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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.06.2020 12.2018.120

9 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·9,953 mots·~50 min·5

Résumé

Pretesa di risarcimento danni contro la banca che ha realizzato un pegno posto su averi asseritamente di pertinenza dell’attore, senza che questi avesse dato il suo consenso; titolarità degli averi bancari, legittimazione attiva, assunzione di nuove prove

Texte intégral

Incarto n. 12.2018.120

Lugano 9 giugno 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa- inc. n. OR.2012.57 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 6 marzo 2012 da

 AP 1  (Italia) patrocinato dall’avv.  PA 1 

  contro    

AO 1  patrocinata dagli avv.  PA 2   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 5'562'000.- oltre

interessi al 5% dal 1° ottobre 2010 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

al PE n. __________ dell’UE di __________;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con decisione 2 agosto 2018 ha

respinto per assente legittimazione attiva dell’attore;

appellante l’attore con appello 14 settembre 2018, con cui ha chiesto in via principale

di assumere in seconda sede una serie di prove (informazioni scritte ed edizioni di

documenti), riformare il querelato giudizio nel senso di accertare la sua legittimazione

attiva e rinviare l’incarto al primo giudice affinché riattivi l’istruttoria ed emani una

decisione in merito alla sua domanda condannatoria, e in via subordinata di riformare

l’ordinanza 13 aprile 2017 del Pretore nel senso di ammettere le suddette prove,

annullare la decisione 2 agosto 2018 e rinviare l’incarto al primo giudice affinché

assuma preliminarmente tali prove ed emetta poi una nuova decisione relativamente

alla sua legittimazione attiva, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 2 novembre 2018 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        P__________ è stato il fondatore della ____________________ S.p.A., ditta italiana attiva nel settore della costruzione. Egli era azionista praticamente unico della società (riservata una piccola partecipazione azionaria di __________ R__________, fratello di sua moglie), e l’ha diretta sino al suo decesso, avvenuto nel 1966. Quale erede della società ha designato il figlio AP 1. Ciononostante, a fronte della sua giovane età, lo zio __________ R__________ ha assunto compiti di tipo amministrativo ed è divenuto presidente del CdA fino al subentro del suddetto erede nel 1975. Nel seguito, __________ R__________ è pure ritornato, per un certo periodo, presidente del CdA. In aggiunta a questo ruolo societario il medesimo, di professione commercialista indipendente, ne aveva comunque un secondo, ovvero l’amministrazione del patrimonio mobiliare (fra cui conti bancari in Italia e Svizzera) della famiglia ____________________, e dunque anche quello dei discendenti di P__________. __________ G__________ è invece il figlio di una figlia dell’ultima moglie di __________ R__________, nata da un precedente matrimonio, ed è stato coinvolto dal “nonno” nella gestione del patrimonio della famiglia __________, che avveniva o direttamente o per il tramite di una società chiamata P__________ (qui di seguito “P__________”), subentrandovi alla sua morte.

B.        Nel 2005 __________ G__________ ha aperto, presso la AO 1 (qui di seguito “AO 1”), due relazioni bancarie denominate O__________ 2 (n. __________) e S__________ 2 (n. __________). La prima aveva quale titolare la K__________ inc., __________, mentre la seconda (composta da due rubriche, ordinaria e __________), la E__________ SA, __________. Per entrambe firmava __________ G__________, che figurava quale avente diritto economico (qui di seguito “ADE”) delle due relazioni (doc. F, G, 3 e 4).

C.        Il 14 settembre 2006 __________ G__________ ha costituito in pegno vicendevole gli averi dei suddetti due conti a garanzia dei crediti presenti e futuri della banca (doc. M e N). Siccome nel maggio 2009 le facilitazioni di credito concesse da quest’ultima ammontavano a fr. 9'242'000.- (laddove gran parte dell’esposizione debitoria gravava la relazione S__________ 2) e superavano le coperture presenti sui due conti (fr. 8'793'000.-), la banca ha formulato una richiesta di margine (margin call) chiedendo che lo scoperto, pari a fr. 450'000.-, venisse reintegrato entro il 22 maggio 2009 (doc. P). Siccome ciò non è avvenuto, la banca ha disdetto il credito e realizzato i pegni concessi, liquidando tutte le posizioni avvalendosi di gran parte degli averi dei due conti.

D.        Con PE n. __________ dell’UE di __________ emesso il 29 settembre 2011, AP 1 ha escusso AO 1 per l’importo di fr. 6'000'000.- oltre interessi e accessori per “perdite relazione 23.997: restituzione averi, rispettivamente risarcimento danni” (doc. S).

E.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 6 marzo 2012 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di € 5'562'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2010 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ (inc. OR.2012.57), a fronte di una pretesa di risarcimento del danno patito dalle relazioni O__________ 2 e S__________ 2, rubrica __________, sostenendo di essere stato l’ADE degli averi ivi depositati e posti in pegno a sua insaputa da __________ G__________. In sostanza, l’attore ha rilevato di essere stato proprietario, nel corso degli anni, di ingenti somme depositate su varie relazioni bancarie svizzere, laddove esse erano in genere intestate a __________ R__________, __________ R__________ e/o __________ G__________ o __________ G__________ per motivi di confidenzialità. A suo dire, questi ultimi avrebbero aperto i conti in qualità di suoi rappresentanti, circostanza nota a AO 1, per cui il rapporto contrattuale sarebbe sorto con lui direttamente, mentre i contratti fra __________ G__________ e la banca sarebbero simulati e dunque nulli. Secondo l’attore, le relazioni da esaminare per determinare gli averi a lui riconducibili e i vari flussi di denaro erano le seguenti.

Presso __________ SA (qui di seguito “__________”):

-     M__________, avente quale titolare e ADE __________ G__________

-     I__________, dall’ignota titolarità

Presso la __________ SA (qui di seguito “__________”):

-     IN__________, avente quali titolari e ADE __________ R__________ e/o __________ G__________

-     B__________, avente quale titolare e ADE __________ G__________,

-     N__________, avente quale titolare e ADE __________ G__________

Presso AO 1:

-     O__________ (n. __________), avente quale titolare e ADE __________ G__________ e procura generale conferita a AP 1 e __________ R__________

-     OD__________ (n. __________), avente quale titolare e ADE __________ G__________ e procura generale conferita a AP 1 e __________ R__________

-     S__________ (n. __________), suddiviso nelle rubriche ordinaria e __________, avente quale titolare e ADE __________ G__________

-     D__________ (n. __________), avente quale titolare e ADE __________ G__________

Presso la __________ SA (qui di seguito “__________”):

-     L__________, avente quale titolare e ADE AP 1

-     L__________, avente quale titolare e ADE AP 1

A mente dell’attore, il conto O__________ 2 (n. __________) e la rubrica ____________________ del conto S__________ 2 (n. __________) sarebbero stati alimentati da fondi di sua spettanza, in particolare provenienti dai conti O__________ (n. __________), OD__________ e S__________ (n. __________), rubrica __________, e sarebbero stati da lui stesso gestiti tramite istruzioni a AO 1, malgrado nella documentazione bancaria non risulti una relativa procura. Per contro, la rubrica ordinaria di S__________ 2 sarebbe stata gestita da __________ G__________ mediante una politica d’investimento aggressiva e la richiesta di ingenti facilitazioni di credito alla banca, che avrebbero condotto al già citato margin call.

