Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.12.2019 12.2018.64

9 décembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·7,507 mots·~38 min·2

Résumé

Appalto, responsabilità per i difetti dell'opera, risarcimento danni e calcolo del danno

Texte intégral

Incarto n. 12.2018.64

Lugano 9 dicembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.46 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 4 marzo 2009 da

AP 1 ora __________, __________ patrocinata dall’  PA 1 

  contro  

 AO 1  patrocinato dall’  PA 2   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr.

21'249.50, e meglio fr. 17'527.40 oltre interessi a titolo di mercede, e fr. 3'722.10 oltre

interessi per spese preprocessuali;

domanda avversata dal convenuto, che con risposta 23 aprile 2009 ha postulato la

reiezione della petizione come pure, in via riconvenzionale, la condanna della

controparte al versamento di fr. 81'181.05 oltre interessi, importo aumentato in sede di

conclusioni a fr. 132'153.05;

ritenuto che il Pretore con decisione 12 marzo 2018 ha integralmente respinto la

petizione e ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale per l’importo di fr.

107'372.- oltre interessi;

appellante l’attrice con appello 26 aprile 2018, con cui ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda

riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 12 giugno 2018 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        AP 1 è una ditta facente parte del gruppo “__________”, attiva essenzialmente nell’ambito della progettazione, fabbricazione, riparazione, acquisto e vendita di verande e dell’impresa generale legata alla suddetta attività (doc. 3), che nel 2019 ha modificato la propria ragione sociale ed è ora denominata __________ SA. Fra la fine del 2006 e l’inizio del 2007, la suddetta società (appaltatrice) eAO 1 (committente) hanno concluso un contratto riguardante la fornitura e la posa di una veranda (giardino d’inverno) su una terrazza dell’immobile di cui al fondo part. n. __________ RFD di __________ (doc. A, doc. 1).

B.        Il progetto prevedeva la posa della veranda a ridosso del parapetto già esistente della terrazza sulla base del prospetto di cui al doc. H (inc. DI.2007.174 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna) e del relativo piano esecutivo (doc. 5) per un prezzo di fr. 68'000.- (IVA compresa), salvo modifiche di progettazione da parte del committente, ritenuto in particolare che l’esecuzione del basamento su cui poggiare la veranda sarebbe stata di competenza della ditta __________ AG (qui di seguito solo C__________), avente sede a __________ (doc. A), con la quale AO 1 si è accordato separatamente (doc. E e F di cui all’inc. DI.2007.174).

C.        La procedura per il rilascio della licenza edilizia, ottenuta il 13 giugno 2006, è stata seguita dall’arch. __________ Z__________ (doc. rich. II).

AO 1 ha versato alla AP 1 il primo acconto di fr.  34'000.- in data 4 gennaio 2007 e il secondo acconto di fr. 20'400.- in data 18 aprile 2007 (doc. P). La posa della veranda è iniziata nella primavera 2007.

D.        Con scritti 14 maggio 2007, 24 maggio 2007 e 23 luglio 2007 il committente ha comunicato alla __________ SA e a C__________ che il manufatto presentava dei difetti, in particolare delle infiltrazioni d’acqua, chiedendo la risoluzione del problema (doc. B, DeIe doc. I di cui all’inc. DI.2007.174). Con comunicazioni 23 maggio 2007 e 30 maggio 2007 AP 1 ha contestato la sua responsabilità, comunicando la sospensione dei lavori sino a quando non vi fosse stata chiarezza sulle problematiche sollevate e rilevando pure che le infiltrazioni le avevano causato complicazioni e spese aggiuntive (doc. C e H). Il disaccordo fra le parti riguardava pure la posa di una tenda esterna: il committente sosteneva che la questione non fosse mai stata discussa, l’appaltatrice invece che il committente avesse deciso di sua iniziativa di rinunciarvi (doc. E, F e G).

E.        A fine luglio 2007 AO 1 ha incaricato la __________ SA di allestire una perizia per accertare i difetti, le cause e le responsabilità nell’esecuzione dell’opera. Il successivo 9 agosto è avvenuto un sopralluogo con i periti, al quale la AP 1 non ha potuto partecipare (doc. K e L). La perizia privata 27 agosto 2007, allestita dall’arch. __________ L__________ e dall’ing. __________ T__________, ha accertato in sintesi le infiltrazioni d’acqua e la primaria responsabilità di AP 1 quale ditta esecutrice dei serramenti e unica progettista, la quale non aveva previsto un chiaro e preciso concetto di smaltimento delle acque piovane, ritenuto che i nastri in butile utilizzati da C__________ per la sigillatura interna dei raccordi tra serramento e soletta esistente non erano impermeabili alla presenza di acqua in pressione (doc. M e 8).

F.        Nel frattempo, in data 23 agosto 2007, AP 1 ha trasmesso a AO 1 la fattura finale di fr. 68'000.- per la fornitura e posa della veranda, e un’ulteriore fattura di fr. 3'927.40 IVA compresa per prestazioni supplementari con saldo totale a suo favore, considerati i due acconti già versati, di fr. 17'527.40 (doc. P).

G.       Con scritto raccomandato 29 agosto 2007, AO 1 ha trasmesso alla AP 1 la suddetta perizia privata, comunicandole che non avrebbe saldato le fatture del 23 agosto fino alla conclusione dei lavori, assegnandole un termine fino al 7 settembre per terminare l’opera ed eliminare i difetti e avvertendola che, in caso contrario, avrebbe considerato “rescisso il contratto di appalto” e che, “conformemente all’art. 366 CO la continuazione dei lavori e la riparazione dei difetti verranno affidati ad un terzo a rischi e spese della __________ SA, alla quale verranno altresì addossate le spese relative a tutti i danni” (doc. 4).

