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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.03.2019 12.2017.157

26 mars 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,724 mots·~14 min·3

Résumé

Accordo di mediazione - onere della prova

Texte intégral

Incarto n. 12.2017.157

Lugano 26 marzo 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.6 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 8 aprile 2015 da

  AP 1   AP 2  tutti rappr. da  RA 1   

contro  

 AO 1 rappr. da  RA 2   

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 53'000.- oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2014 e delle spese della procedura di conciliazione di fr. 600.-;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 28 agosto 2017 ha respinto;

appellanti gli attori con appello 27 settembre 2017, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 17 novembre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   La presente lite trae origine dall’attività di mediazione svolta nell’autunno 2013 nell’ambito della vendita della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di S__________ SA e a fronte della quale a E__________ SA, società di cui AO 1 era amministratore unico, è poi stata corrisposta una mercede di fr. 79’500.- + IVA.

                                   2.   Con petizione 8 aprile 2015 AP 1 e AP 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 53'000.- oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2014 e delle spese della procedura di conciliazione di fr. 600.-. Essi, in estrema sintesi, hanno sostenuto che tra le parti fosse venuto in essere un accordo in base al quale la mercede di mediazione incassata a seguito della vendita del fondo avrebbe dovuto essere ripartita in parti uguali tra loro, sennonché la controparte, dopo aver incassato la mercede tramite la sua società, non avrebbe provveduto a riversar la loro quota di 2/3.

                                         Il convenuto si è opposto alla petizione, adducendo tra l’altro che la legittimazione passiva spettasse in realtà a E__________ SA.

                                   3.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con decisione 28 agosto 2017, ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo le spese processuali di fr. 3'200.- a carico degli attori in solido, obbligati altresì a rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 4'800.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Egli, dopo aver ammesso la legittimazione passiva del convenuto, ha in sostanza ritenuto che gli attori non avessero sufficientemente provato la venuta in essere di una società semplice volta alla mediazione in comune dell’affare o l’esistenza dell’accordo di ripartizione in parti comuni della mercede per l’attività di mediazione per il caso - pure non provato - in cui la stessa non fosse stata svolta in subdelega.

                                   4.   Con l’appello 27 settembre 2017, che qui ci occupa, gli attori hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno ribadito di aver sufficientemente provato le circostanze volte al riconoscimento della loro pretesa.

                                         Con risposta 17 novembre 2017 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame, riproponendo, tra le altre cose, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva.

                                   5.   L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa disposizione, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive di un diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del medesimo (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi procede per ottenere l’adempimento di una pretesa è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità e l’esigibilità della sua pretesa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 35 seg. ad art. 183; per tante: II CCA 14 maggio 2001 inc. n. 12.2000.211, 7 maggio 2007 inc. n. 12.2006.34).

                                   6.   Nel caso di specie è incontestato che tra le parti non è stato concluso alcun accordo scritto che confermava la venuta in essere di una società semplice volta alla mediazione in comune dell’affare o che aveva per oggetto la ripartizione in parti comuni della mercede per l’attività di mediazione nella misura in cui la stessa non fosse già stata svolta in subdelega.

                                   7.   Resta da esaminare se, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto, le circostanze rievocate dagli attori siano o meno sufficienti per ammettere la venuta in essere, in forma verbale o per atti concludenti, di almeno uno di questi accordi.

                               7.1.   Nella sua decisione il giudice di prime cure ha innanzitutto rammentato che il 17 settembre 2013 (doc. C) F__________ __________, azionista di S__________ SA, aveva concesso all’attore AP 2 un mandato di mediazione per la vendita del fondo riconoscendogli una commissione pari al 3% del prezzo di vendita e che il 4 ottobre 2013 (doc. 4) A__________ __________, amministratore unico di S__________ SA, aveva poi autorizzato il convenuto, “della ditta E__________ SA”, nell’ambito di un “mandato in forma esclusiva per il tempo di un mese da oggi”, a trattare la vendita del fondo senza che allora fosse stata indicata l’entità della commissione, poi concordata in ragione del 3% in occasione dell’e-mail del 5 novembre 2013 (doc. 7).

                                         Il primo giudice ha in seguito rilevato che gli attori avevano effettivamente contribuito all’attività di mediazione del convenuto se non altro nella misura in cui erano stati costoro a fornirgli il nominativo della potenziale venditrice del fondo, per il quale quest’ultimo sembrava già disporre di un possibile acquirente.

