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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.09.2019 12.2018.62

26 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,405 mots·~27 min·2

Résumé

Contratto di appalto relativo all'edificazione e alla fornitura di una piscina - asserito ritardo nella consegna dell'opera - opera difettosa - pena convenzionale - Norma SIA 118

Texte intégral

Incarto n. 12.2018.62

Lugano 26 settembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.164 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione del 6 settembre 2016 da

 AP 1  rappr. da  PA 1   

  contro  

AO 1  rappr. da  PA 2   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 172'500.-, in subordine di fr. 49'500.- (come precisato in sede di replica, pagg. 5 e 8) oltre interessi, quale pena convenzionale, dell’importo di fr. 29'843.50, oltre interessi, quale restituzione dell’indebito arricchimento nonché il rigetto il via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ dell’UE di Lugano,    

richieste a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza del 12 marzo 2018,

appellante l’attore con atto di appello del 26 aprile 2018 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta con risposta del 15 giugno 2018 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili, 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto:                   A.    In data 7 aprile 2014 AP 1, in qualità di “committente”, “rappresentato dalla direzione dei lavori” E__________ Sagl (in seguito: DL), e AO 1, in qualità di “assuntore”, hanno sottoscritto un contratto d’appalto sottoposto alla Norma SIA 118, avente per oggetto l’edificazione e la fornitura di una ”piscina esterna scavi opera in c.a. impianti e rivestimenti, muri di confine in c. a. compreso gli scavi, tettoia zona piscina in carpenteria metallica con rivestimento, sistemazione esterna compresa piantumazione siepe”. Per questi lavori le parti hanno convenuto una mercede di fr. 260'000.-, IVA inclusa (doc. B), di cui fr. 39'000.- da pagarsi alla firma del contratto, fr. 100'000.- il 30 aprile 2014 dopo certificazione della DL e fr. 121'000.- alla fine dei lavori con notifica di fine lavori approvata dalla DL (doc. B, ad 6).

                                          Per quanto qui interessa, al punto 1.4 del contratto sotto la voce “I piani Architetto” era indicato: “05 Modifica canalizzazione per piscina (non approvata dal Comune in attesa di aggiornamento)-maggio 2013” (doc. B).

                                          Inoltre al punto 4 del contratto veniva previsto che:

                                          “Per l’esecuzione contrattuale delle opere e forniture deliberate sono da rispettare i seguenti termini: I lavori dovranno essere ultimati entro il 31.05.2014. In caso di pioggia, per ogni giorno di pioggia - dovrà essere certificato dalla DL - l’assuntore ha diritto ad un giorno di proroga rispetto alla data fissata al 31.05.2014. In caso di ritardo, rispetto alla data del 31 maggio 2014 e tenuto conto dell’eventuale proroga per giorni di pioggia, all’assuntore sarà applicata una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a 750 CHF per ogni giorno lavorativo di ritardo con una franchigia di una settimana”.

                                          Come emerso in istruttoria e confermato dalle parti, i lavori appaltati hanno subito dei ritardi - per ragioni di cui si dirà per quanto necessario in seguito - con la conseguenza che vi è stata una “prima consegna” dell’opera in data 5 settembre 2014. In data 8 settembre 2014 il committente ha poi notificato dei difetti che AO 1l, per il tramite della ditta A__________ SA, ha provveduto a riparare in garanzia. La consegna dell’opera dopo l’eliminazione dei difetti è avvenuta verso metà del 2015, e meglio secondo il committente il 12 giugno 2015 mentre secondo la ditta appaltatrice nel corso del mese di maggio 2015 (verbale di udienza del 16 maggio 2017). 

                                  B.   In data 15 settembre 2015 AO 1 ha emesso la fattura finale e chiesto il pagamento di fr. 51'587.27, rimasta senza riscontro. La ditta ha quindi avviato la procedura esecutiva e fatto spiccare nei confronti del committente il PE n. __________ di data 28.10.2015 dell’UE di Lugano per pari importo. L’escusso non ha interposto opposizione e ha provveduto al pagamento dell’importo con interessi e spese.

