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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.01.2017 12.2017.1

31 janvier 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·924 mots·~5 min·3

Résumé

Appello manifestamente infondato

Texte intégral

Incarto n. 12.2017.1

Lugano 31 gennaio 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2016.49 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud promossa con petizione 15 settembre 2016 da

AO 1 rappr. dall' RA 1  

contro

AP 1  

con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento in suo favore di fr. 10'110.95 oltre interessi al 5% dall'11 marzo 2016;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza 28 novembre 2016;

appellante che, con appello 30 dicembre 2016, chiede di annullare il querelato giudizio;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che, con sentenza 11 marzo 2016, la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha condannato il qui convenuto, AP 1, per svariati reati (ripetuta appropriazione indebita, ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti, ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, sviamento della giustizia per guida nonostante revoca); lo ha in pari tempo condannato a rifondere il danno, pari a fr. 7'198,45, causato all'accusatrice privata AO 1, qui attrice, che lo aveva denunciato per una parte dei reati succitati; per quanto atteneva alla rifusione delle spese legali sostenute, di fr. 10'110.95, AO 1 è stata rinviata al foro civile, ritenuto che, a garanzia di tale pretesa, la Corte ha disposto il mantenimento del sequestro conservativo sino a concorrenza di tale importo (cfr. doc. A);

                                         che, mediante petizione 15 settembre 2016, AO 1 ha quindi convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud, alla quale ha chiesto di condannarlo al versamento in suo favore di fr. 10'110.95, corrispondenti all'importo delle spese legali sostenute nel suddetto procedimento penale, oltre interessi al 5% dall'11 marzo 2016;

                                         che, con decisione 28 novembre 2016 il Pretore ha integralmente accolto la petizione, ritenuto che AP 1 non aveva contestato né la sussistenza del debito né la congruità della somma richiesta; le asserite difficoltà economiche in cui versava il convenuto, dallo stesso addotte quale unico argomento per opporsi alle pretese creditorie di controparte, non costituivano un valido motivo per negare il loro riconoscimento in sede giudiziaria; di tali ristrettezze si sarebbe semmai tenuto conto nell'ambito della successiva procedura esecutiva; nella fattispecie il versamento del controverso importo risultava oltretutto garantito attraverso il sequestro conservativo di una somma corrispondente disposto dal giudice penale;

                                         che il primo giudice ha inoltre condannato AP 1 a pagare la tassa di giustizia, di fr. 300.-, e le spese, oltre che a rifondere alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili;

                                         che, con appello 30 dicembre 2016, AP 1 impugna il giudizio pretorile, che chiede di annullare, ribadendo di trovarsi in una difficile situazione economica;

                                         che, il 3 gennaio 2017, l'appellante è stato invitato a depositare entro il 19 gennaio 2017 un anticipo di fr. 500.- in garanzia delle spese processuali presumibili;

                                         che il giorno di scadenza del termine per il versamento dell'anticipo l'appellante ha comunicato alla Camera, via e-mail, di non poter procedere allo stesso a cagione della sua situazione finanziaria; mediante un ulteriore invio per via elettronica dello stesso giorno egli ha trasmesso una fotografia della versione cartacea, firmata, della richiesta, che tuttavia la Camera non ha mai ricevuto per posta nei giorni successivi;

                                         che nella fattispecie, per i motivi che seguono, non è necessario verificare se la surriferita corrispondenza elettronica possa essere qualificata come valida domanda di assistenza giudiziaria;

                                         che, in effetti, sia comechessia l'appello, manifestamente infondato, dev'essere respinto d'acchito nel merito, per gli stessi motivi esposti in modo chiaro dal Pretore, cui viene rinviato per amore di brevità; la situazione di ristrettezza economica in cui versa il convenuto non è difatti suscettibile di impedire la sua condanna, in sede giudiziaria, al risarcimento del danno, accertato, causato alla controparte;

                                         che, ferme queste premesse, non è nemmeno necessario intimare il ricorso alla controparte per la presentazione di una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);

                                         che la Camera rinuncia in via eccezionale al prelievo di una tassa di giudizio (art. 2 LTG); alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta, non vengono assegnate ripetibili;

                                         che l'evasione, nel merito, dell'appello attraverso il presente giudizio rende priva di oggetto la procedura di richiesta dell'anticipo; una decisione al riguardo non appare pertanto più necessaria.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello 30 dicembre 2016 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                       La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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