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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2020 12.2017.22

15 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,301 mots·~7 min·2

Résumé

Appello - morte della parte atttice - eredita giacente - causa divenuta priva d'oggetto - stralcio - spese e ripetibili

Texte intégral

Incarto n. 12.2017.22

Lugano 15 gennaio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.695 (azione di disconoscimento del debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione dell’ 8/11 novembre 2002 da

 AP 1 , ora eredità giacente (già rappr. dall’   ) rappr. dall’Ufficio dei fallimenti, Viganello  

contro  

giudicando sull'appello del 31 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 dicembre 2016;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Con sentenza del 20 dicembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto la petizione dell’ 8/11 novembre 2002 con la quale AP 1 aveva convenuto in giudizio AO 1 per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 957 516.– oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2001 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano. La tassa di giustizia di fr.        28 000.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 55 000.– per ripetibili.

                                   B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2017, volto ad ottenere in via principale l’annullamento della decisione pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice per l’emanazione (previa assunzione di una testimonianza) di un nuovo giudizio e in via subordinata la sua riforma nel senso dell’accoglimento della petizione.

                                          Su richiesta di AO 1, con decisione del 15 settembre 2017 AP 1 è stato obbligato a depositare fr. 12 000.– in garanzia delle ripetibili presunte in caso di soccombenza. Nelle sue osservazioni del 22 novembre 2017 AO 1 ha poi proposto di respingere l'appello, postulando il versamento di ripetibili.

                                   C.   AP 1 è deceduto il 29 marzo 2018 a __________, in pendenza di appello, e con decreto del 5 giugno 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha disposto la liquidazione dell'eredità giacente, affidandone l'amministrazione all'Ufficio dei fallimenti di Viganello. La procedura di appello è rimasta così sospesa per legge (art. 207 cpv. 1 LEF), finché il 4 dicembre 2019 l'Ufficio dei fallimenti ha comunicato a questa Camera che la causa può essere stralciata “senza spese e ripetibili”,

                                          essendo stato riconosciuto a AO 1 un credito di

                                          fr. 1 784 969.41 nella terza classe della graduatoria. Invitato dal presidente di questa Camera a esprimersi sull'attribuzio­ne di spese e ripetibili in caso di stralcio dell'appello dal ruolo, AO 1 ha comunicato il 9 dicembre 2019 di non rinunciare alla rifusione di “congrue ripetibili”.

considerando

in diritto:                     

1.    A seguito dell’iscrizione nella terza classe della graduatoria relativa all'eredità giacente di un credito di AO 1 per l'ammontare di fr. 1 784 969.41 e della comunicazione del 4 dicembre 2019 dell'Ufficio dei fallimenti in base alla quale la causa poteva così essere stralciata dai ruoli, è evidente che l'appello presentato da AP 1 a questa Camera deve essere dichiarato senza interesse.

2.    Nel caso in cui una causa diventi senza interesse e sia stralciata dal ruolo (art. 242 CPC) rimane da statuire sulle spese processuali e le ripetibili. L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle cause divenute senza oggetto – e, per analogia, alle cause divenute senza interesse – stabilisce che in frangenti del genere il giudice “può prescindere dai principi di ripartizio­ne” e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente, di regola, quale sarebbe stato il presumibile esito del processo (FF 2006 pag. 6669; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art. 107). Se tuttavia la caducità della causa è provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012, consid. 3.2).

3.    In concreto l'Ufficio dei fallimenti ha dichiarato di rinunciare a continuare il processo di secondo grado intentato da AP 1 con l'appello del 31 gennaio 2017. Gli atti confermano del resto che alla seconda assemblea dei creditori nessuno ha chiesto la cessione della pretesa. La causa è divenuta così senza interesse per il comportamento della parte attrice, non per eventuali circostanze fortuite. Ne discende che l'eredità giacente fu AP 1 va chiamata ad assumere i costi dovuti all'introduzione dell'appello. L'Ufficio dei fallimenti chiede di non prelevare spese e di non attribuire ripetibili, ma la proposta non può essere seguita. La tassa di giustizia può essere sì moderata, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG), ma AO 1 ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, avendo egli formulato osservazioni di cui non poteva prevedere l'inutilità (art. 108 CPC per analogia).

4.    Per quanto riguarda l'ammontare della tassa di giustizia, è incontestabile che nella fattispecie il valore litigioso ammontava a fr.  957 516.–. Ora, per cause ordinarie dal valore litigioso compreso tra fr. 500 000.– e fr. 1 000 000.– l'art. 7 cpv. 1 LTG prevede una tassa di giustizia variante tra fr. 15 000.– e fr.         40 000.–. Se la procedura di appello fosse giunta a sentenza, nel caso specifico la tassa di giustizia sarebbe ammontata pertanto ad almeno fr. 25 000.–. Considerato che il procedimento si è concluso anzitempo, ancorché abbia richiesto un esame approfondito degli atti, la tassa di giustizia può essere ridotta a fr. 2 500.–. L'appellante avendo depositato un anticipo di fr.          25 000.–, la differenza di fr. 22 500.– sarà retrocessa all'Ufficio dei fallimenti.

                                   5.   Per quel che è delle ripetibili, nell'istan­za di cauzione del 9 febbraio 2017 AO 1 ha chiesto a titolo di cauzione il deposito di fr. 12 000.–, importo che è stato giudicato corretto da questa Camera con decisione 15 settembre 2017. La cauzione di fr. 12 000.– prestata dall’appellante il 18 ottobre 2017 va quindi liberata a favore dell’appellato.  

Per questi motivi,

decreta:                     

1.    L'appello del 31 gennaio 2017 di AP 1, ora eredità giacente, è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

2.    Le spese processuali di appello, ridotte a fr. 2 500.–, sono poste a carico della parte appellante, tenuta a rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 12 000.– per ripetibili. Il maggior anticipo versato a titolo di spese processuali sarà restituito all’Ufficio dei fallimenti.

3.    La cauzione processuale di fr. 12 000.– depositata da AP 1 il 18 ottobre 2017 in ottemperanza alla decisione emessa il 15 settembre 2017 dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello è liberata in favore di AO 1.

4.    Le spese processuali e le ripetibili di primo grado rimangono invariate.

                                   5.   Notificazione:

– Ufficio dei fallimenti, Viganello; –   ; –    .

                                         Comunicazione: all   , e alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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