Incarto n. 12.2016.202
Lugano 5 settembre 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.16 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 17 gennaio 2012 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 AO 2 entrambe rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 208'342.53 oltre interessi al 5% dal 28 giugno 2011 su fr. 180'979.60 e dal 17 gennaio 2012 su fr. 27'362.93, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 210'342.53 oltre interessi al 5% dal 28 luglio 2011 su fr. 180'979.60 e dal 17 gennaio 2012 su fr. 29'362.93, nonché la conferma delle garanzie bancarie, sotto forma delle fideiussioni solidali n. __________ di fr. 72'316.08 e __________ di fr. 108'663.54 della Banca __________, da consegnarle per adempimento, domanda avversata dalle convenute, che hanno postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento in solido di fr. 69'071.45 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2012, somma ridotta in sede conclusionale, previa compensazione delle reciproche pretese, a fr. 9'806.30 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2012, domanda avversata dall’attrice;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 3 novembre 2016, con cui, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato le convenute al pagamento in solido di fr. 59'678.91 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2012 con conseguente liberazione, entro tali limiti, delle fideiussioni solidali depositate presso la Pretura, accollando la relativa tassa di giustizia di fr. 12'000.- e le relative spese, comprese quelle peritali, alle parti in ragione di metà ciascuna, con compensazione delle ripetibili, e lasciando a carico dell’attrice le spese delle procedure di ipoteca legale, ed ha respinto la domanda riconvenzionale, ponendo le relative spese processuali, di fr. 4’500.-, a carico delle convenute, tenute altresì a versare in solido all’attrice fr. 7’500.- per ripetibili;
appellanti entrambe le parti: l’attrice, che con appello 9 dicembre 2016 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 214'495.93 oltre interessi al 5% dal 28 luglio 2011 su fr. 185'133.- e dal 17 gennaio 2012 su fr. 29'362.93 oltre accessori, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado; le convenute, che con risposta e appello incidentale 7 febbraio 2017 hanno postulato, oltre la reiezione del gravame di controparte, la modifica della decisione pretorile nel senso di porre la tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 12'000.- e le relative spese, comprese quelle peritali, per 1/3 a loro carico e per 2/3 a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere loro in solido fr. 6'310.- per parti di ripetibili, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
preso atto della risposta all’appello incidentale 6 marzo 2017 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto d’appalto 21 ottobre 2009, retto tra l’altro dalle norme SIA 118 (cfr. doc. C), le società AO 1 e AO 2, riunite nel “Consorzio __________”, hanno affidato a AP 1 l’esecuzione delle opere da gessatore nel complesso residenziale “Residenza __________” al mappale n. __________ RFD di __________.
Nell’estate del 2011 i lavori, che erano ormai pressoché terminati, hanno dato luogo a una fatturazione inizialmente di fr. 677'651.55 (doc. 3) e successivamente aumentata a fr. 744'352.05 (doc. H), a fronte della quale sono stati sino ad oggi corrisposti acconti per complessivi fr. 563'372.45 (doc. L).
2. Con petizione 17 gennaio 2012, inoltrata nel termine di 90 giorni assegnato il 26 ottobre 2011 per confermare le ipoteche legali provvisorie fatte annotare su alcune PPP oggetto degli interventi e poi sostituite dalle fideiussioni solidali n. __________ e __________ della Banca __________ (cfr. inc. n. SO.2011.3701 e SO.2011.3704 rich.), AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la loro condanna al pagamento in solido di fr. 208'342.53 oltre interessi al 5% dal 28 giugno 2011 su fr. 180'979.60 e dal 17 gennaio 2012 su fr. 27'362.93, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 210'342.53 oltre interessi al 5% dal 28 luglio 2011 su fr. 180'979.60 e dal 17 gennaio 2012 su fr. 29'362.93, nonché la conferma delle fideiussioni solidali, da consegnarle per adempimento. Essa ha preteso il saldo della fattura rimasto insoluto (fr. 180'979.60) aumentato degli adeguamenti dei costi dei materiali per l’anno 2011 (fr. 1'145.03), il risarcimento della perdita di guadagno patita per la rescissione del contratto nell’estate 2011 (fr. 17'000.-) nonché la rifusione delle spese per l’iscrizione e la cancellazione delle ipoteche legali provvisorie (fr. 840.-) e delle spese legali preprocessuali (fr. 10'377.90).
Le convenute, per quanto qui interessa, si sono integralmente opposte alla petizione (ritenuto che la loro ulteriore domanda riconvenzionale, nel frattempo respinta dal Pretore, non è più oggetto di discussione in questa sede).
3. Esperita l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare esperita la perizia giudiziaria dell’arch. __________, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 3 novembre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione (dispositivo n. 1), condannando le convenute al pagamento in solido di fr. 59'678.91 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2012 (dispositivo n. 1.1) con conseguente liberazione, entro tali limiti, delle fideiussioni solidali depositate presso la Pretura (dispositivo n. 1.2), accollando alle parti in ragione di metà ciascuna la tassa di giustizia di fr. 12'000.- e le spese, comprese quelle peritali, con compensazione delle ripetibili (dispositivo n. 2), e lasciando a carico dell’attrice le spese delle procedure di ipoteca legale (dispositivo n. 5). Egli ha in sostanza ritenuto che all’attrice potesse unicamente essere riconosciuto un saldo di fr. 55'918.08 (fr. 619'290.53 fatturazione dovuta contrattualmente ./. fr. 563'372.45 acconti) aumentato degli adeguamenti dei costi dei materiali per l’anno 2011 di fr. 1'145.03 e diminuito del minor valore per la difettosità dell’opera di fr. 5'452.-, oltre alle tre fatture di complessivi fr. 8'067.80 delle ditte __________, __________ e __________.