F.        Con risposta 15 giugno 2012 la convenuta si è opposta alla petizione. In particolare, essa ha sollevato le eccezioni di prescrizione e di carente legittimazione attiva dell’attore, siccome questo non era né il titolare né l’ADE delle relazioni presso AO 1 e __________, poi fusionata con AO 1 (a eccezione di un conto di brevissima durata presso __________, denominato S__________), né avrebbe avuto con lei alcun rapporto contrattuale. Solo e unico interlocutore della banca, esponente e rappresentante formale delle due società __________ sarebbe stato __________ G__________, che in precedenza aveva altresì depositato sui conti O__________ (n. __________), OD__________, S__________ (n. __________) e D__________, dei quali era titolare e ADE, gli averi successivamente confluiti nelle nuove relazioni O__________ 2 e S__________ 2. La banca ha altresì osservato che questo denaro proveniva da __________ R__________, il quale aveva un ruolo di primo piano nella __________ S.p.A. e aveva pure costituito e sviluppato la società finanziaria P__________, designando poi __________ G__________ quale suo successore e beneficiario delle relazioni. In sintesi, la convenuta ha evidenziato di non avere avuto alcun motivo di ritenere che gli averi in questione fossero di proprietà dell’attore, il quale in tale contestata evenienza avrebbe operato tramite informazioni false e sotterfugi a lei ignoti e per i quali non ha alcuna responsabilità. Contestualmente alla risposta, AO 1 ha presentato un'azione di chiamata in causa ai sensi dell’art. 81 CPC contro K__________ inc., E__________ SA e __________ G__________ (inc. OR.2012.246), postulando il versamento in suo favore dell'importo che dovesse essere condannata a pagare a AP 1 nella causa di cui all’inc. OR.2012.57.

G.       Con replica 9 gennaio 2013 e duplica 13 febbraio 2013 le parti hanno approfondito ulteriormente le proprie antitetiche posizioni, notificando poi le rispettive prove all’udienza di prime arringhe del 26 settembre 2013.

H.        Con disposizione ordinatoria 20 dicembre 2013, il Pretore si è espresso sulle prove richieste. In particolare, per quanto riguarda le prove dell’attore, ha ammesso l’audizione di numerosi testimoni e ha limitato l’edizione di documenti dalla convenuta, da __________ e da __________ G__________ ai conti di cui l’attore era titolare o figurava essere avente diritto economico dai documenti in possesso della banca, o di cui egli o suoi famigliari erano titolari di procura, condizionando l’ammissione delle rimanenti prove all’esito dei riscontri istruttori.

I.          Con successive ordinanze 29 gennaio 2015 e 18 maggio 2015 (quest’ultima poi completata il 17 maggio 2016) il primo giudice ha esteso l’edizione documenti nei confronti di __________ relativamente ai conti M__________ e I__________, dapprima nella misura in cui vi figurassero quale titolare la S__________ (menzionata dal teste __________ Pi__________ nella sua audizione) e quale ADE __________ R__________, e nel seguito purché vi fossero quali titolari __________ R__________ o __________ G__________, e quali ADE uno di questi due o la S__________.

J.         Terminata la fase dell’istruttoria orale, con ordinanza 13 aprile 2017 il Pretore ha disposto la limitazione del procedimento al tema pregiudiziale a sapere se l'attore è l'avente diritto economico del denaro oggetto di causa, stabilendo che a tal riguardo l’istruttoria poteva ritenersi chiusa. Le parti hanno prodotto i loro allegati conclusivi scritti su questo tema il 19 e 20 luglio 2017.

K.        Con decisione 2 agosto 2018 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 55'000.- a carico dell’attore, pure condannato a versare alla controparte fr. 128'000.- a titolo di ripetibili. In sintesi, il primo giudice ha accertato che l’attore non ha dimostrato, malgrado l’onere della prova a lui incombente, di essere l’ADE del denaro in questione, negando conseguentemente la sua legittimazione attiva a promuovere la causa.

L.        Con appello 14 settembre 2018 l’attore si è aggravato contro tale giudizio, chiedendo in via principale di assumere in seconda sede una serie di prove (informazioni scritte ed edizioni di documenti) che il Pretore con l’ordinanza 13 aprile 2017 non ha ammesso, di riformare il querelato giudizio nel senso di accertare la sua legittimazione attiva e di rinviare l’incarto al primo giudice affinché riattivi l’istruttoria ed emani una decisione in merito alla sua domanda condannatoria. In via subordinata, l’appellante ha chiesto di riformare l’ordinanza 13 aprile 2017 del Pretore nel senso di ammettere le suddette prove, annullare la decisione 2 agosto 2018 e rinviare l’incarto al primo giudice affinché assuma queste prove ed emetta poi una nuova decisione relativamente alla sua legittimazione attiva.

Con risposta 2 novembre 2018, AO 1 ha postulato la reiezione del gravame.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 14 settembre 2018 contro la decisione 2 agosto 2018 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come è tempestiva la risposta 2 novembre 2018 dell’appellata.

2.         Con la decisione impugnata il Pretore ha precisato che negli anni Novanta presso __________, oltre alle relazioni O__________ (n. __________) OD__________ e N__________ (tutte aventi __________ G__________ quale titolare e ADE), e ai conti B__________ e IN__________ (aventi quale titolare e ADE __________ G__________, rispettivamente questi e __________ R__________) vi erano altresì il conto senza nome n. __________ (avente __________ G__________ e/o __________ R__________ quali titolari e ADE) e il conto S__________ (avente quale titolare e ADE AP 1). Il conto N__________ è stato chiuso nel 1999 con trasferimento degli averi a O__________ (n. __________). Quest’ultimo e il conto OD__________ (passati a AO 1 in seguito a fusione) sono stati chiusi nel 2005 e hanno alimentato il conto O__________ 2. Il conto senza nome n. __________ è stato chiuso d’ufficio nel 2001. S__________ è stato chiuso nel 1996 con trasferimento dei relativi averi su un conto aperto presso __________ __________, di cui nulla è stato allegato dalle parti. I conti B__________ e IN__________ sono stati chiusi nel 1996 e nel 1999, pure con trasferimento dei relativi averi su conti aperti presso __________ dall’ignota titolarità, non avendo l’attore dimostrato altrimenti. Il conto M__________, aperto nel 1997 presso __________ e avente quale titolare e ADE __________ G__________, ha alimentato nel 2004 in parte i conti L__________ e L__________ presso __________ (di pertinenza dell’attore), e in parte i conti S__________ (n. __________) e D__________, aperti presso AO 1 nel 2004 e aventi quale titolare e ADE __________ G__________. Questi ultimi hanno a loro volta alimentato il conto S__________ 2.

Il primo giudice ne ha dedotto che gli unici conti intestati a AP 1 risultano essere L__________, L__________ e S__________, precisando poi che, sulla base degli atti, nessuno di essi ha alimentato i conti O__________ 2 e S__________ 2. Questi accertamenti non sono contestati con l’appello.

3.         Nel seguito, il Pretore ha esaminato se vi fosse la prova che uno o più conti, pur non indicando l’attore quale titolare o ADE, contenessero averi di sua pertinenza che abbiano poi alimentato O__________ 2 e S__________ 2. A tal riguardo, ha osservato che all’attore incombeva l’onere della prova piena ai sensi dell’art. 8 CC, significando ciò che di principio, seppure i fatti non debbano essere stabiliti con una sicurezza pari al 100%, ossia senza alcuna ombra di dubbio, degli eventuali dubbi devono comunque apparire irrilevanti. Il giudice di prime cure ha dunque valutato la tesi attorea secondo cui tutte le relazioni presso __________ (M__________ e I__________) e presso __________ (IN__________, B__________, N__________, conto senza nome n. __________, O__________ e OD__________) sarebbero state finanziate negli anni ’90 da un conto di cui l’attore era titolare presso il __________ (e che aveva una consistenza pari all’incirca a 29 miliardi di lire italiane, denaro ereditato dal padre P__________). Gli averi sarebbero stati trasferiti presso __________ e __________ e intestati a terze persone per motivi di confidenzialità, e meglio per tutelare AP 1 alla luce del procedimento penale italiano di cui era oggetto nel contesto delle inchieste denominate “mani pulite”. In sostanza, il Pretore ha accertato che detta tesi non ha trovato riscontri oggettivi ed è stata smentita da svariate risultanze agli atti (attestanti piuttosto che il proprietario degli averi fosse __________ R__________). Ciò ha condotto il primo giudice ad accertare che i dubbi in merito alla fondatezza della tesi attorea sono tutt’altro che irrilevanti, di qui la reiezione della petizione per assenza di legittimazione attiva.