H.        Con scritto 5 settembre 2007 AP 1 ha contestato le risultanze peritali e la propria responsabilità, ma si è dichiarata disponibile a partecipare a un sopralluogo con i periti allo scopo di accertare le cause dei difetti (doc. BB di cui all’inc. DI.2007.174). Con istanza 13 settembre 2007 AO 1 ha conseguentemente chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna l’assunzione di una perizia a futura memoria, chiedendo pure di verificare l’idoneità dei vetri ai fini dell’isolazione termica della veranda (inc. DI.2007.174). Il referto peritale è stato allestito il 13 maggio 2008 dall’ing. __________. Il perito ha accertato, oltre alla mancata ultimazione dei lavori, un difetto di impermeabilizzazione riconducibile all’uso, da parte di C__________, di un materiale isolante non idoneo, il butile (o butyl), scelta riportata anche nei piani di AP 1. Ha pure accertato una mancata visione d’insieme dell’opera e l’assente coordinazione fra gli artigiani, la presenza di guarnizioni dei serramenti difettose, vetri non corrispondenti a quelli dell’offerta (spessore inferiore) e un problema di surriscaldamento della veranda, da ovviare mediante tapparelle esterne e un sistema di ventilazione.

I.          Con petizione 4 marzo 2009 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi al medesimo Pretore chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 17'527.40 quale saldo della mercede (v. consid. F) e di fr. 3'722.10 per spese legali preprocessuali (doc. R), per un totale di fr. 21'249.50. In sintesi, l’attrice ha osservato di avere svolto i lavori a regola d’arte (mentre l’esecuzione di quelli di poco conto ancora mancanti è stata impedita dal committente), ha contestato la perizia privata del 27 agosto 2007, ha rilevato che la sua responsabilità si estendeva unicamente alle guarnizioni difettose, che il difetto di impermeabilizzazione era unicamente imputabile a C__________, che i vetri posati garantivano comunque un idoneo isolamento, dovendo piuttosto la presenza di tende ovviare al problema del surriscaldamento (soluzione suggerita al committente e da questi scartata), rispettivamente che, come già osservato dall’ing. __________ P__________, l’assenza di una supervisione professionistica dei lavori ha contribuito all’insorgere dei problemi.

J.         Con risposta 23 aprile 2009 AO 1 ha postulato la reiezione della petizione come pure, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al versamento di fr. 81'181.05 oltre interessi, decorrenti dalla data di inoltro del suddetto allegato (23 aprile 2009), osservando essenzialmente che l’importo preteso dalla AP 1 non era dovuto a causa del mancato completamento dei lavori e della presenza dei difetti, tutti a lei imputabili, che hanno determinato sia l’inutilizzabilità del manufatto, sia i costi di cui ai doc. P e R. Quanto alla riconvenzionale, AO 1 ha chiesto il risarcimento dei costi causati dalla carente esecuzione dell’opera (riparazione del manufatto, spese legali preprocessuali, perizia privata, perizia a futura memoria e mancato uso della terrazza). In particolare, riguardo al mancato uso della terrazza, ha quantificato il danno in fr. 10'000.- in attesa delle risultanze della richiesta perizia giudiziaria per meglio definire tale posta di danno.

K.        Con replica e risposta riconvenzionale 19 maggio 2009, duplica e replica riconvenzionale 22 giugno 2009 e duplica riconvenzionale 15 luglio 2009 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni, ritenuto che AP 1 ha contestato la domanda riconvenzionale e AO 1 ha aumentato la sua pretesa a fr. 116'181.05. Allo scambio di allegati introduttivi è seguita l’istruttoria, comprendente in particolare l’allestimento della perizia giudiziaria 17 agosto 2012 da parte degli ing. __________ G__________ e __________ P__________, con complementi 31 gennaio 2013, 21 maggio 2013 e 6 marzo 2015, cui è pure seguita l’audizione dei due periti (verbali del 25 aprile 2013 e del 22 giugno 2015). La perizia giudiziaria ha non solo confermato e approfondito i difetti di cui alle precedenti perizie, ma ha pure accertato ulteriori problematiche, rilevando la preponderante responsabilità di AP 1 e la necessità di smantellamento completo della veranda per un rifacimento secondo le regole dell’arte. Con ordinanza 21 gennaio 2014, il Pretore ha respinto l’istanza 10 giugno 2013 con cui AP 1 postulava la nomina di un nuovo perito.

L.        Con conclusioni scritte 22 maggio 2014 e conclusioni integrative 13 agosto 2015 l’attrice ha contestato le risultanze della perizia giudiziaria, ritenendo che la decisione pretorile dovesse piuttosto fondarsi sulla perizia a futura memoria, e per il resto si è riconfermata nella propria posizione. Con conclusioni scritte 26 giugno 2014 e conclusioni integrative 8 settembre 2015 AO 1 si è pure riconfermato nella propria posizione, aumentando a fr. 132'153.05 la sua richiesta riconvenzionale. In particolare, ha chiesto il risarcimento di fr. 25'200.- per il mancato uso della terrazza, ritenuto che il perito ha calcolato una perdita di pigione mensile di fr. 400.- da maggio 2007 (data presumibile della fine dei lavori) a luglio 2012, data a far tempo dalla quale la veranda poteva essere smontata, ovvero dopo la conclusione degli accertamenti peritali (p. 20 conclusioni).

M.       Con decisione 12 marzo 2018, il Pretore ha da una parte respinto la petizione, ponendo tasse e spese (di complessivi fr. 3'430.-) a carico di AP 1 e condannandola a versare alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili, e dall’altra ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale per l’importo di fr. 107'372.oltre interessi, ponendo tasse e spese (di complessivi fr. 21'042.20) a carico di AO 1 per 1/5 e a carico di AP 1 per 4/5, pure condannata a versare alla controparte fr. 9'000.- per ripetibili parziali.

N.        Con appello 26 aprile 2018, avversato da AO 1 con risposta 12 giugno 2018, AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

1.         Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile federale del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al Pretore è stata iniziata nel marzo 2009 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 12 marzo 2018, ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv.1 CPC).

2.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Sia l’appello, sia la risposta sono tempestivi.

3.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati.

