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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.10.2020 12.2018.132

8 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,141 mots·~21 min·4

Résumé

Contratto d'architetto (progettazione), mercede, consenso sugli elementi essenziali del contratto, diritto alla remunerazione, condizione sospensiva

Texte intégral

Incarto n. 12.2018.132

Lugano 8 ottobre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.191 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 17 agosto 2015 da

  AO 1  patrocinato dall’avv.  PA 2 

contro

 AP 1  patrocinato dall’avv.  PA 1 

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 128'733.85, oltre interessi e

spese esecutive, a titolo di onorari di progettazione, nonché il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con decisione 7 settembre 2018 ha

accolto;

appellante il convenuto con atto di appello 10 ottobre 2018, con cui ha postulato la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore con risposta 17 marzo 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili;

richiamata la decisione 19 febbraio 2020 con cui questa Camera ha disposto lo stralcio

dai ruoli dell’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la

procedura di secondo grado presentata dall’appellante in data 29 ottobre 2018 (inc.

12.2018.140);

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Nel corso dell’anno 2012 AP 1, intenzionato a costruire degli stabili di appartamenti sulle part. n. __________ e __________ RFD di __________ di sua proprietà e una villa unifamiliare sulla part. __________ RFD di __________ di proprietà di sua moglie __________ __________, ha preso contatto con l’arch. AO 1, avviando delle relative discussioni riguardanti i tre diversi progetti. Quest’ultimo, dopo aver stimato per ciascun progetto i relativi costi e onorari, ha avviato la sua attività, dapprima per il progetto riferito ai fondi n. __________ (“__________”, v. doc. F), e in seguito per quelli di cui ai fondi n. __________ (doc. E) e __________ (doc. G). La collaborazione fra le parti si è tuttavia interrotta, in particolare a fronte di opinioni discordi circa le modalità di pagamento degli onorari di progettazione, tant’è che infine AP 1 non ha neppure sottoscritto i documenti necessari all’inoltro della domanda per l’ottenimento della licenza edilizia e si è rifiutato di versare all’architetto l’onorario da lui preteso con le fatture 3 ottobre 2014 di cui ai doc. I, L e M (complessivi fr. 128'733.85).

B.        Previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 17 agosto 2015 CO 1 ha convenuto in giudizio IS 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di fr. 128'733.85, oltre interessi al 5% dal 17 novembre 2014 e spese esecutive, a titolo di onorari di progettazione riguardanti l’edificazione dei suddetti fondi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________. In sostanza, l’attore ha rilevato che la controparte, malgrado abbia approvato i piani e non abbia per contro mai sollevato obiezioni riguardo ai preventivi di onorario e al lavoro eseguito, si sarebbe indebitamente rifiutato di versare quanto a lui dovuto ed esposto nelle fatture (calcolate in base alle norme SIA 102 e 416).

C.        Con risposta del 12 novembre 2015 IS 1 si è opposto alla petizione, contestando di essere debitore degli importi pretesi e sostenendo in sintesi che la controparte sin dall’inizio del rapporto di collaborazione era consapevole che la sua retribuzione fosse condizionata all’ottenimento del credito di costruzione (possibile solo dopo l’ottenimento della licenza edilizia e/o la vendita anticipata di qualche appartamento), non disponendo egli nell’immediato di liquidità sufficiente. Il medesimo avrebbe pertanto rifiutato il pagamento degli onorari, pretesi prematuramente dalla controparte in violazione degli accordi presi. L’architetto stesso avrebbe dunque impedito il proseguimento di una collaborazione fattiva, continuando malgrado ciò a progettare a suo rischio. La mancata erogazione del credito, quale conditio sine qua non, avrebbe comportato il mancato perfezionamento del contratto fra le parti. Il convenuto ha altresì lamentato delle carenze e inadeguatezze del lavoro svolto (avendo in particolare l’architetto a suo dire sistematicamente operato secondo i propri interessi e non secondo quelli del suo cliente) e ha rilevato l’assenza di un accordo in merito alla remunerazione dovuta, contestando l’applicabilità delle norme SIA e gli importi esposti nelle fatture.

