Incarto n. 12.2017.86
Lugano 10 ottobre 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Walser
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.261 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17 dicembre 2012 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 69'924.75 oltre interessi al 5% dall’11 maggio 2012;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 8 maggio 2017 ha respinto;
appellante l'attrice con appello 8 giugno 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 28 agosto 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. La società svizzera AP 1 e la società italiana AO 1 sono state legate per alcuni anni da un contratto di agenzia, retto dal diritto svizzero, in base al quale la prima, in qualità di agente, si impegnava a promuovere in Svizzera, Germania e Austria i prodotti vitivinicoli (e meglio dei vini della zona del __________) della seconda, in qualità di mandante.
La loro collaborazione, iniziata nel 2003 / 2004, è terminata a seguito di un incontro tra le parti avvenuto il 24 gennaio 2012.
2. Con petizione 17 dicembre 2012, inoltrata dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire, AP 1, sostenendo che il contratto le era stato rescisso con effetto immediato senza che vi fossero dei motivi gravi a lei imputabili, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di € 69'924.75 oltre interessi al 5% dall’11 maggio 2012, somma pari alle provvigioni che sarebbero maturate nel periodo di disdetta (art. 418r cpv. 2 e 337c cpv. 1 CO) e all’indennità per la clientela (art. 418u CO).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Con l’appello 8 giugno 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 28 agosto 2017, l'attrice, preso atto che il Pretore con decisione 8 maggio 2017 aveva respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'300.- e le spese, comprensive di quelle della procedura di conciliazione di fr. 100.-, a suo carico, obbligandola altresì a rifondere alla controparte fr. 6'500.- per ripetibili (dispositivo n. 2), ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Delle argomentazioni del giudice di prime cure e delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
4. Giusta l’art. 418r CO tanto il mandante quanto l’agente possono in ogni tempo sciogliere immediatamente il contratto per cause gravi (cpv. 1), ritenuto che in tal caso le disposizioni relative al contratto di lavoro sono applicabili per analogia (cpv. 2).
Per l’art. 337c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata del contratto.
4.1. Nella sua decisione il Pretore, esprimendosi sulla pretesa attorea relativa alle provvigioni che sarebbero maturate nel periodo di disdetta (art. 418r cpv. 2 e 337c cpv. 1 CO), ha ritenuto che la versione della convenuta, secondo cui in occasione dell’incontro avvenuto il 24 gennaio 2012 le parti avrebbero rescisso consensualmente il contratto, confermata dalla deposizione del nuovo (dal luglio 2010) amministratore delegato (recte: membro del consiglio di amministrazione) della convenuta M__________ d__________ P__________ (interrogatorio M__________ d__________ P__________ p. 11) nonché dalla comunicazione, allestita congiuntamente tra le parti (interrogatorio __________ d__________ P__________) e poi inviata ai clienti (doc. 7), apparisse senz’altro più verosimile della versione dell’attrice, secondo cui la controparte avrebbe allora deciso di interrompere unilateralmente la collaborazione, riportata unicamente dal suo amministratore (recte: socio e gerente) A__________ S__________ (interrogatorio A__________ S__________ p. 7). E ha aggiunto che in ogni caso l’attrice non aveva provato che a quel momento la convenuta aveva rescisso il contratto con effetto immediato, con il che il riconoscimento di quanto da lei rivendicato era escluso.
4.2. In questa sede (appello p. 10 seg.) l’attrice ha evidenziato che la comunicazione poi inviata ai clienti (doc. 7) era stata sottoscritta solo dal nuovo (dal luglio 2010) amministratore delegato della convenuta R__________ L__________ e che il neo membro del consiglio di amministrazione della stessa M__________ d__________ P__________ in occasione della sua deposizione aveva dichiarato che la controparte era stata semplicemente informata in merito a quel documento, che costituiva così “un’iniziativa unilaterale” della convenuta e non “una scelta comune” (interrogatorio M__________ d__________ P__________: “questo è il comunicato che abbiamo preparato per i clienti e mandato agli stessi. Penso di averlo mandato anche al signor S__________, quantomeno per conoscenza”); essa ha aggiunto che quel membro del consiglio di amministrazione della convenuta aveva pure affermato che vi erano in seguito state discussioni tra le parti, poi non sfociate in un accordo, per l’attribuzione a suo favore di un’indennità, il che provava l’esistenza di una rescissione del contratto con effetto immediato (interrogatorio M__________ d__________ P__________: “non credo che in quella sede facemmo un’offerta di pagamento di un’indennità, mentre dopo quell’offerta fu senz’altro fatta, ed era qualcosa attorno ai 15 / 17 mila euro, ossia una proporzione di quanto pagato nell’anno precedente, ma fu rifiutata …”).