4.         In sintesi, l’appellante critica la decisione pretorile in relazione ai difetti accertati, alla responsabilità per i medesimi e al calcolo del danno.

5.         Nella decisione impugnata il Pretore, dopo aver rilevato la presenza di un contratto di appalto, ha riassunto dottrina e giurisprudenza in merito alle possibilità offerte al committente in caso di difetti dell’opera (art. 107 e 366 CO). Ha in particolare accertato che il committente, qualora siano date le condizioni di cui all’art. 366 CO, può anche scegliere, invece dell’esecuzione sostitutiva di un terzo, le vie previste dall’art. 107 CO. Successivamente il primo giudice, interpretando le dichiarazioni di volontà del committente, ha concluso che egli ha optato per la rinuncia a prestazioni ulteriori dell’appaltatrice e per il risarcimento dei danni (interesse positivo) ai sensi dell’art. 107 cpv. 2 CO. Tali accertamenti non sono contestati con l’appello e vanno confermati.

6.         Il Pretore ha in seguito stabilito che le condizioni di cui all’art. 366 cpv. 2 CO erano adempiute: difetti dell’opera, mancata ultimazione dei lavori e assegnazione infruttuosa di un congruo termine di grazia.

6.1    L’appellante si oppone all’applicabilità dell’art. 366 CO, in quanto l’opera era da ritenere ultimata, mancando solo lavori di riparazione, peraltro in gran parte nemmeno a lei incombenti (p. 36 e 37 appello). Di conseguenza, il committente poteva invocare solamente l’art. 368 CO.

6.2    Il gravame non si confronta criticamente con gli accertamenti pretorili secondo cui AP 1 in prima sede non ha mai preteso di aver ultimato i lavori, rispettivamente secondo cui alla luce della corrispondenza fra le parti e della perizia a futura memora, la sospensione dei lavori e la loro mancata ripresa risultava evidente (p. 3, 5, 7 e 12 dell’impugnata decisione). La censura è dunque irricevibile.

7.      Nell’impugnata decisione il Pretore ha elencato i difetti accertati dalla perizia a futura memoria, ovvero carente impermeabilizzazione, posa di vetri termici difformi a quelli previsti nel contratto, mancato fissaggio del 20% delle guarnizioni di gomma dei serramenti e surriscaldamento della veranda. Il primo giudice ha poi evidenziato gli approfondimenti e gli ulteriori difetti riscontrati dalla perizia giudiziaria, la quale ha accertato infiltrazioni d’acqua nei serramenti, il carente smaltimento delle acque piovane, un’impermeabilizzazione effettuata in maniera approssimativa mediante un materiale inadatto in presenza di acqua stagnante (il butile), ulteriori problemi di progettazione e dei serramenti, fra cui una meccanica debole delle porte scorrevoli e carenze in materia di isolamento termico, segnatamente l’assenza di un efficace taglio termico (p. 12-14 e 16-17 dell’impugnata decisione). Il primo giudice ha in seguito esposto i principi dottrinali e giurisprudenziali che governano la valutazione delle perizie e ha concluso che non vi era motivo di discostarsi dalla perizia giudiziaria, non risultando la stessa né inconcludente, né contraddittoria, né lacunosa o priva di logica, considerata pure la mancata contestazione, da parte di AP 1, degli accertamenti tecnici ivi contenuti.

7.1    L’appellante, nel suo gravame, contesta la valenza sia della perizia privata 27 agosto 2007, a suo dire priva di valore probatorio, sia della perizia giudiziaria 17 agosto 2012, sostenendo che il Pretore avrebbe dovuto fondarsi esclusivamente su quella a futura memoria 13 maggio 2008 dell’ing. __________ P__________, il quale ha accertato soltanto la carente impermeabilizzazione, la difettosità del 20% delle guarnizioni e il problema di surriscaldamento.

7.2    In merito alla perizia di parte, la contestazione appellatoria non si confronta con le argomentazioni pretorili, che non sono basate tanto su questa perizia, bensì piuttosto su quella a futura memoria e su quella giudiziaria. Non si vede dunque come la censura sia atta a modificare la decisione, né l’appellante lo spiega, per cui essa è irricevibile. Ad ogni modo, la portata giuridica di una perizia privata assume una valenza superiore a quella di una semplice dichiarazione di parte qualora sia confermata da altri concordanti mezzi di prova, ricordato pure che i due periti che l’hanno allestita sono stati ascoltati in sede testimoniale, ove l’hanno integralmente confermata (v. verbale di udienza 24 novembre 2009, p. 2 e 8). L’appellante la ritiene altresì inattendibile poiché il committente non ha sottoposto ai periti tutta la necessaria documentazione, ma non spiega quali informazioni mancavano e dunque perché le loro conclusioni sarebbero sbagliate. Destituita di fondamento è pure la censura secondo cui i periti non avrebbero riconosciuto l’inidoneità del butile, siccome essi hanno chiaramente osservato che in assenza di un piano di evacuazione dell’acqua piovana (dunque in presenza di acqua stagnante o in pressione), la posa di silicone o nastri in butile non garantisce una corretta impermeabilizzazione (doc. 8, p. 8).

7.3    Il Pretore ha osservato che AP 1 non ha contestato gli accertamenti tecnici della perizia giudiziaria, bensì la suddivisione delle responsabilità ivi effettuata, questione comunque giuridica e di competenza del giudice (cfr. p. 17 e 21 del giudizio impugnato). L’appellante si oppone, sostenendo di aver contestato opportunamente la perizia. Laddove tuttavia si limita a osservare che durante tutta la lite ha contestato la perizia giudiziaria per quanto in contrasto con quella a futura memoria, rispettivamente che ciò si evinceva dalle sue conclusioni a fronte della richiesta di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale, riferendosi peraltro a un passaggio delle medesime ove essa, per l’appunto, contestava “l’assurdo riparto della responsabilità operato da detto perito” (p. 20 appello e riferimento ivi citato), i relativi passaggi sono irricevibili per mancato confronto con la sentenza pretorile.

