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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.01.2019 12.2018.168

24 janvier 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,926 mots·~10 min·4

Résumé

Reclamo contro dispositivo sulle spese e le ripetibili gratuito patrocinio

Texte intégral

Incarto n. 12.2018.168

Lugano 24 gennaio 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48 lett. b cfr. 7a e art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2018.63 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con domanda supercautelare e cautelare 7 novembre 2018 da

RE 1  patrocinata dall’avv. PA 1  

  contro  

CO 1  patrocinata dall’avv. PA 2 

con cui l’istante ha chiesto di far ordine alla convenuta locatrice di eliminare entro 15 giorni i difetti all’ente locato;

domanda avversata dalla controparte e che il Pretore aggiunto con decisione 7 dicembre 2018 ha ritenuto inammissibile, con spese e ripetibili poste a carico della parte soccombente;

reclamante l’istante, con reclamo 20 dicembre 2018, con cui chiede la riforma del dispositivo n. 2 del giudizio, nel senso di rinunciare al prelievo di spese processuali e tasse di giustizia, di essere esonerata dalla rifusione di ripetibili alla convenuta e di essere altresì posta al beneficio del gratuito patrocinio in prima sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:  

                                   1.   Con contratto 29 ottobre 2014 CO 1 ha concesso in locazione a RE 1 un’abitazione sita a __________ per una pigione mensile di fr. 1'200.- (doc. G). Con istanza 30 marzo 2018 all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio, previo deposito a partire dal mese di marzo dell’intera pigione, la conduttrice ha chiesto l’eliminazione di asseriti difetti dell’ente locato e l’esecuzione di una serie di controlli, ottenendo l’8 ottobre 2018 l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 cpv. 4 CPC.

                                   2.   Con petizione 7 novembre 2018 RE 1 ha adito la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord chiedendo in via supercautelare e cautelare la condanna di CO 1 all’eliminazione a sue spese entro 15 giorni dei “difetti contenuti nell’appartamento” e nel merito la riduzione della pigione netta del 50% dal 1. gennaio 2015 e fino all’eliminazione degli asseriti difetti e fr. 30'000.- quale risarcimento del danno subito durante i quattro anni di locazione. In occasione dell’udienza di discussione della domanda cautelare del 6 dicembre 2018, la convenuta si è opposta alla richiesta avversaria. Statuendo con decisione 7 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare e posto le spese a carico dell’istante, condannata altresì a rifondere ripetibili alla controparte.

                                   3.   Con reclamo 20 dicembre 2018 l’istante insorge contro il dispositivo n. 2 di questa decisione e ne chiede la riforma nel senso di rinunciare al prelievo di spese processuali e tasse di giustizia, di essere esonerata dalla rifusione di ripetibili alla convenuta e di essere altresì posta al beneficio del gratuito patrocinio in prima sede. Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

                                   4.   La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr.10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, IIª ed., Vol. 1, art. 110, pag. 565).

                                   5.   Il Pretore aggiunto ha ritenuto, in sintesi, che la domanda cautelare fosse irricevibile già per una carente specificazione della domanda di giudizio, siccome la prestazione richiesta non risultava descritta in modo preciso e univoco, ma anzi addirittura appariva contraddittoria e indeterminata. Abbondanzialmente, il primo giudice ha peraltro rilevato che la domanda cautelare sarebbe comunque da respingere nel merito, difettandone i requisiti, segnatamente l’urgenza, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e la proporzionalità, risultando in sostanza un’inammissibile richiesta di provvedimento di esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 262 lett. b CPC. Stante l’inammissibilità dell’istanza, il Pretore aggiunto ha posto le spese giudiziarie a carico dell’istante, ritenuta l’assenza di una specifica domanda di gratuito patrocinio e comunque la mancanza dei requisiti per la sua concessione, condannandola pure a versare fr. 2'500.- di ripetibili, calcolati sulla base di un valore di causa di fr. 90'925.- corrispondente al costo complessivo delle riparazioni e degli interventi di eliminazione degli asseriti difetti.

                                   6.   La reclamante insorge contro il giudizio, limitatamente alla questione della mancata concessione del gratuito patrocinio, all’ammontare delle spese processuali e alle ripetibili.