4.         Innanzitutto, il Pretore ha osservato che secondo le testimonianze di __________ N__________ (consulente prima presso __________, e poi presso AO 1 anche per i due conti oggetto della controversia) e di __________ D__________ (già attivo presso __________, ex funzionario e attuale membro del CdA di AO 1), gli averi provenienti dal __________ e confluiti prima alla __________ e poi alla AO 1 erano di proprietà di __________ R__________ e facevano parte dei suoi risparmi personali, giusta quanto riferito dalla direzione generale del __________, secondo la quale il medesimo era un loro cliente stimato sopra i 20-30 miliardi di lire. __________ N__________ ha inoltre dichiarato che l’attore non era mai stato il suo interlocutore con riguardo a S__________ 2 e O__________ 2, e che solo in alcune occasioni gli ha fornito un rendiconto su richiesta di __________ G__________, il quale voleva dimostrare al "cugino" la sua bravura nella gestione patrimoniale. A tal riguardo, il Pretore ha pure osservato che, malgrado __________ R__________ non fosse azionista (se non assai minoritario) della __________ S.p.A. e il suo ruolo all’interno della società fosse di mera natura amministrativa e di organo, ciò non significava che egli non potesse avere una sostanza propria, anche consistente. La sua attività professionale, da moltissimi anni, era quella di commercialista, ed egli (come pure __________ G__________) poteva dunque effettuare investimenti di capitali propri, oltre che seguire da sempre le questioni economiche private dell'intera famiglia __________, sia direttamente, sia attraverso la società P__________ (dove egli stesso aveva una partecipazione significativa).

5.         Il giudice di prima sede ha poi ritenuto poco credibile la tesi di confidenzialità invocata dall’attore e la sua asserita volontà di tutelarsi avvalendosi della collaborazione di __________ G__________. Da una parte appare improbabile che l’attore, quale imprenditore a capo di una grande azienda, abbia deciso di trasferire su numerosi conti, dei quali __________ G__________ era titolare e ADE, ingenti capitali, lasciandoli quindi nelle mani di un giovane con cui non era nemmeno in buoni rapporti, e ciò anche dopo le perdite sorte alla società P__________, trattandosi di un’operazione evidentemente pericolosa. D’altra parte, invece di spossessarsi di questi soldi l’attore avrebbe potuto trovare una moltitudine di soluzioni differenti, optando ad esempio per la creazione di uno schermo societario, che gli avrebbe permesso di mantenerne la disponibilità. I conti L__________, L__________ e S__________ erano del resto intestati a AP 1 malgrado vi fossero accreditati e movimentati milioni di Euro. In particolare, i primi due sono stati aperti nel 2004, così come S__________ e D__________ (intestati invece a __________ G__________). È in tal senso che devono essere valutati i bonifici 27 luglio 2004 provenienti dal conto M__________ in favore di L__________ e L__________, rispettivamente di S__________ e D__________: gli averi appartenenti all’attore sono stati accreditati su conti a lui intestati, dovendosi per contro presumere che il denaro depositato su S__________ e D__________ appartenesse a __________ G__________.

6.         Quanto alla sostanza dell’attore, il giudice di prime cure ha osservato che gli atti sono gravemente carenti riguardo alla successione paterna, tanto che di questa eredità (e in particolare del denaro depositato presso il __________ che l’attore sostiene di avere ereditato dal padre) nulla è dato sapere.

Inoltre, malgrado il teste __________ P__________ abbia dichiarato di avere appreso da __________ R__________ che i soldi depositati presso il __________, pari all’incirca a 20 miliardi di lire italiane, appartenessero a AP 1, tale testimonianza per sentito dire non adempie i presupposti dell'art. 169 CPC, deriva da una persona ormai deceduta ed è in contrasto con quanto riferito da __________ N__________ ed __________ D__________.

                                          Lo stesso dicasi per il consulente __________ Pi__________, avendo egli soltanto dichiarato, riguardo al conto M__________, che per quanto di sua memoria, __________ R__________ gli disse che questi soldi provenivano da AP 1, ritenuto altresì che la testimonianza nel suo insieme è stata particolarmente generica e incerta. Inoltre, il Pretore ha considerato non pertinenti le dichiarazioni del suddetto teste in relazione alla D__________ SA, società __________ costituita per il tramite della S__________ e che deteneva a titolo fiduciario delle partecipazioni della __________ S.p.A. non dichiarate al fisco e poi ufficialmente acquisite tramite __________ R__________, ritenuto che il teste non ha saputo indicare la provenienza dei soldi confluiti alla __________ che hanno finanziato l’operazione. Parimenti inconcludente la sua affermazione generica, nemmeno convalidata dalla produzione di un contratto e non riconducibile ai conti e ai soldi oggetto di causa, secondo cui "la S__________ avait un contrat avec __________ R__________ qui avait déclaré agir en son nom et pour le compte de AP 1". __________ Pi__________ nemmeno ha confermato l’esistenza del conto I__________, bensì vi ha fatto soltanto un riferimento generico, ritenuto che __________, in seguito all’edizione di documenti a lei diretta, ha indicato che tale conto non esisteva.

7.         Con l’impugnato giudizio, il primo giudice ha altresì rilevato che le testimonianze di __________ A__________, __________ B__________ e __________ Mo__________, secondo le quali l’attore aveva dei conti in Svizzera, non hanno attinenza concreta con i soldi oggetto di causa, e che comunque le testimonianze di __________ B__________ e di __________ Me__________ (il quale ha dichiarato di avere comunicato a __________ G__________ che avrebbe dovuto restituire i soldi perduti a seguito dell'escussione del pegno e che questi non ha ribattuto) hanno carattere puramente indiziario. Lo stesso dicasi quanto all’esistenza di una procura generale in favore di AP 1 e di un atto di pegno in favore della __________ SA (ramo svizzero della __________ S.p.A.) sui conti O__________ e OD__________ (doc. B e C).

8.         Infine, il Pretore ha accertato che i doc. Q e R non possono dimostrare che l’attore fosse proprietario del denaro in questione. È difatti inverosimile che il doc. Q si riferisca a O__________ 2 e S__________ 2, dove l'attore non poteva dare istruzioni né movimentare i conti (com’è invece indicato in questo scritto), mentre il doc. R è riferito a P__________.

9.         Siccome il gravame, oltre alle contestazioni di merito, contiene censure di natura procedurale, è opportuno chinarsi dapprima su di esse. L’appellante sottolinea come il primo giudice abbia limitato le sue richieste di edizione documenti e subordinato l’ammissione di quelle rimaste in sospeso all’esito dell’istruttoria (v. anche sopra, consid. H e I). Dopo essere stato sollecitato a pronunciarsi sulle rimanenti prove con scritto 7 dicembre 2016, con ordinanza 13 aprile 2017 il Pretore avrebbe inaspettatamente sancito la limitazione del procedimento al tema pregiudiziale e chiuso a tal riguardo l’istruttoria senza dare alle parti la possibilità di esprimersi a tal riguardo, e in particolare sulla rilevanza delle prove rimaste in sospeso per la questione pregiudiziale.

