Incarto n. 12.2016.214
Lugano 24 maggio 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2015.197 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 22 maggio 2015 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in via principale di CHF 20'614.35 e EUR 3'744.42 oltre interessi di mora al 5% dal 22 maggio 2015, in via subordinata di CHF 13'333.35 e EUR 395.42 oltre interessi di mora al 5% dal 22 maggio 2015;
domande contestate integralmente dalla convenuta, che ha chiesto di respingere la petizione;
vista la decisione 21 ottobre 2015 con cui il Pretore ha limitato il procedimento alla questione dell’interruzione del nesso di causalità adeguata, rispettivamente della colpa concomitante di entità preponderante;
e sulla quale il Pretore ha statuito con decisione incidentale 30 novembre 2016 accertando che l’agire dell’attore non è costitutivo di interruzione del nesso di causalità adeguata, rispettivamente di colpa concomitante talmente preponderante da sollevare la convenuta dai suoi eventuali obblighi assicurativi;
appellante la convenuta con appello 20 dicembre 2016 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre con risposta 10 febbraio 2017 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. Il 3 maggio 2012 AO 1 ha stipulato con la compagnia AP 1 un contratto per la copertura assicurativa di un veicolo di marca BMW Z4 sDrive23i, targato TI __________, valido dal 3 maggio 2012 e con scadenza al 31 dicembre 2015. Il 1° luglio 2014 le parti hanno stipulato un contratto pressoché identico, valido dal 1° luglio 2014 e con scadenza al 31 dicembre 2017, avente per oggetto un veicolo LAND ROVER RR Evoque TD4 (in seguito: Land Rover), targato TI __________. La polizza prevedeva, fra l’altro, l’assicurazione di casco parziale per il furto, danno doloso, cose trasportate Plus, mancato uso del veicolo.
B. Il 9 agosto 2014 l’autovettura Land Rover gli è stata rubata a Milano, in via __________. Lo stesso giorno AO 1 ha denunciato il furto alla Questura di __________, Commissariato __________. Il 13 agosto successivo l’assicurazione AP 1 è stata informata del furto tramite una notifica online.
C. L’8 settembre 2014 AP 1 ha comunicato a AO 1 che non avrebbe coperto la sua domanda risarcitoria, perché non aveva mai dichiarato che era già stato vittima di altri tre furti di veicoli, tutti e tre avvenuti a __________, sebbene gli fosse stato chiesto se avesse subito dei danni negli ultimi cinque anni nell’ambito della sottoscrizione della proposta per l’assicurazione del veicolo Land Rover. Di conseguenza l’assicurazione ha fatto valere la reticenza dal contratto ex art. 6 LCA. Il legale di AO 1 ha contestato la reticenza, sostenendo che quest’ultimo non doveva sapere né presumere che avrebbe dovuto riferire di furti avvenuti all’estero.
D. Il 19 settembre 2014, sempre tramite l’avvocato di AO 1, AP 1 è stata informata che la macchina Land Rover era stata ritrovata dalle autorità di polizia italiane nei pressi di __________. In quel contesto veniva nuovamente contestata la reticenza nel senso di assenza di qualsiasi nesso di causalità tra i presunti sinistri pregressi e il furto del 9 agosto 2014.
E. Con scritto 25 settembre 2014 AP 1 informava l’avvocato di AO 1 che tutti i presupposti dell’art. 6 LCA erano invece ossequiati e perciò rifiutava ogni pretesa risarcitoria legata al furto avvenuto a __________, rifiutandosi dunque di coprire il danno.
F. Con petizione 22 maggio 2015 AO 1 ha convenuto la compagnia AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 1, per ottenere in via principale, come conseguenza della copertura assicurativa, il pagamento di CHF 20'614.35 e EUR 3'744.42 oltre interessi di mora al 5% dall’inoltro dell’azione (22 maggio 2015), importi riferiti da un lato ai danni al veicolo, al costo del telecomando e delle chiavi nonché ai costi per mancato utilizzo, d’altro lato al costo degli oggetti presenti nel veicolo al momento del furto e non ritrovati (due IPhone 5s, Sony Experia, Borsa Gucci, MacBook Air 11, IPad mini, Hotspot Wifi Swisscom, IPhone 5C, Rolex Submarine). In via subordinata ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di CHF 13'333.35 e EUR 395.42 oltre interessi di mora al 5% dall’inoltro della petizione (22 maggio 2015). A sostegno della sua richiesta faceva riferimento alle condizioni generali di assicurazione (CGA), che prevedono la copertura in caso di furto e per il mancato utilizzo del veicolo.