D.        Con la replica 21 gennaio 2016 l’attore ha ulteriormente approfondito la propria posizione, mentre il convenuto non ha presentato alcuna duplica.

E.        Dopo esperimento dell’istruttoria e produzione degli allegati scritti conclusivi, con decisione 7 settembre 2018 il Pretore ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 8'000.-, a carico del convenuto, pure condannato a versare alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili.

F.        Con atto di appello 10 ottobre 2018 IS 1 si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. 12.2018.132).

G.       Con istanza 29 ottobre 2018 l’appellante ha altresì postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado nel senso di venire esentato da anticipi, cauzioni, tasse e spese processuali, istanza nel seguito ritirata e dunque stralciata da questa Camera con decisione 19 febbraio 2020 (inc. 12.2018.140).

H.        Con risposta 17 marzo 2020 l’appellato ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 10 ottobre 2018 contro la decisione 7 settembre 2018 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 17 marzo 2020 dell’appellato.

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.         Con la decisione impugnata, il Pretore ha dapprima qualificato gli incarichi di progettazione attribuiti all’attore quale contratto di appalto. Ha poi osservato che, malgrado il convenuto avesse comunicato all’attore di non disporre nell’immediato di sufficienti liquidità per far fronte al progetto immobiliare e che i suoi onorari sarebbero stati corrisposti solo dopo l’ottenimento della licenza edilizia e del credito di costruzione, tale circostanza non può essere ritenuta un elemento soggettivamente essenziale per il perfezionamento e la validità degli accordi, né una condizione per l’insorgere del diritto alla remunerazione dell’architetto. Ciò non solo in mancanza di un consenso di quest’ultimo, ma anche perché le parti dopo la conclusione del contratto hanno più volte ridiscusso la questione degli onorari e il convenuto in svariate occasioni ha espresso l’intenzione di volerli versare, segnatamente in forma rateale, senza alcuna riserva e indipendentemente da tali aspetti, riconoscendo che fossero dovuti (v. doc. F1-5, F1-8 e H18). Ad ogni modo, anche volendo ammettere che il contratto e il pagamento degli onorari fossero posti sotto condizione sospensiva (art. 152 CO), il convenuto non ha dimostrato di avere postulato l’erogazione dei crediti di costruzione e in generale di aver dato seguito ai propri impegni, né che l’ottenimento dei crediti fosse impossibile, né di trovarsi in una situazione tale da impedirgli di far fronte agli obblighi economici del contratto. Non avendo egli neppure fornito spiegazioni plausibili riguardo al suo rifiuto di sottoscrivere i documenti necessari all’inoltro della domanda di costruzione e alla successiva rescissione dei rapporti contrattuali con l’attore, egli ha piuttosto impedito il realizzarsi della condizione e non se ne può avvalere (art. 152 cpv. 1 CO). Di qui il diritto dell’attore a pretendere la remunerazione del suo lavoro.

4.         Con il gravame, l’appellante ribadisce il suo assunto secondo cui la remunerazione dell’architetto era stata concordemente vincolata all’ottenimento del credito di costruzione, vincolo che costituiva inoltre un elemento soggettivamente essenziale per il perfezionamento del contratto di cui la controparte era consapevole. L’assenza di mezzi di AP 1 e la sua possibilità di pagare gli onorari solo una volta ottenuto il finanziamento bancario erano difatti circostanze note all’architetto sin dall’inizio, che si era mostrato accondiscendente a tal riguardo (v. testi __________ C__________, __________ V__________, __________ Ro__________, __________ Ri__________ e __________ G__________). La sua assenza di mezzi non sarebbe neppure stata contestata dall’attore (per cui non doveva essere dimostrata), e si evincerebbe in ogni modo dalla testimonianza di __________ Ro__________, che ha dichiarato di avergli prestato del denaro nel periodo in questione. La consapevolezza e l’assenso da parte dell’architetto (per atti concludenti) a tale modo di procedere sarebbero pure evincibili dal doc. H4 (ove emerge il suo desiderio di conoscere la data di ottenimento del credito di costruzione) e dal fatto che il medesimo abbia effettuato innumerevoli ore di lavoro senza richiedere alcun acconto, malgrado le norme SIA l’avrebbero imposto. D’altronde AP 1 nel doc. H18 del 13 dicembre 2013 ha rilevato che il pagamento degli onorari per i mappali 61/62 sarebbe avvenuto soltanto all’apertura di un credito di costruzione, e nel doc. H1 del 28 ottobre 2014 ha contestato le fatture di fr. 128'733.85 dell’architetto “in quanto non conformi con nessun accordo né scritto né verbale intercorso fra le parti”.

