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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.08.2017 12.2017.4

8 août 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,737 mots·~9 min·5

Résumé

Competenza territoriale. Fattispecie internazionale

Texte intégral

Incarto n. 12.2017.4

Lugano 8 agosto 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2015.195 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 19 agosto 2015 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

  contro  

AO 1, AO 2 e AO 3 tutti rappr. dall’ RA 2  

con cui ha chiesto di condannare i convenuti in solido al pagamento di fr. 401'000.- e di € 37'500.oltre interessi, domanda confermata in sede di replica 20 gennaio 2016, con l’aggiunta della richiesta formulata in via subordinata di obbligare i convenuti, con il vincolo della solidarietà, al versamento di fr. 450'000.oltre interessi;

e ora sull’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito a statuire sulle pretese nei confronti di AO 3, che il Pretore ha accolto con decisione 24 novembre 2016 dichiarando irricevibile la petizione nei confronti di tale convenuto;

così come sulla non ammissione di nuovi documenti presentati dall’attore in occasione delle prime arringhe, decisa dal primo giudice nel medesimo giudizio testé menzionato;

appellante l’attore con appello 13 gennaio 2017, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza territoriale e di ammettere i doc. AH, AI, AJ, AK da lui prodotti all’udienza di prime arringhe, con protesta di spese processuali e ripetibili di appello;

mentre con risposta 23 marzo 2017 i convenuti postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di spese giudiziarie di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   Con petizione 19 agosto 2015 AP 1, __________, ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1, AO 2 e AO 3 – il primo domiciliato a __________ (__________), il secondo a __________ (__________) e il terzo a __________ – chiedendo la loro condanna in solido al pagamento di fr. 401'000.- e di € 37'500.- oltre interessi in relazione con le vendite di due bronzi di epoca romana. Con risposta 2 novembre 2015 i convenuti hanno postulato, in via principale, di dichiarare irricevibile la petizione, in via subordinata di respingerla. Essi hanno chiesto di evadere in via pregiudiziale la questione della competenza territoriale del giudice adito, a loro dire non data nei confronti del convenuto AO 3. Con replica 20 gennaio 2016 l’attore si è confermato nella propria domanda, soggiungendo in via subordinata di condannare in solido i convenuti al versamento di fr. 450'000.- oltre interessi. Con duplica 13 aprile 2016 i convenuti hanno ribadito la loro posizione. In occasione del dibattimento 10 giugno 2016 le parti si sono confermate nelle rispettive antitetiche domande. L’attore ha chiesto peraltro l’ammissione dei doc. AH, AI, AJ e AK quali nuovi mezzi di prova. Per quanto di pertinenza del presente giudizio, con decisione 24 novembre 2016 il Pretore ha deciso in primo luogo, in applicazione dell’art. 125 lit. a) CPC, sull’eccezione di incompetenza territoriale, ammettendola per quanto concerne il convenuto AO 3 e, quindi, dichiarando irricevibile la petizione nei suoi confronti. Nel medesimo giudizio il primo giudice ha altresì non ammesso i nuovi documenti prodotti dall’attore in occasione delle prime arringhe.

                                  B.   Con appello 13 gennaio 2017 l’attore è insorto contro la decisione testé menzionata, chiedendone la riforma nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza territoriale e di ammettere i doc. AH, AI, AJ, AK da lui prodotti all’udienza di prime arringhe. Con risposta 23 marzo 2017 i convenuti postulano invece la reiezione del gravame.

e considerato

in diritto:                  1.   Il Pretore ha rilevato che la “scrittura privata” di cui al doc. B non era stata sottoscritta da AO 3 e che l’attore non aveva dimostrato che quest’ultimo avesse comunque separatamente firmato una proroga di foro al tribunale di Lugano. Posto che la Convenzione di Lugano (in seguito: CLug) prescrive la forma scritta di una simile clausola, il primo giudice ha reputato che non era stata pattuita alcuna valida proroga di foro tra l’attore e il convenuto in questione. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile la petizione nei suoi confronti.

                                   2.   L’appellante sostiene di aver “esposto e documentato un ben preciso scenario” dinanzi al primo giudice, secondo cui AO 3 era al corrente della cosiddetta “operazione in essere” e degli impegni risultanti dal doc. B. Egli avrebbe, al riguardo, assunto l’esplicito impegno di corrispondergli una parte dei relativi proventi, a suo dire in base a un piano di riparto prestabilito e condiviso in dettaglio. L’attore rinvia al contenuto degli allegati introduttivi, “segnatamente alle allegazioni riportate a pag. 8-10 di replica, nonché alle ulteriori dichiarazioni rese in udienza” e a quanto risulterebbe dai documenti E, I, J, K, M e R, così come dalle dichiarazioni scritte di tale convenuto, indicando dei precisi passaggi contenuti nei doc. AA e AB. L’appellante conclude affermando che risulta quindi indubbio che vi fosse un rapporto contrattuale anche con il convenuto in questione, rispettivamente che quest’ultimo fosse l’esecutore nell’operazione in essere e in quella che avrebbe dovuto essere la spartizione dell’incasso. Secondo l’attore la competenza del tribunale adito sarebbe di conseguenza data in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 CLug, alla luce del suo domicilio nel Distretto di Lugano e della natura dell’obbligazione dedotta in giudizio, da adempiersi tramite pagamento in denaro.

