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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.03.2017 12.2016.201

2 mars 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·682 mots·~3 min·2

Résumé

Stralcio per ritiro dell'appello

Texte intégral

Incarto n. 12.2016.201

Lugano 2 marzo 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 6 dicembre 2016 presentato da

AP 1 (rappr. dall’ RA 1)  

contro la decisione di sfratto 24 novembre 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SO.2016.5249 promossa con istanza 3 novembre 2016 da  

AO 1 (rappr. dall’ RA 2)  

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 3 novembre 2016 AO 1 ha chiesto lo sfratto immediato di AP 1 dall’appartamento sito in __________ a __________, al piano 6, interno 47, di proprietà dell’istante, con comminatoria penale, ammonimento di risarcimento danni e ordine d’esecuzione;

che con decisione 24 novembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto l’istanza facendo ordine al convenuto di liberare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione medesima;

che con appello 6 dicembre 2016 AP 1 ha chiesto di annullare della decisione di sfratto e di respingere integralmente l’istanza di espulsione della ditta AO 1

che con osservazioni 10 gennaio 2017 AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;

che con scritto 31 gennaio 2017 la parte appellata ha prodotto la risoluzione 25 gennaio 2017 del Municipio di __________ che ordinava l’apposizione dei sigilli all’appartemento oggetto della decisione pretorile ed ha contestualmente chiesto lo stralcio dal ruolo della procedura di appello - a suo avviso ormai divenuta priva di interesse - caricando spese, tasse e ripetibili alla parte appellante;

                                  che con lettera 23 febbraio 2017 AP 1 ha comunicato di aver trovato un’intesa con la controparte e di ritirare pertanto l’appello, postulando nel contempo la restituzione dell’anticipo;

                                  che il ritiro dell’appello configura desistenza a norma dell’art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che hanno spinto l’interessato a recedere dalla lite;

                                  che in tali circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (v. art. 241 cpv. 3 CPC);

                                         che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate (v. art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in proporzione degli atti compiuti (v. art. 21 LTG);

                                  che per tale ragione la restituzione dell’anticipo non può essere integrale;

                                  che si giustifica di riconoscere un importo per ripetibili, stabilito equitativamente in fr. 200.-, a favore della parte appellata che le ha rivendicate sia con le osservazioni all’appello sia con lo scritto 31 gennaio 2017, con l’aggiunta che l’appellante ha fatto generico riferimento a un’intesa con la controparte ma non risulta che quest’ultima abbia rinunciato alla richiesta di ripetibili;

                                  che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.- (v. decisione impugnata, pag. 2).

Per questi motivi

decide:                 1.  L’appello 6 dicembre 2016 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Il maggior anticipo versato sarà restituito. L’appellante verserà alla parte appellata fr. 200.- a titolo di ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- -

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente

A. Fiscalini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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