                                         Il magistrato ha quindi accertato che le versioni rese in sede di interrogatorio dagli attori e dal convenuto sull’esistenza di un accordo verbale in base al quale la mercede di mediazione avrebbe dovuto essere ripartita in parti uguali tra loro erano del tutto discordanti, i primi due avendo confermato la circostanza e il terzo avendola invece negata. Egli ha osservato che la tesi degli attori aveva invero trovato parziale riscontro nella deposizione della teste F__________ __________, la quale aveva dichiarato in sede testimoniale di essere consapevole del fatto che l’attore AP 2 operava con altre due persone e che “le tre persone avrebbero dovuto suddividersi fra loro la commissione” rispettivamente aveva sostenuto in un’e-mail del 20 ottobre 2014 (doc. G) indirizzata al cugino C__________ __________, intervenuto nell’affare per conto degli azionisti di S__________ SA, che “l’accordo era che la somma sarebbe stata suddivisa in tre parti”, sennonché la sua conoscenza dei fatti era risultata solo di carattere indiretto, essa avendo in effetti aggiunto nella sua testimonianza di non sapere “nulla dei loro accordi” e che quanto da lei dichiarato le era stato “riferito da AP 2 stesso e da __________ (figlio di __________ [N.d.R. titolare della società che aveva poi acquistato il fondo])”, rispettivamente avendo aggiunto in quell’e-mail che quanto da lei allora detto “era stato chiarito sia a te sia a me in modo molto chiaro dal signor AP 2 quando te l’ho presentato”, ritenuto che quest’ultima circostanza non era però stata confermata dal teste C__________ __________, il quale si era limitato a dire “che a me è sembrato logico che ci fosse un accordo tra di loro”.

                                         Nemmeno erano a loro volta sufficienti per ammettere il buon fondamento della tesi attorea circa l’esistenza di una società semplice tra le parti i contatti avvenuti tra loro tra il 10 e l’11 settembre 2013, ossia il fatto che il convenuto avesse inviato all’attore AP 1, in visione e per correzione, una bozza di mandato di vendita che prevedeva una mercede del 4% (doc. O), poi mai sottoscritta, e il fatto che nello scambio di e-mail tra gli attori (doc. N) sia stata esposta la frase “vedo per procura di vendita e % per noi”, che comunque non risultava essere stata portata a conoscenza del convenuto, rispettivamente sia stata esposta la frase “l’aspetto formale viene trattato da noi” o ancora “necessitiamo di un incontro tra le parti”, trattandosi in entrambi i casi di espressioni non univoche, fermo restando che le parti si erano in seguito cautelate facendosi rilasciare, autonomamente e in modo indipendente, da due diversi rappresentanti di S__________ SA, i contratti di mediazione di cui ai doc. C e 4.

                               7.2.   In questa sede gli attori non si sono di per sé confrontati con gli accertamenti posti alla base del giudizio pretorile, per altro ineccepibili, e non hanno spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la conclusione del giudice di prime cure circa l’assenza di prove sufficienti, a sua volta condivisibile, sarebbe errata e con ciò da riformare. Il loro appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile già per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

                                         Essi, oltre a ritenere giustificata l’esistenza di un tale accordo sulla base di considerazioni generiche fondate sulla “logica delle cose”, su un “minimo di logica”, sulla “meridiana evidenza”, sull’ “ovvietà”, sul “corso ordinario delle cose” o sull’ “esperienza della vita”, si sono più che altro limitati ad evidenziare tre circostanze, che tuttavia - come si dirà - non risultano sufficienti: essi hanno innanzitutto rimproverato al giudice di prime cure di non aver considerato quanto avvenuto tra il 17 settembre e il 4 ottobre 2013 e meglio il fatto che le parti si fossero incontrate il 18 settembre 2013 presso il ristorante “__________” a __________ e il fatto che in seguito l’attore AP 2 avesse presentato il convenuto a C__________ __________ a __________, sennonché, con riferimento alla prima circostanza, non è dato di comprendere quale sarebbe la rilevanza di quell’incontro, nell’ambito del quale - a detta degli attori il convenuto sarebbe stato informato per la prima volta dell’affare (conclusioni p. 2) quando per altro è risultato che già il 10 settembre 2013 al convenuto era stata consegnata una perizia sull’immobile di S__________ SA (doc. N) e già l’11 settembre 2013 il convenuto era stato in grado di proporre una bozza di contratto di mediazione (doc. O), mentre, con riferimento alla seconda circostanza, si osserva che la stessa è lungi dal provare l’esistenza di una società semplice tra le parti volta alla conclusione dell’affare, non potendosi escludere che quella presentazione potesse essere avvenuta sulla base di diversi accordi tra loro (si rammenti che l’attore AP 2 si era già debitamente cautelato sottoscrivendo, il 17 settembre 2013, il doc. C, cfr. conclusioni p. 2); essi hanno in seguito fatto notare come il convenuto, sentito in sede di interrogatorio, avesse aggiunto, dopo aver negato l’esistenza di un accordo tra le parti circa la ripartizione della mercede, che “era dunque per me implicito sia che l’eventuale commissione mi spettasse, sia che AP 2 e AP 1 si fossero tutelati a loro volta per quanto di loro competenza”, sennonché ciò non migliora la loro posizione, non significando ancora che tra le parti fossero in essere gli accordi da loro postulati, ma unicamente che gli attori avessero fatto in modo di essere retribuiti in altro modo (e meglio sempre tramite il doc. C, già sottoscritto il 17 settembre 2013); essi hanno infine rilevato come il teste C__________ __________, richiesto dagli attori di intervenire nei confronti del convenuto per trovare una soluzione alla loro controversia, avesse aggiunto che “da me contattato AO 1 mi disse che era in conflitto con gli altri due ma che comunque li avrebbe contattati per trovare una soluzione. Egli mi disse pure che a suo giudizio il grosso del lavoro l’aveva svolto lui e dunque che una parte preponderante spettava a lui”, sennonché ciò dimostra unicamente come il convenuto, pur non condividendo le pretese degli attori, non avesse allora escluso la possibilità di trovare con loro una soluzione transattiva che tenesse comunque conto del fatto che la maggior parte del lavoro era stata svolta da lui. Al di là dei generici proclami degli attori, queste circostanze, tutt’al più di carattere indiziario, non bastano per ritenere provata la loro tesi.