G. Con risposta 23 giugno 2015 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione chiedendo di respingerla. Essa ha fatto valere diversi argomenti che escluderebbero la copertura assicurativa. A sua opinione i precedenti tre furti di veicolo, che non sono stati dichiarati, giustificherebbero già la decisione di rifiutare il risarcimento in base alla normativa sulla reticenza. Inoltre il comportamento di AO 1 violava le più elementari norme di prudenza e perciò rappresenterebbe una causa concomitante preponderante della vittima del furto, con conseguente interruzione del nesso di causalità fra l’evento e il danno. Ulteriormente, le ripetute contraddizioni sull’asserito furto sarebbero sufficienti a dimostrare a titolo di controprova che la conclusione dell’attore non è fondata; le modalità e le circostanze riportate da quest’ultimo non potendo corrispondere al vero. In altri termini, secondo l’assicurazione, a causa di queste contraddizioni non sussisterebbe una verosimiglianza preponderante del furto della Land Rover.
H. Nel corso del dibattimento 7 settembre 2015 le parti hanno confermato le loro opposte posizioni.
Con disposizione ordinatoria 21 ottobre 2015 il Pretore ha limitato il processo alla questione dell’interruzione del nesso di causalità adeguata, rispettivamente della colpa concomitante di entità preponderante.
I. Con conclusioni 15 giugno 2016 AP 1 ha chiesto al Pretore di respingere integralmente la petizione già in ragione del fatto che il comportamento dell’attore è stato irresponsabile e sostanzialmente causale per l’interruzione del nesso di causalità adeguata. Secondo l’assicurazione il comportamento dell’attore, che ha lasciato l’auto abbandonata, accesa, e con le chiavi inserite, lungo una strada a __________, non sarebbe stato adottato da una terza persona di buon senso. Questo comportamento avrebbe così rappresentato il reale evento prodromico e causale del danno. Subordinatamente, se il giudice decidesse che il nesso di causalità non risulta interrotto, ha sostenuto che la colpa dell’attore appare “talmente decisiva e preponderante da giustificare una riduzione dell’obbligo assicurativo di risarcimento, fino al suo annullamento”.
J. Con conclusioni 20 giugno 2016 AO 1 ha riconfermato la contestazione di tutte le domande, deduzioni e conclusioni dell’assicurazione, ribadendo che il suo agire non è costitutivo d’interruzione del nesso di causalità adeguata, rispettivamente non costituisce una colpa concomitante talmente preponderante da sollevare la convenuta dai suoi obblighi assicurativi.
K. Con decisione incidentale 30 novembre 2016 il Pretore ha stabilito che “l’agire dell’attore è sicuramente colpevole ma, a priori, non può dirsi talmente colpevole da annichilire l’eventuale obbligo assicurativo in capo alla convenuta”. La parte convenuta, che aveva l’onere della prova, non ha fornito, a parere del primo giudice, nessun mezzo di prova al riguardo delle circostanze concrete per determinare l’entità della gravità della colpa dell’attore, in particolare per quanto concerne la tipologia del quartiere in cui si sono svolti i fatti, il posizionamento spaziale del garage in questione, i precedenti furti simili o affini ivi perpetrati. Di conseguenza l’agire dell’attore non può dirsi costitutivo d’interruzione del nesso di causalità adeguata.