                                         In data 14 gennaio 2016 AP 1 ha a sua volta avviato una procedura esecutiva avverso la ditta appaltatrice facendo emettere nei confronti della stessa i PE n. __________ e n. __________ dell’UE di Lugano per complessivi fr. 252'819.95 (fr. 52'918.95 + fr. 200'000.-) contro cui l’escussa ha interposto opposizione.  

                                  C.   Previo tentativo di conciliazione (CM.2016.284) in data 6 settembre 2016 AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 3, con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr.172'500.-, oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2014, a titolo di penale di ritardo sulla scorta del punto 4 del contratto sottoscritto il 7 aprile 2014, come pure il pagamento di fr. 29'843.50, oltre interessi del 5% dall’8 gennaio 2016, a restituzione di acconti sui lavori da lui asseritamente versati in eccedenza, nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ dell’UE di Lugano. In breve, AP 1 ha sostenuto che la piscina sarebbe stata ultimata il 5 settembre 2014, con 66 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale del 31 maggio 2014, che l’opera eseguita avrebbe presentato tutta una serie di gravi difetti, fra cui problemi di impermeabilizzazione i quali avrebbero comportato la sua totale inidoneità all’uso. I lavori di riparazione della piscina si sarebbero protratti fino all’anno successivo e solo in data 12 giugno 2015 l’opera sarebbe stata infine consegnata priva di difetti. Il ritardo complessivo nella consegna dell’opera assommerebbe pertanto a 230 giorni (66 + 164), ciò che comporterebbe - secondo i termini contrattuali - il pagamento da parte della convenuta di una penale di fr. 172'500.- (230 gg x fr. 750.- al giorno). A detta dello stesso, il ritardo accumulato sarebbe da imputare a AO 1.

                                         Egli ha inoltre sostenuto di aver versato alla convenuta più di quanto effettivamente dovuto e ha chiesto pertanto la restituzione di quanto versato in eccesso. Più nel dettaglio, AP 1 ha affermato che, sulla base di quanto comunicatogli dalla DL in data 29 settembre 2014 il costo totale delle opere eseguite sarebbe ammontato a fr. 287'924.-, IVA inclusa, con un saldo ancora da corrispondere pari a fr. 91'000.- (doc. C). In data 7 novembre 2014 egli avrebbe saldato fatture degli artigiani per complessivi fr. 68'023.55 (doc. H, ultima pagina) e, inoltre, in data 11 gennaio 2016 avrebbe corrisposto fr. 52'819.95 per ottenere la cancellazione del PE no. __________ dell’UE di Lugano fatto spiccare nei suoi confronti dalla controparte, avverso il quale egli avrebbe omesso per errore di interporre opposizione. Pertanto a fronte di un credito residuo di CHF 91'000.- egli avrebbe versato alla controparte fr. 29'843.50 in più del dovuto.

                                         In sede di risposta AO 1 si è opposta integralmente alle pretese attoree di cui ha chiesto la reiezione. In sintesi, la società ha negato che il ritardo accumulato potesse esserle imputato. In particolare, essa ha rilevato che a seguito dei ritardi nell’approvazione dei piani delle canalizzazioni, giunta solo in data 16 maggio 2015 (doc. 5), i lavori hanno potuto iniziare solo il 19 maggio 2014, ovvero con un ritardo di 43 giorni rispetto al programma iniziale. A seguito di tali circostanze, a lei non imputabili, sarebbe stato chiaro per tutti che l’opera non avrebbe potuto essere portata a termine nei tempi inizialmente previsti, ciò di cui l’attore sarebbe stato informato anche dalla DL; la pena convenzionale pattuita sarebbe di conseguenza decaduta. AO 1 ha inoltre sostenuto che vi sarebbe stato uno slittamento della data di consegna di 43 giorni a cui andrebbero ancora aggiunti: 7 giorni di fermo tecnico a seguito della scoperta di condotte provenienti dal fondo confinante, 61 giorni di pioggia, 19 giorni necessari per l’esecuzione di nuove opere richieste dal committente e 15 giorni per le obbligatorie ferie dell’edilizia dal 1° al 15 agosto. A detta della stessa, in ragione di queste proroghe, il termine di consegna pattuito sarebbe stato posticipato al 14 novembre 2014 (doc. 7 e 8); la consegna dell’opera effettuata il 5 settembre 2014 sarebbe pertanto da ritenersi tempestiva (doc. 7 e 8).

