Incarto n. 12.2016.38
Lugano 22 settembre 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. SO.2015.4288 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza 2 ottobre 2015 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 , rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha chiesto di obbligare la convenuta a chiudere con valuta 29 settembre 2015 il conto n. __________ e di accreditare il saldo su due determinate relazioni bancarie intestate all’ing. __________ __________ presso la __________, __________;
domanda a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore ha integralmente accolto con decisione 16 febbraio 2016;
appellante la convenuta che con appello 29 febbraio 2016 chiede di riformare il giudizio querelato nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza, in via subordinata di respingerla, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con risposta 24 marzo 2016 l’istante postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. AO 1, __________, costituita nel 2008 e “disuelta” nel 2014 (doc. A), al momento della sua costituzione ha aperto la relazione n. __________ presso la banca AP 1, che in data 31 marzo 2015 presentava un saldo di € 431'315.55 (doc. E). Dalla documentazione di apertura risulta che le parti hanno previsto che la corrispondenza sarebbe stata conservata in fermo banca e che aventi diritto economici degli averi depositati erano __________ __________ e __________ __________, entrambi cittadini italiani residenti in Italia (doc. B, foglio 3 = doc. C). Nel __________ 2015 il formulario A è stato modificato con l’indicazione che questi si erano trasferiti a __________ (doc. B, foglio 22). A partire dal __________ 2015 sono infatti titolari di un permesso B, valido fino al __________ 2020 (doc. H1 e H2).
B. Con scritto 31 luglio 2013 – trasmesso con la modalità “posta a trattenere”– la banca ha chiesto alla cliente di firmare entro il 31 dicembre 2013 l’allegata “dichiarazione di conformità fiscale” (doc. 9). Con la medesima modalità in data 12 maggio 2014 ha sollecitato l’invio, entro il 31 dicembre 2014, di “elementi che dimostrano l’avvio (…) del processo di regolarizzazione” o, in alternativa, che il conto sia chiuso. Essa ha sottolineato che nel frattempo avrebbe rifiutato qualsiasi operazione di cassa, non avrebbe accettato richieste di emissione relative a carte di credito, di carte di debito o di altra carta elettronica prepagata, né il caricamento di quest’ultima, così come avrebbe rifiutato qualsiasi proroga di credito a durata determinata del quale sarebbe stata mutuataria o garante oltre il 16 giugno 2014. La banca ha altresì comunicato che non avrebbe mantenuto i crediti a durata indeterminata e che sarebbe stata indotta a rescindere i medesimi entro la data suindicata, nonché avrebbe potuto limitare l’accesso a determinati elementi della sua offerta soggiacenti un’esposizione a lungo termine (doc. 10).
C. Il 30 gennaio 2015 la banca ha nuovamente sollecitato la cliente a far fronte alla sua richiesta entro il 30 marzo 2015. In alternativa ha chiesto di consegnarle una dichiarazione firmata dall’entità e dai suoi beneficiari economici o qualsiasi altro documento atto a dimostrare l’imminenza di una procedura di regolarizzazione fiscale. La banca ha inoltre reso edotta la cliente del nuovo reato penale italiano denominato “auto-riciclaggio”, affermando che l’adesione alla procedura summenzionata “è essenziale alla prosecuzione delle nostre relazioni d’affari”. La banca ha concluso rilevando che nel frattempo doveva “adottare le misure che [le] permettono di evitare ogni rischio di complicità nei reati come definiti dalla nuova legge italiana”, sicché “come consentito dalle CG” avrebbe rifiutato qualsiasi operazione di cassa, sospeso l’utilizzo delle carte di credito e di altri mezzi di pagamento, nonché avrebbe autorizzato unicamente trasferimenti verso conti di cui la cliente o i suoi beneficiari economici ultimi erano titolari in Italia (doc. 11).
