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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.2018 12.2017.26

2 octobre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,382 mots·~17 min·2

Résumé

Mandato: incarico a ditta di onoranze funebri - debitore della prestazione

Texte intégral

Incarto n. 12.2017.26

Lugano 2 ottobre 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Giani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. SE.2016.49 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 23 giugno 2016 da

 AP 1    RA 1   

  contro  

 AO 1    RA 2   

con cui l'attore ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 17'949.90, oltre interessi, a titolo di pagamento dei servizi funebri forniti, oltre al rigetto dell'opposizione interposta al PE fatto spiccare nei suoi confronti;                                      

domanda avversata dal convenuto all'udienza di discussione del 7 ottobre 2016;

richieste ribadite dalle parti con conclusioni del 5 e 9 gennaio 2017, sulle quali il Pretore ha statuito con decisione 9 febbraio 2017, respingendo la petizione;

appellante l'attore che, con appello 4 aprile 2017, chiede in via principale la riforma del giudizio impugnato e l'integrale accoglimento della petizione e, in via subordinata, la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'876.75, oltre interessi e il rigetto dell'opposizione per pari valore, con protesta di ripetibili di prima e seconda istanza;

mentre il convenuto, con risposta 31 marzo 2017, postula la reiezione dell'appello con protesta di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1, titolare di una ditta di onoranze funebri, ha fornito il servizio funebre a seguito del decesso di P__________ B__________ il 9 gennaio 2015. Per le relative prestazioni, il 13 febbraio 2015 ha emesso una fattura di complessivi fr. 6'147.per il servizio funebre (doc. B) e una seconda fattura di fr. 883.95 per l'incisione dell'epigrafe sulla lastra cimiteriale (doc. C), entrambe inviate a AO 1, figlio della defunta. Analoghe prestazioni sono poi state fornite da AP 1 a seguito del decesso, iI 16 maggio 2015, di P__________ B__________, padre di AO 1, al quale sono state inviate le fatture 31 agosto 2015 di fr. 6146.- per il servizio funebre (doc. D) e di fr. 961.55 per l'incisione dell'epigrafe (doc. E).

                                  B.   Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con petizione 23 giugno 2016 AP 1 ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendone la condanna al pagamento di fr. 17'949.90, oltre interessi, a titolo di saldo delle fatture emesse e quale rimborso di ulteriori spese sostenute per i servizi funebri svolti in occasione del decesso dei genitori del convenuto, oltre al rigetto dell'opposizione interposta al relativo PE, con protesta di ripetibili. L'attore, descritte in grandi linee le prestazioni fornite in occasione dei due momenti funebri, ha indicato il convenuto come debitore delle fatture emesse e rimaste impagate, in quanto quest'ultimo si sarebbe a lui personalmente rivolto per il funerale della madre, così come a mesi di distanza si sarebbe affidato ai suoi servizi pure per le esequie del padre. Oltre a chiedere il pagamento delle suddette fatture, per complessivi fr. 14'137.50, e il rigetto dell'opposizione al PE di pari importo asseritamente fatto spiccare il 1° aprile 2016 (doc. F, invero incompleto mancando la pagina n. 1 e quindi non potendosi desumere dal documento prodotto né l'identità del preteso creditore, né l'importo dell'esecuzione), l'attore ha pure chiesto, mutando l'azione rispetto alla domanda di conciliazione (art. 277 CPC), il rimborso di costi asseritamente sostenuti in tali circostanze per servizi forniti da terzi, o meglio per i necrofori (doc. H e O), per la cremazione (doc. I e P) e per i fiori (doc. L). A mente dell'attore le prestazioni personalmente richieste dal convenuto, “a proprio nome e per proprio conto”, sarebbero state svolte con diligenza e nessuna rimostranza sarebbe stata sollevata al riguardo dal debitore salvo poi rifiutarsi di pagare il dovuto invocando a torto la rinuncia all'eredità paterna e dopo essersi attivato senza successo per ottenere un aiuto finanziario dal comune per la copertura delle spese funerarie (doc. R, S e T).