7.4    Le ulteriori critiche appellatorie mirano a negare l’attendibilità della perizia giudiziaria evidenziando alcune asserite incertezze o negligenze, piuttosto che a confutare direttamente la presenza dei difetti accertati dal Pretore.

          La censura secondo cui il perito non ha notato se nella veranda vi fossero degli attacchi per i condizionatori, ha espresso incertezza in merito all’intervento del lattoniere e alla scelta del butile da parte di C__________, rispettivamente ha sollevato tardivamente il problema dei ponti termici (assenza di taglio termico dei serramenti), non si confronta debitamente con l’ordinanza 21 gennaio 2014 (alla quale l’impugnato giudizio rinvia) con cui il Pretore ha già affrontato tali tematiche (v. sopra, consid. K). L’unica critica dell’appellante avverso tale ordinanza è riferita al taglio termico, ma rileva soltanto che il problema, nella perizia 17 agosto 2012, è stato sollevato in modo generico (opinione soggettiva che nemmeno può essere condivisa, siccome il perito ha affrontato la questione a p. 6, 8 e 10 della perizia e poi l’ha approfondita nei complementi successivi), e che l’ing. __________ P__________ non ha riscontrato tale difetto, ciò che evidentemente non è sufficiente per escluderlo. Tutte queste censure sono pertanto inammissibili, rispettivamente infondate.

7.5    L’appellante ribadisce poi altre contestazioni già contenute nelle sue conclusioni 22 maggio 2014 e in quelle integrative del 13 agosto 2015 (p. 19-29 e 34-35 gravame). In effetti, essa si limita in gran parte a riproporle apoditticamente senza confrontarsi con il giudizio pretorile, e in particolare in merito alla possibilità di discostarsi dalle risultanze peritali solo in presenza di serie incongruenze o carenze. Esse sarebbero dunque già da dichiarare irricevibili per carenza di motivazione. Ad ogni modo, si fanno le seguenti osservazioni.

7.6    L’appellante critica il perito per non avere ricordato determinati particolari, per avere osservato che le guarnizioni erano invecchiate anzitempo in 8 anni senza considerare la loro durata della vita secondo le norme SIA (5 anni), e per avere accertato la debolezza della ferramenta delle ante scorrevoli senza peritare il materiale utilizzato. Tuttavia, che il perito in sede di audizione non ricordi puntualmente cosa abbia dichiarato il teste __________ A__________ (dipendente C__________) nel suo verbale di audizione o l’ing. __________ P__________ nella sua perizia in relazione a un determinato dettaglio non basta certamente per far dubitare della sua attendibilità. L’eccessivo invecchiamento delle guarnizioni non è stato menzionato dal Pretore quale difetto, né la questione può indebolire la concludenza della perizia in relazione ai difetti che invece sono di rilevanza nella presente procedura. Per quanto riguarda la meccanica delle porte scorrevoli, difetto effettivamente menzionato dal Pretore (p. 17), il perito ha accertato che la debolezza si evinceva dall’eccessiva inclinazione della ferramenta con conseguente abbassamento dell’anta (perizia 17 agosto 2012, p. 6), per cui un semplice rimprovero di non aver peritato il materiale non assurge a valida critica dell’accertamento.

7.7    L’appellante osserva che la perizia giudiziaria è stata redatta solo nel 2012, ovvero molto tempo dopo l’insorgere della problematica, per cui non sarebbe più affidabile, anche perché nel frattempo sono avvenute delle modifiche dello stato di fatto dell’opera. In particolare, il doc. 6 dimostra che il committente ha rimosso l’isolazione del pavimento. L’appellante menziona poi una serie di dettagli non notati dall’ing. __________ G__________ nella perizia 17 agosto 2012, bensì soltanto nei complementi successivi, ovvero la carente manutenzione e la sporcizia della canaletta di gronda con conseguente presenza di acqua stagnante e alcuni problemi nei serramenti (assenza di una maniglia e mancato funzionamento del meccanismo di apertura di un serramento, rottura di due rotelle delle ante scorrevoli), ciò che a suo dire significherebbe che l’acqua stagnante era dovuta alla carente manutenzione e che in loco sarebbero avvenuti interventi deliberati, osservando pure che l’eccessiva presenza di gomiti di evacuazione dell’acqua, criticata dal perito, era dovuta dal tipo di struttura e dal suo raccordo con il basamento.

7.8    Queste censure sono inadatte a sovvertire la decisione pretorile. Sin dai primi accertamenti peritali l’infiltrazione di acque piovane, l’assenza di un piano di smaltimento e la conseguente stagnazione erano palesi né l’appellante le contesta, per cui la problematica non è di certo comparsa solo a seguito della carente manutenzione. Le ulteriori questioni menzionate non riguardano i difetti concretamente accertati dal Pretore (v. sopra consid. 7), e non risulta che esse abbiano impedito ai vari periti di costatare la situazione e accertare i difetti, né l’appellante spiega o tantomeno dimostra il contrario. D’altronde, l’ing. __________ G__________ nella perizia 17 agosto 2012 (p. 11) chiarisce espressamente che i difetti riscontrati sono difetti di esecuzione e progettazione, e non carenze manifestatesi solo in seguito o tramite volontarie manomissioni, tesi quest’ultima che rimane comunque una semplice speculazione di parte.

7.9    Per tutti questi motivi, gli accertamenti pretorili relativi ai difetti dell’opera resistono alla critica e devono essere confermati.