4.2.1. La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che l’attrice non ha spiegato per quali ragioni il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto senz’altro più verosimile la versione della convenuta e comunque non provata la rescissione del contratto con effetto immediato fosse errato e dovesse con ciò essere modificato (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). L’attrice non si è in effetti confrontata con l’assunto pretorile secondo cui la versione della convenuta era stata confermata dalla deposizione del suo nuovo membro del consiglio di amministrazione e secondo cui, sempre da quella deposizione, era risultato che la comunicazione poi inviata ai clienti (doc. 7), che pure confermava quella versione, era stata allestita congiuntamente tra le parti.
4.2.2. La censura sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche se per ipotesi fosse stata ricevibile. È in effetti a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la versione della convenuta fosse stata confermata dalla deposizione del suo neo membro del consiglio di amministrazione (interrogatorio M__________ d__________ P__________ p. 11: “… verso gennaio 2012, ci siamo incontrati io e il sig. S__________ e abbiamo deciso di interrompere la collaborazione … Per quanto riguarda ora il tema dell’interruzione del rapporto contrattuale con la AP 1, io ho parlato a più riprese con il sig. S__________ e mi ricordo che andò da lui dove fu condivisa con lui la nostra decisione di interrompere i nostri rapporti contrattuali …”) e che, sempre da quella deposizione, fosse risultato che la comunicazione poi inviata ai clienti (doc. 7), che a sua volta confermava tale versione, era stata allestita congiuntamente tra le parti (interrogatorio M__________ d__________ P__________ p. 11 seg.: “Ricordo che ci siamo lasciati dicendoci di preparare un comunicato stampa da dare al mercato … Mi viene mostrato il doc. 7. Questo è il comunicato che abbiamo preparato per i clienti e mandato agli stessi …”). Il fatto che il neo membro del consiglio di amministrazione della convenuta possa aver pure affermato che vi erano in seguito state discussioni tra le parti per l’attribuzione di un’indennità a favore dell’attrice è per contro irrilevante, da quella deposizione non risultando che quell’indennità, per altro mai corrisposta, potesse essere dovuta proprio per la rescissione ingiustificata del contratto con effetto immediato (art. 418r cpv. 2 e 337c cpv. 1 CO) e non piuttosto per compensare l’aumento di clientela di cui la convenuta avrebbe eventualmente potuto beneficiare al termine del contratto (art. 418u CO).
In tali circostanze, il giudizio con cui il primo giudice ha ritenuto che in ogni caso l’attrice non avesse provato che a quel momento la convenuta aveva rescisso il contratto con effetto immediato, di modo che il riconoscimento di quanto da lei rivendicato era escluso, è del tutto ineccepibile.
5. Ai sensi dell’art. 418u CO se con la sua attività, l’agente ha considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante e se questi o il suo successore legale trae notevole profitto dalle sue relazioni d’affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto, l’agente o i suoi eredi hanno diritto, per quanto ciò non sia contrario all’equità, ad un’adeguata indennità, ritenuto che tale diritto non può essere soppresso (cpv. 1); detta indennità non può tuttavia sorpassare il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o secondo la media della durata contrattuale effettiva se questa è più breve (cpv. 2); nessuna indennità è dovuta se il contratto è stato sciolto per una causa imputabile all’agente (cpv. 3). In base all’art. 8 CC, l’agente deve provare di aver considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante e che quest’ultimo o il suo successore legale trae notevole profitto dalle sue relazioni d’affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto, ritenuto che per l’adempimento di quest’ultima condizione non è richiesto un particolare rigore probatorio (DTF 103 II 277 consid. 2 e 4b).
5.1. Il Pretore, esprimendosi sulla pretesa attorea relativa all’indennità per la clientela (art. 418u CO), ha ritenuto che l’aumento della clientela grazie all’attività dell’attrice non potesse essere considerato chiaro o provato. Da un lato ha rilevato che il mantenimento della clientela preesistente ad opera dell’attrice non aveva necessariamente comportato un valore aggiunto per la convenuta. Dall’altro ha evidenziato che l’attrice all’inizio aveva acquisito alcuni nuovi clienti, ma tuttavia li aveva poi persi a fronte dell’aumento dei prezzi nel 2011. Quanto alla prova peritale, la stessa non aveva infine potuto generare sicurezza, non potendosi paragonare i dati apportati dalle parti. Dall’analisi dei dati non era stato in pratica possibile evincere il dato qualificato necessario al fine di ritenere la pretesa provata, ossia l’effettivo aumento della clientela grazie all’attività dell’attrice.