4. La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.
Con appello 9 dicembre 2016, avversato dalle convenute con risposta 7 febbraio 2017, l’attrice, ribadendo il buon fondamento delle pretese da lei azionate (ritenuto che il saldo contrattuale a suo favore di fr. 180'979.60, aumentato delle tre fatture di fr. 8'067.80 delle ditte __________, __________ e __________ e ridotto della posizione “materiale in esubero” di fr. 3'914.49, è stato ora rivendicato in ragione di un importo arrotondato di fr. 185'133.-), ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 214'495.93 oltre interessi al 5% dal 28 luglio 2011 su fr. 185'133.- e dal 17 gennaio 2012 su fr. 29'362.93 più accessori, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Con appello incidentale 7 febbraio 2017, avversato dall’attrice con risposta 6 marzo 2017, le convenute, ritenendo errato il dispositivo pretorile sulle spese giudiziarie, hanno postulato la sua modifica nel senso di porre la tassa di giustizia di fr. 12'000.- e le spese, comprese quelle peritali, per 1/3 a loro carico e per 2/3 a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere loro in solido fr. 6'310.per parti di ripetibili, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
sull’appello dell’attrice
5. Preliminarmente va rilevato che l’appello dell’attrice è chiaramente irricevibile nella misura in cui quest’ultima ha chiesto di accogliere la petizione per fr. 214'495.93 oltre accessori, quando in sede conclusionale ne aveva preteso l’accoglimento solo per fr. 210'342.53 oltre accessori. L’aumento della domanda di causa di fr. 4'153.40, che così ne risulta, proposto invero senza alcuna motivazione e per altro senza che siano adempiute le condizioni di legge (art. 317 cpv. 2 CPC), costituisce in effetti un’inammissibile mutazione dell’azione.
6. Nella sua decisione il Pretore ha innanzitutto evidenziato che la fattura dell’attrice, di fr. 744'352.05 IVA compresa (doc. H), era stata sottoposta alla verifica del perito giudiziario, il quale, dopo averne esaminato tutte le posizioni ed aver reso un’ampia motivazione delle sue conclusioni, l’aveva ritenuta giustificata, senza essersi espresso sugli sconti o ribassi eventualmente concordati, per un importo di fr. 688'899.65 IVA all’8% compresa. Il giudice di prime cure, preso atto che gli accertamenti peritali non erano stati contestati, salvo per quanto riguardava l’aspetto, ritenuto fondato, in merito all’applicazione di un tasso di IVA del 7.6% o dell’8% a dipendenza della data di esecuzione delle rispettive opere anziché di quello dell’8% indistintamente applicato dall’esperto, ha posto alla base del suo giudizio il calcolo del perito, da lui corretto limitatamente a tale questione. Prima di procedere all’effettiva ricalcolazione della fattura, ha però esaminato se lo “sconto” contrattuale del 10% concordato nella clausola n. 2.1 del contratto (doc. C) costituisse un ribasso, non vincolato al tempestivo pagamento della fattura, oppure uno sconto, vincolato invece a quest’ultima evenienza, giungendo poi alla conclusione, ritenuto da una parte che le parti avevano lasciato in bianco ed anzi avevano cancellato la parte della clausola relativa alle eventuali condizioni di sconto di pagamento entro un determinato termine (doc. C) e rilevato dall’altra che le persone intervenute nell’edificazione del complesso immobiliare prima e nell’acquisto delle PPP edificate poi erano sempre le medesime (cfr. estratti RC delle varie società intervenute) e che gli accordi di acquisto erano stati pure condizionati alla delibera dei lavori (doc. 25 e 32), che la tesi della pattuizione di un ribasso fosse quella più plausibile, tanto più che, quand’anche si volesse concludere per la pattuizione di uno sconto, l’esito non sarebbe stato comunque diverso, non risultando che le convenute fossero state in ritardo con i pagamenti.
Alla luce di queste considerazioni la fatturazione dovuta contrattualmente è stata da lui quantificata in fr. 619'290.53, ciò che, tenuto conto degli acconti versati di fr. 563'372.45, dava un saldo di fr. 55'918.08, a cui dovevano poi essere aggiunti, oltre alle tre fatture di complessivi fr. 8'067.80 delle ditte __________, __________ e __________, che, pur essendo state oggetto di una fatturazione separata, erano a loro volta state ammesse dalle convenute, gli adeguamenti dei costi dei materiali per l’anno 2011 di fr. 1'145.03.
6.1. In questa sede l’attrice, ribadendo la correttezza della sua fatturazione di fr. 744'352.05 (doc. H, allestita senza tener conto dello “sconto” contrattuale del 10% concordato nel contratto), ora ridotta, a seguito di un’esplicita rinuncia, della posizione “materiale in esubero” di fr. 3'914.49, a fr. 740’437.65 (recte: fr. 740'437.56), ha innanzitutto preteso, implicitamente, di volersi distanziare dalla ricalcolazione in fr. 688'899.65 (pure allestita senza tener conto dello “sconto” contrattuale del 10% concordato nel contratto) effettuata dal perito giudiziario e poi condivisa dal Pretore, che in accoglimento della contestazione in merito al tasso dell’IVA applicabile l’aveva poi ridotta di fr. 799.09 (fr. 262.83 per l’appartamento 1, fr. 316.98 per l’appartamento 5, fr. 175.44 per gli atrii comuni tutti i piani e fr. 43.84 per gli atrii comuni e cantine) a fr. 688'100.56.