                                  C.   Il convenuto ha contestato le pretese in occasione dell'udienza di discussione del 7 ottobre 2016, esponendo una diversa versione dei fatti accaduti e degli accordi presi in occasione delle esequie dei suoi genitori. Contestato di aver dato mandato all'attore, egli ha precisato che, alla luce della situazione dei genitori beneficiari di aiuti sociali (qualificati come “assistenza a domicilio”), l'attore avrebbe saputo di dover concordare con i servizi sociali del comune i dettagli per la copertura delle spese funerarie. La gestione delle questioni amministrative della defunta madre da parte di una terza persona avrebbe infatti esautorato il figlio da ogni compito, anche dalla gestione dei conti bancari. In occasione del decesso del padre sarebbe inoltre stato l'istituto di cura presso il quale questi era degente ad aver contattato la ditta funebre, il convenuto ritenendosi anche in questa circostanza “esautorato dal prendere decisioni su eventuali esborsi”, occupandosene una terza persona.

                                  D.   Interrogate le parti (art. 191 CPC) in occasione dell'udienza del 29 novembre 2016, esse hanno rinunciato a comparire per le arringhe finali e prodotto le rispettive conclusioni scritte, con le quali hanno ribadito le proprie tesi e domande.

                                  E.   Statuendo con decisione 10 gennaio 2017 il Pretore ha respinto la petizione, condannando l'attore soccombente al pagamento di tasse e spese e alla rifusione alla controparte di un'indennità per ripetibili. Con appello 9 febbraio 2017 l'attore è insorto contro il giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione e, in via subordinata, la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'876.75, oltre interessi e il rigetto dell'opposizione per pari valore, con protesta di ripetibili di prima e seconda istanza. Con risposta 31 marzo 2017 l'appellato ne ha postulato la reiezione.

Considerato

in diritto:                  1.   Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Nella fattispecie il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di fr. 17'949.90, sicché supera ampiamente la soglia minima menzionata. L'atto di appello, così come la risposta dell'appellato, sono tempestivi.

                                   2.   Il Pretore ha anzitutto esposto le contrastanti versioni delle parti in merito alla persona che avrebbe conferito l'incarico alla ditta di onoranze funebri per i servizi resi in occasione del decesso dei genitori del convenuto. Valutate le divergenti deposizioni delle parti in causa, sentite nell'ambito dell'interrogatorio formale, il primo giudice ha ritenuto che le stesse si elidessero vicendevolmente e non permettessero quindi di dedurre alcun elemento probatorio decisivo. Sottolineata pure l'insicurezza espressa dal mandatario, che non ha saputo indicare se il conferimento del secondo incarico sia avvenuto per opera del convenuto o della figlia di quest'ultimo, il Pretore ha concluso che l'attore è venuto meno all'onere della prova che gli incombeva in merito al contratto di mandato posto alla base della pretesa. Il primo giudice ha infine ritenuto inammissibile, poiché mai sostenuta in precedenza e pertanto sottratta all'obbligo di contraddittorio, la tesi avanzata dall'attore con le conclusioni, in merito a una responsabilità del convenuto fondata sulla sua qualità di erede unico. Le pretese dell'attore sono pertanto state integralmente respinte.

                                   3.   L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di non aver esaminato se la pretesa potesse fondarsi su altre cause giuridiche oltre a quella del contratto, segnatamente se fossero dati gli estremi per riconoscere una gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CO). Riservato quanto si dirà ai considerandi seguenti a questo riguardo, la censura è irricevibile siccome motivata in modo insufficiente (art. 311 cpv. 1 CPC) e comunque infondata poiché basata sull'erronea convinzione che il primo giudice avrebbe a torto negato l'esistenza di un incarico all'attore. Il giudizio impugnato ha per contro rilevato come non vi sia prova di un conferimento dell'incarico da parte del convenuto, essendo questa l'unica ipotesi fattuale invocata dall'attore e oggetto del contraddittorio e degli accertamenti istruttori.