10.      Di principio, prima dell’emanazione di una decisione (anche pregiudiziale, incidentale o ordinatoria) le parti hanno il diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC), segnatamente quando essa ha un impatto considerevole sulle loro posizioni e può pregiudicarle (v. DTF 105 Ia 193, consid. 2 cc), ciò che è funzionale al chiarimento della fattispecie e alla concretizzazione del diritto di partecipazione delle parti alla procedura. Tale diritto, pur essendo di natura formale, per cui una sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione viziata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito, è nondimeno limitato dalla buona fede nell’agire processuale delle parti (art. 52 CPC), le quali devono invocarne la violazione senza tardare. Ulteriori eccezioni vengono ammesse dalla giurisprudenza non solo quando la violazione non è particolarmente grave e l'autorità di ricorso ha la medesima cognizione di quella inferiore, ma anche quando manca l'interesse giuridico all'annullamento della decisione impugnata (in particolare quando la violazione non ha avuto alcuna influenza sulla procedura, quando l’annullamento non avrebbe alcun senso, si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto e condurrebbe unicamente a prolungare la procedura), rispettivamente quando il ricorrente, pur denunciando la violazione del suo diritto di essere sentito, non contesta il merito della decisione e non spiega quali censure avrebbe espresso, se ne avesse avuto la possibilità (DTF 4A_630/2018 del 17 giugno 2019, consid. 7.1; DTF 5A_126/2018 del 14 settembre 2018, consid. 5; DTF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 3.1.3; DTF 143 IV 380, consid. 1.4.1; DTF 5D_119/2017 del 20 luglio 2017, consid. 2.1; DTF 137 I 195, consid. 2.3.2; DTF 4A_153/2009 del 1° maggio 2009, consid. 4.1; DTF 5P.456/2006 del 23 marzo 2007, consid. 2.1.3; DTF 126 III 249, consid. 3c; DTF 2P.20/2005 del 13 aprile 2005, consid. 3.2).

11.      Nel caso concreto, sin dall’inizio della procedura l’attore ha sottolineato come i rapporti di proprietà sui fondi in questione fossero elementi di fondamentale sostegno alle sue tesi, ribadendolo nel proseguo della causa (v. ad esempio il verbale di prime arringhe del 26 settembre 2013, p. 3-5). Ciò è stato parimenti rimarcato dal primo giudice nella sua disposizione ordinatoria 20 dicembre 2013, ove però aveva inizialmente deciso di istruire detto tema unitamente a quello dell’eventuale responsabilità della banca. Nel seguito, dopo che con scritto 7 dicembre 2016 l’attore l’aveva sollecitato a pronunciarsi sulle prove rimaste in sospeso, a suo dire determinanti per chiarire la provenienza dei fondi in oggetto (considerato pure che, sin dal momento della loro proposizione, incombe alle parti spiegare perché le prove siano rilevanti per la fattispecie, e cosa dovrebbero dimostrare), il Pretore ha deciso di limitare il procedimento a quel tema (facoltà a lui concessa indipendentemente dalle richieste delle parti) e di chiudere l’istruttoria a tal riguardo, a fronte delle prove già esperite, della titolarità dei suddetti conti, della natura indagatoria delle richieste probatorie e del suo potere di apprezzamento anticipato. La decisione non è stata contestata dall’attore, che anche nelle sue conclusioni scritte 19 luglio 2017 non ha sollevato alcuna doglianza, rilevando piuttosto la necessità di una decisione preliminare riguardante la proprietà dei fondi (p. 2 in fondo), postulando di essere dichiarato l’ADE del denaro in questione (p. 28) e contestando la scelta procedurale del primo giudice solo dopo aver conosciuto l’esito del giudizio di merito. D’altronde, in questa sede l’appellante non censura esplicitamente una violazione del suo diritto di essere sentito, e per quanto riguarda la limitazione del procedimento, neppure sostiene che essa non fosse opportuna o che gli abbia causato un pregiudizio. Ne consegue che la censura non merita tutela e non può dunque condurre a un annullamento della decisione pretorile.

12.      Con l’impugnativa, l’appellante sostiene di avere dimostrato, sulla base delle risultanze agli atti, di essere l’ADE degli averi in questione, e che nel caso permangano ancora degli dubbi egli ha diritto all’assunzione di svariati mezzi di prova respinti dal primo giudice che permetterebbero di chiarire ulteriormente l’origine del denaro, assunzione che sarebbe giustificata da quanto emerso nell’istruttoria. Pertanto, si esaminerà dapprima la situazione sulla base degli accertamenti pretorili, delle censure appellatorie e degli elementi concretamente a disposizione, per poi valutare se le richieste istruttorie dell’appellante possano eventualmente essere accolte.

13.      L’appellante rileva che, contrariamente a quanto osservato dal Pretore, le sue tesi e il suo interrogatorio sarebbero del tutto credibili e coerenti. Ciò sarebbe da una parte attestato dalla sua conoscenza di dettagli confidenziali di determinate operazioni bancarie effettuate da __________ G__________ (segnatamente dell’ammontare degli averi presso LGT, compatibile con le cifre da lui indicate nel doc. L, e dei trasferimenti di denaro dalla suddetta banca a AO 1 e __________), che confermerebbe il suo coinvolgimento in tali fondi. D’altra parte, nel periodo in questione era usuale per gli italiani facoltosi nascondere il proprio denaro tramite terzi. Tale terzo nel caso concreto era inizialmente __________ R__________, figura quasi paterna, e nel seguito __________ G__________, persona comunque legata alla famiglia che si intendeva di finanza e di borsa, ritenuto che per i conti in questione (comunque comprendenti solo una parte delle sue fortune) erano state anche previste delle procure in favore di famigliari quali __________ P__________, suo ex cognato. La necessità di riservatezza era dovuta all’inchiesta penale che l’ha coinvolto negli anni Novanta, né può essere smentita dalla breve apertura per pochi mesi del conto S__________ (v. doc. 12), mentre i conti L__________ e L__________ sono stati aperti solo nel 2004, quando la procedura penale era ormai conclusa, e ciò da lui personalmente a fronte dei suoi legami pregressi con __________, che invece non sussistevano con AO 1. A dire dell’appellante, egli non aveva ragione di non fidarsi di __________ G__________, ritenuto che le perdite subite dalla società P__________ e causate da quest’ultimo sono intervenute soltanto nel 2008 (ovvero dopo l’apertura dei conti in esame), che a inizio 2009 __________ G__________ è stato liquidato da P__________ senza che vi fossero discussioni, e che uno schermo societario non avrebbe garantito l’occultamento dell’ADE. Del resto sul conto M__________, malgrado fosse intestato a __________ G__________ sin dal 1997, si trovavano forzatamente dei suoi averi, in considerazione dei versamenti diretti ai conti L__________ e L__________, a conferma di quanto da lui sempre esposto. Le sue tesi avrebbero inoltre trovato conferma in numerosi riscontri istruttori, che contraddirebbero invece le tesi e i testi della controparte.