                                   8.   L’istruttoria di causa ha in realtà permesso di accertare che i fatti si erano svolti in questo modo: dopo che le parti avevano avuto modo di discutere dell’affare fino all’11 settembre 2013 (cfr. doc. N e O), senza però - come detto - che sia stata provata la venuta in essere di un accordo tra loro, il 17 settembre 2013 gli attori si sono tutelati facendo concedere all’attore AP 2 da F__________ __________, azionista di S__________ SA, un contratto di mediazione che prevedeva una mercede del 3%; il 4 ottobre 2013 il convenuto si è fatto a sua volta concedere dall’amministratore unico di S__________ SA, tramite C__________ __________ e con l’accordo dell’azionista (doc. 5), un contratto di mediazione “in forma esclusiva per … un mese da oggi” che non indicava l’entità della mercede (doc. 4), mercede poi confermata dall’amministratore unico di S__________ SA, sempre tramite C__________ __________, in ragione del 3% (doc. 7); in virtù di questi due accordi, il 14 luglio 2014, dopo che l’acquirente aveva esercitato il diritto di compera annotato a RF il 16 ottobre 2013, il convenuto ha chiesto il pagamento della mercede del 3% (doc. 3) e il 2 ottobre 2014 la liquidatrice di S__________ SA ha provveduto al pagamento della mercede (doc. 8); l’attore AP 2 ha in seguito chiesto all’azionista di S__________ SA il pagamento della mercede concordata in suo favore e il 16 ottobre 2014 quest’ultima, non a conoscenza dell’avvenuto pagamento della mercede alla società del convenuto, lo ha preavvisato favorevolmente (doc. E); informata che la mercede era in realtà già stata pagata alla società del convenuto, l’azionista di S__________ SA ha quindi cercato (cfr. doc. G) di far sì che quella somma fosse suddivisa tra le parti.

                                         In definitiva, il convenuto, forsanche approfittando del fatto che l’azionista e l’amministratore unico di S__________ SA non si parlavano (cfr. teste C__________ __________ p. 5), è riuscito a farsi concedere un contratto di mediazione con una mercede poi fissata al 3% e a farsela pagare. L’azionista di S__________ SA, che aveva in precedenza sottoscritto a favore dell’attore AP 2 un altro mandato di mediazione, che in buona fede riteneva superato da quello concluso con il convenuto (con una mercede cioè da ripartirsi tra le parti), si è trovata spiazzata dal pagamento della mercede al secondo e dall’ulteriore richiesta del primo di farsela pagare, che è in sostanza rimasta inevasa.

                                         In questa sede non occorre tuttavia stabilire se la mercede di mediazione fosse stata eventualmente pagata a torto al convenuto, per vizio di volontà o quant’altro, e potesse o dovesse con ciò essere restituita, rispettivamente se la stessa dovesse essere pagata (pure) all’attore AP 2. Resta il fatto che quest’ultimo non ha in seguito ritenuto di insistere con la sua richiesta nei confronti di S__________ SA, che nel frattempo è ormai stata liquidata e radiata da RC, o nei confronti dell’azionista di quest’ultima società, ma soprattutto, per quanto qui interessa, non è stato in grado di provare in modo sufficiente di aver a suo tempo concluso, insieme all’attore AP 1, un accordo con il convenuto volto ad attribuir loro parte della mercede di mediazione così incassata.

                                   9.   L’appello degli attori deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile, senza che occorra esprimersi sulla fondatezza o meno dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, riproposta in questa sede dal convenuto.

                                         Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 53'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).                           

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 27 settembre 2017 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 3’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, sempre in solido, fr. 2’500.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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