                                         La convenuta ha inoltre fatto valere che al momento della consegna la controparte nulla avrebbe eccepito riguardo alla tardività della stessa e/o al pagamento di una pena convenzionale di ritardo, con conseguente perdita del proprio diritto al pagamento della penale.

                                         AO 1 ha inoltre negato che vi sia stato un pagamento in eccedenza, il saldo delle opere risultando comprovato dai conteggi contenuti nei doc. 7 e 8 rimasti incontestati da parte di AP 1 e ripresi nella fattura finale del 15 settembre 2015 (doc. 14) dalla quale risultava ancora uno scoperto di CHF 51'587.27; importo che l’attore avrebbe riconosciuto di dovere omettendo di interporre opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano e dando seguito al pagamento del saldo.

                                         Da ultimo la convenuta ha negato il valore probatorio del doc. H sia perché il saldo degli acconti versati non corrisponderebbe a quanto registrato nella fattura, sia perché da tale documento non sarebbe desumibile la causale dei versamenti.

                                         In sede di replica l’attore ha sostanzialmente confermato la propria posizione, ribadendo tra l’altro che in considerazione dell’entità dei difetti l’opera poteva ritenersi consegnata solo il 12 giugno 2015 e non già il 5 settembre 2014 e che sarebbe spettato alla convenuta verificare che non vi fossero ostacoli all’edificazione. Egli ha inoltre apportato un’aggiunta al petitum e chiesto, in via subordinata, che la pena convenzionale fosse fissata in fr. 49'500.- (pagg. 5 e 8)

                                         In duplica la convenuta ha ribadito la propria posizione sottolineando tra l’altro che l’obbligo di fornire chiare indicazioni riguardo alla sussistenza delle necessarie autorizzazioni di inizio lavori sarebbe spettato alla committenza e per essa al suo progettista. Inoltre, non avendo l’attore chiesto il pagamento della pena convenzionale di ritardo al momento della consegna dell’opera il diritto alla stessa sarebbe decaduto come previsto all’art. 160 cpv. 2 CO.

                                         Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale. Nei propri allegati conclusivi esse hanno confermato le rispettive antitetiche posizioni.

                                  D.   Con sentenza del 12 marzo 2018 il Pretore ha respinto integralmente la petizione e posto tasse, spese e ripetibili a carico dell’attore. 

                                   E.    Con atto di appello di data 26 aprile 2018 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Mentre la convenuta con risposta del 15 giugno 2018 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

                                   1.   Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10’000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10’000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 12 marzo 2018 è stata notificata all’appellante il 13 marzo 2018, per cui l’appello di data 26 aprile 2018, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è senz’altro tempestivo. Si può quindi procedere all’esame del gravame

                                   2.   Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha rilevato l’applicabilità alla controversia della Norma SIA 118 - in particolare degli art. 96 e 98 - e ricordato i principi che reggono la pena convenzionale. Egli ha quindi analizzato la questione a sapere se il ritardo nell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per le canalizzazioni e il conseguente posticipo dell’inizio dei lavori potesse essere ascritto a AO 1, giungendo alla conclusione che ciò non fosse il caso. La società appaltatrice aveva pertanto diritto a una proroga di 43 giorni del termine di consegna, i lavori avendo potuto prendere avvio solo in data 19 maggio 2014. Il Pretore, ritenendo fondate le allegazioni della convenuta, ha inoltre ammesso un’ulteriore proroga del termine di consegna di 164 giorni - come attestato dai doc. 7, 8 e 12 - per ritardi non imputabili a quest’ultima, ciò che ha determinato uno slittamento del termine originario di consegna sino al 14 novembre 2014.

