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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.10.2018 12.2017.145

19 octobre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·722 mots·~4 min·3

Résumé

Appello - mancato pagamento dell'anticipo - stralcio

Texte intégral

Incarto n. 12.2017.145

Lugano 19 ottobre 2018/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 14 settembre/ 9 ottobre 2017 presentato da

 AP 1   AP 2   AP 3   AP 4     

contro

la decisione 4 agosto 2017 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa promossa dagli appellanti contro

AO 1   

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con i PE n. __________ e n. __________ dell’UE di Lugano (doc. B1) la Banca CO 1 ha escusso in via di realizzazione di un pegno immobiliare IS 1 e IS 2, in quanto debitori, nonché IS 3 e IS 4, in quanto proprietarie del pegno, per fr. 3’014'000.- oltre interessi al 3.5% dal 30 settembre 2012 e fr. 120'600.-, rispettivamente per fr. 2'486'000.- oltre interessi al 4% dal 30 settembre 2012 e fr. 115'017.50;

che il 16 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte ai relativi PE;

                                         che con petizione 7 gennaio 2014 IS 1, IS 2, AP 3 e IS 4 hanno convenuto in giudizio la Banca CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per accertare l’inesistenza dei debiti posti in esecuzione;

                                         che la convenuta si è opposta alla petizione, respinta dal Pretore con decisione 4 agosto 2017, con tassa di giustizia di fr. 40'000.- e spese di fr. 400.- poste a carico degli attori in solido;

                                         che con appello 14 settembre / 9 ottobre 2017 gli attori hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

che essi hanno contestualmente richiesto di essere messi al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado, integrando successivamente la richiesta il 20 ottobre e il 28 novembre 2017 con ulteriore documentazione, mentre la convenuta vi si è opposta con osservazioni 22 dicembre 2017;

                                         che con decisione 11 maggio 2018 questa Camera ha respinto la sopracitata istanza d’ammissione al gratuito patrocinio (inc. n. 12.2017.146) e di conseguenza gli appellanti sono stati invitati in data 25 luglio 2018 a versare l’importo di fr. 55'000.- entro il 31 agosto 2018 in garanzia delle spese processuali presumibili;

                                         che tale importo non è stato pagato entro il termine assegnato e neppure entro il termine suppletorio assegnato il 4 settembre 2018 e scadente il 10 ottobre 2018 con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

                                         che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;

                                         che le spese processuali andrebbero di principio a carico di chi le ha provocate, ma le circostanze inducono in questo particolare caso a prescindere da ogni prelievo;

                                         che non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per osservazioni;

                                         che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30’000.-.

decreta                    1.   L'appello 14 settembre/ 9 ottobre 2017 di AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4, tutti in __________, è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione:

-     -     -     -     -   

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                  

(Giudice Bozzini)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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