14.      Le censure non sono atte a sovvertire il giudizio pretorile. Come già osservato dal primo giudice e rimarcato dall’appellata con la risposta al gravame, le tesi dell’appellante non sono così trasparenti come questi pretende. Con la petizione (v. p. 3), egli ha certamente evidenziato i conti svizzeri a suo dire a lui riconducibili. Quanto all’origine dei relativi averi, ha inizialmente rilevato come suo padre P__________ avesse, nel corso degli anni, depositato in Svizzera ingenti somme, che vi sono restate fino alla sua morte (avvenuta nel 1966), per poi essere da lui ereditate. Detta tesi non ha trovato alcun riscontro negli atti, ove non vi è alcuna traccia di conti o averi depositati in Svizzera prima del 1966. Nel suo interrogatorio (verbale del 22 marzo 2016, p. 3-5), l’attore ha poi modificato la propria versione dei fatti, sostenendo che gli averi deriverebbero in parte da un’operazione avvenuta nel 1976 (riguardante il trasferimento presso __________ di un’ingente somma formalmente destinata all’acquisto delle azioni della __________ S.p.A. detenute fiduciariamente dalla società D__________ SA), e in parte da trasferimenti avvenuti negli anni Novanta da conti presso il __________ di cui era titolare e intestatario in favore di relazioni aperte presso __________. I riscontri istruttori tuttavia non confermano in alcun modo l’esistenza di queste relazioni presso il __________ intestate a AP 1, laddove in tale caso, egli avrebbe potuto fornire la documentazione atta a dimostrare le sue affermazioni e le movimentazioni dei conti, ciò che non ha fatto. Infine, l’attore ha cambiato nuovamente versione sostenendo che gli averi presso il __________ fossero intestati fiduciariamente a __________ R__________, rinunciando però a produrre o richiedere prove relative alla suddetta banca italiana. La conoscenza, da parte dell’attore, di talune operazioni effettuate da __________ G__________ non può certo bastare per dimostrare le sue tesi, ritenuto pure che il doc. L è del tutto oscuro e che, come appena visto, in altre circostanze le sue cognizioni sono risultate alquanto incerte. Si possono ulteriormente citare, ad esempio, le sue dichiarazioni riguardanti gli averi sui conti IN__________ e B__________, a suo dire trasferiti presso __________ (v. verbale del 22 marzo 2016, p. 5), mentre secondo quanto accertato dal Pretore e non contestato in questa sede, essi hanno alimentato delle relazioni dall’ignota titolarità presso __________. Per quanto riguarda P__________, pur volendo ammettere che le perdite da essa subite nel 1999 fossero imputabili a una terza persona, risulta altresì dalle dichiarazioni dei testi che tale circostanza aveva indotto l’attore a dubitare delle capacità gestionali di __________ G__________, o perlomeno a esercitare un maggiore controllo sugli investimenti seguiti tramite la società, ritenuto che essa ha successivamente subito, nel 2008, nuove importanti perdite imputate a __________ G__________ (teste Ga__________, verbale 21 marzo 2016, p. 3-4; teste __________ Me__________, verbale 26 novembre 2015, p. 8-9; teste __________ N__________, verbale 19 novembre 2015, p. 3). Comunque sia, le tesi dell’attore espongono effettivamente operazioni e comportamenti azzardati, potendosi attendere da un imprenditore con una certa dimestichezza negli affari di tenere una chiara traccia o un certo controllo nel caso decida di affidare a terze persone ingenti somme di denaro, laddove il mantenimento di tale status quo nel periodo successivo al 2004, quando a suo dire egli non aveva più motivo di nascondere il suo coinvolgimento, suscita ancora maggiori perplessità. Per il resto, i riscontri istruttori citati dall’appellante verranno esaminati nei considerandi che seguono. Va ad ogni modo precisato che egli, gravato dall’onere della prova piena, doveva dimostrare non solo se e su quali conti si trovassero depositati dei suoi averi, ma anche il relativo ammontare.

15.      L’appellante critica il primo giudice per aver ritenuto che la riconducibilità degli averi depositati presso il __________ a __________ R__________ fosse verosimile, e gli rimprovera un esame a senso unico delle testimonianze, rispettivamente un’attribuzione di peso eccessivo a quelle dei funzionari di banca attivi presso __________/AO 1, vicini alla convenuta e gravati da conflitto d’interessi. In particolare, il teste __________ N__________ era il consulente responsabile dei conti escussi, e il teste __________ D__________, oltre a essere stato attivo presso __________, è un ex funzionario e attuale membro del CdA di AO 1. Le loro due testimonianze inoltre si contraddirebbero, avendo solo il primo fatto riferimento a una correlazione fra il denaro di __________ R__________ e la __________ S.p.A. Inoltre, essi non avrebbero dovuto confidare senza riserve su quanto riferito dalla direzione del __________, ovvero la versione di comodo secondo la quale __________ R__________ disponesse di una fortuna pari a 20 miliardi di Lire, che in realtà non poteva essere stata accumulata da un semplice commercialista (v. teste __________ P__________, verbale del 29 febbraio 2016, p. 6). Aggiungasi che secondo le testi __________ Mo__________ e Ga____________________, negli ultimi anni di vita __________ R__________ si trovava in una situazione economica precaria e si faceva mantenere da AP 1, non essendo la relativa spiegazione fornita da __________ G__________, ovvero che egli si fosse spossessato dei propri beni siccome la moglie giocava d’azzardo, affatto credibile.

16.      Ora, fra le testimonianze di __________ N__________ e __________ D__________ non vi è alcuna contraddizione, avendo il primo semplicemente fornito un’informazione in più rispetto al secondo, ovvero che secondo quanto riferitogli dal direttore del __________, __________ R__________ era l’artefice della crescita e dello sviluppo della __________ S.p.A. dopo la morte del fondatore P__________. È pur vero, d’accordo con l’appellante, che la testimonianza dei due testi, visti i legami con la convenuta, deve essere apprezzata con prudenza, ma si deve altresì considerare che essi (soprattutto ____________________ N__________) sono i testi più cogniti della fattispecie da dimostrare, ma pure che quasi tutte le testimonianze citate dall’appellante derivano da persone a lui legate da rapporti professionali di lungo corso, di amicizia o di parentela (personale subordinato della __________ S.p.A., l’ex cognato, sua sorella), e dunque da esaminare con altrettanta circospezione. Inoltre, come già rilevato dal Pretore e non opportunamente contestato con il gravame, non appare per nulla inverosimile che __________ R__________, negli anni Novanta, disponesse di ingenti somme di denaro, derivanti ad esempio da P__________ (società da lui creata e di cui deteneva una quota di proprietà), dalla sua attività per la __________ S.p.A., dall’amministrazione finanziaria e patrimoniale svolta a beneficio dell’intera famiglia __________, dalla sua ulteriore attività quale commercialista, da suoi investimenti personali, oppure dalla sua attività per la __________, della quale era vicepresidente (teste __________ P__________, verbale del 29 febbraio 2016, p. 4-5 e 8; __________ Me__________, verbale del 26 novembre 2015, p. 6, 8 e 10). D’altronde, la tesi di __________ G__________ relativa allo spossessamento di denaro e ai debiti di gioco della moglie di __________ R__________ ha trovato un riscontro nello stesso interrogatorio di AP 1 (verbale del 4 maggio 2016, p. 6) e nella testimonianza di Ga__________ (verbale del 21 marzo 2016, p. 6).

17.      L’appellante rimprovera al giudice di prime cure di avere indebitamente negato l’importanza di prove da lui presentate che confermerebbero la sua posizione e contraddirebbero quella della controparte. Egli sottolinea come nell’estate 2005, sua moglie e i suoi tre figli avrebbero dovuto ricevere procura in relazione ai conti intestati a __________ G__________ presso AO 1, e che ciò sarebbe spiegabile unicamente con la proprietà di AP 1 su tali averi, circostanza a torto ignorata dal primo giudice. Inoltre, le procure sarebbero state riferite ai conti O__________ 2 e S__________ 2, a quel momento già aperti, mentre O__________ e S__________ erano a suo dire già stati chiusi. La censura tuttavia non può essere seguita. Seppure l’ipotizzato conferimento di procure ai famigliari sia stato confermato da __________ N__________ e può essere tenuto in considerazione unitamente al resto degli elementi a disposizione, la conclusione che ne trae l’appellante è funzionale alla sua visione soggettiva e non può ritenersi acclarata, non potendo l’eventuale coinvolgimento suo o di suoi famigliari tramite il conferimento di procure dimostrare se e su quali conti vi fosse denaro di sua pertinenza, e per quale ammontare. Ad ogni modo, __________ N__________ ha spiegato che le procure non si riferivano a S__________ 2 e O__________ 2, bensì a S__________ (n. __________) e a O__________ (n. __________), rispettivamente che __________ G__________ ha infine deciso di non conferire queste procure, che non sono dunque state formalizzate (verbale del 19 novembre 2015, p. 6-7), né risulta che nel seguito AP 1 abbia intrapreso dei passi per contrastare tale decisione, ciò che nel contesto in esame appare incomprensibile. Peraltro, nemmeno è possibile accertare con la necessaria chiarezza che al momento della firma delle procure da parte dei suddetti famigliari, O__________ e S__________ fossero già stati chiusi.

18.      L’appellante rileva parimenti come anche il suo ex cognato __________ P__________, a suo dire disinteressato all’esito della lite e vicino al sostrato fattuale della causa, abbia dichiarato di avere saputo da __________ R__________ che quest’ultimo, nel periodo compreso fra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, amministrava presso il __________ all’incirca 20 miliardi di lire di pertinenza di AP 1, e che __________ R__________ gli aveva pure chiesto di diventare procuratore dei fondi svizzeri di proprietà dell’attore. In particolare, egli avrebbe dovuto ottenere procura sui conti IN__________ e B__________ (v. doc. 9 e 10), poi non concessa.

