosità, non tutelata dalla norma in questione.

La documentazione va messa a disposizione del socio istante, parte qui in causa. La sua rappresentanza legale o in base a procura non vengono quindi considerate nel dispositivo del presente giudizio.

Evidentemente la documentazione da mettere a disposizione, tenuto conto del tenore delle domande di causa, è quella relativa ai periodi indicati nell’istanza e sino alla data della medesima, ossia il 13 giugno 2016, non trattando la procedura qui in giudizio il periodo seguente la data del suo allegato introduttivo. Periodo per il quale, in ogni caso, valgono gli stessi principi qui riconosciuti.

                                12.   Per tutto quanto precede, l’appello deve pertanto essere parzialmente accolto e la sentenza di primo grado riformata nel senso che l’istanza è parzialmente accolta.

                                         Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di almeno fr. 30’000.-, seguono la parziale reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 22 maggio 2018 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 9 maggio 2018 della Pretura della giurisdizione di Bellinzona è così riformata:

                                         “1.    L’istanza è parzialmente accolta.

                                         1.1.  Di conseguenza è fatto ordine alla AO 1, rispettivamente al suo gerente A__________, rispettivamente al suo direttore S__________, di mettere a disposizione per visione e per essere fotocopiata, oppure consegnata in copia, a favore del socio AP 1 la seguente documentazione:

                                                 -    chiusura giornaliera della cassa (a partire dal 1° gennaio 2016);

                                                 -    chiusura di ogni fine mese (a partire dal 1° gennaio 2016);

                                                 -    estratto conto mensile di tutti i conti bancari e postali intestati alla società (compresi quelli delle carte di credito) a partire dal 1° aprile 2012;

                                                 -    stato degli stipendi arretrati di tutti i dipendenti;

                                                 -    bilanci e schede tecniche dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2015;

                                                 -    dichiarazioni di tassazione e notifiche delle relative decisioni di tassazione degli anni 2012-2015 compresi.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 700.- e spese processuali di fr. 300.-, sono poste a carico di AO 1 in ragione di 4/5 e per il restante 1/5 a carico di AP 1. AO 1 dovrà rifondere alla controparte fr. 840.- a titolo di ripetibili parziali.”

                                   II.   Le spese processuali di fr. 1’500.- sono poste a carico della convenuta AO 1 in ragione di 4/5 e per il restante 1/5 a carico di AP 1. AO 1 rifonderà all’appellante fr. 840.- per ripetibili parziali.

                                  III.   Notificazione:

-       -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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