L. Con appello 20 dicembre 2016 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Con risposta 10 febbraio 2017 AO 1 si è opposto integralmente all’appello, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Gli argomenti sollevati dalle parti saranno ripresi nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto:
1. L’appellante ritiene avantutto che non si possa definire una “geografia criminale” dei quartieri di __________ che permetta di esimere il proprietario di un veicolo nuovo e di alta gamma dalle norme basilari di prudenza e protezione dei suoi beni che includono il fatto di non lasciarlo incustodito e aperto lungo una qualsiasi strada. La contestazione risulta in vero del tutto generica, limitandosi l’appellante a ribadire la sua personale opinione riguardo al fatto che lasciare incustodita un’autovettura di alta gamma a __________ costituirebbe da sé un comportamento tale da interrompere il nesso di causalità adeguata. Essa omette invece di confrontarsi con il primo giudizio laddove è precisato che l’onere della prova incombe alla parte che si prevale dell’interruzione del nesso causale e che questa deve ovviamente portare su elementi concreti. La tipologia del quartiere, indicata dal Pretore a titolo esemplificativo rientra sicuramente tra questi elementi. Se da un lato l’attore si è espresso al riguardo (v. ad esempio conclusioni 21 giugno 2016, pag. 3 e 5), la convenuta è invece rimasta silente. Del tutto pacifico quindi che sopporta le conseguenze di questa mancata prova di cui aveva l’onere.
2. L’appellante vorrebbe poi dedurre la gravità della colpa dell’attore dal fatto che costituisce un fatto notorio, in quanto facilmente reperibile in internet, che nel 2014 proprio il modello Range Rover Evoque è stato quello più rubato a __________ e che questa città si situava al terzo posto nella classifica delle città italiane con più furti d’auto. L’imprudenza e la colpa di AO 1 risulterebbero poi in modo evidente sia dal fatto che egli è un cittadino italiano nato e cresciuto a __________, come dal fatto che aveva già subito altri furti di veicoli in Italia. L’appellato oppone che non era tenuto a verificare la classifica dei modelli di auto più sottratti prima di recarsi a __________ e inoltre che l’argomento relativo ai “fatti notori” era nuovo e quindi non ammissibile in virtù dell’art. 317 CPC. L’appellato contesta poi che delle circostanze soggettive ossia i furti precedentemente subiti possano essere di qualche rilevanza per definire la sua colpa nel caso concreto.
3.
3.1. Giusta l’art. 151 CPC i fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice, come pure le nozioni di fatto della comune esperienza non devono essere provati. Di recente il Tribunale federale ha precisato che laddove si applica il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC) un fatto notorio deve essere allegato, scostandosi in tale maniera da quanto sancito precedentemente (vedi DTF 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4). In ogni modo, secondo la giurisprudenza, per essere notorio è sufficiente che un fatto possa essere controllato con pubblicazioni accessibili a ogni persona (con riferimento al tasso di conversione delle valute v. DTF 135 III 88 consid. 4.1; v. anche Guyan, BSK ZPO, 2. A., Art. 151 N 2a e N 3, con alcuni esempi). Prendendo in considerazione tutte le informazioni accessibili su internet non si può però concludere che esse sono di per sé fatti notori. Non si può in effetti confondere i fatti notori con le informazioni accessibili (Corboz, Commentaire de la LTF, 2a ed., n. 13b ad art. 99; in tal senso anche Vetter/Peyer, Bekannte Tatsachen – unter besonderer Berücksichtigung des Internets, Eine zivilprozessuale Analyse, in: Recht im digitalen Zeitalter, Festgabe Schweizerischer Juristentag, 2015, p. 770, secondo cui un sito internet non è di solito un fatto notorio). Possono così essere considerati notori soltanto i fatti che sono accessibili in modo veloce, facile e affidabile (Trezzini, CPC Comm, art. 151, p. 630; Hasenböhler, op. cit., Art. 151 N 3a; Guyan, op. cit., Art. 151 N 2). Al riguardo delle informazioni della stampa non è possibile concludere che trattasi di fatti notori soltanto perché sono accessibili a ognuno, in particolare allorquando è lecito nutrire dubbi e si giustifica di verificare tali informazioni (in questo senso v. TF 5A_639/2014, 8 settembre 2015, consid. 7.4; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 151).