Quanto ai doc. F1-5 e F1-8, essi secondo la tesi dell’appellante (per quanto è dato capire) non avrebbero alcuna portata, poiché le scadenze ivi indicate nulla avrebbero a che vedere con i preventivi successivamente presentati dall’architetto (peraltro attestanti importi diversi fra loro sui quali non c’è mai stato accordo), né i verbali d’incontro prodotti dall’attore affrontano la questione degli onorari. Secondo l’appellante, ne conseguirebbe che fra le parti non è sorto un contratto di appalto (per mancato accordo su un elemento essenziale) rispettivamente è sorto un contratto condizionato o la cui onerosità era condizionata all’ottenimento del credito di costruzione. Inoltre, avendo l’architetto avviato l’attività di progettazione senza fissare un onorario, pretendere degli acconti o essere sicuro di essere pagato per il suo lavoro, e avendo egli continuato a progettare malgrado AP 1 si fosse opposto al pagamento di acconti, avrebbe assunto un rischio imprenditoriale. A mente dell’appellante, la collaborazione instauratasi fra le parti aveva dunque la forma della società semplice, nella quale il proprietario ha messo a disposizione i propri beni immobiliari e l’architetto le sue competenze e il suo lavoro, al fine di raggiungere un obiettivo comune (ovvero l’ottenimento del finanziamento bancario che avrebbe consentito al proprietario di realizzare il suo progetto immobiliare e all’architetto di ricevere il suo onorario). Peraltro, il preventivo 4 ottobre 2013 di cui al doc. 9 e ammontante a fr. 1'245'827.- attesterebbe l’esistenza di un’attività non limitata alla stesura dei documenti per l’ottenimento della licenza di costruzione. Tali aspetti, rilevati in sede di conclusioni 16 agosto 2018 (p. 6, n. 3), sarebbero stati erroneamente trascurati dal Pretore. Accertata l’inesistenza di un accordo sull’onerosità del contratto, l’art. 374 CO non troverebbe pertanto applicazione, e l’architetto non potrebbe pretendere la remunerazione per il lavoro svolto.

5.         Ora, si può innanzitutto ricordare che giusta l’art. 363 CO, l’appalto è un contratto per cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare una mercede. Gli elementi oggettivamente essenziali del contratto sono conseguentemente la realizzazione di un’opera e l’onerosità. Non è per contro necessario, per l’insorgere del contratto, la quantificazione preventiva della mercede o la pattuizione delle relative modalità di corresponsione, ritenuto che in mancanza di un accordo fra le parti il giudice procederà secondo i dettami dell’art. 374 CO. L’esigibilità della mercede interviene di regola con la consegna dell’opera (372 cpv. 1 CO). Tale regolamentazione è di carattere dispositivo e le parti possono quindi derogarvi stabilendo che la retribuzione dell’appaltatore sarà esigibile in altri momenti, ad esempio a determinate date o a dipendenza dell’avanzamento dei lavori (Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., n. 1152 seg. e n. 1162 seg.). L’onerosità della prestazione dell’imprenditore nell’ambito del contratto d’appalto costituisce una presunzione di fatto (o presunzione naturale) ciò che impone al committente che pretende la stipulazione di un diverso accordo di apportare la prova con cosiddetti fatti contrari (art. 8 CC; v. anche IICCA del 30 giugno 2020, inc. 12.2019.151, consid. 5; Aebi-Mabillard, La rémunération de l’architecte, 2015, n. 885).