D. Il 13 marzo 2015 __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto alla banca di trasferire tutti gli averi patrimoniali depositati sul conto in questione in favore della relazione bancaria intestata __________ __________ presso la __________, __________ (doc. I). La banca si è rifiutata di eseguire l’istruzione, invocando sostanzialmente delle esigenze di conformità fiscale per il periodo in cui gli aventi diritto economici erano residenti in Italia. Oltre al rifiuto di trasferire gli averi su un conto presso un’altra banca in Svizzera, ha proposto quale unica soluzione il bonifico su una relazione bancaria intestata alla società o agli aventi diritto economici in Italia (doc. O). A nulla sono valse le sollecitazioni indirizzate alla banca (doc. P1-P2).
E. Con istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 2 ottobre 2015 AO 1, __________, ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di obbligare la convenuta a chiudere con valuta 29 settembre 2015 il conto n. __________ e di accreditare il saldo su due determinati conti intestati all’__________ __________ presso la __________, __________. Con osservazioni 6 novembre 2015 la banca si è opposta alla richiesta avversaria. Nel secondo scambio di scritti le parti si sono confermate nelle loro antitetiche posizioni. Il 16 febbraio 2016 il Pretore ha accolto integralmente l’istanza, ordinando il trasferimento in questione una volta dedotte le ordinarie spese di bonifico.
F. Con appello 29 febbraio 2016 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso, in via principale, di dichiarare irricevibile l’istanza, in via subordinata, di respingerla. Con risposta 24 marzo 2016 l’istante postula invece la reiezione del gravame. Nel __________ è stata modificata a Registro di commercio la ragione sociale della convenuta in: AP 1.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata recapitata in data 18 febbraio 2016 e l’appello del 29 febbraio successivo è pertanto tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta 24 marzo 2016 all’appello, a fronte della comunicazione del gravame intimato alla parte appellata il 10 marzo 2016 e ricevuto da quest’ultima il 14 marzo seguente.
2. Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett. b). Per quanto concerne la prima condizione, va rilevato che l’onere della prova incombe all’istante, sicché poco importa se il convenuto abbia reso verosimili o meno le sue obiezioni. Di conseguenza, affinché non sussista il presupposto del caso manifesto è sufficiente che il convenuto abbia dettagliato ed esposto in modo concludente delle obiezioni o eccezioni, che dal punto di vista fattuale non possono essere subito confutate dalla controparte e che sono atte a scuotere il convincimento che il giudice si è formato (TF 4A_440/2016 del 24.10.2016 consid. 5.2.1).
3. L’appellante afferma che AO 1 è stata liquidata e radiata nel 2014, sicché al momento dell’introduzione della causa già non esisteva più. La banca sostiene che tale circostanza è stata ammessa dalla stessa istante già in prima sede e che le disposizioni di diritto panamense da quest’ultima invocate non si attagliano alla presente fattispecie, dato che riguarderebbero il processo di liquidazione, qui terminato in quanto la società in questione è stata, come detto, radiata dal Registro di commercio. In ogni caso, l’appellante ritiene che la necessità di dover ricorrere all’interpretazione di tale normativa, tutt’altro che univoca, rende già di per sé inapplicabile la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (gravame, pag. 5).
4. Effettivamente, con l’istanza 2 ottobre 2015 AO 1 medesima ha affermato che la convenuta avrebbe motu proprio disposto la radiazione della società in questione. Rinviando agli art. 85 seg. della Lei sobre sociedades anonimas panamense, essa ha affermato di essere comunque legittimata all’azione. L’istante ha riportato dei passaggi in spagnolo, dai quali sembra emergere la possibilità, nei tre anni successivi al termine della sua esistenza, di proporre azioni per difendere i suoi interessi (pag. 3). Sulla questione ha prodotto due documenti sostenendo essere, il primo, un estratto della legge testé menzionata (doc. F), il secondo, un estratto del Registro di commercio di Panama, dal quale emerge che in data 3 luglio 2014 la società AO 1 è stata dissolta (“disuelta”) (doc. A).
Con le osservazioni di prima sede la convenuta ha contestato la capacità processuale della controparte. Essa ha affermato che la normativa panamense evocata dall’istante sembra piuttosto regolamentare la procedura di liquidazione, mentre nel presente caso la società, per stessa ammissione della controparte, sarebbe già stata radiata. Con la replica l’istante ha affermato che la liquidazione non era terminata, formulando le stesse argomentazioni espresse in sede di risposta all’appello ed evidenziate sopra.
