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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.07.2018 12.2018.24

30 juillet 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,701 mots·~9 min·3

Résumé

Spese e ripetibili - reclamo

Texte intégral

Incarto n. 12.2018.24

Lugano 30 luglio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48 lett. b cfr. 7a LOG)

visto reclamo 2 febbraio 2018 presentato da

 RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

contro  

la decisione 17 gennaio 2018 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa OR.2018.11 da lei promossa con petizione 27 ottobre 2014 nei confronti di

 CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 839'596.-, somma poi ridotta con l’allegato di replica a fr. 739'596.-, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;

procedura che, dopo la prima fase istruttoria con allestimento di una perizia giudiziaria, è stata stralciata dai ruoli per desistenza dell’attrice con decisione 11 settembre 2017 del Pretore;

causa rinviata al primo giudice (sentenza di questa Camera del 16 ottobre 2017, inc. n. 12.2017.164/165) per nuovo giudizio in merito alla quantificazione della somma riconosciuta alla convenuta a titolo di ripetibili e sulla quale il Pretore ha nuovamente statuito il 17 gennaio 2018;

reclamante l’attrice, con reclamo 2 febbraio 2018, con cui chiede l’annullamento del querelato giudizio;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con petizione 27 ottobre 2014 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore di Lugano, sezione 3, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 839'596.– oltre interessi quale risarcimento danni e torto morale per un asserito errore medico. La convenuta si è integralmente opposta alla richiesta. Con replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande, l’attrice avendo ridotto la richiesta condannatoria a fr. 739'596.-.

                                   2.   Preso atto delle richieste di assunzioni di prove formulate dalle parti in occasione dell’udienza del 27 agosto 2015 (Atto VI), con decisione 15 aprile 2016 (Atto VII) il Pretore ha ordinato l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria, rinviando alle fasi successive la decisione sull’assunzione di ulteriori prove. Con decisione 27 aprile 2016 (inc. SO.2014.4589) RE 1 è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio, con designazione dell’avv. RA 1 quale patrocinatore.

                                   3.   Svolta una prima fase istruttoria, con l’allestimento di un referto peritale, il Pretore ha preso atto della dichiarazione dell’attrice di non essere intenzionata a proseguire oltre nella vertenza e, con decisione 11 settembre 2017, ha stralciato dai ruoli la causa per desistenza, decidendo pure in merito a tasse, spese e ripetibili.

                                   4.   Con decisione 16 ottobre 2017 (inc. n. 12.2017.164/165) questa Camera ha accolto il reclamo 4 ottobre 2017 con cui l’attrice ha chiesto l’annullamento del giudizio pretorile limitatamente al punto 2 del dispositivo in materia di rifusione delle ripetibili. La causa è stata rinviata al primo giudice per nuovo giudizio. Con decisione 17 gennaio 2018 il Pretore ha nuovamente statuito, confermando la condanna dell’attrice alla rifusione di fr. 35'000.- a titolo di ripetibili.

                                   5.   Con reclamo 2 febbraio 2018 RE 1 insorge contro questa decisione e ne chiede l’annullamento. La reclamante riepiloga anzitutto le circostanze particolari che l’hanno vista protagonista di una degenza ospedaliera conclusasi con esito drammatico. Tale situazione le avrebbe imposto l’avvio di una causa di risarcimento danni (sulla base della valutazione medica di quanto successo), salvo poi vedersi costretta a desistere non disponendo dei necessari mezzi finanziari e a fronte della limitazione dell’assistenza giudiziaria concessa dal primo giudice. Dopo una premessa di ordine generale e teorico sull’istituto del gratuito patrocinio in relazione all’obbligo della persona indigente di rifondere le ripetibili alla controparte, la reclamante critica il primo giudice per aver riconosciuto alla controparte fr. 35'000.- a titolo di ripetibili, qualificando tale importo come “manifestamente sproporzionato rispetto alle prestazioni operate dal legale di controparte; in casu limitato all’allestimento di due allegati (risposta e duplica) e dei quesiti peritali” (reclamo pag. 5 n. 2 in fine). A mente della reclamante, la differenza con quanto riconosciuto dal Pretore al suo patrocinatore (ovvero ca. fr. 8'000.- a titolo di onorario per il GP) sarebbe la prova dell’arbitrarietà e dell’incoerenza della scelta pretorile, l’operato del patrocinatore della convenuta essendosi limitato alla produzione di “allegati generici”, non avendo implicato spese di trasferta e, contrariamente al suo patrocinatore, non dovendosi il primo confrontare con “un cliente con particolari problematiche psicologiche e linguistiche” (reclamo pag. 5 n. 3). La reclamante ritiene che la remunerazione riconosciuta al legale della controparte corrisponda a circa 128 ore fatturate a fr. 280.-/h e sottolinea ripetutamente l’ingiustizia di tale risultato rispetto a quanto riconosciuto al legale in regime di gratuito patrocinio. Con un ragionamento finale, di difficile comprensione, la reclamante, invocata una comparazione tra quanto riconosciuto ai legali delle due parti in causa, lamenta “un esito significativamente penalizzante” e ritiene che “l’evidente scarto che ne deriva deve con tutta logica essere opposto in deduzione alla controparte”, chiedendo di conseguenza l’annullamento della decisione pretorile (reclamo pag. 6 n. 4). La reclamante chiede inoltre di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per questa procedura. Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