                                         Poi il primo giudice si è chinato sulla problematica del giorno di consegna; egli ha ritenuto che l’attore non avesse sufficientemente allegato l’esatta natura dei lamentati difetti né tantomeno dimostrato la loro entità e il fatto che fossero tali da rendere l’opera inidonea all’uso. Egli ha pertanto respinto la pretesa attorea relativa ai ritardi di consegna. 

                                        Da ultimo il Pretore ha pure respinto la domanda attorea in restituzione dell’importo di fr. 29'843.50 in quanto AP 1, da un canto, non aveva né allegato né dimostrato l’inesattezza della fattura di cui al doc. 14 e, dall’altro, non aveva dimostrato l’effettiva causale dei versamenti di cui al doc. H.

                                   3.   Con l’appello AP 1 censura “una valutazione ed interpretazione dei fatti rispettivamente delle prove assunte manifestamente errata” come pure la deduzione di “conseguenze giuridiche”(…) manifestamente infondate” (appello, pag. 3). Più nel dettaglio, riproponendo quanto addotto in prima sede egli contesta che il ritardo nell’inizio dei lavori possa essergli imputato e sostiene di contro che la colpa di questa situazione andrebbe ascritta alla direzione lavori e a AO 1 - in ragione della partecipazione della prima società nella convenuta - in quanto le due società avrebbero sottostimato la problematica. Discorso analogo fa l’appellante per quanto concerne le tubazioni sul fondo della vicina, situazione che a suo dire avrebbe dovuto essere verificata dall’appaltatrice. Egli contesta inoltre il numero dei giorni di pioggia conteggiati dalla convenuta e ammessi dal Pretore così come il numero dei giorni riconosciuti per la modifica del bordo della piscina, del drenaggio e quelli di sospensione per le ferie dell’edilizia. A dire dello stesso, AO 1 non avrebbe fatto fronte al suo onere della prova.    

                                         In merito alla consegna dell’opera, l’appellante contesta la valutazione pretorile secondo cui non avrebbe provato la natura e la gravità dei difetti riscontrati e ribadisce la tesi secondo cui i predetti difetti erano di gravità tale da compromettere l’idoneità all’uso della piscina, ragion per cui la consegna della stessa poteva ritenersi avvenuta solo nel giugno 2015.

                                        Da ultimo AP 1 sostiene nuovamente la tesi dell’indebito arricchimento da parte della convenuta. Egli avrebbe infatti pagato oltre all’importo di fr. 52'819.95, richiesto con il PE, ulteriori fr. 68'023.55 versati direttamente alle ditte esecutrici dei lavori. Inoltre il saldo finale dei lavori risulterebbe dal doc. C e non dalla fattura doc. 14.

                                   4.   Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire, in alcuni casi, le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, il ruolo e i compiti dell’architetto progettista, la questione dell’asserita (ma non suffragata) identità tra la direzione lavori e la ditta appaltatrice in ragione delle lamentate “importanti partecipazioni in entrambe le società” di F__________ (appello pag. 8), la generica contestazione relativa ai giorni di proroga ammessi a seguito delle modifiche d’opera richieste dal committente e delle ferie dell’edilizia, la pretesa corrispondenza tra i versamenti di cui al doc. H e i lavori oggetto del contratto e l’entità dei lamentati difetti.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

                                   5.   È pacifico che il contratto sottoscritto tra le parti è un contratto di appalto a cui torna applicabile la Norma SIA 118 (doc. B, pag. 2, art. 1.5) - in particolare gli art. 96 e 98 - nonché in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2 cpv. 2 di predetta Norma anche gli art. 363-379 CO, così come le disposizioni specifiche regolanti la pena convenzionale di cui agli art. 160 segg. CO.