                                   4.   L'appellante pretende che perlomeno le spese funerarie della madre del convenuto dovrebbero comunque essere da questi assunte in qualità di erede, risultando un debito della successione (art. 474 cpv. 2 CC) solidalmente a carico dei singoli eredi (art. 560 cpv. 2 CC). La censura è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) poiché non si confronta con il giudizio pretorile che, a questo riguardo, ha ritenuto carente l'allegazione in causa delle circostanze di fatto poste alla base di questa tesi, sottraendole al necessario contraddittorio. La conclusione pretorile merita conferma. Nulla si conosce infatti in merito alla composizione della comunione ereditaria della defunta (della quale faceva verosimilmente parte perlomeno il marito) e sul destino del patrimonio comprendente attivi e passivi, tra i quali le spese funerarie, nella misura in cui non altrimenti assunte da qualcuno in virtù di uno specifico accordo.

                                   5.   L'appellante rimprovera al Pretore un'errata interpretazione delle risultanze processuali, in particolare laddove il primo giudice ha ritenuto che le contrapposte deposizioni delle parti si annullerebbero a vicenda, non avendo invece debitamente considerato le molteplici contraddizioni in cui sarebbe incorso il convenuto. Se non che, tenuto conto del fatto che spettava all'attore dimostrare la circostanza posta alla base della pretesa, consistente nei due mandati personalmente e direttamente conferitigli dal convenuto, non era quest'ultimo a dover chiarire e dimostrare altre circostanze estranee al quadro fattuale oggetto del contenzioso. Ne consegue che non risultano determinanti le imprecisioni sul tipo di aiuto sociale di cui avrebbero beneficiato i genitori da parte del Comune o dello Stato, e neppure risulta rilevante il chiarimento del ruolo effettivamente svolto dall'Autorità di protezione e dalla persona incaricata di curare gli affari dei genitori, queste situazioni essendo state invocate dal convenuto unicamente per contestualizzare le circostanze e affermare di non essersi direttamente occupato delle questioni economiche dei genitori, rispettivamente per indicare come molteplici soggetti (tra questi pure la casa di riposo o la struttura ospedaliera) avessero avuto un ruolo nel prendersi cura delle persone in questione nelle fasi precedenti e immediatamente successive al loro decesso. Ancor meno adeguate al fine di sovvertire la conclusione pretorile risultano le deduzioni che l'appellante cerca di trarre da singoli elementi, emersi in modo assai vago e non meglio chiariti dall'istruttoria, su questioni peraltro non oggetto del contraddittorio; tra questi vi sono la modalità con la quale sarebbe stato comunicato il desiderio di cremazione delle spoglie, la confusione sulla data del funerale, il consiglio dato da un amico del convenuto, il significato di quanto le parti si sarebbero dette in occasione di un incontro (di cui l'appellante nega però l'esistenza) o la scelta e la consegna delle foto da apporre sul loculo. Nessuno di questi elementi è infatti atto a escludere che l'intervento professionale dell'attore possa essere stato richiesto da una persona diversa rispetto al figlio dei defunti poi convenuto in giudizio.

                                   6.   L'appellante cerca invano di dedurre una maggior affidabilità delle dichiarazioni da lui rese in occasione dell'interrogatorio formale dal fatto di essersi dimostrato sincero al punto di ammettere di non poter ricordare se la richiesta di occuparsi del funerale del defunto padre fosse giunta dal convenuto o dalla figlia di quest'ultimo. La deduzione pretorile a questo proposito merita conferma poiché, contrariamente a quanto pretende l'appellante, non si tratta né di un'ingiusta e severa penalizzazione dell'attore, né di un'arbitraria indulgenza rispetto a pretese incongruenze del convenuto. Essa è piuttosto il risultato di un corretto apprezzamento del fatto che l'attore non solo non ha saputo dimostrare un incarico personalmente conferitogli dal convenuto, ma ha addirittura dichiarato, e dunque ammesso, che l'incarico potrebbe essere stato conferito da un'altra persona, ovvero dalla figlia, di cui nulla si conosce, neppure in merito alle effettive relazioni famigliari con il convenuto.

