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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.09.2019 12.2017.148

25 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,943 mots·~15 min·2

Résumé

Lavoro - licenziamento in tronco

Texte intégral

Incarto n. 12.2017.148

Lugano 25 settembre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2013.414 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 31 ottobre 2013 da

 AP 1  rappr. da  RA 1   

contro  

AO 1  rappr. da

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'998.16 oltre interessi al 5% su fr. 2'958.50 dal 31 luglio 2012, su fr. 2'958.50 dal 31 agosto 2012 e su fr. 24'081.16 dal 22 settembre 2012;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 21 luglio 2017 ha respinto;

appellante l'attore con appello 14 settembre 2017, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con rinvio della causa al primo giudice per la completazione dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta non ha presentato la risposta all’appello;  

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  1.   Con contratto 24 novembre 2009 (doc. D) M__________ __________ ha assunto AP 1 in qualità di direttore per un salario mensile, dovuto per 13 mensilità, di fr. 13’000.lordi.

                                         Con raccomandata 21 settembre 2012 (doc. I), dopo che con scritto 2 agosto 2012 (doc. F) il lavoratore aveva già provveduto a disdire il contratto con effetto al successivo 31 ottobre ed era poi stato dispensato dall’obbligo di presentarsi al lavoro (doc. G), la datrice di lavoro gli ha significato il licenziamento in tronco, rimproverandogli di non essersi tenuto a sua disposizione durante il periodo di disdetta, di aver sottratto del denaro a un cliente e di aver messo in atto un’attività concorrenziale.

                                   2.   Con petizione 31 ottobre 2013 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. C), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1, successore in diritto di M__________ __________ (cfr. doc. B), per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 29'998.16 oltre interessi al 5% su fr. 2'958.50 dal 31 luglio 2012, su fr. 2'958.50 dal 31 agosto 2012 e su fr. 24'081.16 dal 22 settembre 2012. Oltre ad aver rivendicato l’integralità degli stipendi di luglio e agosto 2012, percepiti solo in misura ridotta (fr. 5'917.-), egli, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in tronco, ha preteso da una parte, giusta l’art. 337c cpv. 1 CO, il pagamento dello stipendio e della quota parte di tredicesima dovuti fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta del 31 ottobre 2012 (fr. 24'080.16) e dall’altra, giusta l’art. 337c cpv. 3 CO, il riconoscimento di un’indennità per licenziamento ingiustificato (fr. 1.-), riservandosi, in applicazione dell’art. 86 CPC, di far valere giudizialmente l’insieme delle ulteriori pretese mediante una nuova azione di merito.

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

                                   3.   Con decisione 21 luglio 2017 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1) e, senza aver prelevato spese processuali, ha obbligato l’attore a rifondere alla controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).

                                   4.   Con l’appello 14 settembre 2017 che qui ci occupa, l’attore, ribadendo quanto addotto nella sede pretorile, ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con rinvio della causa al primo giudice per la completazione dell’istruttoria, ossia l’assunzione dei testi __________ e __________, e l’emanazione di una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                   5.   Il Pretore ha innanzitutto respinto la pretesa attorea di fr. 5'917.- volta al pagamento dell’integralità degli stipendi di luglio e agosto 2012, percepiti dall’attore in ragione di fr. 10'650.- mensili lordi (pari a fr. 8’059.45 netti, cfr. doc. E) anziché di fr. 13'000.- mensili lordi (asseritamente pari a fr. 11'017.95 netti). Dalle testimonianze era in effetti risultato che quest’ultimo aveva a suo tempo dato il suo accordo a quella riduzione del salario, i testi Mi__________ __________ e P__________ __________ avendo riferito che nel maggio 2012, durante una conferenza telefonica con i nuovi azionisti dell’allora M__________ __________, si era discusso e poi deciso di comune accordo con lui di ridurgli il salario. Il raggiungimento di un tale accordo era stato in seguito ribadito e ratificato in occasione della riunione del consiglio di amministrazione della convenuta del 25 luglio 2015 - alla quale aveva telefonicamente partecipato anche l’attore, visto che allora era membro di quel consesso (deposizione di __________) - come risultava poi esplicitamente nel relativo verbale (doc. 4 p. 6).