6.         Riguardo alla questione della società semplice, se da una parte il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio il diritto (art. 57 CPC), egli lo fa, nell’ambito delle procedure rette dalla massima attitatoria, sulla base delle argomentazioni e dei fatti debitamente allegati. Nuovi fatti possono essere presentati solo in ossequio dell’art. 229 CPC (per quanto riguarda la procedura di prima sede) e dell’art. 317 CPC (per quanto riguarda la procedura di appello). Nel concreto, gli allegati introduttivi di prima sede non contengono argomentazioni relative alla società semplice, rispettivamente all’impiego di mezzi comuni per raggiungere scopi comuni, alla sopportazione in comune di spese o alla partecipazione in comune agli eventuali utili dell’operazione immobiliare. La risposta 12 novembre 2015 indica chiaramente che tra le parti doveva concludersi un contratto di appalto (v. p. 13) e che l’architetto doveva progettare secondo le indicazioni e le necessità di AP 1, e definisce quest’ultimo a più riprese quale cliente o committente. Un accenno alla società semplice è contenuto (tardivamente) solamente in sede di conclusioni, senza particolari approfondimenti. Ne consegue che anche le relative argomentazioni esposte dall’appellante nel suo gravame sono irricevibili. Comunque sia, ricordato che nell’ambito di un contratto di appalto gli acconti sono dovuti solamente se concordati fra le parti, il semplice fatto di non chiedere acconti non fa insorgere una società semplice e non esclude la stipulazione di un contratto di appalto. Neppure è dato comprendere cosa si dovrebbe dedurre, a supporto della tesi dell’esistenza di una società semplice, dal citato preventivo 4 ottobre 2013 (doc. 9), poiché l’appellante non lo spiega.

7.         Quanto alla natura degli accordi conclusi fra le parti, laddove l’appellante si limita a proporre una propria versione dei fatti ancorata alla sua visione soggettiva, senza confrontarsi con quanto osservato dal giudice di prime cure o specificare le sue affermazioni, le censure sono da considerare irricevibili per carenza di motivazione (art. 310 e 311 CPC). Ciò è il caso non solo per il generico riferimento dell’appellante alle “falsità rassegnate in Petizione e Replica circa l’inesistenza dell’accordo e la favola sui modellini che il perito ha ritenuto di puro uso interno” ma anche per le critiche ai doc. F1-5 e F1-8. L’appellante difatti non si confronta con la considerazione pretorile secondo cui essi (risalenti già all’ottobre-novembre 2012) attestano l’impegno di AP 1 a versare l’onorario in forma rateale anche prima dell’ottenimento della licenza edilizia (in modo che l’architetto potesse dare l’avvio allo studio di fattibilità, v. doc. F1-8), smentendo le tesi del convenuto e confermando il principio dell’onerosità del contratto e del diritto a una remunerazione indipendentemente dall’ottenimento del credito di costruzione. Che le scadenze o gli importi ivi riportati siano diversi da quelli dei preventivi, o non compaiano in ulteriori documenti, nulla muta a tal riguardo. Peraltro, AP 1 ha effettivamente pagato almeno uno di questi acconti, di fr. 9'000.-, il 29 novembre 2012  (v. doc. L; teste __________ Ro__________, verbale del 18 ottobre 2016, p. 2; teste __________ V__________, verbale del 30 agosto 2016, p. 4). In effetti, nessuno degli elementi citati dall’appellante permette di accertare che per le parti fosse chiaro che il mancato ottenimento del credito di costruzione avrebbe comportato la decadenza del diritto alla remunerazione dell’architetto. Non basta in particolare che AP 1 l’abbia preteso nei suoi scritti all’insorgere della controversia fra le parti, trattandosi di mere allegazioni di parte che hanno comunque sempre incontrato l’opposizione dell’architetto. Neppure è sufficiente affermare che quest’ultimo desiderasse conoscere le tempistiche per l’erogazione del credito di costruzione. Piuttosto risulta che dopo l’avvio della progettazione, le parti hanno lungamente discusso sull’ammontare e sull’esigibilità dell’onorario (come già rilevato dal primo giudice e non debitamente contestato con l’impugnativa). I testi citati dall’appellante si sono limitati a dichiarare che l’assenza di mezzi di AP 1 era una circostanza nota (neppure essendo chiaro se si trattasse dell’incapacità di far fronte ai costi dell’intero progetto immobiliare, o anche solo a eventuali acconti preliminari), che lo stesso chiedeva di poter remunerare l’architetto solo in un periodo futuro (al momento dell’ottenimento della licenza edilizia, dopo il suo ottenimento, o all’erogazione del credito di costruzione, laddove tali tempistiche non sono forzatamente coincidenti), e che l’architetto si era mostrato disponibile a tal riguardo. I testi hanno altresì dichiarato di non sapere se le parti avessero infine trovato degli accordi, rispettivamente che questi erano poco chiari o “sfuggenti” (teste __________ Ro__________, verbale del 18 ottobre 2016, p. 2; teste __________ V__________, verbale del 30 agosto 2016, p. 4). __________ C__________ (che ha partecipato ad alcuni incontri volti alla definizione delle modalità di collaborazione) ha in particolare osservato che AP 1 si dichiarava disposto a remunerare l’architetto solo dopo l’ottenimento della licenza edilizia, mentre quest’ultimo voleva essere pagato per il lavoro svolto, “quindi si cercava di trovare una soluzione che accontentasse entrambe le esigenze” (verbale 30 agosto 2016, p. 2-3). Evidentemente, una cosa è essere disposti a non richiedere acconti (o perlomeno a trattare le modalità di corresponsione dell’onorario) e a lavorare temporaneamente senza remunerazione assumendosi il rischio di un’eventuale futura insolvenza della controparte, un’altra è rinunciare al diritto all’onorario. La discordia fra le parti è evincibile anche dai documenti agli atti (v. doc. F1-5, F1-7, H5, H16, H21) e risulta piuttosto riguardare l’esigibilità degli onorari, nella misura in cui il committente non negava tanto il diritto alla remunerazione, né contestava i preventivi inviati (v. doc. H18), bensì le modalità di pagamento, e neppure chiedeva all’architetto di sospendere la progettazione in attesa del raggiungimento di un accordo. Non può dunque ritenersi dimostrato che il vincolo fra il diritto all’onorario e l’ottenimento del credito di costruzione fosse stato pattuito fra le parti (condizione sospensiva) o fosse un elemento soggettivamente essenziale del contratto, a conferma della decisione pretorile.  