                                         Per quanto qui interessa è importante ricordare che giusta l’art. 98 della Norma SIA 118 in caso di ritardi non imputabili all’impresario la pena non è dovuta fintanto che questi ha diritto a una proroga dei termini in base agli art. 94 cpv. 2 e 96 della medesima normativa, purché abbia tempestivamente avvisato la DL o quest’ultima fosse già a conoscenza del ritardo. Modifiche nell’andamento dei lavori, forniture difettose o altri ritardi imputabili all’appaltatore non danno diritto alla proroga dei termini. Per contro modifiche del progetto iniziale e/o di ordinazione rispetto al contratto iniziale danno diritto a una proroga dei termini di consegna in misura adeguata alle nuove necessità (art. 90 e 96 Norma SIA 118).

                                         Conformemente all’art. 160 cpv. 2 CO il creditore/committente che accetta l’adempimento senza nulla eccepire e senza riserve per il futuro perde il diritto alla pena convenzionale (sentenza del TF del 19 dicembre 2001 inc. 4C.267/2001). In concreto, il committente che al più tardi al momento della consegna dell’opera non pretende il pagamento della pena convenzionale e neppure si riserva la facoltà di far valere questa pretesa in seguito, perde in maniera irrevocabile il suo diritto alla pena convenzionale. Al momento della consegna il committente deve pertanto essere vigile e tenere presente le rigorose conseguenze dell’art. 160 cpv. 2 CO (cfr. Reetz in: Gauch/Stöckli, Kommentar zur SIA Norm 118, 2 a ed., n. 14.1 segg. ad art. 98 Norma SIA 118; Ehrat/Widmer in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, n. 23 ad art. 160 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 700 segg.).

                                         Di regola, la perenzione del diritto alla pena convenzionale di ritardo non dipende dall’assenza di difetti dell’opera. Se l’opera è consegnata nel termine con dei difetti, l’appaltatore non deve la pena in quanto l’obbligazione principale (ovvero l’esecuzione nei termini) è stata eseguita. Questo principio soffre due eccezioni: la prima si realizza se le parti hanno convenuto una pena convenzionale avente per fine quello di garantire la consegna di un’opera nei termini e/o senza difetti - eventualità che non ricorre nella presente fattispecie e che neppure l’appellante invoca -, la seconda si ha nel caso in cui l’opera presenti difetti di tale gravità da non poter essere considerata come consegnata nei termini (cfr. G. Couchepin in: La Clause pénale – Etude générale de l’institution et de quelques applications pratiques en droit de la construction, AISUF Band 270, 2008, n. 1345 segg.; anche Gauch, op. cit., n. 699 segg. ).

                                   6.   Come correttamente rilevato da AO 1, innanzi al Pretore AP 1 non si è confrontato in maniera puntuale con l’argomentazione della convenuta secondo cui il committente non avrebbe fatto valere alcuna pretesa relativa alla pena convenzionale al momento della consegna dell’opera né si sarebbe riservato di esercitare in seguito questo diritto (allegazione sollevata già in sede di risposta alle pagg. 5 e 7 e poi ulteriormente sviluppata con la duplica alle pagg. 5 in fine e 6 - dove ha chiesto che la questione fosse decisa in via preliminare; richiesta rimasta inevasa da parte del Pretore  -  e con le conclusioni alle pagg. 5 e 6). E questo sia che si considerasse quale momento dell’intervenuta consegna il 5 settembre 2014 sia che la stessa si ritenesse avvenuta il 12 giugno 2015, come preteso dall’attore. Ciò che determinerebbe la perenzione del suo diritto. L’attore si è infatti limitato ad accennare alla problematica nelle proprie conclusioni (pag. 8) nelle quali ha fatto riferimento a un’email di data 30 settembre 2014 che a suo dire proverebbe come egli non abbia mai rinunciato alla pena convenzionale (doc. C), email che risulta però essere stata da lui indirizzata alla DL, nella persona di F__________ __________, e non direttamente alla qui convenuta.   

                                         Anche in questa sede AP 1 è rimasto silente sull’argomento benché il Pretore ne abbia ricordato il principio nella propria decisione (pag. 9).  