diniego del gratuito patrocinio

                                   7.   La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto un eccesso di formalismo per aver reputato che ella non abbia fatto richiesta del gratuito patrocinio nella procedura cautelare. Infatti, dalla petizione di merito, assortita dell’apposito certificato comunale (doc. CC), rispettivamente dal relativo petitium, emergerebbe in maniera lampante la sua indigenza e la sua necessità di un supporto, che non avrebbe senso concedere per l’azione di merito e non anche per la relativa richiesta cautelare; l’assenza di una specifica domanda in tal senso risulterebbe pertanto un’ininfluente questione di mera forma. La reclamante rimprovera inoltre al primo giudice di non aver adeguatamente valutato le circostanze, per aver a torto ritenuto che l’istanza fosse sprovvista di possibilità di esito positivo. A suo parere l’esistenza dei difetti all’ente locato risulterebbe già dai documenti agli atti, tra i quali una perizia effettuata in sede conciliativa tramite un architetto scelto dalla locatrice. A mente della reclamante “pare evidente che nella sostanza l’inquilina abbia ragione. Al limite va e andrà accertata (in istruttoria) l’entità dei difetti ed i costi di riparazione” (reclamo pag. 3). La censura di eccessivo formalismo può rimanere indecisa. Infatti, la motivazione pretorile merita comunque conferma, siccome autonoma e bastante da sola per respingere la richiesta, in merito all’assenza del requisito posto dall’art. 117 lett. b CPC, ovvero della possibilità di esito positivo della procedura cautelare. Inutilmente la reclamante insiste nel perorare la tesi dell’esistenza dei difetti e della loro evidenza sulla base dei documenti agli atti. A prescindere dal fatto che la determinazione della loro entità e del costo di riparazione sarà appunto oggetto della causa di merito, come la stessa reclamante riconosce in questa sede, la conclusione pretorile sull’evidente impossibilità di esito favorevole di una domanda cautelare così formulata si regge su altre considerazioni, che appaiono corrette. Il Pretore ha infatti adeguatamente esposto, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza, le ragioni di evidente inammissibilità dell’istanza in oggetto, anzitutto a causa della carente specificazione della domanda e inoltre per l’assenza dei presupposti necessari ad una pronuncia cautelare ai sensi dell’art. 261 CPC (giudizio impugnato pag. 5). La reclamante non si confronta con queste deduzioni pretorili e la sua censura risulta pertanto inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC) oltre che infondata.

ammontare della tassa di giustizia

                                   8.   La reclamante si lamenta del giudizio pretorile che ha posto a suo carico la tassa di giustizia di fr. 200.-, ritenuta sproporzionata alla complessità della causa, rimasta a una fase preliminare. A suo dire, la somma sarebbe eccessiva in quanto corrispondente al massimo fissato per controversie in materia di locazione. Il rispetto di tale limite è riconosciuto dalla reclamante stessa, che non indica per quali motivi il giudice, nell’esercizio del suo potere di apprezzamento, non potrebbe applicare il massimo della tariffa. A ben vedere il limite massimo non è comunque fissato dall’art. 9 cpv. 3 LTG, come erronemente indicato dalla reclamante, bensì dall’art. 10 LTG. L’invocazione di una pretesa sproporzione rispetto all’importanza della lite, alle sue difficoltà e all’ampiezza e complessità dell’atto di causa risulta troppo generica ed è peraltro contraddetta dalle stesse argomentazioni proposte in entrambe le sedi di giudizio a sostegno della fondatezza di una richiesta di eliminazione di una serie di difetti di diversa natura da ordinare già in via cautelare. Anche su questo punto il reclamo, a ben vedere irricevibile per carente motivazione, risulta quindi infondato e va respinto.

ripetibili

                                   9.   La reclamante critica la decisione pretorile che ha fissato in fr. 2'500.- la somma riconosciuta alla convenuta a titolo di ripetibili per la procedura cautelare in questione. Invocando anche a questo riguardo la sproporzione rispetto all’importanza della lite, alle sue difficoltà e all’ampiezza del lavoro e al tempo impiegato dall’avvocato di controparte, la reclamante riconosce che la somma di fr. 2'500.- risulta rispettare i parametri fissati dalla legge, ma ritiene come “certamente più ragionevole considerate le circostanze” la limitazione delle ripetibili al minimo tariffale, calcolato in fr. 1'454.80. Al contrario di quanto asserito dalla reclamante il primo giudice non è tenuto a applicare il minimo tariffale previsto, e contrapporre solamente una diversa opinione sulla base di valutazioni soggettive non adempie agli obblighi di motivazione. La censura della reclamante è pertanto irricevibile oltre che infondata.

valore di causa

                                10.   La reclamente rimprovera al Pretore aggiunto un’errata applicazione dell’art. 91 cpv. 1 CPC, il valore litigioso dovendo essere stabilito sulla base della domanda di causa che, nel caso in questione, non indicava alcuna cifra. Il primo giudice, a fronte di un petitum che non postulava il pagamento di una specifica somma e chiedeva l’eliminazione di una serie di difetti, ha correttamente valutato le circostanze rilevanti per determinare il valore litigioso (art. 91 cpv. 2 CPC). A fronte degli atti di causa e più specificatamente delle stesse allegazioni dell’istante che, a proposito del prevedibile costo complessivo del ripristino dell’ente locato, ha fatto capo alla valutazione di professionisti (prodotta quale doc. Q) per quantificare in fr. 90'925.- “il totale della spesa necessaria al fine di riportare l’appartamento in condizioni idonee” (petizione pag. 6 ad 4), non si può ora rimproverare al Pretore aggiunto di aver ritenuto che il valore di causa fosse da considerare perlomeno pari a tale ammontare. Anche questa censura è pertanto infondata.

                                11.   Ne consegue che, nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della reclamante che, in questa sede, non ha formulato alcuna domanda di gratuito patrocinio. Non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Il valore della presente procedura, ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è pari alla somma degli importi oggetto di reclamo.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile il reclamo 20 dicembre 2018 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico della reclamante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     -      

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                  

D. Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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