L’argomentazione appellatoria secondo cui il teste sarebbe del tutto disinteressato e avrebbe un’alta attendibilità non può essere seguita, nella misura in cui quest’ultimo è stato cognato dell’appellante, ha dichiarato di essere tutt’ora a lui legato da un rapporto di amicizia (verbale del 29 febbraio 2016, p. 4 e 7) e ha riferito quanto apparentemente riportatogli da una terza persona ormai deceduta (che pur essendo una figura chiave nella presente controversia, non può confermare tale assunto, v. anche art. 169 CPC), dichiarazioni comunque decisamente in contrasto con quelle di __________ N__________ ed __________ D__________. Inoltre, il teste ha riferito di non sapere in quali banche o presso quali conti si trovassero i fondi svizzeri dell’attore (verbale del 29 febbraio 2016, p. 5-7). Ritenuto che la presenza di averi di AP 1 presso il __________ su imprecisati conti non esclude quella simultanea di averi di __________ R__________, la testimonianza non può pertanto essere decisiva, non spiegando se e quanti di questi soldi siano stati trasferiti in Svizzera, e su quali relazioni. Per quanto riguarda le procure, invece, vale quanto già esposto al considerando 17, ritenuto in ogni caso che, giusta quanto accertato dal primo giudice, i fondi depositati sui conti B__________ e IN__________ non hanno alimentato O__________ 2 o S__________ 2, bensì sono stati trasferiti presso __________, laddove l’appellante neppure sostiene il contrario né tantomeno dimostra che i suddetti conti presso __________ fossero a lui riconducibili. Sotto tali aspetti, la decisione pretorile resiste pertanto alla critica.

19.      Secondo l’appellante, il giudice di prima sede non avrebbe nemmeno tenuto in debita considerazione quanto dichiarato da __________ Pi__________, teste neutro al di sopra di ogni sospetto, e le circostanze riguardanti la società D__________ SA in relazione agli averi depositati presso __________. Secondo quanto riferito al teste da __________ R__________, almeno una parte di tali averi apparteneva all’attore. __________ Pi__________ avrebbe inoltre spiegato in maniera chiara e coerente l’origine di questi fondi: in principio, __________ R__________ ha costituito per il tramite della S__________ (che agiva anche per conto dell’attore) la società D__________ SA, alla quale far detenere a titolo fiduciario le azioni della __________ S.p.A. non dichiarate al fisco (in realtà appartenenti solo al padre dell’attore, come attestato dal doc. V, p. 31), e ciò ai fini della successione. In un periodo successivo l’attore e __________ R__________ hanno acquistato ufficialmente i titoli. La D__________ SA ha incassato il denaro (pari all’incirca a 4-5 milioni di franchi), poi piazzato secondo le indicazioni di __________ R__________, ovvero sul fondo I__________ presso __________. L’esistenza del suddetto conto sarebbe dunque acclarata, e sarebbe parimenti evincibile dal doc. 10, come pure sarebbe dimostrata l’appartenenza degli averi presso __________ all’attore. Il passaggio delle azioni della società __________ S.p.A. (e quindi della fortuna ivi riferita) e la successione da P__________ al figlio AP 1 sarebbero stati pertanto documentati e dimostrati, contrariamente a quanto indicato dal primo giudice.

20.      Per quanto riguarda la successione paterna, la censura dell’appellante non sovverte gli accertamenti pretorili: il passaggio delle azioni della __________ S.p.A. è solo uno degli aspetti della successione, mancando per contro spiegazioni relative al passaggio degli ulteriori averi di P__________ (in particolare degli averi apparentemente depositati presso il __________). Quanto alle dichiarazioni di __________ Pi__________, l’appellante vi estrapola delle conclusioni tutt’altro che certe e si limita a opporre una propria tesi alle considerazioni del primo giudice senza confrontarvisi debitamente. Il teste ha osservato che, per quanto di sua conoscenza, le partecipazioni azionarie della __________ S.p.A. confluite nella D__________ SA appartenevano in comune a __________ R__________ e a AP 1, di non sapere da dove provenissero i fondi destinati alla loro acquisizione formale (avvenuta nel 1976), e che tali fondi (4-5 milioni di franchi) sono stati piazzati secondo le indicazioni di __________ R__________, senza dichiarare in modo univoco che i conti destinatari fossero I__________ o M__________ (quest’ultimo in ogni caso aperto solo nel 1997, più di vent’anni dopo). Egli ha piuttosto riferito che vi erano una o più relazioni intestate alla S__________ aventi __________ R__________ quale ADE, e che quest’ultimo aveva dichiarato che una parte del denaro (di cui non conosceva l’ammontare) apparteneva a AP 1. Il teste ha nel seguito osservato che i nomi “M__________” e “I__________” non gli erano sconosciuti, che sul conto M__________ erano confluiti averi supplementari (all’incirca 2 milioni di franchi) provenienti da una banca ticinese non meglio specificata - che secondo quanto riferitogli da __________ R__________ appartenevano a AP 1 - e che non conosceva il destino di tali fondi una volta chiuse le relazioni presso __________ (verbale del 19 agosto 2014, p. 3-6). Evidentemente, considerato che la pertinenza delle somme menzionate dal teste (6-7 milioni di franchi complessivi) è del tutto incerta, che mancano dettagli sulle movimentazioni delle varie relazioni e che sul solo conto M__________, nel luglio 2004, erano depositati quasi 15 milioni di franchi, la titolarità degli averi presso __________ (e meglio chi fosse proprietario del denaro, per quale ammontare e su quali conti) è tutt’altro che acclarata. Quanto al plico doc. 10, esso si limita a indicare che sul conto L__________ sono stati versati dei soldi provenienti da un conto denominato “I__________”. Pur volendo ammettere la sua esistenza, l’edizione di documenti da __________ non ha condotto ad alcun esito, né ha confermato legami fra il suddetto conto e le persone coinvolte nella presente controversia o menzionate dal teste __________ P__________, non esistendo alcun conto I__________ avente quale titolare AP 1 o avente quest’ultimo o i suoi famigliari quali procuratori, né alcun conto I__________ avente quale titolare la S__________ e quale ADE __________ R__________, né alcun conto I__________ avente quale titolare __________ R__________ o__________ G__________ e quale ADE uno di questi due o la S__________. Nessun riscontro agli atti permette di accertare che il conto I__________ sia in relazione con la controversia in esame e abbia alimentato i conti O__________ 2 o S__________ 2. Ne discende che le censure appellatorie sono in parte irricevibili, e in parte infondate nel merito.

21.      L’appellante critica il Pretore per non aver tenuto in debita considerazione le testimonianze di __________ B__________, __________ F__________ e __________ Mo__________, i quali hanno confermato che AP 1 aveva degli averi o conti a lui riconducibili presso __________/AO 1. __________ B__________ ha in particolare osservato in modo preciso e oggettivamente verificabile che una somma destinata a AP 1 è stata versata, alla presenza di __________ N__________ e __________ G__________, su un conto __________ di pertinenza dell’attore, e ciò nel 1998, quando S__________ era già stato chiuso e AP 1 non disponeva di conti a lui personalmente intestati. Il medesimo teste e __________ F__________ hanno anche dichiarato che AP 1 fra il 1994 e il 1999 ha versato loro delle somme presso __________, ove essi avevano a tal scopo aperto dei conti tramite __________ G__________ e __________ N__________. __________ Mo__________ ha inoltre riferito che AP 1 soleva recarsi a __________ presso la banca AO 1, dove aveva del denaro, rispettivamente che egli aveva __________ N__________ quale referente, che fra il 2006 e il 2008 cercava pure telefonicamente.