La censura, che da sola “pesa” in ragione di fr. 52'337.- (fr. 740'437.56 ./. fr. 688'100.56), è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che l’attrice, oltre a non aver spiegato per quali ragioni il giudizio pretorile sul tema fosse errato e dovesse essere modificato (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2), neppure ha illustrato le ragioni che giustificassero eventualmente di fare invece capo al calcolo da lei indicato.
6.2. Nell’ipotesi, verificatasi, in cui il calcolo della fattura da lei proposto non fosse stato condiviso, l’attrice ha evidenziato che il perito giudiziario, e con lui il Pretore, avrebbero in ogni caso dimenticato di considerare la posizione, regolarmente esposta nella sua fattura (doc. H), riguardante le opere a regia dell’appartamento 6, di cui ha di fatto chiesto di tener conto.
La censura dev’essere disattesa. A parte il fatto che neppure è dato a sapere se la stessa, per altro formulata per la prima volta solo in questa sede e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), fosse riferita alle opere a regia fatturate per il 2010 (di fr. 10'320.40), a quelle fatturate per il 2011 (di fr. 19'730.15) oppure ancora ad entrambe, si osserva in effetti che quelle due posizioni erano state regolarmente esposte, sia pure per importi ampiamente ridotti, nella ricalcolazione effettuata dal perito giudiziario (cfr. delucidazione perizia p. 2, che, per le opere a regia 2010, riporta maggiori ore gessatore di fr. 328.e deduce per minor costo materiale di consumo fr. 1'084.40 e, per le opere a regia 2011, riporta maggiori ore manovale di fr. 1’152.- e deduce per minor costo materiale di consumo fr. 2'878.20; cfr. pure perizia allegato 2), poi fatta propria dal Pretore.
6.3. Nel gravame l’attrice ha nuovamente sostenuto che lo “sconto” contrattuale del 10% concordato nella clausola n. 2.1 del contratto (doc. C) costituiva per l’appunto uno sconto e non invece un ribasso. Nella prima parte della clausola le parti avevano in effetti completato la frase contenente il termine “sconto” ed avevano rigato la frase contenente il termine “ribasso”. La seconda parte della clausola era stata rigata e non entrava in considerazione, e comunque il fatto che la parte relativa alle eventuali condizioni di sconto di pagamento entro un determinato termine, in essa riportata, non fosse stata completata doveva essere inteso nel senso che si applicava la regolamentazione prevista dall’art. 190 cpv. 1 delle norme SIA 118, ossia nel senso che il pagamento, pena la decadenza dello sconto, doveva semmai essere effettuato entro 30 giorni. Il fatto che le persone intervenute nell’edificazione del complesso immobiliare prima e nell’acquisto delle PPP edificate poi fossero sempre le medesime era del tutto irrilevante, mentre non era neppure vero che dalle prove indicate nella sentenza (doc. 25 e 32) si potesse evincere che gli accordi di acquisto fossero stati a loro volta condizionati alla delibera dei lavori, tanto più che nemmeno risultava che le somme in discussione nei vari contratti fossero equivalenti (cfr. doc. C rispettivamente doc. 21 e 22). Era per altro incontestabile che le convenute non avevano dimostrato di aver tempestivamente effettuato i vari pagamenti (cfr. anzi doc. M, testi __________ e __________).
La censura, che “pesa” in ragione di fr. 68'810.03 (fr. 688'100.56 ./. fr. 619'290.53), dev’essere respinta già alla luce della testimonianza resa dal direttore dei lavori arch. M__________ __________, di cui l’attrice, pur avendone sottolineato la “generale avversità” (appello p. 13), non ha però preteso in questa sede l’inattendibilità, tanto da aver essa stessa ritenuto a più riprese di fondarsi sulla sua testimonianza (appello p. 11 e 13). Come rilevato con pertinenza dalle convenute, quel teste aveva in effetti riferito che lo “sconto” contrattuale del 10% concordato nella clausola n. 2.1 del contratto (doc. C) era stato condizionato alla concessione di un analogo sconto in occasione dell’acquisto di una delle edificande PPP (“Mi viene mostrato il doc. C. Lo sconto del 10% non è usuale, c’era un gentlemen agreement, nel senso che quando si è discusso del contratto di appalto al medesimo tavolo al quale ero presente dell’acquisto da parte del signor B__________ [N.d.R. direttore con firma individuale dell’attrice, cfr. doc. B] di un appartamento presso la Residenza __________. In pratica questo sconto del 10% sulle opere di cui al contratto doc. C doveva poi essere concesso anche al signor B__________ per l’acquisto del suo appartamento. Io non ero presente al momento della firma del contratto di compravendita ma alla riunione cui ho detto ero presente e i termini della discussione erano quelli”, teste arch. M__________ __________ p. 10) e del resto, da un confronto dei doc. 21 e 22, si evince che l’appartamento 1, messo in vendita per fr. 1'460'000.- (fr. 1'360'000.- per lo stabile e fr. 100'000.per due posti auto), era poi stato effettivamente acquistato dai signori B__________ ad un prezzo “scontato” di soli fr. 1'300'000.-. Lo “sconto” contrattuale del 10% concordato nella clausola n. 2.1 del contratto (doc. C) non era dunque stato condizionato al tempestivo pagamento della fattura, per cui, sulla base dell’intepretazione soggettiva (che è preminente, cfr. DTF 133 III 675 consid. 3.3; II CCA 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62), costituiva inequivocabilmente un ribasso e non uno sconto (sulla distinzione tra questi due istituti, cfr. per tante II CCA 15 maggio 2009 inc. n. 10.1999.29, 20 luglio 2015 inc. n. 12.2014.15). Stando così le cose, non occorre esaminare se, come preteso dall’attrice, in base al principio dell’affidamento la clausola contrattuale potesse essere intesa in un altro senso, oppure ancora se alle convenute potesse essere rimproverato un colpevole ritardo nei pagamenti.