8.         Ciò basterebbe per ammettere il diritto dell’architetto alla remunerazione per il lavoro svolto. Ad ogni modo, anche la considerazione subordinata del primo giudice secondo cui il committente non si è sufficientemente adoperato per il compimento di un’eventuale condizione sospensiva (art. 152 CO) può essere confermata, non potendo le relative argomentazioni appellatorie essere seguite. Sfugge innanzitutto il senso del richiamo dell’appellante a un’interpretazione in suo favore delle clausole contrattuali (come appena visto neppure ben definite fra le parti), in assenza di debite spiegazioni al riguardo. Neppure gli giova appellarsi a un’asserita violazione degli accordi da parte dell’architetto (laddove questi avrebbe preteso pagamenti cui non aveva diritto o ingenti penali in caso di ritardo nel pagamento, v. doc. 4), che l’avrebbe legittimato a interrompere la collaborazione. Acclarato e non controverso il suo rifiuto a sottoscrivere la documentazione necessaria all’inoltro della domanda di costruzione (e ciò malgrado i progetti e i piani provvisori fossero di suo gradimento, v. anche doc. E1-15 e H21), non risulta che a quel momento l’architetto avesse commesso violazioni contrattuali o si stesse comportando in maniera contraria alla buona fede: non si possono violare accordi inesistenti, né possono essere considerate abusive le richieste dell’architetto di definire delle tempistiche di pagamento o di discutere la quantificazione degli onorari (ritenuto che nulla impediva a quest’ultimo di avanzare proposte per lui favorevoli, ad esempio che includessero una maggiorazione degli onorari in base al tempo di attesa sino alla loro effettiva corresponsione). Il tal senso, neppure le incertezze sull’ammontare degli onorari o l’assenza di determinati accordi o chiarimenti sugli onorari specifici per ciascun progetto o fase di avanzamento (v. ad esempio doc. E1-2) possono essere imputate a una mala fede dell’architetto, contrariamente a quanto sembra suggerire l’appellante. Del resto, giusta quanto emerso dagli atti, quest’ultimo non ha concretamente preteso il pagamento di somme da parte del committente (ad esempio tramite l’invio di fatture o solleciti) se non dopo la chiusura del rapporto di collaborazione, al fine di liquidare le pendenze (fatture del 3 ottobre 2014 di cui ai doc. I, L e M).