8.      Per quanto riguarda la responsabilità per i difetti, il Pretore ha dapprima osservato che l’appaltatore deve sopportarla a meno che dimostri che essi sono imputabili al committente o a suoi ausiliari e che in caso di scelte errate del committente l’appaltatore deve rispondere comunque dei difetti se, in qualità di specialista, non ha rispettato il suo dovere di avvisarlo dei conseguenti rischi. Nel caso concreto, AP 1 aveva un tale dovere siccome esperta nella progettazione e realizzazione di verande. Inoltre, AO 1 non aveva l’obbligo di rivolgersi ad ausiliari specialisti quali un architetto o un ingegnere per la supervisione dei lavori a fronte della presenza della medesima ditta, che in qualità di esperta ha allestito i progetti e fornito indicazioni a C__________, quest’ultima pure specialista nell’ambito dell’impermeabilizzazione. Conseguentemente, nessuna colpa poteva essere a lui attribuita, contrariamente a quanto proposto dal perito ing. __________ G__________, che gli aveva imputato una responsabilità del 10% per il surriscaldamento e del 20% per le infiltrazioni.

          Il primo giudice ha anche accertato che l’arch. __________ Z__________ si è occupato soltanto del rilascio della licenza edilizia, essendo il progetto stato allestito dalla __________ SA, non potendo dunque questi essere chiamato a rispondere dei difetti dell’opera. Unici responsabili potevano dunque essere AP 1 oppure C__________.

8.1    A tal riguardo, l’appellante osserva che per contratto non era tenuta a seguire la direzione lavori (cfr. doc. A). Il committente, scegliendo di non far capo a uno specialista che seguisse e coordinasse i vari lavori, avrebbe commesso un errore. Inoltre l’arch. __________ Z__________, occupandosi della licenza edilizia e firmando il prospetto allegato alla relativa istanza, ha allestito, rispettivamente fatto proprio il progetto ed era parte della realizzazione dell’opera: avrebbe dunque dovuto consigliare il committente, e nello specifico sulla necessità sia di prevedere una DL, sia di optare per una schermatura dei raggi solari mediante tapparelle (p. 17-18 e 30-31 del gravame).

8.2    Queste censure sono irricevibili per carente motivazione e assenza di un confronto puntuale con il giudizio impugnato. Sulla necessità o meno di ingaggiare una DL, l’appellante si limita a opporre all’accertamento pretorile una propria opinione soggettiva. Quanto al ruolo dell’arch. __________ Z__________, già il Pretore ha osservato che il progetto allegato alla domanda di costruzione è in realtà il prospetto allestito il 24 aprile 2006 dalla __________ SA e prodotto quale doc. H nell’inc. DI.2007.174 (p. 20 dell’impugnato giudizio), e l’appellante non spiega, né tantomeno dimostra, di quale parte di progettazione si sarebbe concretamente occupato l’architetto, né risulta dagli atti che, dopo l’ottenimento della licenza edilizia, egli abbia avuto qualsivoglia ruolo sul cantiere. A conferma dell’accertamento pretorile si deve dunque concludere che né al committente, né all’architetto possono essere imputati i difetti in questione.

9.      Il Pretore ha osservato che AP 1 ha eseguito la maggior parte dell’opera ed è integralmente responsabile per tutti i relativi difetti. A tal proposito, ha accertato la responsabilità di AP 1 per il 20% delle guarnizioni difettose, da questa nemmeno contestata, e per il montaggio di vetri non conformi a quelli dell’offerta, ritenuto che la mancanza di una qualità prevista nel contratto è un difetto indipendentemente dalla funzionalità e dal valore dell’opera (p. 13 dell’impugnato giudizio). Ha pure rilevato che nel progetto e nei piani di dettaglio allestiti da AP 1 vi erano degli errori, riferendosi alla delucidazione peritale del 31 gennaio 2013 (p. 8 e relativo allegato 2) e alla delucidazione orale del 25 aprile 2013 (p. 4-6), ove il perito giudiziario ha accertato la mancanza di un concetto per lo smaltimento dell’acqua e in particolare l’assenza di un “sistema di drenaggio efficace all’interno dell’intercapedine fra parapetto esistente e nuova veranda”, il mancato rispetto dell’ “altezza minima tra la superficie di scorrimento e il bordo dell’ermetizzazione” e l’assenza di raccordo idoneo relativo all’ “aggancio della copertura della veranda alla soletta del balcone superiore”. AP 1 è stata quindi ritenuta responsabile pure per i già citati difetti ai serramenti da lei forniti e posati. Tutti questi accertamenti non sono validamente contestati dall’appello (v. anche sopra. consid. 7.3 seg., ai quali si rinvia), e vanno dunque confermati.

10.    Il primo giudice ha attribuito a AP 1 anche la responsabilità per le infiltrazioni d’acqua. Ha osservato che il perito giudiziario ha accertato infiltrazioni da diversi punti, in particolare nell’angolo sud-est, nell’angolo sud-ovest, all’interno dell’intercapedine del parapetto, fra la copertura della veranda e la soletta superiore e dal davanzale in alluminio, posato erroneamente da AP 1, infiltrazioni poi non smaltite correttamente in assenza di un adeguato concetto di smaltimento, considerato pure un errore di progettazione relativo al risvolto dell’impermeabilizzazione. Il primo giudice ha sottolineato che le suddette lacune sono interamente imputabili a AP 1, e che la ricostruzione a regola d’arte della veranda implica la sua riprogettazione integrale. Certamente, l’acqua presente nell’intercapedine fra il parapetto esistente e la veranda ha potuto penetrare all’interno della struttura a causa dell’impermeabilizzazione approssimativa eseguita da C__________ (ditta esperta di impermeabilizzazione) e per l’utilizzo da parte sua di un materiale impermeabilizzante inidoneo, ovvero il butile. Il primo giudice ha però anche osservato che tale ditta doveva eseguire il basamento secondo le indicazioni di AP 1, la quale ha fornito i relativi piani esecutivi, e che le due società hanno discusso dei dettagli tecnici. AP 1 ha inoltre fatto propria la scelta del butile indicandola nei suoi piani di dettaglio (v. piano allegato al doc. M/8) e ha omesso di avvisare formalmente il committente sui relativi rischi, senza nemmeno sostenere di non essere in grado di accorgersi della problematica (impugnato giudizio, p. 14, 17, 21-23).