                                   7.   L'appellante invoca in questa sede la sussistenza di un caso di emergenza probatoria (cosiddetto “Beweisnot”), che renderebbe sufficiente la prova con il grado di verosimiglianza preponderante, rimproverando al primo giudice di aver adottato invece un approccio “restrittivo e monolitico verso l'esito istruttorio” (appello pag. 8 n. 6). Con generici riferimenti al grado di prova richiesto nei cosiddetti processi indiziari in ambito penale e alle presunzioni di fatto rilevabili dall'esperienza, l'appellante elenca una serie di “evidenze e/o indizi” che il Pretore “avrebbe dovuto includere nella sua valutazione” (appello pag. 9). La censura è anzitutto inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC), poiché non si confronta con la conclusione pretorile, contrapponendole unicamente una personale e soggettiva valutazione di elementi che, oltre a risultare non pertinenti, neppure risultano provati. Tra questi rientrano vaghi accenni, in buona parte formulati per la prima volta, in merito al ruolo di non meglio identificati funzionari pubblici, alla rilevanza della procedura svolta per ottenere una copertura dei costi da parte del Comune di residenza dei defunti, alle disposizione del regolamento comunale in materia di cimitero e crematorio e al significato dell'assenza di obiezioni da parte del figlio a fronte del tipo di esequie concretamente organizzate. L'appellante non riesce infatti a sovvertire la conclusione pretorile che, apprezzando le prove nel loro insieme, non ha raggiunto il convincimento in merito al preteso conferimento di un mandato verbale, subordinatamente per atti concludenti, da parte del convenuto in occasione del decesso dei genitori.

                                   8.   L'appellante rimprovera al Pretore di non aver considerato una prova sufficientemente rilevante l'intestazione e la spedizione delle fatture al convenuto. La mancanza di reazione e contestazione delle fatture dovrebbe a suo parere, secondo logica, impedire al figlio di dichiararsi estraneo alla pianificazione delle esequie e costituisce “un ulteriore indizio circa l'inattendibilità del suo tardivo disimpegno” (appello pag. 12 n. 7.2). La censura non può essere accolta. Lo stesso appellante riconosce implicitamente che la passività non costituisce una prova del conferimento dell'asserito mandato e il Pretore non ha affatto ritenuto irrilevante la circostanza, bensì giustamente concluso che, alla luce della situazione specifica, questa non basta ancora a dimostrare l'esistenza di un contratto tra le parti. A ben vedere, dalla tempistica e dall'incompletezza delle fatture, così come dall'assenza di richiami e solleciti, si deduce una situazione tutt'altro che limpida in merito alla fondatezza delle pretese contrattuali avanzate e ai rapporti tra le parti. Basti a questo riguardo rilevare come alle prime fatture, risalenti al 13 febbraio 2015 (doc. B e C) l'attore non abbia mai fatto seguire richiamo alcuno. Una parte della pretesa, relativa al rimborso di costi asseritamente sostenuti per servizi forniti da terzi, ovvero per i necrofori (doc. H), per la cremazione (doc. I) e per i fiori (doc. L), addirittura non è mai stata fatturata al figlio e nemmeno è stata oggetto di discussione nell'ambito dell'udienza di conciliazione, essendo stata per la prima volta avanzata con la petizione, facendo capo all'istituto della mutazione dell'azione (art. 277 CPC). Questo anomalo modo di procedere costituisce perlomeno un'incongruenza rispetto alla tesi dell'appellante invocante il mandato diretto, subordinatamente l'accettazione per atti concludenti. Agli atti non risulta neppure che, a fronte del disinteresse totale così manifestato dal convenuto per il saldo delle prime fatture per il funerale della defunta madre, l'attore si sia in qualche modo premurato di chiarire la questione prima di assumere un ulteriore incarico, a diversi mesi di distanza dall'emissione delle fatture. Va inoltre rilevato come, pure per questo secondo servizio funebre, le fatture 31 agosto 2015 (doc. D e E) sono rimaste impagate senza che siano state sollecitate, e anche in questa circostanza non ha fatto seguito in tempi usuali e adeguati la richiesta di rimborso di costi per i necrofori (doc. O) e per la cremazione (doc. P), avanzata per la prima volta con la petizione 23 giugno 2016. Queste specifiche circostanze suffragano senz'altro la conclusione del Pretore che non ha ritenuto di poter ravvisare nell'invio delle fatture e nella pretesa mancata reazione una prova sufficiente della sussistenza di un contratto tra le parti, respingendo quindi la tesi dell'attore che non ha saputo dare seguito all'onere della prova che gli incombe.

