Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.12.2017 12.2016.52

12 décembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,896 mots·~14 min·3

Résumé

Versamento di una somma di denaro senza accordo scritto fra le parti. Interpretazione del contratto quale mutuo con obbligo di restituzione. Onere della prova. Nessun obbligo legale di compensare il proprio debito col proprio credito, nessuna deduzione da una rinuncia alla compensazione

Texte intégral

Incarto n. 12.2016.52

Lugano 12 dicembre 2017/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. SE.2015.82 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 4 marzo 2015 da

AO 1  rappr. dall’  RA 2   

contro

AP 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 10 settembre 2013, nonché il rimborso di fr. 228.- a titolo di spese esecutive e di fr. 300.- per costi di conciliazione, così come il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla controparte al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha accolto con decisione 29 febbraio 2016, condannandola al pagamento di fr. 25'000.oltre interessi e di fr. 228.- di spese esecutive, rigettando nel contempo l’opposizione interposta al PE summenzionato;

appellante la convenuta con appello 18 aprile 2016, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 9 giugno 2016 l’appellata postula di respingere il gravame, con protesta delle spese giudiziarie di seconda istanza;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.           Il 14 dicembre 2012 AO 1, __________, (in seguito AO 1) ha versato a AP 1, __________, (in seguito AP 1) un importo di fr. 25'000.- tramite bonifico bancario (doc. 1). Con lettera 3 giugno 2013 AO 1 ha chiesto a AP 1 il rimborso entro il 30 giugno 2013 di tale importo. Secondo l’amministratore di AO 1 __________ F__________, la richiesta sarebbe stata conseguenza “della conclusione del rapporto di lavoro del Signor __________ C__________” e riguarderebbe una somma erogata quale “finanziamento” (doc. 2). Non avendo ricevuto alcun riscontro, con lettera dell’identico tenore del 22 agosto 2013 AO 1 ha nuovamente sollecitato il versamento, assegnando alla controparte un nuovo termine di pagamento scadente il 10 settembre 2013 (doc. 3 primo foglio).

2.           Con risposta 4 settembre successivo AP 1 ha comunicato di aver “già preso accordi sulla sistemazione” con __________ C__________ e chiesto di poter disporre del bilancio 2012 e di una situazione aggiornata al 30 agosto 2013 di AO 1 in virtù del fatto di detenere il 10% delle azioni (doc. 3 secondo foglio). Il 3 ottobre 2013 AO 1, per il tramite del proprio legale, ha assegnato a AP 1 un ultimo termine fino al 10 ottobre 2013 per procedere al pagamento della somma richiesta oltre interessi al 5% dal 10 settembre 2013 (doc. 4). Con lettera 7 febbraio 2014 (doc. 6) AP 1 ha comunicato a AO 1 di non ritenersi debitrice della somma richiestale, esponendo una serie di considerazioni e contestazioni di cui si dirà, per quanto rilevanti ai fini del presente giudizio, nei considerandi che seguono.

3.           Non avendo ottenuto il preteso rimborso, con domanda di esecuzione 27 febbraio 2014 (n. __________) AO 1 ha chiesto all’Ufficio esecuzioni di Lugano di far spiccare un precetto esecutivo nei confronti di AP 1 per fr. 25'000,- oltre interessi del 5% dal 10 settembre 2013, contro il quale la debitrice escussa ha interposto tempestiva opposizione (doc. 8).

4.           Previo tentativo di conciliazione (inc. CM.2014.265 e CM.2015.20), con petizione 4 marzo 2015 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare AP 1 a pagare fr. 25'000.-, oltre interessi al 5% dal 10 settembre 2013, ulteriori fr. 228.- quale rimborso di spese esecutive e fr. 300.- pari ai costi della procedura di conciliazione. L’attrice ha inoltre chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla controparte al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano. In sostanza, l’attrice ha sostenuto che tra le parti si sarebbe perfezionato un contratto di mutuo e che la convenuta sarebbe di conseguenza tenuta a rimborsare l’importo versatole a questo titolo il 14 dicembre 2012.