                                         Nel concreto caso, dall’incarto non risulta che contestualmente alla prima consegna dell’opera, come visto avvenuta il 5 settembre 2014, AP 1 abbia fatto valere delle pretese nei confronti di AO 1 in relazione alla penale di ritardo. Solo nella precitata email del 30 settembre 2014 - inviata però come detto alla DL - il committente ha accennato ai “termini contrattuali” di consegna e all’esistenza di penali, senza però richiederne in maniera chiara il pagamento o riservandosi tale diritto (doc. C). Neppure alla fine dei lavori di riparazione dei difetti, avvenuta secondo l’attore il 12 giugno 2015, questi ha avanzato delle chiare pretese in tal senso. Infatti, anche nella denegata ipotesi che si volesse considerare questa data come momento dell’avvenuta consegna, la generica menzione contenuta nello scritto di data 22 maggio 2015 trasmesso dal suo legale non può essere intesa quale valida riserva (doc. D). A questo vada altresì aggiunto che, contestualmente alla ricezione del precetto esecutivo di data 20 ottobre 2015 fatto spiccare su iniziativa di AO 1 (doc. L), egli non solo non ha comunicato di esigere il pagamento della penale di ritardo ma neppure ha ritenuto di interporre opposizione e, nel gennaio 2016, ha provveduto a saldare il residuo della fattura di cui al doc. 14 (doc. 16). Tutti elementi che suffragano la tesi della convenuta secondo cui il diritto dell’attore alla pena convenzionale sarebbe ormai perento. Le spiegazioni addotte da AP 1 per giustificare questo suo comportamento - a suo dire dettato dal timore di vedere pignorati i propri beni (cfr. anche appello, pag. 13) - paiono poco credibili, in particolare alla luce del fatto che a quel momento egli era già assistito da un legale (doc. D).

                                         Già per questi motivi l’appello di AP 1 andrebbe pertanto respinto.

                                   7.   Entrando più specificatamente nel merito delle censure sollevate con l’appello, e in particolare delle contestazioni relative ai ritardi accumulati, è utile osservare - a titolo preliminare - che per la determinazione dei giorni di proroga spettanti a AO 1 il Pretore si è fondato su quanto indicato nei doc. 7 e 8 allestiti dalla DL, documenti che - stando a quanto accertato in fase istruttoria (cfr. verbale audizione testimoniale del 30 agosto 2017 di F__________, pag. 4, e anche risposta, pag. 4, non contestata dall’attore) - erano stati inviati al committente nel corso del mese di ottobre 2014 senza che questi obiettasse alcunché, ciò che - già di primo acchito – fa nascere qualche dubbio sulla buona fede di AP 1 nel sollevare ora queste lagnanze.

                                         In merito alla questione dell’approvazione dei piani, la tesi dell’appellante secondo cui sarebbe stato compito della ditta appaltatrice verificare le premesse necessarie all’avvio dei lavori non può trovare accoglimento. Nel concreto caso, tale compito incombeva infatti all’architetto progettista che era stato incaricato in tal senso dal committente medesimo e semmai alla DL ma non certo alla qui convenuta. L’art. 94 Norma SIA 118 prevede infatti espressamente che sia compito del committente mettere a disposizione dell’impresa i piani, i terreni e i diritti necessari all’esecuzione dell’opera (Reetz., op. cit, n. 3 ad art. 94 Norma SIA 118). Irricevibili, si rivelano le generiche e non suffragate allegazioni dell’appellante sulla presunta identità tra DL e convenuta (consid. 4), circostanza peraltro contestata sia da AO 1 (vedi anche duplica, pag. 4) che da F__________ (verbale cit. pag. 1). Il fatto che l’indicazione della mancata approvazione del piano delle canalizzazioni figurasse nel contratto nulla muta a questo stato di cose. Come correttamente rilevato dal Pretore, al momento della stipula del contratto nessuna delle parti poteva prevedere che l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni avrebbe comportato un tale ritardo nell’avvio dei lavori, ritardo che contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante non può essere ascritto a AO 1, alla quale non può essere imputata alcuna violazione dei propri obblighi di diligenza. A giusta ragione il Pretore ha pertanto ritenuto che - giusta gli art. 94 cpv. 2 e 98 cpv. 2 Norma SIA 118 - essa avesse diritto a una proroga di 43 giorni naturali consecutivi del termine di consegna pattuito.  