                               5.1.   In questa sede l’attore ha evidenziato che i testi Mi__________ __________ e P__________ __________ non si erano in realtà espressi come ritenuto dal giudice di prime cure, ma avevano confermato solo la sua disponibilità di principio a un eventuale cambiamento delle sue condizioni salariali. Da quelle testimonianze, come pure dalla sua audizione e da quella del suo collega __________ N__________ (egli pure licenziato in tronco dalla controparte in circostanze del tutto analoghe), risultava in effetti che la riduzione del salario era subordinata all’avverarsi di alcune condizioni mai verificatesi. 

                               5.2.   La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Da una parte l’attore non si è in effetti espresso sul verbale del consiglio d’amministrazione della convenuta del 25 luglio 2015 (doc. 4), una delle tre prove (oltre alle testimonianze di Mi__________ __________ e P__________l __________) apprezzate dal primo giudice per ammettere la venuta in essere, già nel maggio 2012, dell’accordo sulla riduzione del suo stipendio (cfr. TF 11 aprile 2017 4A_704/2016 consid. 4; II CCA 3 aprile 2019 inc. n. 12.2017.185), tanto più che quel documento godeva di una forza probatoria accresciuta (cfr. Wernli/Rizzi, Basler Kommentar, 5ª ed., n. 26 ad art. 713 CO; ZR 1969 p. 330). Dall’altra neppure si è confrontato criticamente con l’altra argomentazione pretorile, alternativa e indipendente, secondo cui l’accordo di riduzione del suo salario era stato in ogni caso ribadito e ratificato, cioè era stato nuovamente concluso, in occasione della già menzionata riunione del consiglio di amministrazione della convenuta del 25 luglio 2015, alla quale egli stesso aveva telefonicamente partecipato (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3).

                                   6.   Il Pretore si è quindi chinato sulle altre pretese attoree, quella di fr. 24'080.16 volta al pagamento dello stipendio (asseritamente pari a fr. 22'035.90 netti) e della quota parte di tredicesima (asseritamente pari a fr. 2'044.26 netti) dal 1° settembre al 31 ottobre 2012, nonché quella di fr. 1.- volta all’attribuzione di un’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato.

                                         Egli ha dapprima ritenuto giustificato il licenziamento in tronco dell’attore e ha pertanto respinto le sue spettanze salariali dal 22 settembre al 31 ottobre 2012 e la richiesta di attribuzione di un’indennità per licenziamento ingiustificato. Da una parte ha ritenuto che l’attore e __________ N__________ fossero effettivamente intenzionati ad avviare un’attività concorrenziale a scapito della convenuta tramite la neocostituita B____________________ __________: era in effetti emerso che quest’ultima società era stata iscritta a RC il 22 maggio 2012 e aveva quale scopo sociale la consulenza e l’attività di intermediazione nel settore finanziario (doc. 7), ossia un’attività economica del tutto simile a quella della convenuta (doc. B); era poi risultato che al momento del licenziamento immediato dell’attore, socio e presidente della gerenza di quella società era suo figlio __________ (doc. 7), mentre che attualmente suo socio unico e gerente risultava essere __________ N__________ (doc. 13); ed era pure stato accertato che l’attore e quest’ultimo avevano contattato dei clienti della convenuta per convincerli a disinvestire i loro investimenti che avevano presso di lei (teste P__________ __________; doc. 11). Dall’altra ha pure ritenuto che l’attore e __________ N__________ avessero effettivamente sottratto in due occasioni, il 15 e il 28 marzo 2012, complessivi fr. 19'107.65 dal conto di un cliente, senza autorizzazione e giustificazione, rifiutandosi poi di fornire spiegazioni in merito: era in effetti stato confermato che quei due prelevamenti, effettuati dall’attore e da __________ N__________ in forza del loro diritto di firma sui conti, erano avvenuti senza alcuna autorizzazione da parte del cliente (doc. 9) e che, nonostante tutte le verifiche compiute dalla convenuta, i soldi non risultavano essere mai stati riversati (teste P__________ __________); ed era poi risultato che la convenuta aveva chiesto almeno in due occasioni un incontro con l’attore e __________ N__________ al fine di chiarire le ragioni di tali prelievi senza tuttavia riuscirvi (teste P__________ __________) e che neppure in sede giudiziaria l’attore aveva fornito una spiegazione a tale proposito.