6.4. Visto quanto precede, il giudizio con cui il Pretore, al termine dell’esame delle circostanze da lui trattate fino a quel momento, ha concluso che all’attrice potesse essere riconosciuto un importo complessivo di fr. 65'130.91 (fr. 619'290.53 fatturazione dovuta contrattualmente + fr. 8'067.80 fatture delle ditte __________, __________ e __________ + fr. 1'145.03 adeguamenti dei costi dei materiali per l’anno 2011 ./. fr. 563'372.45 acconti) può senz’altro essere confermato.
7. Il Pretore ha in seguito affrontato il tema della riduzione della mercede dovuta all’attrice per la difettosità dell’opera.
Egli ha innanzitutto respinto la tesi dell’attrice, che a suo giudizio non aveva trovato fondamento in alcuna disposizione delle norme SIA 118, segnatamente negli art. 154 e 155, secondo cui le convenute, non avendo verificato e contestato la fattura di cui al doc. H entro il termine di un mese dal suo ricevimento rispettivamente dal momento in cui il collaudo avrebbe dovuto essere eseguito giusta l’art. 158 cpv. 2 delle norme SIA 118, non avrebbero più potuto prevalersi della garanzia per difetti.
Ciò detto, ritenuto che la perizia giudiziaria aveva permesso di accertare l’esistenza di alcuni difetti nell’appartamento 7 o “Villa __________” (non ortogonalità e fuori piombo delle pareti del vano scale per fr. 410.- e bombatura anomala della parete della cucina a lato della sala pranzo per fr. 4'000.-) e nei vani comuni (non ortogonalità e fuori piombo delle pareti del vano scale condominiale per fr. 1’042.-); appurato che quei difetti, imputabili all’attrice direttamente o almeno indirettamente - siccome essa non aveva reso attenta la controparte dell’eventuale difettosità dell’opera su cui stava lavorando -, le erano stati notificati tempestivamente, entro i due anni, previsti dall’art. 172 cpv. 2 delle norme SIA 118, dall’almeno parziale verifica in contraddittorio del 7 novembre 2011 (per quelli nell’appartamento 7, cfr. i testi __________ e __________, rispettivamente per quelli nei vani comuni, cfr. oltre a costoro pure i doc. H3, M3 e 33); e considerato che con scritto 29 luglio 2011 (doc. S1) l’attrice aveva comunicato che in caso di mancato pagamento degli acconti non avrebbe più garantito la presenza delle sue maestranze per eventuali lavori che si fossero resi ancora necessari, di modo che le convenute potevano legittimamente ritenere l’inutilità dell’assegnazione di un termine per la riparazione dell’opera ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 delle norme SIA 118; ciò detto, il giudice di prime cure ha concluso che nell’occasione si giustificava il riconoscimento di un minor valore di fr. 5'452.-.
7.1. In questa sede l’attrice ha dapprima riproposto l’argomentazione secondo cui il fatto che l’opera fosse stata collaudata senza che vi fossero allora state segnalazioni di difetti era tale da escludere ogni eventuale deduzione per minor valore dell’opera.
La censura dev’essere disattesa. A parte il fatto che essa, in violazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC, non è stata minimamente motivata, si osserva in effetti che la conclusione cui era giunto il Pretore era del tutto corretta e andava senz’altro confermata.
7.2. L’attrice ha in seguito contestato di poter esser resa responsabile dei difetti accertati peritalmente, a suo dire causati dalla difettosità delle pareti in cemento armato eseguite da altri.
La censura è infondata. L’attrice, nonostante il rimprovero che le era già stato mosso dal Pretore, non ha in effetti sostenuto e tanto meno dimostrato nemmeno in questa sede di aver eventualmente reso attente le convenute della difettosità delle pareti in cemento armato e della conseguente possibilità che anche le opere da gessatore di sua pertinenza sarebbero potute così risultare analogamente problematiche.
7.3. L’attrice ha quindi rilevato che le prove menzionate dal Pretore non confermavano in realtà che i singoli difetti risultanti dalla perizia giudiziaria le erano stati tempestivamente notificati.