9.         Confermato il diritto dell’attore alla remunerazione per le sue prestazioni, il Pretore ha affrontato la questione della sua quantificazione. Ha innanzitutto rilevato che i lavori effettuati dall’architetto non sono stati contestati prima dell’avvio della controversia giudiziaria e che il perito li ha giudicati conformi alle regole dell’arte, alle necessità edificatorie dei fondi e a quanto pattuito dalle parti. Ritenuta altresì la mancata contestazione da parte del convenuto dei preventivi inviati dall’attore e calcolati secondo le norme SIA, e anzi la relativa accettazione di cui al doc. H18, il perito ha esaminato le fatture prodotte agli atti, giudicandole congrue e corrette. Il Pretore ha dunque accolto le pretese attoree.

10.      Con il gravame, l’appellante non censura più le presunte carenze delle prestazioni della controparte, bensì l’utilizzo delle norme SIA. A suo dire, esse sarebbero inapplicabili, non bastando difatti la loro menzione nei preventivi d’onorario o la mancata contestazione di tali scritti, rilevato come la mancata contestazione di una fattura, anche durante alcuni mesi, non vale quale accettazione tacita della stessa (v. STF 4A_86/2011 del 28 aprile 2011). Del resto, se le norme SIA fossero state applicabili, l’architetto avrebbe preventivamente fissato degli acconti, ciò che non sarebbe avvenuto.

11.      Ora, per principio le norme SIA sono applicabili al rapporto contrattuale fra le parti solamente se ciò è stato concordato, e l’appellante sottolinea a ragione che di regola dalla mancata contestazione di una fattura non si può desumere l’accettazione della stessa e delle relative basi di calcolo (v. anche STF 4C.348/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 7.2 e DTF 112 II 500, consid. 3). Si può nondimeno osservare che per costante giurisprudenza, anche laddove non applicabili direttamente, le norme SIA possono ottenere una considerazione indiretta, ovvero quale valido punto di riferimento cui il giudice è autorizzato ad ispirarsi per valutare la correttezza della mercede nel caso in cui questa non fosse stata fissata preventivamente (STF 4C.336/2001 del 22 gennaio 2002, consid. 3a; IICCA del 3 giugno 2013, inc. 12.2011.194, consid. 10.3; IICCA del 9 giugno 2020, inc. 12.2019.61, consid. 7.4). Comunque sia, nella presente fattispecie l’appellante ha espressamente accettato l’ultimo preventivo ricevuto (calcolato secondo le norme SIA) perlomeno per fr. 900'000.- complessivi e per fr. 420'000.- relativamente ai mappali n. 61/62 (doc. H18), trovando peraltro quest’ultima cifra riscontro nella relativa fattura di cui al doc. I (fondandosi per contro quelle di cui ai doc. L e M sui costi effettivi sostenuti dall’attore). La relativa giustificazione addotta dall’appellante, ovvero che era pronto a riconoscere questa somma solo perché credeva che sarebbe stata compresa nel calcolo del credito di costruzione, è una mera allegazione di parte priva di riscontri oggettivi. Per il resto, il Pretore ha osservato che il perito ha tenuto conto, oltre che delle tariffe usualmente applicate nel settore (Norme SIA 102, KBOB), anche del lavoro svolto, del tempo necessario e delle difficoltà progettuali, e ha rilevato che i metodi di calcolo prescelti dall’architetto sono i più favorevoli per il committente. Non confrontandosi l’appellante con questi aspetti e non muovendo specifiche contestazioni alla perizia e alle relative considerazioni e quantificazioni, le sue censure non sono sufficienti per sovvertire la decisione di primo grado, che resiste pertanto alla critica.

12.      Ne discende che l’appello deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 128'733.85 (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 7'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3'500.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 10 ottobre 2018 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 7'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili di seconda sede.

                                  III.   Notificazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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