5. Con la risposta all’appello la parte appellata condivide l’assunto di controparte secondo cui la normativa di Panama si riferisce al processo di liquidazione. Come indicato al considerando precedente, nell’istanza si afferma che la società AO 1 è stata liquidata e radiata (peraltro producendo l’estratto doc. A a sostegno di tale asserto), circostanza che è poi stata smentita dall’istante in sede di replica, ove ha dichiarato di essere semplicemente in liquidazione. Quest’ultima affermazione, oltre a essere in contraddizione con quanto sostenuto nell’istanza, contrasta anche con il contenuto dello scritto 31 luglio 2015 del legale dell’istante all’avv. __________, rappresentante della banca (doc. 3). I documenti agli atti, quindi, non dimostrano l’asserto dell’istante secondo cui sarebbe nella fase di liquidazione e non sarebbe ancora stata radiata. L’appellata sostiene che la stessa esistenza della relazione bancaria con la convenuta smentirebbe per “fatti concludenti” che si possa affermare il contrario di quanto da essa addotto con la replica. Essa reputa che se la società fosse stata radiata e i fondi già passati in capo ai beneficiari economici, mal si comprenderebbe il motivo per cui nelle osservazioni di prima sede la controparte abbia rammentato quanto indicato nei suoi scritti 17 e 29 settembre 2015 (doc. P1 e P2), ossia di procedere alla reinscrizione di AO 1. La parte appellata asserisce, su questo aspetto, che la banca agirebbe contra factum proprium ledendo gravemente il principio della buona fede, “sol si pon mente” che nello scritto 17 settembre 2015 (doc. P, correttamente: doc. P1) aveva affermato di prendere atto della radiazione della società in questione e che malgrado questa circostanza la relazione in oggetto risultava ancora intestata a AO 1 Le censure sono inconsistenti. Nella prima missiva indicata (doc. P1) il legale della banca ha preso atto che, da quanto risulterebbe dagli estratti delle pubblicazioni prodotti, la società titolare della relazione bancaria era stata liquidata e radiata. Egli ha quindi evidenziato che malgrado ciò la relazione in questione risultava ancora intestata alla società, non avendo la banca ricevuto alcuna valida istruzione di chiusura della stessa. Ha poi affermato che sarebbe stata verosimilmente necessaria la reinscrizione della società, nell’ottica di poter procedere alle eventuali operazioni di aggiornamento. Ha peraltro soggiunto che essendo intervenuta la radiazione della titolare del conto, i beneficiari economici non risultavano legittimati a chiedere la chiusura della relazione con trasferimento del saldo sul loro conto personale in Svizzera. Come l’appellata possa dedurne quanto da essa asserito è quindi incomprensibile. Quanto alla seconda missiva menzionata (doc. P2), si tratta, in sostanza, della conferma delle argomentazioni testé esposte. In definitiva, l’obiezione sollevata dalla banca, che l’istante non è stata in grado di confutare immediatamente, è quindi atta a scuotere il convincimento del giudice sull’esistenza della società in questione al momento dell’inoltro dell’istanza. Da qui, l’irricevibilità dell’istanza.
6. Alla luce di quanto suesposto l’appello è accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata dev’essere riformata nel senso che l’istanza è inammissibile e le spese giudiziarie poste a carico della parte soccombente. Le spese processuali di appello sono poste a carico della parte appellata, tenuta a rifondere alla controparte un’adeguata indennità a titolo di ripetibili di questa sede (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso, pari a € 431'315.55, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b CPC per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 29 febbraio 2016 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 16 febbraio 2016 inc. SO.2015.4288 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. L’istanza è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’istante, la quale è condannata a pagare alla controparte l’importo di fr. 6'500.- a titolo di ripetibili.
2. Le spese processuali, di fr. 3'000.-, sono poste a carico della parte appellata, con l’obbligo di rifondere all’appellante fr. 6'000.-per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).