5.           La convenuta si è opposta alla domanda con osservazioni 20 aprile 2015, rilevando come l’importo di fr. 25'000.- non fosse in relazione con un contratto di mutuo, ma bensì da ricondurre a più estesi rapporti contrattuali tra le parti, che riguarderebbero anche personalmente l’azionista della società attrice, già dipendente della società convenuta, e in particolare gli accordi con esso raggiunti in merito al riacquisto di una partecipazione societaria a tacitazione di ogni reciproca pretesa. A suo parere il versamento in questione è avvenuto in maniera del tutto spontanea, non è stato concluso un contratto di finanziamento e non esiste alcun obbligo di restituzione della somma in questione. Esperita l’istruttoria, con le rispettive conclusioni scritte le parti hanno ribadito le loro rispettive richieste.

6.           Con decisione 29 febbraio 2016 il Pretore ha accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di

fr. 25'000.- oltre interessi e di fr. 228.- a titolo di rimborso delle spese esecutive, rigettando nel contempo l’opposizione interposta al PE summenzionato. Il Pretore ha anzitutto esaminato le relazioni intercorse tra le due società coinvolte e le persone ad esse riconducibili, rilevando come dai documenti agli atti risulti la prova del bonifico di

fr. 25'000.- e la registrazione di tale elargizione nel bilancio dell’attrice come “prestito AP 1” (doc. 11), ritenuto inoltre che la creditrice ha reclamato il rimborso della somma non appena si è concluso il contratto di lavoro tra la convenuta e __________ C__________. A fronte di tali accertamenti il Pretore ha quindi rimproverato alla convenuta di non aver fatto fronte all’onere della prova che le incombeva in merito alle circostanze invocate per contestare l’esistenza dell’asserito debito. In particolare nulla sarebbe stato provato in merito ad una pattuizione che la esonerasse dall’obbligo di restituzione, non sussistendo prova alcuna dell’animus donandi, requisito necessario per poter qualificare il versamento della somma in questione quale donazione. A mente del primo giudice la debitrice avrebbe pure mancato all’onere della prova in merito dell’asserita tacitazione della pretesa di restituzione contestualmente agli accordi raggiunti tra le parti per il riacquisto di una partecipazione societaria. Il Pretore ha poi esaminato la circostanza che ha visto coinvolto in questa seconda operazione l’amministratore unico dell’attrice, concludendo che ciò non ha comunque potuto ingenerare dubbi sull’entità giuridica coinvolta, e di rimando sull’estensione dei rapporti discussi in tale occasione, come peraltro deducibile dalle ammissioni della convenuta stessa. Alla luce di tali accertamenti, considerato il contesto commerciale dei rapporti sorti tra le parti, che inducono a ritenere poco verosimili elargizioni senza obbligo di restituzione (più compatibili con rapporti di tipo personale), tenuto conto della relazione tra l’attrice e __________ C__________, nonché della concomitanza della richiesta di restituzione con lo scioglimento del rapporto di lavoro tra questi e l’attrice, il Pretore ha quindi concluso che un’immissione di liquidità senza obbligo di restituzione appare poco probabile, a fronte peraltro del comportamento processuale lineare dell’attrice e dell’assenza di prove, o fosse anche solo indizi, a suffragio della tesi contraria. La petizione è quindi stata accolta.

7.           Con appello 18 aprile 2016 la convenuta è insorta contro il giudizio pretorile postulandone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi. L’appellata si è opposta con risposta 9 giugno 2016 con la quale ha chiesto di respingere integralmente l’appello.

8.           In termini generali l’appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti poiché, a suo parere, gli elementi emersi dagli allegati e dall’istruttoria non sarebbero stati debitamente soppesati e valutati, il primo giudice avendo ommesso di considerarne alcuni degni di rilievo e avendo peraltro lasciato intendere che gli elementi determinanti per il giudizio non sarebbero univoci, incontrovertibili e convergenti. A tratti l’appellante si duole delle scelte pretorili in merito all’assunzione delle prove, omettendo tuttavia di indicare quali elementi avrebbero eventualmente potuto apportare le prove non assunte e in quale modo questi sarebbero atte a sovvertire la conclusione pretorile.

