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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.03.2017 12.2016.32

24 mars 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·598 mots·~3 min·3

Résumé

Appello - ritiro dell'appello

Texte intégral

Incarto n. 12.2016.32

Lugano 24 marzo 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 17 febbraio 2016 presentato da

AP 1 (rappr. dall’ RA 1)  

contro la sentenza 31 dicembre 2015 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa inc. n. SE.2013.361 promossa in data 24 settembre 2013 da    

AO 1 (rappr. dall’ RA 2)    

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 24 settembre 2013 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 a versargli l’importo di fr. 16'000.–, oltre interessi in ragione del 5% dal 9 giugno 2006 con conseguente rigetto dell’opposizione interposta dallo stesso al PE no. __________ UE Lugano dell’8/15.4.2012;

che con risposta 6 febbraio 2014 AP 1 ha chiesto il totale respingimento della petizione;

che con sentenza 31 dicembre 2015 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione condannando AP 1 a versare a AO 1 la somma di fr. 13'000.–, oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2006 e ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ UE Lugano limitatamente al medesimo importo;

che con atto di appello 17 febbraio 2016 AP 1 ha chiesto l’annullamento e la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione 24 settembre 2013 di AO 1 e di mantenere l’opposizione interposta al PE n. __________ UE Lugano;

che con risposta 12 aprile 2016 AO 1 ha chiesto di respingere l’appello;

                                  che con lettera 9 marzo 2017 l’appellante, d’accordo con la controparte, ha comunicato di ritirare l’appello presentato in data 17 febbraio 2016, compensate le ripetibili, spese a carico di chi le ha anticipate;

                                  che il ritiro dell’appello configura desistenza a norma dell’art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che hanno spinto l’interessato a recedere dalla lite;

                                  che in tali circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (v. art. 241 cpv. 3 CPC);

                                  che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate (v. art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in proporzione degli atti compiuti (v. art. 21 LTG);

                                  che, come concordato dalle parti, le ripetibili sono compensate, non essendovi motivo per scostarsi da questa pattuizione.

Per questi motivi

decide:                 1.  L’appello del 17 febbraio 2016 di AP 1 __________ è stralciato dai ruoli.

                             2.  Le spese processuali in complessivi fr. 300.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Il maggior anticipo versato sarà restituito. Le ripetibili sono compensate.

                             3.  Notificazione:

- -

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente

A. Fiscalini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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