Sempre a suo giudizio, l’affermazione dell’attrice secondo cui nel 2012 la convenuta avrebbe poi mantenuto la clientela da lei procurata abbassando i prezzi proprio grazie al venir meno della commissione dovutale andava a sua volta relativizzata, visto e considerato che non era dato a sapere quanti clienti fossero rimasti presso la convenuta e con quanti di loro il prezzo fosse stato abbassato e ritenuto come la riduzione dei prezzi praticati dalla convenuta fosse pure dovuta all’eliminazione delle “superpromozioni” effettuate in corso di contratto (teste S__________ C__________ C__________), sicché il prezzo dei vini del 2012 sarebbe stato maggiore di circa € 2.- rispetto al 2010.
Per altro, proprio il fatto che l’attrice avesse dapprima aumentato la clientela e poi, a seguito dell’aumento dei prezzi, l’avesse persa, era un indizio di un suo inadempimento contrattuale, essa non essendosi di fatto indirizzata alla tipologia di clienti auspicata dalla convenuta, cioè a quelli che avrebbero saputo apprezzare la qualità dei suoi prodotti, per la particolare modalità di produzione biologica e biodinamica, a prescindere dal prezzo.
5.2. In questa sede (appello p. 11 segg.) l’attrice ha innanzitutto illustrato le risultanze istruttorie che proverebbero l’avvenuto aumento della clientela a seguito della sua attività, menzionando in particolare: la testimonianza di M__________ S__________ J__________, che aveva confermato che i doc. K - O erano le statistiche dell’attrice relative al fatturato provvigioni per le vendite dei prodotti della convenuta; la testimonianza di P__________ B__________, secondo cui, da una lista di clienti, risultava che a fronte di 20 clienti preesistenti ve n’erano altri 400 acquisiti dall’attrice direttamente o indirettamente tramite la convenuta; la testimonianza di M__________ S__________, che aveva riferito come a fronte di 2 grossi clienti “ereditati” ne fossero stati acquisti 5 di nuovi; il tutto, rilevando che quest’ultima circostanza era stata riportata anche dal precedente (fino al luglio 2010) amministratore delegato della convenuta C__________ T__________, sentito quale teste. Ne ha così concluso che “l’aumento appare palese anche esaminando le cifre prodotte dalle parti” e che “le differenze esposte in sede di perizia sono comunque minime e non possono … costituire una prova contraria alle tesi della AP 1”.
Ha poi ribadito la rilevanza del fatto che nel 2012 la convenuta avesse mantenuto la clientela da lei procurata abbassando i prezzi proprio grazie al venir meno della commissione del 10% a lei dovuta, osservando che la riduzione dei prezzi praticati dalla convenuta tra il 2011 e il 2012, chiaramente dimostrata dal confronto dei relativi listini prezzi (doc. F e Q), non era in alcun modo riconducibile all’eliminazione delle “superpromozioni”.
Ed ha infine contestato l’assunto pretorile, per altro mai addotto nemmeno dalla controparte, che le aveva imputato un inadempimento contrattuale per non essersi indirizzata alla tipologia di clienti auspicata dalla convenuta, rilevando che l’aumento della clientela e della cifra d’affari intervenuto non era mai stato contestato ed anzi era stato salutato con favore dal precedente amministratore delegato della stessa.
5.2.1. La censura dev’essere disattesa già per il fatto che in questa sede l’attrice non è stata in grado di dimostrare l’erroneità dell’argomentazione principale addotta sul tema dal Pretore, quella secondo cui dall’analisi dei dati non era stato possibile evincere l’effettivo aumento della clientela grazie alla sua attività.
L’attrice non si è in effetti confrontata con l’assunto pretorile, anch’esso principale, secondo cui il mantenimento della clientela preesistente non aveva necessariamente comportato un valore aggiunto per la convenuta e soprattutto secondo cui essa, pur avendo inizialmente acquisito alcuni nuovi clienti, in seguito li aveva tuttavia persi a fronte dell’aumento dei prezzi nel 2011. Il fatto che essa, confrontata con l’ulteriore assunto pretorile, secondo cui la prova peritale non aveva infine potuto generare sicurezza non essendo possibile paragonare i dati apportati dalle parti, abbia qui obiettato, a ragione (perizia p. 3 seg.), che “le differenze esposte in sede di perizia sono comunque minime e non possono … costituire una prova contraria alle tesi della AP 1” non basta a migliorare la sua posizione, quell’argomentazione del Pretore essendo di natura abbondanziale rispetto a quella precedente.
