Incarto n. 12.2018.18
Lugano 3 luglio 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2013.75 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 9 febbraio 2013 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 25'107.25 oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2012 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 24'409.50 oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 2012, decorrenza poi procrastinata al 2 aprile 2013 con le conclusioni;
sulle quali il Pretore aggiunto si è pronunciato con decisione 7 dicembre 2017, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 10'314.85 oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2012 e rigettando in via definitiva l’opposizione al PE, ed ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellante l'attrice con appello 29 gennaio 2018, con cui ha chiesto la riforma del solo giudizio sulla petizione nel senso di condannare il convenuto al pagamento in via principale di fr. 25'107.-, e in via subordinata di fr. 12'718.33, oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2012 e in ogni caso di rigettare in via definitiva l’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 20 aprile 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 è stata incaricata da AO 1, sulla base dell’offerta 9 aprile 2008 (doc. C), di eseguire delle opere da elettricista nella casa sita sulla part. n. __________ RFD di __________.
A seguito del recesso dal contratto significato dal committente nel corso dei lavori, l’appaltatrice, il 9 dicembre 2011, gli ha trasmesso le sue due fatture per lavori contrattuali e a regia (doc. D e E), per complessivi fr. 120'107.25, con un saldo a suo favore, tenuto conto degli acconti di fr. 95'000.- già incassati, di fr. 25'107.25, che è rimasto insoluto.
2. Con petizione 9 febbraio 2013 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 25'107.25 oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2012 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. I) fatto spiccare per quella medesima somma.
Il convenuto si è opposto alla petizione (e ha inoltrato una domanda riconvenzionale, su cui non occorre esprimersi).
3. Esperita l’istruttoria - nell’ambito della quale è stata in particolare assunta una perizia giudiziaria - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 7 dicembre 2017, il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione (dispositivo n. 1), ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 10'314.85 oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2012 (dispositivo n. 1.1) e ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE (dispositivo n. 1.2; recte: ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE limitatamente a quella somma), ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di complessivi fr. 5’075.- per 2/5 a carico del convenuto e per 3/5 a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili (dispositivo n. 2).
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che tutte le pretese azionate dall’attrice fossero fondate, tranne quella di fr. 14'792.40 da lei fatturata a titolo di “rincaro 2005-2011”.
4. Con l’appello 29 gennaio 2018 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 20 aprile 2018, l'attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare il convenuto al pagamento in via principale di fr. 25'107.arrotondati, e in via subordinata di fr. 12'718.33, oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2012 nonché in ogni caso di rigettare in via definitiva l’opposizione al PE, nell’ipotesi principale, con accollo alla controparte delle spese processuali e delle ripetibili di fr. 3’500.-, e, nell’ipotesi subordinata, con accollo alle parti in ragione di metà ciascuna delle spese processuali e riduzione a fr. 1’000.- delle ripetibili da corrispondere alla controparte; il tutto, protestando le spese e le ripetibili di seconda istanza.
Essa, in sintesi, ha sostenuto che al saldo riconosciutole dal Pretore aggiunto, di fr. 10'314.85, dovessero essere aggiunti i fr. 14'792.40 fatturati a titolo di “rincaro 2005-2011” o quanto meno i fr. 2'403.48 fatturati a titolo di “rincaro 2009-2011”.
5. Il Pretore aggiunto, dopo aver premesso che il convenuto aveva contestato i rincari dei salari e dei materiali per gli anni 2006-2008, ha osservato che nella fattura di cui al doc. D era stata effettivamente inserita una voce “rincaro 2005-2011” per un totale di fr. 14'792.40 (p. 3), che, per alcune posizioni, riguardava non solo gli anni 2006-2008 ma anche gli anni 2009-2011.
Ritenendo, sulla base del referto peritale e della norma SIA 118, che i rincari potessero essere posti a carico della committenza solo se ciò era stato pattuito, ha poi accertato che nel caso di specie dal fatto che nell’offerta 9 aprile 2008 (doc. C), sottoscritta per accettazione dal convenuto, fosse stato indicato che i prezzi iniziali del 2005 erano già stati adeguati per il periodo 2006-2008 e che gli stessi sarebbero rimasti invariati fino al 31 dicembre 2008, si poteva senz’altro concludere che le parti erano state d’accordo sul principio dell’adeguamento dei prezzi al rincaro.
Ciò detto, ha dichiarato di non comprendere il motivo per cui nella fattura l’attrice avesse esposto un maggior costo per il rincaro anche con riferimento agli anni 2006-2008, rincaro che doveva invece già essere compreso nei prezzi dell’offerta accettata, mentre, con riferimento al rincaro per gli anni 2009-2011, dopo aver rilevato che lo stesso appariva giustificato e dovuto, ha però evidenziato di non essere in grado di estrapolarlo dalla fattura. In tali circostanze l’importo di fr. 14'792.40 non è stato riconosciuto nemmeno in parte.
5.1. In questa sede l’attrice ha ribadito il buon fondamento dell’intera pretesa a titolo di “rincaro 2005-2011”. La censura è fondata.