                                   9.   Accennata appena una pretesa responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) del convenuto, senza motivazione alcuna a questo proposito, l'appellante ripropone, in modo altrettanto irrito per carenza di motivazione e assenza di confronto con il giudizio pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC), considerazioni sulla gestione d'affari senza mandato (art. 422 CO). La tesi è comunque infondata nel merito. La dottrina menzionata non si riferisce a una fattispecie analoga a quella in questione e neppure è deducibile dalle circostanze concrete il preteso interesse del convenuto a una gestione da parte dell'attore per suo conto di affari dei quali ha invece dichiarato di essersi disinteressato. Abbondanzialmente si rileva come, contrariamente a quanto sottintende l'impostazione data dall'attore alle sue tesi e domante, i riferimenti alla “pietas” (appello pag. 10) e agli obblighi presunti di un figlio unico nei confronti un genitore deceduto, attengono semmai alla sfera delle considerazioni di ordine etico e morali, ma dal punto di vista dell'esame della situazione contrattuale non possono assurgere a presunzione o addirittura a prova della partecipazione del figlio agli affari inerenti i riti funebri per i quali ha deciso di disinteressarsi.                                        

                                10.   A mente dell'appellante, il giudizio pretorile “trascura un assioma fondamentale” per non aver visto nel diniego comunale all'aiuto finanziario (doc. R e S) la prova dell'esistenza di un obbligo del convenuto a pagare le spese funerarie per aver commissionato il lavoro. La censura è carente dal punto di vista della motivazione, siccome si limita sostanzialmente a proporre una propria opinione ponendovi alla base di un principio assunto come vero “assioma” tutt'altro che acquisito. Secondo i principi che reggono la procedura civile, per trarre deduzioni da queste circostanze, l'attore avrebbe dovuto allegarle adeguatamente nelle comparse iniziali e chiedere accertamenti istruttori che permettessero di provarle. Non può invece trovare accoglimento in questa sede il tentativo di trarre a posteriori deduzioni dai peraltro scarni e incongruenti elementi agli atti relativi ad una non meglio chiarita procedura di richiesta di aiuto sociale a copertura dei costi funebri. Gli elementi emersi non appaiono peraltro in contrasto con la tesi difensiva del convenuto che ha sempre sostenuto di ritenersi estraneo all'organizzazione e agli accordi relativi ai funerali proprio in virtù della presa a carico dei genitori da parte di istituzioni sociali e della presenza di una terza persona che ne gestiva le questioni economiche e amministrative. Merita pertanto conferma il giudizio pretorile che ha ritenuto di porre a carico dell'attore le conseguenze della mancata prova a questo riguardo.

                                11.   Ne discende che la conclusione pretorile merita conferma e l'appello, per quanto ricevibile, è respinto. Le spese processuali e le ripetibili d'appello seguono la soccombenza e sono calcolate in base al valore litigioso pari a fr. 17'949.90, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il RTar,

decide:                     1.   L'appello 9 febbraio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di appello di fr. 1'000.- sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà all'appellato fr. 1'000.- quale indennità per ripetibili d'appello.

                                   3.   Notificazione:

-     ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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