                                         Con riferimento invece alle spettanze salariali dell’attore dal 1° al 21 settembre 2012, pari dunque a fr. 7'455.- lordi, il Pretore, alla luce di quanto da lui sopra accertato, ha rilevato che le stesse erano pure da respingere, visto e considerato che la convenuta aveva validamente opposto in compensazione il danno di fr. 19'107.65 che gli era stato intenzionalmente causato dall’attore.

                               6.1.   In questa sede l’attore ha contestato che dalla testimonianza di P__________ __________, del tutto silente sul tema, e dall’e-mail di cui al doc. 11, successivo al licenziamento in tronco, si potesse desumere che lui e __________ N__________ avevano a suo tempo contattato dei clienti della convenuta per convincerli a disinvestire i loro investimenti che avevano presso di lei, ciò che invero era già stato smentito dal destinatario del doc. 11 __________ (doc. O), rispettivamente e in ogni caso avrebbe potuto esserlo da quest’ultimo e da __________, se beninteso il giudice di prime cure non avesse ingiustificatamente rifiutato la loro assunzione testimoniale, da lui qui reiterata; dalle tavole processuali era del resto risultato che B__________ __________ non aveva svolto nessuna attività, tanto meno concorrenziale. Egli ha parimenti contestato che i due prelevamenti dal conto di un cliente fossero avvenuti senza autorizzazione e giustificazione, e che egli avesse poi rifiutato di fornire spiegazioni: l’e-mail di cui al doc. 9 non era in effetti sufficiente a provare che quei prelevamenti non erano andati a favore del cliente e che quel denaro era stato incassato, oltretutto intenzionalmente, da lui; dalla testimonianza di P__________ __________ non era poi possibile evincere quali sarebbero state le verifiche compiute dalla convenuta per chiarire la situazione; e neppure era vero che egli non si era prestato a presenziare agli incontri organizzati a tale scopo dalla convenuta, essendo semmai stata quest’ultima a rifiutare che gli stessi potessero avvenire in un orario che avrebbe consentito la presenza del suo avvocato (deposizione dell’attore e di __________ N__________; doc. L, R e Q dell’inc. SE.2013.415 rich.).

                               6.2.   Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto giustificato il licenziamento in tronco dell’attore non può essere confermato.

                                         È innanzitutto a ragione che quest’ultimo ha rilevato che le prove addotte nella decisione erano in realtà lungi dal confermare che egli, assieme a __________ N__________, avesse a suo tempo avviato un’attività concorrenziale e in particolare che prima del licenziamento in tronco del 21 settembre 2012 i due avessero contattato dei clienti della convenuta per convincerli a disinvestire i loro investimenti presso di lei e a investirli presso la neocostituita B__________ __________: il teste P__________ __________ si era espresso sul tema solo in modo generico e nemmeno aveva chiarito in cosa sarebbe consistita la sua presunta attività concorrenziale (“ad un certo momento siamo venuti a conoscenza che svolgevano attività concorrenziali rispetto a M__________ __________. Mi viene chiesto dal Pretore di specificare quando siamo venuti a conoscenza. Rispondo che deve essere avvenuto quando uno di questi clienti avvicinati dai sigg. AP 1 e N__________ e che era già cliente di M__________ __________, ha scritto per sbaglio sulla e-mail del sig. N__________. Non mi ricordo il testo di questo e-mail ma ci siamo resi conto che vi erano dunque dei contatti tra costui e il sig. N__________ con riferimento all’ambito operativo della M__________ __________. Non mi ricordo la data in cui siamo venuti a conoscenza di questa e-mail, ma posso dire che era nel mese di settembre 2012 e non nel mese di agosto. Non mi ricordo neppure il nome di questo cliente. Ho in testa un nome, ma non sono sicuro che sia quello del cliente in questione e dunque preferisco non farlo”); il doc. 11, dal quale risultava che i due avrebbero consigliato al cliente __________ “di riscattare l’investimento attuale in International Life Settlements Fund”, era invece datato 31 ottobre 2012 e non precisava se quel consiglio fosse precedente o successivo al licenziamento in tronco. Per il resto, il fatto, in sé non più censurato, che l’attore e __________ N__________ nel maggio 2012 potessero aver costituito la società B__________ __________, che tuttavia non è stato preteso in causa né risulta aver nel frattempo svolto alcuna attività, non era costitutivo di una violazione dell’obbligo di diligenza e di fedeltà e nemmeno bastava per ritenere ingiustificato il loro licenziamento in tronco (Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 5e ad art. 337 CO; DTF 117 II 72 consid. 4b e 4c).