                                         Discorso analogo deve essere fatto in relazione al ritardo derivante dalla scoperta in corso d’opera della presenza di tubazioni provenienti dal fondo confinante e al conseguente blocco dei lavori. Anche in questo caso nessuna responsabilità può essere addossata alla ditta appaltatrice per queste canalizzazioni la cui presenza non figurava nei piani e neppure era stata segnalata dal committente o dalle persone da lui incaricate, ragion per cui AO 1 può beneficiare di una proroga del termine di consegna di ulteriori 7 giorni naturali consecutivi come da essa richiesto (art. 94 cpv. 2 e 98 Norma SIA 118; doc. 7 e 8, pagg. 6 e 12). In merito alla problematica dell’asserita identità tra DL e ditta appaltatrice si rinvia a quanto esposto poc’anzi (vedi anche consid. 4).

                                         Relativamente al numero di giorni di pioggia considerati dal Pretore e al loro asserito doppio conteggio (appello, pag. 8 seg.), si osserva che vi è effettivamente una contraddizione tra quanto indicato nel referto di cui ai doc. 7e8e quanto desumibile dal doc. 12. Infatti, sulla base di quest’ultimo documento, i giorni di pioggia da computare non sarebbero 61 ma 35, e meglio 27 giorni tra il 19 maggio (data di inizio dei lavori) e il 31 luglio 2014 (ultimo giorno lavorativo prima dell’inizio delle ferie dell’edilizia) a cui vanno a aggiungersi ulteriori 8 giorni tra il 15 agosto (fine delle ferie dell’edilizia) e il 5 settembre 2014 (prima consegna dell’opera), rilevamento a cui questa Camera, in assenza di puntuali contestazioni da parte dell’appellante, ritiene di potersi riferire.

                                         Ne discende pertanto che in conformità con il punto 4 del contratto doc. B e con gli art. 96 e 98 Norma SIA 118 - la ditta appaltatrice ha diritto a un’ulteriore proroga di 35 giorni del termine di consegna pattuito.

                                         Irricevibili, in quanto in contrasto coi dettami degli art. 310 e 311 CPC, si rivelano di contro le generiche contestazioni dell’appellante in merito ai giorni di proroga concessi dal Pretore a seguito delle modifiche d’opera (19 giorni lavorativi, pari a 27 giorni naturali consecutivi) e per le ferie dell’edilizia (15 giorni naturali consecutivi; consid. 4), il cui numero è stato fissato in base ai doc. 7 e 8 (pag. 12) e la cui correttezza non è stata confutata dall’attore.

                                         Ne consegue pertanto che non essendo ravvisabile alcuna responsabilità della ditta appaltatrice per questi ritardi - i tempi di esecuzione dell’opera previsti originariamente subiscono una dilazione determinabile in complessivi 153 giorni (ovvero, 62 giorni naturali consecutivi + 7 giorni di franchigia corrispondenti al tempo d’esecuzione previsto contrattualmente, 7 giorni per la problematica legata alle tubature del fondo confinante, 27 giorni naturali consecutivi per le maggiori opere richieste dal committente, 35 giorni di pioggia e 15 giorni naturali consecutivi corrispondenti alle ferie dell’edilizia), da conteggiare a partire dal 19 maggio 2014 giorno in cui ha preso avvio il cantiere. Pertanto il giorno di consegna, inizialmente previsto per il 31 maggio 2014, viene a cadere ben oltre il 5 settembre 2014, termine che, come si vedrà nel considerando che segue, corrisponde a quello dell’avvenuta consegna.