Ora, questi contatti sono stati fermamente smentiti dal suddetto consulente, che ha dichiarato di non aver mai avuto AP 1 quale interlocutore, se non in occasione della firma di procure oppure su richiesta di __________ G__________, il quale voleva mostrare all’attore i buoni risultati delle sue strategie d’investimento (verbale 19 novembre 2015 di __________ N__________, p. 3-7). Le sue dichiarazioni, a fronte del contrasto con quelle fornite dai testi attorei e della delicatezza dell’argomento (possibili versamenti in nero), vanno certamente apprezzate con cautela. Non si può però omettere di menzionare anche la vicinanza dei testi __________ B__________, __________ F__________ e __________ Mo__________ all’attore (i primi due quali collaboratori di lunga data e membri del CdA della __________ S.p.A., la terza quale segretaria personale di AP 1). Come osservato dal Pretore e non debitamente contrastato con il gravame, tali dichiarazioni non sono sufficientemente riferite ai due conti oggetto della controversia: nessuno dei testi chiarisce difatti di quali conti si trattasse, quanti averi dell’attore vi fossero depositati, e se essi siano o meno confluiti sulle relazioni S__________ 2 o O__________ 2. Le censure appellatorie non possono dunque sovvertire il giudizio pretorile.

22.      A mente dell’appellante, sarebbero determinanti anche le testimonianze di __________ A__________ e __________ Me__________ riferite alla loro visita presso lo studio legale __________ dell’avv. __________ J__________. Essi vi si sono recati su incarico di AP 1 allo scopo di visionare documentazione relativa ai suoi averi svizzeri, e hanno visto gli estratti bancari di S__________ 2 e O__________ 2, che quindi conterrebbero averi dell’attore. __________ M__________ ha peraltro riferito di avere a suo tempo rimproverato __________ G__________, osservando che avrebbe dovuto restituire il denaro perso a seguito dell’escussione dei pegni, senza che egli reagisse in alcun modo.

Quest’ultima censura è irricevibile in quanto si limita a ripetere una tesi già esposta in prima sede in opposizione alle considerazioni pretorili, del tutto condivisibili, accertanti lo scarso valore probatorio di una simile affermazione. Per il resto, occorre osservare che entrambi i testi sono legati a AP 1 da rapporti professionali, e che quanto di loro conoscenza in relazione alla visita all’avvocato, avvenuta dopo l’insorgere del contenzioso con __________ G__________, è stato loro riferito dall’attore. La visita è difatti originata dalle rivendicazioni mosse dall’attore riguardo ai due conti in questione e dall’accordo raggiunto con __________ G__________ e il legale di quest’ultimo di poter visionare la documentazione (teste __________ A__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 7; teste __________ Me__________, verbale 26 novembre 2015, p. 7-8 e 10; v. anche interrogatorio di AP 1, verbale del 22 marzo 2016, p. 10). Le loro dichiarazioni non possono dunque portare la prova delle tesi attoree.

23.      L’appellante rileva altresì come la costituzione di pegno vicendevole fra O__________ 2 e S__________ 2 sia avvenuta in modo da permettere a __________ G__________ di disporre della copertura necessaria per investire in borsa. S__________ 2 operava con denaro preso a prestito dalla banca (malgrado sull’altro conto vi fossero notevoli attivi), pagando conseguentemente interessi passivi e subendo ingenti perdite, mentre O__________ 2 e la rubrica __________ del conto S__________ 2 venivano gestiti molto prudentemente (v. teste __________ A__________, verbale del 30 novembre 2015, p. 8), assicuravano un reddito ben inferiore a tali interessi passivi e garantivano S__________ 2. Ciò dimostrerebbe che le due relazioni erano gestite diversamente e appartenevano a due persone diverse.

La censura tuttavia non può essere accolta, proponendo elementi di carattere indiziario che non conducono alla dimostrazione di quanto l’appellante pretende. Due conti aventi diverse strategie d’investimento possono difatti essere riconducibili alla medesima persona, ritenuto che la costituzione di pegno vicendevole sarebbe stata necessaria se, come nel caso in esame, i conti fossero formalmente intestati a persone giuridiche diverse.

24.      Parimenti di carattere indiziario, come già evidenziato dal primo giudice e non debitamente contrastato con l’impugnativa (che si limita a considerazioni generiche e soggettive) è il conferimento di un atto di pegno gravante gli averi depositati su O__________ (n. __________) e OD__________ in favore della __________ SA, e il conferimento sugli stessi due conti di una procura generale in favore di AP 1. L’appellante rimprovera al Pretore di non aver spiegato perché tali operazioni sarebbero compatibili con la proprietà di __________ R__________ e/o __________ G__________, ma si ricorda che il primo giudice non è tenuto a dilungarsi su qualsiasi punto sollevato dalle parti o diffondersi in dettagliate spiegazioni su ogni singolo elemento di causa, purché indichi quali elementi ha posto alla base della propria decisione, ciò che nel caso concreto ha fatto. D’altronde, tutto si ignora dei rapporti di proprietà del ramo svizzero dell’impresa __________ (poiché l’appellante non lo spiega) e della citata operazione, che può essere fondata su particolari accordi raggiunti con ____________________ G__________, né si possono determinare i rapporti di proprietà sui fondi in questione sulla base di una procura. Le relative considerazioni pretorili resistono pertanto alla critica.

25.      Con il gravame, l’appellante ribadisce l’importanza dei doc. Q e R. Il primo sarebbe evidentemente riferito a O__________ 2 e S____________________ 2, in considerazione della data (10 novembre 2009), del riferimento a “__________” (che secondo l’appellante, può essere solo __________ N__________), all’escussione del pegno (nella misura in cui l’e-mail indica che la banca ha venduto tutto al fondo del mercato), e all’avv. __________ J__________, presso il quale si trovava la relativa documentazione giusta quanto riferito dai testi __________ Me__________ e __________ Ar__________. Il secondo documento, contrariamente a quanto osservato dal Pretore, non sarebbe riferito a P__________, ovvero a una questione in quel momento già risolta (essendo la liquidazione di __________ G__________ avvenuta a novembre 2009). La sua redattrice, Ga__________, ha difatti osservato che, secondo quanto riferitole dal fratello AP 1, __________ G__________ aveva usato suoi soldi per rimediare a investimenti in perdita, e che la sua comunicazione era riferita a tali fatti.

Le censure non sono atte a mutare il giudizio pretorile. L’e-mail di Ga__________ cui al doc. R è del tutto generica, e la relativa risposta di __________ G__________ menziona solamente P__________. La medesima teste ha peraltro spiegato che le sue conoscenze relative all’escussione dei pegni derivano da quanto riferitole dal fratello, e che precedentemente ella neppure sapeva che questi avesse soldi in Svizzera (verbale 21 marzo 2016, p. 4-5). Il doc. Q è invero più dettagliato e contiene svariati elementi compatibili con le tesi dell’attore, che possono lasciare ipotizzare un suo coinvolgimento con i fondi in questione. Il documento ciononostante non si riferisce esplicitamente a O__________ 2 o S____________________ 2, né ai pegni, né alla proprietà di AP 1, né dimostra su quali conti o rubriche fossero depositati suoi averi, né tantomeno per quale ammontare, per cui esso non può dimostrare le tesi attoree.

26.      In sintesi, dagli atti risultano diversi elementi che lasciano supporre la presenza, su conti svizzeri gestiti da __________ R__________ e/o __________ G____________________, di averi riconducibili all’attore, che possono essere confluiti, almeno in parte, nelle relazioni oggetto della presente causa. Non sono tuttavia emerse prove univoche e precise indicazioni relative a specifici conti, importi e movimentazioni, quanto piuttosto indizi e conclusioni basate su testimonianze incerte o di ridotto valore probatorio, ipotesi e deduzioni tutt’altro che incontrovertibili, considerata pure la verosimile esistenza, su vari conti, di averi appartenenti a __________ R__________ e/o __________ G__________ (v. ad esempio interrogatorio di AP 1, verbale del 22 marzo 2016, p. 6), senza che si possa ricostruire con la necessaria trasparenza l’origine, l’ammontare e la distribuzione degli averi di pertinenza delle varie persone coinvolte. In particolare, l’attore non ha specificato né tantomeno dimostrato quali conti e quali averi abbia ereditato dal padre presso il __________ e come essi siano stati movimentati, né ha dimostrato con la sufficiente gradazione probatoria l’esistenza e l’ammontare di suoi averi sui vari conti che hanno poi alimentato S__________ 2 e O__________ 2. L’assenza di una prova piena, le circostanze fumose e i dubbi che hanno indotto il Pretore a respingere la pretesa attorea emergono peraltro in modo lampante dal riassunto delle tesi esposto alle p. 20-24 del gravame, ove i vari passaggi risultano per la maggior parte non sufficientemente sostanziati e le relative conclusioni non si impongono con la chiarezza che l’appellante pretende.