                                         Ed è pure a ragione che l’attore ha ritenuto non sufficientemente provato che egli si fosse indebitamente appropriato del denaro prelevato dal conto di un cliente. Quand’anche dal tenore dell’e-mail di cui al doc. 9, in base al quale un certo __________ aveva comunicato alla segretaria della convenuta che “le confermo di aver parlato con il vecchio promotore della cliente __________” il quale “mi ha riferito che la cliente non ha ritirato alcuna somma come invece da voi risulta”, si volesse ritenere provato - ma non si vede come, atteso che quel documento ha una valenza probatoria assai ridotta, limitandosi a riportare quanto il cliente avrebbe riferito ad altri - il mancato riversamento del denaro prelevato dall’attore, si osserva in effetti che la convenuta non ha in ogni caso dimostrato che quella somma fosse poi stata incamerata, oltretutto intenzionalmente, da costui, il teste P__________ __________ essendosi limitato a riferire che, nonostante le per altro non meglio precisate verifiche messe in atto dalla convenuta, “non si è potuto capire se e a chi questi soldi sono stati accreditati”. Non potendosi così ritenere, stante la presunzione di innocenza a favore dell’attore, che lo stesso si sia reso colpevole di un reato penale a danno della convenuta, è evidente che il licenziamento in tronco notificatogli per questa ragione debba essere considerato ingiustificato. Ma non solo. Non essendo stato a sua volta nemmeno dimostrato che quel denaro fosse stato perso per una negligenza imputabile all’attore, è escluso che la convenuta possa validamente opporre in compensazione alle spettanze salariali dell’attore dal 1° al 21 settembre 2012 il danno corrispondente a quei prelievi.

                               6.3.   Alla luce di quanto precede, l’attore può così legittimamente pretendere il pagamento dello stipendio e della quota parte di tredicesima dal 1° settembre al 31 ottobre 2012, che, tenuto conto della riduzione salariale precedentemente concordata, corrispondono a fr. 16'118.90 rispettivamente a fr. 1'642.35.

                                         Visto il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco e tenuto conto delle circostanze del caso, segnatamente della grave colpa imputabile alla convenuta (che ha oltretutto ritenuto di licenziare in tronco la controparte durante il periodo di disdetta) e dell’assenza di colpe a carico dell’attore (che da una parte è stato accusato a torto di un’attività concorrenziale e di un reato penale e dall’altra neppure risulta essersi mai rifiutato di partecipare agli incontri per chiarire la situazione richiesti dalla convenuta, poi non avvenuti per la mancata disponibilità di quest’ultima di rinviarli a un orario che avrebbe consentito la presenza del suo avvocato [cfr. doc. R], senza che gli siano stati mossi altri comportamenti anticontrattuali), nulla osta al riconoscimento dell’indennità di fr. 1.- da lui rivendicata (ritenuto che in base all’art. 337c cpv. 3 CO l’ammontare dell’indennità non deve superare i sei mesi di salario).

                                   7.   Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile può essere riformata nel senso che la convenuta deve essere condannata a pagare all’attore fr. 17'762.25 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2012, il tutto senza che sia preliminarmente necessario rinviare la causa al Pretore per l’assunzione dei testi __________ e __________.

                                         Le ripetibili di entrambi i gradi di giudizio seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di seconda istanza esse sono state calcolate sulla base del valore ancora litigioso di fr. 29'998.16. Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono invece prelevate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 14 settembre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 21 luglio 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                                 Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 17'762.25 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2012.

                                         2.     Non si prelevano né tasse né spese. La convenuta rifonderà all’attore fr. 1'000.- per parti di ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 500.per parti di ripetibili di appello.

                                  III.   Notificazione:

-       -     

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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