Per sgombrare il campo da ogni equivoco sulla correttezza degli importi, essa ha innanzitutto fatto notare, con pertinenza, che per il perito giudiziario “utilizzando i parametri presenti nelle tabelle “rincaro secondo USIE” la pretesa di fr. 14'792.40 fatturata per il rincaro è congrua” (complemento peritale 15 aprile 2015 p. 2).
Ciò premesso, l’attrice ha rilevato, a ragione, che in occasione dello scambio degli allegati preliminari il convenuto si era limitato a contestare le somme esposte a titolo di rincaro per gli anni 2006-2009 adducendo “che la richiesta di effettuare i lavori è stata fatta nel 2008 e che l’offerta è stata dal convenuto firmata per accettazione il 5 maggio 2008” (risposta p. 2), ma non aveva mai preteso, se non per la prima volta solo in sede conclusionale e con ciò irritualmente (cfr. art. 229 CPC, disposizione applicabile anche alla procedura semplificata in esame, cfr. Mazan, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 23 ad art. 247 CPC; II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 26 settembre 2016 inc. n. 12.2015.162), che le somme così fatturate potessero non essere dovute anche per il fatto che quelle posizioni erano già incluse nell’offerta di cui al doc. C. In tali circostanze il giudice di prime cure non poteva evidentemente porre alla base del suo giudizio quest’ultima tesi difensiva, che oltretutto nemmeno era stata sufficientemente provata, il solo fatto, indicato nel doc. C, che “i prezzi offerti nell’offerta comprendono gli aumenti salariali e del materiale degli anni 2006-2007-2008 e che gli stessi vengono mantenuti fino al dicembre 2008” non potendo ancora essere inteso nel senso che quegli aumenti, siccome compresi nell’offerta, non potevano essere oggetto di fatturazione.
Ma, a prescindere da quanto precede, è parimenti a ragione che l’attrice ha rilevato di aver comunque dimostrato che i rincari per gli anni 2006-2008 - quelli per gli anni 2009-2011, per altro nemmeno contestati dal convenuto, sono stati considerati dal Pretore aggiunto, e sono qui pacificamente da considerare, come dovuti - potevano essere fatturati, ciò essendo espressamente previsto alle p. 3 e 20 della “ricapitolazione offerta n. 138 del 9 aprile 2008” da lei ora versata agli atti quale doc. D d’appello (laddove per la posizione “rincaro 2005-2007” era stato indicato un ulteriore prezzo di fr. 24'496.- che, sommato a tutte le altre posizioni, portava a un totale di fr. 234'483.45, poi ridotto, in virtù degli sconti e dei ribassi concessi, alla somma effettivamente offerta e accettata nel doc. C di fr. 213'449.35). Visto che il convenuto negli allegati preliminari non aveva mai preteso che le somme così fatturate potessero non essere dovute siccome quelle posizioni erano già incluse nell’offerta di cui al doc. C e che dunque l’attrice poteva legittimamente ritenere che la questione non sarebbe stata trattata dal Pretore aggiunto, alla stessa non può in effetti essere rimproverata una mancanza di diligenza per non aver prodotto quel documento già innanzi alla giurisdizione inferiore (art. 317 cpv. 1 CPC).
5.2. Stando così le cose, non è necessario esaminare se l’attrice potesse quanto meno pretendere, a titolo di “rincaro 2009-2011”, l’importo di fr. 2'403.48, che a suo dire sarebbe stato estrapolabile dalla fattura (doc. D p. 18 seg.) e dal documento “rincaro secondo USIE” allegato alla perizia giudiziaria 30 ottobre 2014 relativa ai quesiti formulati dalla parte attrice.
6. Chiedendo di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 25'107.-, o almeno per fr. 12'718.33, in entrambi i casi oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2012, l’attrice ha di fatto pure chiesto di modificare la data di decorrenza degli interessi di mora, che per il giudice di prime cure, per le ragioni da lui puntualmente esposte, erano invece dovuti solo a far tempo dal 22 agosto 2012.
Nella sua impugnativa la relativa censura non è stata tuttavia minimamente motivata, sicché il gravame, su questo punto, deve essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
7. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che il giudizio pretorile può essere riformato nel senso che il convenuto deve essere condannato a pagare all’attrice fr. 25'107.- oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2012, somma per la quale deve pure essere rigettata in via definitiva l’opposizione al PE.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la pressoché integrale soccombenza del convenuto e appellato (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado esse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 14'792.15.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 29 gennaio 2018 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 7 dicembre 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza:
1.1 AO 1 è condannato a pagare a AP 1 fr. 25'107.- oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2012.
1.2 Limitatamente alla somma di fr. 25'107.- oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2012 è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.-, le spese di giustizia di fr. 150.- e le spese della perizia per la domanda principale di fr. 4'925.-, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 3’500.- per ripetibili.
II. Le spese processuali d’appello di fr. 1’500.- sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 1'500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).