                                   6.   La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr.10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ª ed., art. 110, pag. 565).

                                  7.     A mente del primo giudice, a fronte di un valore di causa inizialmente di fr. 839'000.- (recte; 839'596.-), poi ridotto a a fr. 764'596.- con la replica, si giustifica l’applicazione del limite tariffale massimo del 6%, con una riduzione a fr. 35'000.- per tenere conto che la causa, peraltro priva di fondamento, è stata ritirata prima della completazione dell’istruttoria.

                                  8.     Per consolidata giurisprudenza, una censura relativa alla quantificazione delle ripetibili formulata in modo generico, è insufficiente e pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC): incombe infatti al reclamante l’onere di cifrare l’importo che a suo dire sarebbe congruo. Il fatto di ritenere sproporzionata o non conforme alle tariffe applicabili la somma attribuita in prima sede e di chiederne una massiccia riduzione non può certo bastare (ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 76 ad art. 311 CPC con numerosi riferimenti; in merito a domande di riduzioni di importi assegnati dall’istanza inferiore, DTF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 e 6.3 e II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.83).

Già con il summenzionato giudizio di questa Camera tale esigenza di motivazione del reclamo era stata sottolineata. Con il reclamo in esame l’attrice incorre nel medesimo errore, omettendo di motivare adeguatamente le sue censure e domande, che risultano pertanto inammissibili (art. 311 cpv. 1 CPC). La reclamante non indica anzitutto la somma della riduzione postulata e non cifra, né fornisce parametri per quantificare, la somma ritenuta adeguata rispetto a quella ritenuta eccessiva riconosciuta dal Pretore.

La carenza di motivazione è peraltro da sanzionare anche per il fatto che gli argomenti della reclamante non si confrontano adeguatamente con il giudizio pretorile. In particolare laddove questo propone precisi parametri di calcolo, con riferimento all’applicazione degli art. 11 cpv. 1 e 13 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa d’ufficio e per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), la reclamante non oppone altro che generici e peraltro confusi ragionamenti di ordine generale improntati all’erronea convinzione che debba esserci una relazione o un’adeguata proporzione tra la somma riconosciuta a titolo di ripetibili e la remunerazione del patrocinatore sulla base dei criteri stabiliti dalla norma in regime di gratuito patrocinio.

Il reclamo neppure si esprime adeguatamente sugli elementi determinanti per il giudizio, quali l’importanza della lite, la difficoltà, l’ampiezza del lavoro e del tempo impiegato dal patrocinatore, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio. Non possono certo bastare a questo proposito i vaghi accenni all’operato del patrocinatore della convenuta che si sarebbe limitato a produrre allegati generici.

                                   9.   Visto l’esito del giudizio, può rimanere indecisa la questione dell’ammissibilità della domanda della reclamante che si è formalmente limitata, sia nel petitum che nelle argomentazioni, a chiedere l’annullamento della decisione pretorile, mentre sostanzialmente ne postula la riforma nel senso di una non quantificata riduzione.

                                10.   La reclamante formula domanda di assistenza giudiziaria anche in questa sede. A fronte della manifesta inammissibilità del reclamo, l’esito dello stesso essendo dall’inizio scontato, la domanda va respinta (art. 117 CPC).

                                11.   Tenuto conto delle circostanze si rinuncia al prelievo di spese processuali. Non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a formulare osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo 2 febbraio 2018 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   La domanda di gratuito patrocinio 2 febbraio 2018 di RE 1 è respinta.

                                   3.   Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Notificazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il vicepresidente                

D. Bozzini

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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