La censura è parzialmente fondata. Nonostante sia vero che le prove menzionate nella decisione non erano decisive sul tema, non confermando l’avvenuta notifica di eventuali difetti da parte delle convenute (i testi __________ p. 3 e __________ p. 5 e il doc. 33, tanto più che per il perito giudiziario tutte le annotazioni riportate in quest’ultimo piano erano state nel frattempo evase, cfr. perizia p. 8 e 24) rispettivamente non emanando neppure da queste ultime (i doc. H3 e M3), e nonostante sia pure vero che nemmeno le prove menzionate dalle convenute in questa sede erano tali da migliorare la loro posizione, essendo riferite ad altri appartamenti (i doc. 13, 26 e 35) rispettivamente evocando unicamente la generica esistenza di difetti, per altro non menzionati, senza indicare se fossero poi stati notificati (il doc. 19 e il teste arch. M__________ __________ p. 9), si osserva in effetti che la tempestiva notifica di almeno una parte di quei difetti risultava però dall’inoltro, entro il termine di due anni (art. 172 cpv. 2 delle norme SIA 118) dall’almeno parziale verifica in contraddittorio del 7 novembre 2011, degli allegati preliminari di causa: nell’ambito della risposta, inoltrata il 16 marzo 2012, le convenute avevano in effetti lamentato la “lisciatura del vano scala eseguita male” nell’appartamento 7 (p. 9) e “l’esecuzione di intonacature e di lisciature su pareti in calcestruzzo non complanari e disallineate, nei vani scale degli spazi comuni e nella villa dei signori __________ (scala d’accesso principale)” (p. 24), mentre nell’ambito della duplica, resa il 23 luglio 2012, avevano nuovamente menzionato i difetti “per esempio nel vano scala” nell’appartamento 7 (p. 12) e altre “superfici da levigare” nelle parti comuni (p. 13). Si deve pertanto ritenere che i difetti considerati dal Pretore, tranne quello inerente la bombatura anomala della parete della cucina a lato della sala pranzo nell’appartamento 7, che a ben vedere nemmeno risulta essere mai stato segnalato, erano stati tempestivamente notificati all’attrice.
7.4. Per l’attrice, non era infine vero che con lo scritto 29 luglio 2011 (doc. S1) le convenute potevano legittimamente ritenere l’inutilità dell’assegnazione di un termine per la riparazione dell’opera ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 delle norme SIA 118.
La censura è anche in questo caso parzialmente fondata. Dallo scritto di cui al doc. S1, secondo cui “Vi confermiamo … di non essere più in grado di garantire la presenza delle nostre maestranze, qualora fossa richiesta l’esecuzione di nuovi interventi nel cantiere in oggetto”, non si poteva in effetti evincere che l’attrice avrebbe senz’altro rifiutato di dar seguito a eventuali richieste di riparazioni in garanzia, ma solo che essa non garantiva più l’esecuzione di “nuovi interventi”, ossia di eventuali opere supplementari allora ancora da eseguire (in tal senso pure doc. 18). E del resto, nel dicembre 2011, l’attrice aveva espresso la sua disponibilità ad eseguire i lavori in garanzia (cfr. petizione p. 5; doc. F3) e la direzione dei lavori ne aveva preso atto indicando che gli stessi sarebbero però dovuti avvenire nel gennaio 2012 (doc. G3). Stando così le cose, le convenute, prima di eventualmente optare per il minor valore dell’opera, avrebbero dovuto assegnare all’attrice, ai sensi dell’art. 169 cpv. 1 delle norme SIA 118, un termine per provvedere alla relativa riparazione e, non avendolo invece fatto, hanno di principio perso ogni diritto alla garanzia per difetti. Questa soluzione, che s’impone quanto meno per il difetto tempestivamente notificato consistente nella non ortogonalità e fuori piombo delle pareti del vano scale condominiale nei vani comuni, non vale però per l’altro difetto pure segnalato tempestivamente relativo alla non ortogonalità e fuori piombo delle pareti del vano scale dell’appartamento 7, atteso che l’istruttoria ha permesso di dimostrare che in merito a quest’ultimo l’attrice, anche per il fatto che un altro artigiano, la ditta W__________ __________, era nel frattempo intervenuto in quei locali, aveva allora dichiarato di non voler più intervenire (cfr. petizione p. 5, replica p. 10, 26 e 28; doc. U3 e V3, teste arch. M__________ __________ p. 9, secondo cui “Nell’appartamento 7 (__________) avevamo delle opere difettose che sono state sistemate da un’altra azienda in quanto AP 1 si era rifiutata di intervenire a causa della controversia legata alla liquidazione finale”), nonostante il perito giudiziario abbia poi confermato che gli interventi di quella ditta non avevano riguardato quel difetto (cfr. perizia p. 4).
7.5. In esito a quanto precede, il giudizio pretorile in merito alla difettosità dell’opera dev’essere modificato nel senso che le convenute possono pretendere a titolo di minor valor dell’opera solo l’importo di fr. 410.- relativo al difetto per la non ortogonalità e fuori piombo delle pareti del vano scale dell’appartamento 7.
8. Nel prosieguo del suo esposto il Pretore ha escluso che all’attrice potessero essere risarciti i fr. 17'000.- pretesi a titolo di perdita di guadagno per la rescissione del contratto asseritamente intervenuta nell’estate 2011. Egli ha ritenuto che agli atti non figurava alcun preventivo, offerta o altro dettaglio delle opere supplementari che l’attrice avrebbe dovuto ancora eseguire nell’appartamento 7, né tanto meno figurava agli atti una fattura vera e propria delle opere che erano poi state effettuate dall’artigiano intervenuto al suo posto, la ditta W__________ __________, dalla quale potesse essere dedotta l’entità dei lavori eseguiti (neppure desumibili dai preavvisi di pagamento di cui ai doc. 11a e 11b), sicché l’importo di fr. 17'000.- stabilito in sede peritale non era né adeguatamente appurabile né verificabile. Oltretutto con il già menzionato scritto 29 luglio 2011 (doc. S1) l’attrice aveva comunicato che a seguito del mancato pagamento degli acconti richiesti non avrebbe più garantito la presenza delle sue maestranze qualora fosse stata richiesta l’esecuzione di nuovi interventi nel cantiere, e il tenore di questa comunicazione poteva oggettivamente essere interpretato quale rinuncia da parte sua a proseguire i rapporti contrattuali in essere, ciò che legittimava la scelta delle convenute di affidare a una terza ditta tali lavori e portava ad escludere l’esistenza di una rescissione unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 377 CO.