10.1  L’appellante contesta parzialmente questi accertamenti. Nello specifico, osserva di non aver avuto un ruolo di impresa generale (v. doc. A), e che a lei e a C__________ sono stati conferiti incarichi ben distinti. C__________ è una ditta specializzata alla quale competeva l’esecuzione del basamento, l’isolazione e l’impermeabilizzazione, compreso il raccordo con la struttura esistente, l’allestimento del canale per il deflusso dell’acqua e in generale lo smaltimento delle acque (v. doc. 6, doc. E e F di cui all’inc. DI.2007.174 e le audizioni 14 luglio 2008 dell’ing. __________ P__________ e 24 novembre 2009 di __________ F__________, dipendente della AP 1). Questa ditta ha scelto autonomamente il butile quale materiale impermeabilizzante dopo aver svolto alcuni sopralluoghi tecnici (v. teste __________ A__________, verbale del 12 febbraio 2010) e ha percepito una mercede pari a quasi il 50% rispetto a quella di spettanza di AP 1. L’appellante, quale ditta meno specializzata nell’impermeabilizzazione, ambito nemmeno figurante nel suo scopo sociale, non avrebbe avuto nessun ruolo in tale scelta né aveva il dovere di sorvegliare C__________ o avvisare il committente per tale difetto peraltro non riconoscibile, dato che il butile è un materiale specialistico la cui inidoneità non è nemmeno stata costatata dai periti della __________ SA, ma soltanto dall’ing. __________ P__________ nella perizia a futura memoria. Sarebbe peraltro spettato al committente (art. 8 CC) dimostrare che AP 1 fosse al corrente dell’errore. Inoltre, le indicazioni che essa ha dato a C__________ non riguardavano l’impermeabilizzazione (come confermato dal teste __________ F__________), bensì soltanto il collegamento fra il basamento e la veranda (dimensioni, quota, punti di fissaggio). Per quanto è dato capire, seppure la censura non risulti di facile comprensione, a p. 8-9 del gravame l’appellante sembra altresì sostenere che l’indicazione, nel piano di dettaglio allegato al doc. M/8, del butile quale impermeabilizzante, è stata apposta unicamente per evidenziare la sua assenza di responsabilità per le infiltrazioni, e non per sottolineare l’adesione della società a tale utilizzo. Difatti i piani di cui al doc. 5 e ai doc. G e H nell’inc. DI.2007.174, gli unici a suo dire rilevanti nell presente controversia, nulla dicono al riguardo. Le infiltrazioni sarebbero dunque unicamente imputabili a C__________, rispettivamente alla carente manutenzione dell’opera (sporcizia nel canale di gronda, accertata dal perito giudiziario) e alla derivante acqua stagnante.

10.2  Una buona parte di queste censure è irricevibile. Il Pretore non ha mai affermato che C__________ fosse una subappaltatrice incaricata dall’appellante, né si può negare che AP 1 abbia svolto gran parte dell’opera, a fronte non solo dei suoi incarichi, ma pure di una mercede almeno doppia rispetto a quella di C__________. È vero che quest’ultima società ha eseguito l’impermeabilizzazione, anche in maniera carente, utilizzando un materiale inidoneo. L’appellante tuttavia non si confronta minimamente con gli accertamenti pretorili secondo cui la progettazione dell’opera, a lei incombente, era difettosa e l’acqua si infiltrava dai serramenti e dal davanzale da lei stessa posati. Sostenendo che le infiltrazioni sarebbero dovute unicamente alla manutenzione o all’impermeabilizzazione del basamento, o che incombesse a C__________ prevedere un concetto di evacuazione delle acque piovane (affermazione non supportata da alcuna risultanza istruttoria), l’appellante formula delle opinioni soggettive, invece che delle critiche puntuali e circostanziate al querelato giudizio, ciò che non è ammissibile (art. 310 e 311 CPC).

10.3  In ogni caso, il perito ing. __________ G__________i ha in particolare rilevato che la ditta incaricata dell’impermeabilizzazione la deve eseguire in base alle indicazioni ricevute sull’opera e che i dettagli esecutivi sono di regola progettati dai serramentisti (in casu AP 1), quali specialisti e conoscitori del proprio sistema costruttivo. Il perito ha pure osservato che il sistema di evacuazione delle acque doveva essere progettato da AP 1, che “se l’acqua può penetrare attraverso il parapetto, occorre prevedere un canale di smaltimento all’interno a tenuta stagna, non in butile”, che “nella terrazza c’erano già gli scarichi…e quindi nello sviluppo del concetto dell’evacuazione delle acque bisognava tener conto di questi punti già esistenti”, che nel piano doc. 5 vi sono indicazioni inerenti l’impermeabilizzazione, e che AP 1 ha disegnato dettagli di impermeabilizzazione errati (perito ing. __________ G__________, verbale 25 aprile 2013, p. 4-5; complemento peritale del 31 gennaio 2013, p. 8-9). Del resto, è già stato acclarato che il butile poteva al massimo essere usato per un’impermeabilizzazione minima interna in assenza di acqua in pressione. La scelta del materiale impermeabilizzante dipendeva in altre parole dal sistema di smaltimento delle acque previsto dal progettista. Anche la conferma d’ordine prevedeva che il basamento andava eseguito secondo le indicazioni di AP 1, che avrebbe pure interpellato C__________ per i dettagli esecutivi (doc. A). AP 1 aveva dunque il dovere di fornire opportune indicazioni anche con riferimento al sistema di impermeabilizzazione. Se non lo ha fatto, si tratta di una negligenza a lei imputabile. Ad ogni modo, il doc. 6 e l’audizione del teste __________ A__________ (verbale del 12 febbraio 2010, p. 3) attestano che C__________ e AP 1 hanno discusso di dettagli tecnici e di scolo delle acque, che secondo quanto discusso, la presenza di acqua doveva essere minima, e che siccome ciò che non è stato, l’isolazione interna scelta non era sufficiente.

          Ciò basta per respingere l’assunto dell’appellante secondo cui essa non avrebbe avuto nulla a che fare con l’impermeabilizzazione.