9.           La parte iniziale dell’appello è da intendere quale tentativo di perorare la tesi secondo la quale nessun contratto di finanziamento si sarebbe concluso tra le parti, circostanza che, a mente dell’appellante, sarebbe atta ad escludere un obbligo di restituzione della somma di fr. 25'000.- bonificata “su libera iniziativa unilaterale del Signor C__________, in maniera spontanea” ovvero senza che un tale versamento gli sia stato richiesto (appello pag. 4 n. 5.1). A ben vedere, così come esposta, la versione dei fatti ribadita dall’appellante neppure sarebbe qualificabile come censura ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC, la critica al giudizio pretorile risultando più che altro implicita e sottintesa e non confrontandosi puntualmente con le articolate argomentazioni esposte dal primo giudice a questo riguardo. In ogni modo, se anche si volesse esaminare l’argomentazione nel merito, questa risulta infondata già solo per il fatto che si avvale di una serie di circostanze che, prima ancora che irrilevanti, sono da ritenere non adeguatamente provate dalla convenuta che ha inteso avvalersene. Giustamente infatti il Pretore ha rilevato come non sia emersa la prova di quello che la convenuta pretende essere stato il ruolo personalmente avuto da __________ C__________ nella relazione sorta tra le parti in causa, non essendo dimostrata una correlazione tra il bonifico in questione e le non meglio precisate relazioni contrattuali inerenti al rapporto di lavoro, il ruolo di azionista o ulteriori pattuizioni invocate e rimaste prive di riscontri concreti. Alla luce delle emergenze istruttorie nulla permette quindi di concludere che il rapporto giuridico sorto a seguito del versamento della somma in questione abbia riguardato altri soggetti al di fuori delle due società contrapposte nella procedura in esame.

10.        L’appellante insiste nel sostenere che la decisione pretorile confermerebbe la mancata conclusione di un contratto di finanziamento, siccome attesterebbe l’assenza di uno scambio di volontà consensuali. Siccome l’appellante ommette di spiegare che cosa si potrebbe dedurre da tale asserzione, la sua argomentazione non adempie anzitutto i presupposti richiesti dall’art. 310 e 311 cpv. 1 CPC ed è perciò inammissibile. La stessa si basa comunque su errate premesse poiché, come evidenziato dal Pretore, è fuori di dubbio che la documentazione relativa all’asserito contratto di mutuo risulta incompleta, posto che le parti non hanno concluso alcun contratto scritto, ma a mente del primo giudice ciò è di rilievo solo poiché esclude la possibilità di trarre conclusioni sulla base di un’interpretazione del tenore dell’accordo o di un esplicito scambio di volontà, ma non ha certo impedito di apprezzare i documenti agli atti e il comportamento preprocessuale delle parti e di dedurne la conclusione di un contratto di mutuo.

11.        Non è atto a sovvertire la conclusione pretorile neppure lo sforzo profuso dall’appellante per sottolineare come il versamento di

fr. 25'000.- sarebbe avvenuto in maniera del tutto spontanea e addirittura inaspettata, ovvero quale iniziativa di __________ C__________ senza che ciò sia stato richiesto (a quest’ultimo o all’attrice). Tale soggettiva valutazione, peraltro rimasta priva di riscontri probatori, non si confronta con il giudizio pretorile. Su questo punto l’appello è quindi nuovamente inammissibile. La tesi risulta pure contraddittoria siccome sottintende l’assenza di un titolo che giustifichi la trattenuta della somma di cui è stata chiesta la restituzione.

12.        L’appellante rimprovera al Pretore di non aver preso in considerazione la circostanza che avrebbe visto __________ F__________, amministratore unico della AO 1, consegnare a __________ B__________, che agiva per conto della AP 1, la somma di fr. 10'000.- in cambio delle azioni della AO 1, senza che in quel frangente fosse fatta valere la compensazione con il contestato credito di fr. 25'000.-. Secondo l’appellante questa circostanza “lascia agevolmente presupporre che AO 1 non avesse alcuna pretesa da vantare a titolo di prestito nei confronti della AP 1 e che i rapporti fra le parti erano stati tacitati definitivamente con l’unico versamento di fr. 10'000.-“ (appello, pag. 5, p. 6). L’appellante contesta altresì che __________ F__________ abbia in quel frangente rappresentato __________ C__________ personalmente, come ritenuto dal Pretore per “spiegare e giustificare l’inspiegabile mancata compensazione fra le pretese e il versamento di fr. 10'000.-“ (appello, pag. 6, p. 6).

Oltre ad aver nuovamente mancato la prova delle circostanze invocate, in particolare degli elementi che permettano di chiarire se l’acquirente delle azioni fosse __________ C__________ personalmente o piuttosto AO 1, l’appellante non può beneficiare di alcuna deduzione dalla pretesa rinuncia della controparte a far valere la compensazione. Non sussiste infatti obbligo legale alcuno di compensare il proprio debito col proprio credito, l’art. 120 CO essendo una disposizione potestativa. Al riguardo l’appello non può essere accolto.