27.      L’appellante postula l’assunzione in questa sede della lista di prove indicata alle p. 24 seg. dell’impugnativa (informazioni scritte ed edizioni documenti dalla controparte, da __________ G__________ e da __________), subordinatamente il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché assuma tali prove, poiché indebitamente respinte in violazione del suo diritto alla prova (art. 152 CPC). Esse, indipendentemente dal fatto che i conti siano intestati a un terzo, avrebbero chiari legami con la fattispecie e con l’attore sulla base delle prove già raccolte e sarebbero suscettibili di contenere elementi rilevanti ai fini della risposta al quesito pregiudiziale. Ciononostante, nella misura in cui l’appellante si limita a simili affermazioni del tutto generiche, senza indicare, per ciascuna prova richiesta, perché essa sarebbe rilevante e cosa dovrebbe dimostrare, le richieste probatorie sono irricevibili per carenza di motivazione. Va peraltro ricordato che il giudice può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”), e che un’istanza di edizione non può formare oggetto di una domanda inquisitoria o investigativa a mero scopo esplorativo per sapere quali documenti in possesso di terzi siano suscettibili di fornire materia di prova nel contenzioso fra le parti (divieto dell’inquisizione, o fishing expedition). Il richiedente vi può fare capo solo qualora si sappia quali siano i documenti invocati ed essi siano destinati a provare fatti conosciuti e allegati dalla parte richiedente (v. IICCA del 12 maggio 2006, inc. 12.2005.152, consid. 5).

28.      L’appellante menziona specificamente, nelle motivazioni del gravame, soltanto tre auspicati mezzi di prova (appello, p. 3-5, 11 e 14), per cui l’assunzione delle ulteriori prove, per le quali manca qualsivoglia argomentazione circa la loro rilevanza, è in questa sede esclusa. Quanto alle tre prove menzionate, la relativa motivazione è appena accennata, se non addirittura assente.

29.      Con riguardo all’edizione di documenti da __________, tale richiesta non era più contenuta nello scritto 7 dicembre 2016 con cui l’attore postulava l’assunzione della rimanente documentazione da AO 1e __________ G__________i, ciò che costituisce una rinuncia implicita alla relativa prova. In ogni caso, la richiesta non potrebbe essere accolta. Nello specifico, l’appellante rileva la possibilità che la documentazione del conto I__________ comprenda documenti relativi al rapporto fiduciario in essere con la S__________ e permetta di determinare, sulla base di una ricostruzione concreta dei flussi di denaro, chi ne fosse il vero proprietario (v. p. 5 e 11 appello). A suo dire, tale richiesta non sarebbe indagatoria, poiché l’esistenza del conto è stata confermata da __________ Pi__________ e da esso risultano accrediti in favore di L__________ (doc. 10, avviso di accredito 16 marzo 2005) e dei conti oggetto della presente procedura. Queste affermazioni sono tuttavia soggettive, generiche e non sostanziate. Agli atti non vi sono prove attestanti che un conto denominato I__________ abbia alimentato O__________ 2 o S__________ 2, né l’appellante le indica. Come già sopra esposto (v. consid. 20, a cui si rinvia), nemmeno risulta un legame del conto I__________ con le persone coinvolte nella vertenza o menzionate dal teste__________ Pi__________, le cui dichiarazioni incerte non hanno trovato riscontri oggettivi. L’appellante nemmeno può essere seguito quando afferma che lo stesso Pretore avrebbe considerato come rilevante il rapporto fiduciario in essere con la S__________, avendo il primo giudice invece osservato che la circostanza non può essere associata ai conti e ai fondi oggetto di questa causa (p. 9 dell’impugnato giudizio). La decisione pretorile di non ammettere ulteriori edizioni da __________ è pertanto condivisibile e merita conferma.

30.      L’appellante postula l’edizione degli avvisi di accredito 27 luglio 2004 corrispondenti all’ordine di bonifico di pari data trasmesso da __________ G__________ a __________ in favore di conti presso AO 1 e __________, ed emerso nell’edizione documenti relativa al conto M__________, ma nelle motivazioni non spiega concretamente quali flussi di denaro intende dimostrare, e per quali motivi, né rinvia puntualmente a relative argomentazioni di prima sede, limitandosi genericamente, a p. 4 in fondo dell’impugnativa, a indicare che l’acquisizione agli atti degli avvisi di accredito permetterebbe di determinare “l’esatta provenienza dei fondi confluiti sui conti”. Trattasi di una motivazione del tutto generica e insufficiente che non può essere presa in considerazione, di qui la sua irricevibilità. L’ordine di bonifico 27 luglio 2004 riguarda peraltro unicamente il conto M__________ (già oggetto di edizione documenti), che secondo gli accertamenti pretorili ha alimentato sia i conti dell’attore presso __________, sia S__________ e D__________ presso AO 1 (la cui documentazione è già agli atti unitamente a quella di O__________ e OD__________, v. doc. B-E). Questi flussi di denaro non possono dimostrare alcunché nella misura in cui non è stato dimostrato che i fondi d’origine appartenessero all’attore, e non si vede dunque quali elementi decisivi potrebbero apportare gli eventuali avvisi di accredito ivi riferiti. In altre parole, l’afflusso di fondi da un conto terzo non può dimostrare alcunché se non si può chiarire (come non è stato fatto nella fattispecie) chi fosse l’ADE, e in che misura, di quel conto.

31.      L’appellante sostiene altresì che l’edizione documenti dalla controparte potrebbe portare conferma della sottoscrizione di procure a favore di suoi parenti e determinare a quali conti tale documentazione facesse riferimento, essendo ciò controverso fra i testimoni. Egli non indica tuttavia quali testimoni avrebbero fornito queste informazioni fra loro contraddittorie, venendo meno al suo onere di motivazione. Ad ogni modo il figlio dell’attore, __________, non ha saputo riferire con precisione quali fossero i conti in questione. Lo ha fatto __________ N__________, indicando che si trattava di S__________ e O__________ e non dei conti oggetto dell’escussione del pegno. Il medesimo teste ha osservato che le procure non sono state formalizzate a seguito della mancata ratifica di __________ G__________ (circostanza che l’appellante non contesta debitamente) e che sono conseguentemente state distrutte. Non si vede dunque quale risultato potrebbe apportare la postulata edizione di documenti, né la loro esistenza dimostrerebbe la proprietà di AP 1 sui fondi in questione e per quale ammontare.

32.      Ne discende che le richieste probatorie dell’appellante non possono essere accolte, e che la decisione del giudice di prime cure di negare la legittimazione attiva dell’attore dev’essere confermata, non essendo quindi necessario affrontare gli ulteriori temi sollevati da AO 1 nella sua risposta all’appello (ovvero l’impossibilità anche per l’avente diritto economico di un conto di agire contro la banca, o l’intervenuta prescrizione di pretese derivanti da un eventuale atto illecito).

33.      In conclusione, l’appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 5'562'000.-, pari all’incirca a fr. 6'100’000.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 55'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 13 cpv. 1 RTar, tenuto conto delle spese e dell’IVA ma pure della manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa, sono quantificate in fr. 20’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                       1.   L’appello 14 settembre 2018 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 55’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 20’000.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

-       -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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