10.4  Il gravame nemmeno si confronta con l’accertamento pretorile secondo cui AP 1, in prima sede, non ha mai sostenuto che il difetto non fosse riconoscibile (p. 14). La riconoscibilità del difetto deve dunque essere confermata. L’appellante inoltre non contesta di non aver segnalato al committente la problematica.

          Inconsistente è la spiegazione appellatoria relativa all’indicazione del butile sul piano di cui al doc. M/8: trattasi di un piano di dettaglio denominato “DETT.INFERIORE parapetto-serramento” allestito da lei stessa. Tale indicazione è presente pure su un suo ulteriore piano di dettaglio denominato “DETT.INFERIORE finestra-balcone” allegato alla perizia a futura memoria. Del resto, oltre all’ing. __________ G__________, anche l’ing. __________ P__________ ha osservato che AP 1 ha riportato l’uso di questo materiale nei suoi piani e che nessuno si è accorto dell’errore (perizia a futura memoria, p. 3), e nulla agli atti permette di ritenere che le suddette indicazioni siano state aggiunte a posteriori, né si vede perché soltanto il piano di cui al doc. 5 (prodotto pure quale doc. G nell’inc. DI.2007.174) e il prospetto doc. H dovrebbero essere rilevanti. Ne consegue che, a conferma dell’accertamento pretorile, AP 1 era al corrente dell’uso del butile da parte di C__________, e che il difetto era riconoscibile.

10.5  Per tutti questi motivi si deve ammettere una negligenza di AP 1 per le infiltrazioni d’acqua sia a livello di progettazione, sia a livello di esecuzione e posa di serramenti e del davanzale, sia a livello di collaborazione con C__________ in relazione alle modalità di impermeabilizzazione. La decisione del Pretore di ammettere la sua responsabilità per tale difetto dev’essere dunque confermata.

          L’appellante omette pure di considerare che, quand’anche il difetto di impermeabilizzazione sia imputabile a un agire congiunto di entrambe le ditte, essa non sostiene che l’agire di C__________ sia una circostanza imputabile al committente ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 CO, per cui il vincolo di solidarietà comporta che l’appaltatrice chiamata in causa dal committente è tenuta a rifondergli l’integralità del danno.

11.    Il Pretore ha attribuito a AP 1 anche la responsabilità per il problema di surriscaldamento della veranda, non potendo la semplice posa di condizionatori essere sufficiente (come accertato dagli ing. __________ P__________, __________ G__________i e __________ P__________) e non avendo la società dimostrato di aver avvisato il committente della problematica, e in particolare della necessità di prevedere pure delle tapparelle esterne. L’appellante a tal proposito rileva a torto l’asserita responsabilità dell’arch. __________ Z__________ (questione già risolta al consid. 8.2, al quale si rinvia), e osserva che è stato il committente ad avere scelto di posare unicamente dei condizionatori. La censura tuttavia non può sovvertire l’accertamento pretorile, perché ciò ancora non dimostra che AP 1 l’ha debitamente avvisato dei possibili rischi. Inoltre, anche l’ing. __________ P__________ ha sottolineato che la veranda non era adatta al clima della regione (perizia a futura memoria 13 maggio 2008, p. 5). Pure in relazione a tale difetto, la decisione pretorile dev.ssere confermata.

12.    Per il calcolo del danno, il primo giudice ha accertato la necessità di rifacimento totale della veranda, comprendente pure la schermatura solare esterna mediante tapparelle, per un costo totale di fr. 95'772.-, da cui dedurre l’importo che il committente avrebbe ancora dovuto pagare in caso di esecuzione dell’opera a regola d’arte ovvero fr. 13'600.- (considerata la mercede pattuita di fr. 68'000.- e gli acconti di fr. 54'400.-), per un totale quindi di fr. 82'172.-. Il primo giudice non vi ha dedotto invece i fr. 3'927.40 per costi aggiuntivi, né i fr. 3'722.10 per costi preprocessuali relativi alla perizia a futura memoria pretesi da AP 1 (v. consid. F, G e I). Da una parte, l’appaltatrice non ha spiegato a che titolo ha avanzato quest’ultima richiesta, ritenuto che in tale procedura essa è risultata soccombente a seguito della presenza di difetti a lei imputabili. Dall’altra, AP 1 contrattualmente ha soltanto diritto a una mercede fissa e indipendente dai costi di esecuzione, in assenza di modifiche di progettazione da parte del committente o circostanze straordinarie ai sensi dell’art. 373 cpv. 2 CO.

          Il Pretore ha anche riconosciuto al committente la rifusione dei costi derivanti dalla perdita di canoni locativi per 63 mesi (da maggio 2007 a luglio 2012) considerando che, secondo il perito giudiziario, in presenza di una veranda utilizzabile la pigione mensile avrebbe potuto essere maggiorata di fr. 400.-, per un totale di fr. 25'200.-. Il Pretore non ha invece accordato a AO 1 alcun risarcimento per i costi legali preprocessuali da lui sostenuti, in quanto coperti dalla sua assicurazione giuridica. In conclusione, il Pretore ha accertato il diritto di AO 1 all’importo complessivo di fr. 107'372.- (fr. 82'172.- + fr. 25'200.-) oltre interessi.

12.1  Laddove l’appellante accenna alle asserite incertezze espresse dall’ing. __________ __________ in merito alla necessità di smontaggio e rifacimento integrale della veranda, la sua censura non è atta a sovvertire l’accertamento pretorile. Non si vede difatti perché si dovrebbe dubitare dell’attendibilità del perito soltanto poiché nella perizia e nei successivi complementi ha considerato varie opzioni, ritenuto che infine ha indicato la soluzione dello smontaggio completo, opinione condivisa dall’ing. __________ P__________ e dall’appellante stessa (cfr. p. 28 del gravame). AP 1 critica altresì il primo giudice per non aver riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei costi di fr. 3'927.40 e di fr. 3'722.10, poiché a suo dire non previsti dalla conferma d’ordine (doc. A) e derivanti da circostanze a lei non imputabili. Essa tuttavia non si confronta con gli accertamenti pretorili relativi alla mercede a corpo. Inoltre, già si è detto che i difetti in questione sono a lei imputabili. La censura non merita dunque accoglimento.