8.1. Per l’attrice, il fatto che il perito giudiziario sia stato in grado di stabilire in fr. 17'000.l’ammontare della perdita di guadagno da lei subita a seguito del mancato conferimento dell’incarico di eseguire i lavori supplementari nell’appartamento n. 7 era sufficiente per ammettere il buon fondamento della sua pretesa. Il rilievo non convince. Intanto si osserva che il perito non ha confermato categoricamente che la sua perdita di guadagno sarebbe in tal caso stata di fr. 17'000.-, ma si è limitato ad affermare, dopo aver evidenziato che le fatture di cui ai doc. 11a e 11b emesse dalla ditta W__________ __________, invero non versate agli atti per esteso con il che non era possibile vedere di quali interventi si trattasse, sembravano essere relative a opere che avrebbero dovuto essere eseguite dall’attrice, che “se effettivamente si trattasse di opere che andavano eseguite dalla AP 1, il guadagno supplementare che quest’ultima avrebbe potuto conseguire si situa attorno a fr. 17'000.-” (cfr. perizia p. 24). In tali circostanze, l’assunto del giudice di prime cure, invero neppure censurato su questo punto, che non ha ritenuto di poter riconoscere quella pretesa siccome agli atti non figurava alcun preventivo, offerta o altro dettaglio delle opere supplementari che l’attrice avrebbe dovuto ancora eseguire nell’appartamento in questione, né tanto meno figurava agli atti una fattura vera e propria delle opere che erano poi state eseguite dalla ditta W__________ __________, dalla quale potesse essere dedotta l’entità dei lavori eseguiti, neppure desumibili dai doc. 11a e 11b, merita di essere confermato.
8.2. Nemmeno l’altra censura dell’attrice, che assume così una mera valenza abbondanziale, secondo cui lo scritto 29 luglio 2011 (doc. S1) non poteva essere interpretato quale rinuncia da parte sua a proseguire i rapporti contrattuali in essere e con ciò legittimare la controparte ad affidare a una terza ditta tali lavori, risulta convincente. Come detto (consid. 7.4), lo scritto in questione, secondo cui “Vi confermiamo … di non essere più in grado di garantire la presenza delle nostre maestranze, qualora fosse richiesta l’esecuzione di nuovi interventi nel cantiere in oggetto”, poteva in effetti essere inteso in buona fede nel senso che l’attrice non avrebbe garantito più l’esecuzione delle eventuali opere supplementari allora ancora da eseguire.
E comunque, il fatto che l’attrice avesse ritenuto di affidare a un altro artigiano l’esecuzione di alcuni lavori supplementari nell’appartamento 7 nemmeno era costitutivo di una violazione del contratto di cui al doc. C, che in effetti non contemplava l’esecuzione di queste particolari opere, e non faceva dunque sì che essa dovesse risarcire all’attrice l’eventuale perdita di guadagno che gliene sarebbe così derivata.
9. Terminato l’esame di queste posizioni, il Pretore ha ritenuto che gli interessi al 5% dovuti sulle somme così dovute all’attrice dovessero decorrere dal 7 gennaio 2012. In effetti, per i combinati disposti di cui agli art. 154 e 155 delle norme SIA 118, salvo patto contrario, qui non evocato, i crediti derivanti dalla liquidazione finale diventavano esigibili, in caso di decorrenza infruttuosa del termine di verifica della liquidazione, due mesi dopo il collaudo, concretamente avvenuto il 7 novembre 2011.
In questa sede l’attrice ha obiettato che, giusta gli art. 154 cpv. 2 e 190 delle norme SIA 118, gli interessi sulle somme così dovute (salvo quelli sull’importo di fr. 1'145.03, relativo agli adeguamenti dei costi dei materiali per l’anno 2011, da lei nuovamente rivendicati solo dal 17 gennaio 2012) erano invece dovuti con la scadenza del termine per la verifica della liquidazione finale, ossia 30 giorni dopo l’emanazione della fattura, avvenuta il 28 giugno 2011 (doc. H), e dunque già dal 28 luglio 2011, ritenuto per altro che essa aveva provveduto a mettere formalmente in mora le convenute con lo scritto 22/27 giugno 2011 (doc. M6).
La censura, fatto salvo quanto si dirà al termine di questo capitolo, dev’essere respinta. Giusta l’art. 190 cpv. 1 prima frase delle norme SIA 118, a meno che il documento contrattuale non preveda altre scadenze, il committente effettua i pagamenti, segnatamente quelli della fattura finale (cfr. art. 155 cpv. 1 delle norme SIA 118) entro 30 giorni, e, in base alla terza e alla quarta frase di quella stessa disposizione, l’imprenditore può inoltre costituire il debitore in mora, ritenuto che da quel momento il committente deve pagare gli interessi di mora. Sennonché nel caso di specie, a parte il fatto che il contratto (doc. C) prevedeva che il saldo della fattura era dovuto solo dopo il collaudo delle opere (clausola 7 “saldo fattura dopo collaudo delle opere”), in concreto avvenuto nel novembre 2011 (cfr. anche replica p. 12, 18 e 25), lo scritto 22/27 giugno 2011 (doc. M6) con cui l’attrice ha preteso, oltretutto per la prima volta solo in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), di aver messo in mora le convenute non è assolutamente idoneo allo scopo, non solo per il fatto di essere stato inviato loro prima della scadenza del termine di pagamento di 30 giorni dall’emanazione della fattura, allestita del resto solo successivamente e meglio il 28 giugno 2011 (doc. 3), ma soprattutto siccome quel documento si riferiva in realtà al mancato pagamento degli acconti.