                                   3.   L’appellante non contesta, quindi, l’assenza di una proroga di foro scritta pattuita tra l’attore e AO 3, bensì critica il Pretore per non aver applicato alla fattispecie l’art. 5 cpv. 1 CLug. La censura non può essere seguita già per il fatto che AO 3 è domiciliato a __________, ossia nel territorio di uno Stato non vincolato dalla Convenzione in questione. Lo stesso attore ha indicato tale domicilio negli allegati di prima istanza. In appello fa riferimento a un domicilio in __________ (__________), che però non trova riscontro agli atti ed è sconfessato dal doc. 2 prodotto dagli appellati (ammissibile in questa sede senza formalità poiché inerente al presupposto processuale della competenza territoriale, da esaminare d’ufficio dal giudice: art. 59 seg. CPC). Giusta l’art. 4 cpv. 1 CLug se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato vincolato dalla presente convenzione, dalla legge di quello Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23. La fattispecie non rientra nell’elenco di cui all’art. 22 testé menzionato. Sulla proroga di competenza (art. 23), già si è detto.

                                   4.   Nemmeno soccorre alla tesi dell’appellante l’applicazione degli art. 112 seg. LDIP. Invero, l’art. 112 cpv. 1 LDIP non è applicabile già per il fatto che il convenuto non è domiciliato e non ha la dimora abituale in Svizzera. L’art. 113 LDIP prevede che se la prestazione caratteristica del contratto dev'essere eseguita in Svizzera, l'azione può essere proposta anche al tribunale svizzero del luogo di adempimento di tale prestazione. L’appellante afferma che AO 3 rivestiva il ruolo di esecutore, a titolo fiduciario, dell’operazione di vendita all’asta dei due bronzi romani, con l’impegno di voler poi corrispondergli, in base a un piano di riparto prestabilito e condiviso in dettaglio, una parte dei proventi derivanti da tale vendita (gravame, pag. 3 in alto e in fondo). Nella petizione egli ha asserito che la vendita all’asta delle statue sarebbe dovuta avvenire per mano di AO 3 e il relativo incasso per il tramite di una società che lo stesso avrebbe appositamente fatto costituire a __________ (pag. 4 in basso). Quand’anche una simile ipotesi fosse vera (ossia che esistesse un contratto tra l’attore e AO 3), si sarebbe quindi in presenza di un rapporto di mandato, con la conseguenza che la prestazione caratteristica era quella, asserita proprio dall’appellante, di procedere alla vendita all’asta degli oggetti in questione. In tal caso il luogo di adempimento coincide con il domicilio del debitore quando l’asserita obbligazione ebbe inizio (art. 74 cpv. 2 cifra 3 CO), che non risulta essere Lugano. In definitiva, la decisione del Pretore sul presupposto processuale della competenza territoriale resiste alla critica.

                                   5.   Alla luce di quanto suesposto non vi è motivo di chinarsi sulle ulteriori censure formulate al punto 3, pag. 3 seg., del proprio gravame. Da un lato, come indicato dall’appellante medesimo sono subordinate all’esistenza della competenza territoriale, che nella fattispecie difetta. Dall’altro, il Pretore ha motivato il rifiuto di assunzione di tali documenti poiché il tema della cosiddetta “operazione in essere”, in particolare il suo buono o cattivo esito, non incide in alcun modo sulla pretesa creditoria in sé, bensì sul tema delle garanzie, che esula dal presente contendere, che ha natura prettamente creditoria (decisione impugnata, pag. 2). L’attore afferma che essi andrebbero ammessi poiché contrastano determinate allegazioni e documenti di parte convenuta, segnatamente per quanto attiene all’origine e alla proprietà delle statue (gravame, pag. 4 in alto). In tale maniera l’appellante non si confronta in alcun modo con la motivazione pretorile, sicché al riguardo il gravame è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

                                   6.   L’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono determinate in funzione degli art. 7 e 11 Rtar rispettivamente degli art. 2 cpv. 2, 7 e 10 LTG. Il valore di causa determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L’appello 13 gennaio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 2'000, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico importo a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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