13.         Sempre con riferimento alla transazione di fr. 10'000.- di cui si è detto sopra, l’appellante pretende che il Pretore sia incorso in un errore laddove ha rilevato come la convenuta stessa avrebbe confermato “di non aver avuto dubbio alcuno che questo accordo coinvolgesse unicamente __________ C__________ personalmente, e che l’intenzione di “chiudere la pendenza” menzionata dallo stesso facesse riferimento unicamente al “riacquisto delle azioni” non coinvolgendo quindi nessun’altra problematica collegata” (sentenza pag. 3). A mente dell’appellante, nel contesto in cui è stata inserita tale dichiarazione (osservazioni, pag. 3 e 4) la convenuta intendeva invece affermare altro. La tesi non può essere seguita. Da un lato l’appellante non ha fornito prova alcuna al riguardo della presunta tacitazione. Dall’altro non si confronta con le conclusioni del Pretore, il quale ha esaminato la fattispecie considerando le circostanze concrete, valutando il contesto commerciale in cui sono sorti i rapporti tra le parti, il rapporto di lavoro precedente, l’acquisto delle azioni di AO 1 da parte AP 1 e il fatto che la somma di fr. 25'000.- è stata richiesta non appena __________ C__________ ha sciolto il rapporto di impiego con quest’ultima. L’appellante si limita a contrapporvi soggettive valutazioni e interpretazioni degli atti di causa e non contesta la deduzione del Pretore che ha ritenuto improbabile un’immissione di liquidità per fr. 25'000.- nella società convenuta senza obbligo di restituzione. La convenuta non ha fornito validi elementi che potessero in qualche modo contrapporsi agli elementi probatori apportati dall’attrice (versamento, registrazione a bilancio come “prestito AP 1” e richiesta di rimborso non appena il contratto di lavoro con __________ C__________ si è concluso), non riuscendo altresì a provare l’esistenza di un contratto di donazione che potesse escludere l’obbligo di restituzione della somma di fr. 25'000.-

14.         A mente dell’appellante, il dettaglio di bilancio 2012, apportato dall’appellata in udienza, dal quale risulterebbe che l’importo di fr. 25'000.è stato inserito come “prestito AP 1”, sarebbe un documento “anonimo”, nel quale il prestito è stato collocato in una voce che non gli è propria, ovvero sarebbe stato creato ad arte. L’appellante lamenta il fatto che tale bilancio non presenterebbe una veste ufficiale, mancando una data e la sottoscrizione da parte della società C__________ __________ SA. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, ciò non permette di escluderne categoricamente il valore sul piano probatorio. Infatti, come sopra esposto, il Pretore ha basato la sua valutazione su diversi elementi probatori, di cui il bilancio 2012 era peraltro solo uno tra altri a suffragare la venuta in essere del contratto di mutuo. Le conclusioni pretorili risultano quindi coerenti e sufficientemente motivate e resisterebbero alla critica anche in assenza del documento contestato.

15.        L’appellante rimprovera quindi al primo giudice di aver esposto una serie di ipotesi e di apprezzamenti formulati “in termini di probabilità, di verosimiglianze, non sulla base di prove agli atti” (appello pag. 9 n. 8). La censura non può essere seguita. L’appellante si limita a pretendere che la controparte non avrebbe adempiuto l’onere della prova, non indicando invece in cosa il Pretore avrebbe errato nel ritenere che gli elementi apportati dall’attrice erano da valutare tenuto conto del contesto prevalentemente commerciale o perché non sarebbe corretta la valutazione del primo giudice secondo il quale “appare poco probabile un’immissione di liquidità senza obbligo di restituzione dell’entità di fr. 25'000.- nella società nuova datrice di lavoro”. Siccome l’appellante non si confronta con le conclusioni del Pretore, il quale ha apprezzato gli indizi agli atti, tale censura è perciò irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

16.        Ne discende che l’appello dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione del Pretore (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Il valore litigioso, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, è di fr. 25'000.-.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Rtar;

decide:                     1.   L’appello 18 aprile 2016 di AP 1, __________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

-   ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2016.52 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.12.2017 12.2016.52 — Swissrulings