Del resto neppure dalle prove testimoniali e peritali addotte in questa sede dall’attrice è in definitiva stato possibile evincere se e quale fosse stato l’effettivo aumento della clientela a seguito dell’attività da lei svolta, non potendo bastare la sua apodittica affermazione, generica e non suffragata dalle necessarie prove, secondo cui “l’aumento appare palese anche esaminando le cifre prodotte dalle parti”. Da quelle prove si poteva in effetti evincere unicamente che i doc. K - O erano le statistiche dell’attrice relative al fatturato provvigioni per le vendite dei prodotti della convenuta (teste M__________ S__________ J__________ p. 1 seg.), che, da una lista di clienti, risultavano 20 clienti preesistenti e altri 400 acquisiti dall’attrice direttamente o indirettamente tramite la convenuta (teste P__________ B__________ p. 4), che a fronte di 2 grossi clienti “ereditati” ne erano stati acquisti 5 di nuovi (teste M__________ S__________ p. 4), che tra il 2004 e il 2010 le vendite e il fatturato in Svizzera, Germania e Austria erano aumentati molto (teste C__________ T__________ p. 3 seg.) e che “le differenze esposte in sede di perizia sono comunque minime”.
5.2.2. Atteso che la censura non poteva essere accolta già per le considerazioni appena esposte, non sarebbe invero necessario esaminare se il Pretore ha ritenuto a ragione o meno che l’attrice nemmeno avesse provato che la convenuta avrebbe tratto notevole profitto, anche dopo lo scioglimento del contratto, dalle sue relazioni d’affari con i clienti procacciati dall’attrice.
Ad ogni buon conto le censure sollevate dall’attrice su tale questione sarebbero state a loro volta destinate all’insuccesso. L’attrice non si è in effetti confrontata con l’assunto pretorile principale, secondo cui non era dato a sapere quanti clienti nel corso del 2012 fossero rimasti presso la convenuta e con quanti di loro il prezzo fosse stato abbassato. E anche laddove si è confrontata effettivamente con l’ulteriore assunto pretorile, e meglio con quello secondo cui la riduzione dei prezzi praticati dalla convenuta, chiaramente dimostrata dal confronto dei listini prezzi 2011 e 2012 (doc. F e Q), era riconducibile anche all’eliminazione delle “superpromozioni” autorizzate in vigenza del contratto, non è tuttavia stata in grado di dimostrarne l’erroneità (cfr. anzi teste S__________ C__________ C__________ p. 4 seg. e interrogatorio R__________ L__________ p. 6 e 9), tanto più che quell’eventuale circostanza, quand’anche fosse stata dimostrata, nemmeno sarebbe stata tale da migliorare la sua posizione, quell’argomentazione del Pretore essendo anche qui di natura abbondanziale rispetto a quella precedente.
Del resto, come meglio si dirà (sub consid. 5.3), non è dato di comprendere come il fatto che la convenuta avrebbe poi mantenuto la clientela procurata dall’attrice abbassando i prezzi proprio grazie al venir meno della commissione del 10% a lei dovuta fosse tale da provare che essa, anche dopo lo scioglimento del contratto, avrebbe tratto notevole profitto dalle sue relazioni d’affari con i clienti così procacciati.
5.2.3. L’attrice può invece essere seguita - ma ciò a ben vedere è irrilevante per l’esito della lite - laddove ha rimproverato al Pretore di averle imputato un inadempimento contrattuale per non essersi indirizzata alla tipologia di clienti che avrebbero saputo apprezzare la qualità dei suoi prodotti a prescindere dal prezzo applicato. A parte il fatto che nemmeno la controparte aveva mai sostenuto una tale tesi, è in effetti incontestabile che l’aumento della clientela e della cifra d’affari intervenuto a seguito dell’iniziale politica dei prezzi bassi era conforme al contratto ed in particolare ai desiderata del precedente (fino al luglio 2010) amministratore delegato della convenuta, che mirava in un primo tempo a ricostituire il mercato rispettivamente a guadagnare quote di mercato (teste C__________ T__________ p. 4 segg. e 10), poco importando se gli azionisti della convenuta, ritenuto che la politica così adottata dei prezzi “sotto costo” generava continue perdite per la società (interrogatori R__________ L__________ p. 6 seg. e M__________ d__________ P__________ p. 9 segg., testi S__________ C__________ C__________ p. 3 seg. e C__________ T__________ p. 10), avrebbero invece preferito prezzi più alti e ciò pure a scapito di un minor smercio (teste C__________ T__________ p. 4).