3.2. Nel caso di specie l’appellante sostiene che sarebbe notorio il fatto che __________ risulterebbe la terza città italiana con più furti d’auto e che proprio il modello Range Rover Evoque sarebbe l’autoveicolo più rubato in quella città, ciò risultando da un articolo di stampa italiano, accessibile su internet. Come già stabilito sopra, le informazioni reperibili su internet non sono però di per sé fatti notori. Anche senza esprimersi sulla facilità o meno di trovare il sito indicato dall’appellante, egli nulla dice in merito alla fonte delle informazioni che riporta rispettivamente sulla loro fedefacenza. Le informazioni su cui l’appellante fonda il proprio ragionamento non costituiscono pertanto un fatto notorio. In ogni modo, anche volendo considerare notorio che a __________ i furti di autovetture sono frequenti, ancora non sarebbe sufficiente per definire assurdo e irresponsabile il comportamento dell’attore, come a torto pretende l’appellante per i motivi che saranno indicati in seguito.
3.3. Inoltre, come correttamente rilevato dall’appellato, il presunto fatto notorio non è stato asserito dalla convenuta davanti al Pretore ma viene presentato per la prima volta con l’appello. Come già esposto, non trattandosi di un fatto notorio, non vi era neppure ragione per non sollevare l’argomento davanti al primo giudice, senza ommettere di considerare che, alla luce della recente sentenza del Tribunale federale (TF 4A_36/2017 del 2 marzo 2017 consid. 7), se vige il principio dispositivo l’onere di allegazione concerne anche i fatti notori. Si osserva in effetti che il sito internet a cui è fatto riferimento è già stato pubblicato il 24 febbraio 2015 e di conseguenza il relativo contenuto non può essere considerato in questa sede non essendo in ogni caso adempiuti i presupposti dell’art. 317 cpv. 1 CPC.
4. L’appellante si limita poi a sostenere il suo punto di vista soggettivo riguardo al comportamento dell’attore, che ritiene sconsiderato e pertanto interruttivo del nesso di causalità adeguata. Decisivo per l’esame del nesso di causalità adeguata è invece la prevedibilità oggettiva (DTF 131 IV 145 consid. 5.1; 101 II 69 consid. 3a; Brehm, Berner Kommentar, OR, 4.. A., Art. 41 N 22b; Göksu in: Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (1875-2012), 8. A., Art. 41 N 21; Kessler, BSK OR I, 6. A., Art. 41 N 16; Müller C. in: CHK zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht, 2.. A., Art. 41 N 37), ossia la cosiddetta “retrospektive Prognose”, che non tiene conto di valutazioni soggettive (DTF 135 IV 56 consid. 2.2; 112 II 439 consid. 1d; 119 Ib 334 consid. 5c; Brehm, loc. cit.; Göksu, loc. cit.; Kessler, loc. cit.).
5. L’appellante fa infine valere che il posizionamento del garage sarebbe visibile dal doc. 10, già versato agli atti davanti al primo giudice e non contestato dalla controparte. Da questo documento si evincerebbe la grande distanza fra i box e la strada e perciò l’oggettiva impossibilità per il proprietario sia di sorvegliare adeguatamente il suo veicolo sia di intervenire nel caso di avvicinamento di un malintenzionato, di qui la grave colpa di AO 1 per aver lasciato la sua Rover incustodita per andare a chiudere il box e l’interruzione del nesso causale che ne deve derivare. Sennonché, come sostiene giustamente anche l’appellato, dal doc. 10 non è possibile evincere il preciso posizionamento del garage dell’attore e neppure dove egli avrebbe lasciato la sua autovettura al momento dei fatti. Il documento citato non è quindi sufficiente per dimostrare la tesi dell’appellante. In altri termini a giusta ragione il primo giudice ha evidenziato l’assenza di elementi concreti atti a valutare la gravità della colpa dell’attore (giudizio impugnato in particolare p. 3 in fine, 4 all’inizio).
6. Ne discende che l’appello di AP 1 deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione pretorile. Le spese processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Rtar
decide: 1. L’appello 20 dicembre 2016 di AP 1 è respinto.
Di conseguenza la decisione del 30 novembre 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, inc. n. SE.2015.197, è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico importo per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).