12.2  L’appellante critica il primo giudice pure per non avere considerato che le tapparelle esterne non erano previste nella sua offerta e nel relativo prezzo di fr. 68'000.- (doc. A), per cui il riconoscimento al committente dei costi complessivi per una nuova veranda, compresa pure la schermatura solare, costituirebbe un arricchimento a suo favore. La censura dev’essere condivisa. Secondo la teoria della differenza, già riassunta dal Pretore, il danneggiato deve lasciarsi imputare quanto avrebbe pagato in caso di esecuzione a regola d’arte dell’opera ovvero, nella fattispecie, di una veranda munita pure di schermatura solare. Nel doc. E, il committente ha confermato che il contratto con la controparte non prevedeva la posa di tende, né risulta dagli atti che egli, in tale caso, avrebbe rinunciato all’opera. Dall’importo riconosciutogli quale risarcimento dei danni deve dunque essere dedotto anche il suddetto costo, stimato dal perito in fr. 12'000.- (cfr. complemento peritale del 21 maggio 2013, p. 4). La decisione pretorile deve dunque essere riformata nel senso che AP 1 dovrà versare a AO 1, quale risarcimento dei costi di rifacimento della veranda, fr. 70'172.- oltre interessi, invece di fr. 82'172.-.

13.    Quanto alle ultime censure a p. 38 in fine e 39 del gravame, esse riguardano la perdita di canoni locativi fatta valere da AO 1 e più in generale gli interessi stabiliti dal Pretore sugli importi attribuiti a quest’ultimo. L’appellante tuttavia non contesta l’esistenza di una perdita di pigione a danno della controparte, né il relativo importo di fr. 400.- mensili, né il periodo durante il quale tale importo è stato riconosciuto, né sostiene che AO 1 avrebbe già in precedenza potuto e dovuto provvedere personalmente alla sistemazione della veranda nell’ottica di un suo dovere di riduzione del danno, per cui la perdita di guadagno stabilita dal primo giudice dev’essere confermata. Per quanto è dato capire, ritenuto che la censura appellatoria è limitata a poche righe di difficile lettura, l’appellante lamenta un’indebita sovrapposizione fra gli importi di fr. 400.- mensili per perdita di canoni locativi e gli interessi riconosciuti dal primo giudice per parte del relativo periodo sull’importo del risarcimento danni.

14.    In effetti, tale sovrapposizione è presente, nella misura in cui il Pretore ha accordato a AO 1 il risarcimento della perdita locativa da maggio 2007 a luglio 2012, ma pure il decorso di interessi già dal 23 aprile 2009 (data dell’azione riconvenzionale) sull’importo di fr. 82'172.- (qui decurtati a fr. 70'172.-). Ora, l’attribuzione di interessi su un determinato importo ha lo scopo di porre l’avente diritto nella situazione in cui si sarebbe trovato qualora avesse ricevuto immediatamente soddisfazione, compensando dunque lo svantaggio di non aver avuto sin da subito a libera disposizione l’importo preteso. Tuttavia, secondo la soluzione adottata dal primo giudice, per il periodo da aprile 2009 a luglio 2012 a AO 1 sarebbero riconosciuti sia interessi sull’importo per il rifacimento della veranda, quale importo potenzialmente a sua libera disposizione, sia una rendita aggiuntiva di fr. 400.- mensili per la mancata possibilità di aumentare la pigione, ciò che non può essere. In funzione della censura appellatoria la decisione pretorile può dunque essere modificata nel senso che gli interessi sull’importo di fr. 70'172.- decorrono solamente dal mese di agosto 2012. Con riferimento alla perdita di pigione di fr. 25'200.-, per i 24 mesi da maggio 2007 ad aprile 2009 (fr. 9'600.- complessivi), gli interessi decorrono dal 23 aprile 2009, data d’inoltro della domanda riconvenzionale. Per i restanti 39 mesi da maggio 2009 a luglio 2012 (fr. 15'600.- complessivi), gli interessi decorrono per ciascun importo di fr. 400.- dall’inizio del relativo mese.

15.    Per tutti questi motivi, l’appello deve essere parzialmente accolto, con conseguente riforma del giudizio impugnato. A fronte della modifica, AO 1 risultando vincente nella misura del 70%, la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede relativamente all’azione riconvenzionale dev’essere modificata nel senso che la tassa di giustizia e le spese sono poste a suo carico nella misura di 3/10, e a carico di AP 1 nella misura di 7/10, che rifonderà alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili parziali. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 128'621.50 (fr. 107'372.- + fr. 21'249.50, v. art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza, che dev’essere attribuita per 9/10 all’appellante, e per 1/10 all’appellato.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   L’appello 26 aprile 2018 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza, la decisione 12 marzo 2018 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:

                                        1. Invariato

                                        §. Invariato

                                        2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la AP 1, __________, è tenuta a versare a AO 1, __________, la somma di fr. 70'172.- oltre interessi al 5% dal 1. agosto 2012. Oltre a ciò, AP 1 è tenuta a versare a AO 1 la somma di 25'200.- oltre interessi al 5%, e meglio dal 23 aprile 2009 su fr. 9'600.-, e dall’inizio di ogni mese successivo all’aprile 2009 su fr. 400.- per ogni mensilità da maggio 2009 a luglio 2012 (complessivi fr. 15'600.-).

                                        §. La tassa di giustizia fr. 2’830.- e le spese di fr. 18'212.20 sono poste a carico di AO 1 in ragione di 3/10 e per la rimanenza sono a carico della AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 6’000.- per ripetibili parziali.

                                        3. Invariato

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 6'000.-, sono a carico dell’appellato per 1/10 e dell’appellante per 9/10, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili parziali di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

-     ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2018.64 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.12.2019 12.2018.64 — Swissrulings