5.3. A titolo abbondanziale, si osserva che il giudizio con cui la pretesa relativa all’indennità per la clientela è stata respinta sarebbe stato da confermare anche per un’altra ragione.
Dagli atti di causa ed in particolare dal doc. 6 è in effetti risultato che dalla stipulazione del contratto (approssimativamente ad inizio 2004) alla sua conclusione (approssimativamente ad inizio 2012) la cifra d’affari annuale in Svizzera, Germania e Austria della convenuta - che invero durante il contratto, in alcuni anni, era anche raddoppiata e persino triplicata - si era per finire ridotta, dopo l’aumento dei prezzi deciso nel 2011, di oltre l’11% rispetto a quella iniziale. Stando così le cose, non si può certamente ritenere che l’attrice abbia aumentato, oltretutto in modo considerevole, il numero dei clienti della convenuta e che quest’ultima possa trarre un profitto, oltretutto notevole, dalle sue relazioni d’affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto. Il fatto che nel corso del 2012 la convenuta abbia poi provveduto a ridurre i prezzi, fors’anche - ma non solo - in ragione della provvigione contrattuale che in tal caso aveva “risparmiato”, non modifica in alcun modo questa situazione, anche perché l’attrice non ha provato che la controparte sia in tal modo riuscita a “recuperare” almeno una parte dei clienti, che erano stati da lei procacciati quando, tra il 2004 e il 2010, i prezzi erano stati tenuti bassi e che si erano poi rivolti altrove quando, nel 2011, i prezzi erano stati aumentati.
Oltretutto, se, per ipotesi, nel corso del 2012 la convenuta avesse invece riproposto la politica dei prezzi adottata con l’attrice fino al 2011, più che conseguire un profitto avrebbe semmai continuato a subire delle perdite, ciò che avrebbe a sua volta impedito l’attribuzione di un’indennità per la clientela.
6. Ma, a prescindere da quanto precede, si osserva che l’eventuale accoglimento delle censure sollevate dall’attrice non avrebbe in ogni caso permesso di accogliere le pretese da lei azionate.
Dalla decisione pretorile e dall’appello, del tutto silenti sul tema, non è in effetti possibile comprendere a quanto ammontino singolarmente queste due pretese, come le stesse siano state calcolate e sulla base di quali circostanze di fatto (si pensi già solo alle cifre d’affari conseguite dalla convenuta e alle provvigioni incassate dall’attrice) e di diritto, addotte prima e accertate poi, quei calcoli potessero eventualmente essere riconosciuti. Ritenuto che la procedura d’appello è un procedimento indipendente (DTF 142 III 413 consid. 2.2.1 con rif. al Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in FF 2006 p. 6746) e non è la semplice prosecuzione di quello innanzi al Pretore, le allegazioni delle parti e le risultanze istruttorie che non risultano già dalla decisione pretorile, per poter essere se del caso considerate in seconda sede, devono esservi riproposte dalle parti, per cui in assenza di questi elementi un giudizio da parte di questa Camera non è possibile (cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Ravvisando implicitamente la problematica, l’attrice, in questa sede (appello p. 18 seg.), ha ritenuto che la stessa potesse essere risolta con la sua seguente affermazione “senza voler riprendere quanto già affermato nei precedenti allegati di causa a cui ci si permette di riferirsi, si dirà come sono chiaramente date le condizioni degli art. 337c, cpv. 1 e 418u CO”. A torto. Alla luce delle esigenze di motivazione imposte dall’art. 311 cpv. 1 CPC, il semplice rinvio agli atti di prima istanza come quello formulato nell’occasione dall’attrice, generico e per nulla concreto, non è in effetti sufficiente (cfr. Verda Chiocchetti in Commentario pratico al CPC, IIª ed., Vol. 2, n. 27 ad art. 311; cfr. pure TF 28 maggio 2015 5A_751/2014 consid. 2.2 e 2.6 in cui l’Alta Corte ha ritenuto conforme al diritto federale l’opinione dell’Obergericht di Zurigo [OG/ZH 22 agosto 2014 LC130032 consid. 5.4 p. 55], secondo cui in una fattispecie in cui il Bezirksgericht, a seguito dell’esito della causa, non aveva ritenuto possibile o necessario trattare una determinata questione regolarmente sollevata innanzi a lui, la parte appellante, per far sì che la stessa fosse invece esaminata in seconda sede, poteva eccezionalmente accontentarsi di rinviare sul tema ai suoi allegati di prima istanza ma solo indicando concretamente le pagine e i paragrafi dell’atto di causa dove aveva sollevato quella questione).
7. Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di € 69'924.75, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 8 giugno 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).