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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.06.2017 12.2016.213

12 juin 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·833 mots·~4 min·3

Résumé

Nomina di arbitro

Texte intégral

Incarto n. 12.2016.213

Lugano 12 giugno 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 lett. a CPC e 48 lett. b. n. 7 LOG, per statuire sull’istanza di nomina di un arbitro inoltrata in data 16 dicembre 2016 da

IS 1 rappr. da RA 1  

 nell’ambito di una vertenza che lo oppone a

CO 1 rappr. da RA 2  

considerato

in fatto ed in diritto:

che in data 15 giugno 2001 CO 1 e IS 1 hanno sottoscritto una convenzione con l’intento di risolvere un contenzioso sorto nell’ambito del contratto di lavoro che ha avuto inizio il 1° gennaio 1996;

che il punto 8 della citata convenzione prevede che qualsiasi lite che dovesse sorgere tra le parti in relazione alla medesima sarà sottoposta al giudizio di un arbitro unico che verrà designato di comune intesa tra le parti o, in difetto di accordo, nominato dal Presidente della II Camera civile del Tribunale d’appello (CCA);

che in data 21 luglio 2011, pronunciandosi sull’istanza 17 maggio 2011 di IS 1, l’allora Presidente della II CCA ha designato l’avv. IS 1 quale arbitro unico per occuparsi della controversia sorta tra le parti in merito alla citata convenzione (inc. n. 12.2011.93);

che la procedura arbitrale ha avuto inizio con l’inoltro della petizione in data 9 dicembre 2011

che in data 2 giugno 2015, con ordinanza procedurale n. 27, l’arbitro ha intimato le conclusioni ricevute con un termine per eventuali brevi osservazioni a quelle formulate dalla parte avversa e ha fissato in paritempo alla parte attrice (IS 1) il termine del 30 giugno 2015 per versare un ulteriore anticipo di fr. 9'000.-;

che, preso atto del mancato versamento dell’importo suddetto, con decisione 1° giugno 2016 l’arbitro ha stralciato dai ruoli il procedimento arbitrale;

che con istanza 16 dicembre 2016 IS 1 ha spiegato di essere stato ingiustamente trattenuto in detenzione in __________ prima e in __________ poi fino al 28 giugno 2016 e di essere oggi in grado di assumersi i costi necessari al prosieguo del procedimento, pertanto ha auspicato una nuova designazione arbitrale nella persona dell’avv. __________ per dirimere la controversia che lo oppone a CO 1 riguardante la convenzione 15 giugno 2001;

che con osservazioni 13 gennaio 2017 CO 1, richiamato il punto 8 della già citata convenzione, rileva di non essere mai stata coinvolta dall’istante al fine della designazione congiunta e consensuale di un arbitro che dirima una nuova procedura arbitrale, ciò che comporta la mancata realizzazione delle condizioni sia dell’art. 361 CPC che dell’art. 362 CPC;

che con replica spontanea 6 febbraio 2017 l’istante considera incomprensibile la posizione della controparte ritenuto che dai doc. B e C emergerebbe in maniera evidente l’assenza di un accordo per la designazione dell’avv. __________ in vista della ripresa dell’arbitrato;

che con osservazioni di duplica 9 febbraio 2017 CO 1 ha rimproverato alla controparte di voler riportare in vita un procedimento stralciato da diversi mesi al fine di evitare l’onere di un nuovo procedimento, unica via percorribile;

che nel corso dell’udienza del 13 aprile 2017, indetta dal sottoscritto giudice per la discussione, le parti hanno concordato di sospendere la procedura e di contattare l’avv. __________ per valutare la sua disponibilità a fungere nuovamente da arbitro in relazione alla lite sull’interpretazione della convenzione tra le parti sopra citata;

che in data 19 maggio 2017, il rappresentante legale dell’istante ha informato il giudice che le parti si erano incontrate con l’avv. __________ il quale aveva confermato la propria disponibilità di fungere da arbitro;

che alla luce di quanto precede si impone di accogliere l’istanza nel senso dell’accordo raggiunto dalle parti con la nomina dell’avv. __________ quale arbitro unico per dirimere la controversia tra IS 1 e CO 1;

che, a scanso di equivoci, occorre precisare che la condotta del procedimento arbitrale è competenza dell’arbitro che deciderà pertanto se, rispettivamente in che misura, consentire alle parti di richiamare atti contenuti nella procedura apertasi con petizione 9 dicembre 2011 e conclusasi con decisione di stralcio 1° giugno 2016;

che, visto l’esito, si giustifica di porre le spese processuali a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna e di compensare le ripetibili;

che la decisione di nomina dell’arbitro, contrariamente a quella che la nega, non è impugnabile al Tribunale federale (vedi Cocchi, CPC Comm, art. 362 p. 1508);

Per questi motivi

visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv.1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG e, per le spese, l’art. 107 CPC e la LTG

decide:                     1.   L'istanza di nomina di arbitro 16 dicembre 2016 di IS 1 è accolta.

§ Di conseguenza l’avv. __________, __________, è nominato arbitro unico per occuparsi della vertenza inerente l’interpretazione della convenzione 15 giugno 2001 tra l’istante e CO 1.

                                   2.   La spese processuali di fr. 500.-, anticipate dall’istante, sono a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Notificazione:

- - - all’arbitro

                                                                                 Il presidente della seconda Camera civile

                                                                                A. Fiscalini

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