Nondimeno, come richiesto nell’appello, gli interessi dovuti sull’importo di fr. 1'145.03, relativo agli adeguamenti dei costi dei materiali per l’anno 2011, vanno fatti decorrere dal 17 gennaio 2012, data della petizione, anziché dal 7 gennaio 2012.
10. Il Pretore, per quanto riguardava l’eventuale presa a carico da parte delle convenute dei costi delle procedure volte all’annotazione delle ipoteche legali provvisorie (inc. n. SO.2011.3701 e SO.2011.3704) e delle relative spese di annotazione e cancellazione a RF, ha osservato che quelle parti, non essendo direttamente state convenute in quei procedimenti, non potevano essere chiamate a rispondere delle tasse e delle ripetibili precette a quel momento, che dunque, in considerazione dell’esito complessivo delle pretese dell’attrice, dovevano rimanere a suo carico, come al dispositivo n. 5. In effetti l’attrice a fronte di un credito iniziale di fr. 230’979.62 (inc. n. SO.2011.3701 e SO.2011.3704) aveva visto riconosciute le sue domande solo per l’importo di fr. 109'678.91 (fr. 59'678.91 stabiliti in prima sede e fr. 50'000.- versati dalle convenute nell’ottobre 2011), ossia circa in ragione del 50%.
In questa sede l’attrice ha ribadito il buon fondamento della domanda volta a farsi riconoscere la rifusione delle spese per le procedure di annotazione delle ipoteche legali provvisorie (fr. 750.-, cfr. inc. n. SO.2011.3701 e SO.2011.3704 rich.) e delle spese per le relative iscrizioni e cancellazioni a RF (fr. 90.-, cfr. doc. R-T), rilevando come l’inoltro di quelle procedure, nell’ambito delle quali le convenute avevano per altro chiesto e ottenuto di intervenire, fosse stato sostanzialmente causato dal mancato pagamento delle sue spettanze da parte di costoro.
La censura è infondata. Innanzitutto va premesso che, stante l’esito della lite, che ha visto il riconoscimento all’attrice di complessivi fr. 114’720.91 (fr. 64’720.91 stabiliti in questa sede e fr. 50'000.- versati dalle convenute nell’ottobre 2011) a fronte di un suo credito iniziale di fr. 230’979.62 ed è così risultata fondata solo per circa il 50%, l’importo risarcibile a quest’ultima a questo titolo avrebbe semmai dovuto essere ridotto già in maniera equivalente, ossia a fr. 420.-. Sennonché nemmeno quest’ultima somma può esserle riconosciuta. L’attrice, che per altro non ha mai sostenuto che le convenute si trovassero in una situazione finanziaria precaria, non era in effetti obbligata a far preventivamente capo alle procedure di annotazione delle ipoteche legali provvisorie nei confronti di alcuni proprietari delle PPP su cui erano state eseguite le opere (poi sostituite dalle fideiussioni bancarie a nome della AO 2 e - come si dirà - della I__________ __________), per cui se essa ha tuttavia ritenuto di volerle promuovere, per migliorare la propria posizione e meglio per veder garantito il suo eventuale credito derivante dal contratto di appalto, doveva assumersene le relative spese e non può ora pretenderne la rifusione nell’ambito dell’azione creditoria contro le sue controparti contrattuali. Del resto, come rilevato dal Pretore, le convenute, pur essendo intervenute in quelle procedure (se non altro la AO 2, mentre la AO 1 nemmeno risulta averlo fatto, essendole allora subentrata la I__________ __________, cfr. doc. 2) in qualità di intervenienti accessorie, nemmeno erano però formalmente parti delle stesse.
11. L’attrice ha infine ribadito, per le medesime ragioni esposte con riferimento alla pretesa relativa alle spese per le ipoteche legali provvisorie, il buon fondamento della domanda volta alla rifusione delle spese legali preprocessuali (fr. 10'377.90, cfr. doc. U), che per il Pretore, in considerazione dell’esito complessivo delle pretese dell’attrice, dovevano essere compensate con le pretese avanzate a quel medesimo titolo dalle convenute (cfr. sentenza p. 25 e 29) e rimanere a rispettivo carico delle parti.
La censura dev’essere disattesa. L’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha innanzitutto spiegato per quale motivo l’assunto con cui il Pretore aveva concluso per la compensazione delle rispettive pretese delle parti a questo titolo fosse errato e con ciò da riformare (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). Ma a prescindere da quanto precede, la pretesa dell’attrice nemmeno avrebbe potuto trovare accoglimento. Incontestabile che anche in tal caso l’importo risarcibile a questo titolo avrebbe semmai dovuto essere ridotto in considerazione dell’esito complessivo della lite, che è risultata fondata solo per circa il 50%, e dunque a fr. 5'188.95, si osserva in effetti che le spese legali preprocessuali fatturate nel doc. U erano perlopiù connesse con l’inoltro delle procedure di annotazione delle ipoteche legali (cfr. appello p. 19), che - come detto - non erano però indispensabili per far valere le pretese poi azionate nei confronti delle convenute. E in ogni caso, alla luce delle richieste di causa, limitate al pagamento del saldo della fattura già allestita dall’attrice aumentato degli adeguamenti dei costi dei materiali per l’anno 2011 e al risarcimento della tutto sommato contenuta perdita di guadagno patita per la rescissione del contratto nell’estate 2011, il patrocinio di un legale per far valere i suoi diritti non appariva nemmeno giustificato e necessario (DTF 117 II 101 consid. 6b).