                                         È necessario rilevare che su questo aspetto la sentenza pretorile (pag. 10) sembra confondere la proroga del termine di consegna dovuta all’avvio in ritardo del cantiere (quantificata in 43 giorni) con la durata totale di esecuzione dei lavori tenuto conto delle proroghe per ritardo non imputabili alla convenuta (quantificata dal Pretore in 164 giorni). Si osserva inoltre che, contrariamente a quanto indicato dal Pretore nella propria decisione - che riprende pedissequamente il contenuto dei doc. 7 e 8 - la proroga di 164 giorni non considera i 15 giorni di ferie dell’edilizia, ciò che è verificabile sommando le singole poste e calcolando i giorni compresi tra il 19 maggio e il 14 novembre 2014 (cfr. doc. 7 e 8, pag. 12).

                                   8.   L’appellante prosegue contestando l’accertamento pretorile in base al quale la consegna dell’opera è avvenuta il 5 settembre 2014 e ribadisce la tesi secondo cui quale data determinante deve essere ritenuta quella della fine dei lavori di eliminazione dei difetti, ovvero il 12 giugno 2015. Egli critica inoltre il Pretore nella misura in cui ha ritenuto non provata la gravità dei difetti.

                                         Queste censure sono prive di buon fondamento. Infatti, benché entrambe le parti diano atto dell’esistenza di difetti legati all’impermeabilizzazione, la loro gravità, come correttamente rilevato dal Pretore, non è stata né debitamente allegata né tantomeno comprovata dal committente, il quale non è riuscito a provare che detti difetti fossero tali da compromettere l’idoneità all’uso dell’opera realizzata, nozione che viene interpretata alla luce della Norma SIA 118 in maniera restrittiva (art. 161; cfr. G. Couchepin, op. cit., n. 1349 con rinvii). Il fatto che l’identificazione del difetto abbia necessitato delle verifiche approfondite non ne comprova ancora la gravità. Discorso analogo deve essere fatto per i tempi della riparazione, AP 1 non ha comprovato ma neppure allegato che la durata della riparazione fosse congrua o direttamente riconducibile alla natura del difetto. Su questa tematica si rinvia anche a quanto illustrato al consid. 5 in fine.

                                         Ne discende pertanto che la censura deve essere respinta e l’opera ritenuta consegnata - per quanto con dei difetti - in data 5 settembre 2014.

                                   9.   Infondata si rivela pure la richiesta attorea di restituzione dell’importo di fr. 29'843.50. Da un canto, a fronte di puntuali contestazioni da parte della convenuta, AP 1 non è riuscito a provare l’effettiva causale degli acconti registrati nel doc. H né la loro corrispondenza con prestazioni previste nel contratto di appalto qui in discussione. Dall’altro, le audizioni testimoniali hanno evidenziato come già in precedenza egli avesse coinvolto - tramite incarichi diretti - queste ditte nella realizzazione di opere esulanti da predetto contratto ragion per cui è lecito ritenere che i versamenti di cui al doc. H si riferissero proprio a questi lavori (cfr. in particolare audizione testimoniale di D__________ del 30 agosto 2017, pag. 7 in fine). A questo vada altresì aggiunto che non vi è corrispondenza tra l’importo della fattura a saldo inviata da AO 1 (fr. 51'587.27, come da doc. 14) per cui è poi stata avviata l’esecuzione (doc. L) e quanto AP 1 pretende di aver saldato in eccesso (fr. 68'023.55 + 52'819.95 - 91'000.- ; doc. H., e doc. C pag. 3). Con ogni evidenza l’attore confonde le comunicazioni ricevute dalla DL (doc. C) con quanto richiestogli dalla ditta appaltatrice (doc. 14 e doc. L). Come visto, egli non ha però minimamente provato l’identità tra questi due soggetti giuridici (consid. 4).

10.      Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:                     1.   Nella misura in cui ricevibile, l’appello 26 aprile 2018 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 8’000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 5’500.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2018.62 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.09.2019 12.2018.62 — Swissrulings