12. In definitiva, in parziale accoglimento dell’appello dell’attrice, le convenute devono essere obbligate a pagare in solido a quest’ultima fr. 64’720.91 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2012 su fr. 63'575.88 e dal 17 gennaio 2012 su fr. 1'145.03.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado le stesse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 158'817.02 (fr. 214'495.93 ./. fr. 59'678.91).
sull’appello incidentale delle convenute
13. Il Pretore, tenuto conto dell’acquiescenza legata al pagamento da parte delle convenute, nell’ottobre 2011, di un ulteriore acconto di fr. 50'000.- e dell’esito complessivo di tutte le cause generate, ha infine deciso di porre a carico delle parti in ragione di metà ciascuna la tassa di giustizia di fr. 12'000.- e le spese, comprese quelle peritali, e di compensare le ripetibili.
In questa sede le convenute, rilevando come l’acconto di fr. 50'000.-, ancorché versato a seguito dell’annotazione delle ipoteche legali provvisorie, fosse stato prestato prima dell’inoltro della petizione per cui non doveva essere considerato e come la controparte fosse risultata soccombente in quest’azione in ragione del 71.63% (fr. 150'663.62 : fr. 210'342.53 x 100), ha chiesto che le spese processuali e le ripetibili di prima istanza (quest’ultime, calcolate sulla base di un’indennità per ripetibili “piena” di fr. 18'930.- ritenuta congrua invero anche dalla controparte, cfr. appello p. 20 seg.) fossero attribuite in considerazione di un grado di soccombenza dell’attrice di 2/3.
Nel caso di specie, le considerazioni esposte dalle convenute (che nell’occasione hanno correttamente fatto capo al rimedio giuridico dell’appello incidentale, cfr. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 43 ad art. 313 CPC; Hungerbühler/Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 20 ad art. 313 CPC; Sterchi, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 313 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 1 ad art. 110 CPC; ZR 2012 Nr. 3; II CCA 9 maggio 2017 inc. n. 12.2016.66) sono pertinenti e la conclusione che esse ne hanno tratto, di per sé neppure modificata dal fatto che le pretese dell’attrice, in parziale accoglimento del suo appello, siano ora state ora riconosciute in ragione di fr. 64’720.91, ossia con una sua soccombenza del 69.23%, può senz’altro essere condivisa, essendo incontestabile che il Pretore, considerando nelle particolari circostanze una soccombenza delle parti in ragione di metà ciascuno, ha effettivamente ecceduto nel suo pur ampio potere di apprezzamento. Non si riesce del resto a comprendere per quale motivo il versamento dell’ulteriore acconto di fr. 50'000.-, pacificamente avvenuto prima dell’inoltro della petizione, possa essere rilevante per stabilire il grado di soccombenza delle parti in quest’ultima azione.
14. Ne discende, in accoglimento dell’appello incidentale delle convenute, che la decisione pretorile sulle spese giudiziarie deve essere riformata nel senso che la tassa di giustizia di fr. 12'000.- e le spese, comprese quelle peritali, vanno poste per 2/3 a carico dell’attrice e sono poste per 1/3 a carico delle convenute in solido, a cui l’attrice rifonderà fr. 6'310.- per ripetibili parziali.
Le spese giudiziarie della procedura di appello incidentale, calcolate sulla base di un valore litigioso di almeno fr. 10'547.85 (1/6 delle spese processuali di almeno fr. 25'427.10 [tassa di giustizia fr. 12'000.- + spese varie non meglio indicate e quantificate + perizia fr. 12'673.80 + delucidazione perizia fr. 753.30] e 1/3 delle ripetibili di fr. 18'930.-), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 seg. CPC e la LTG
decide:
I. In parziale accoglimento dell’appello 9 dicembre 2016 di AP 1 e in accoglimento dell’appello incidentale 7 febbraio 2017 di AO 1 e di AO 2, la decisione 3 novembre 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 AP 1 e AO 2 sono condannate in solido a versare a AP 1 l’importo di fr. 64’720.91 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2012 su fr. 63'575.88 e dal 17 gennaio 2012 su fr. 1'145.03.
2. La tassa di giustizia di fr. 12'000.- e le spese dell’azione principale, ivi comprese quelle peritali, da anticipare come di rito, sono poste per 2/3 a carico dell’attrice e per 1/3 sono poste a carico delle convenute in solido, a cui l’attrice rifonderà fr. 6'310.- per ripetibili parziali.
II. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 9’000.- sono poste a carico dell’appellante per 19/20 e per 1/20 sono poste a carico delle appellate in solido, a cui l’appellante rifonderà fr. 6’000.- per ripetibili parziali.
III. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 1’000.sono poste a carico dell’appellata in via incidentale, che rifonderà alle appellanti in via incidentale fr. 1’000.- per ripetibili.
IV. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).