Incarto n. 12.2016.161
Lugano 7 dicembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto l'appello 4 ottobre 2016 presentato da
AP 1
contro la decisione 27 settembre 2016 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, inc. CM.2014.67, nella causa promossa in data 30 aprile 2014 contro
AO 1 patrocinato dall’ PA 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 27 settembre 2016 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, preso atto del mancato versamento dell’anticipo richiesto, ha stralciato dai ruoli la procedura di conciliazione promossa da AP 1 contro AO 1 avente quale oggetto le pretese avanzate in relazione alla riparazione di un autoveicolo;
che con appello 4 ottobre 2016 AP 1 è insorto contro la decisione pretorile considerata ingiusta, esponendo una serie di circostanze a seguito delle quali il suo veicolo, consegnato per la riparazione, avrebbe subito un danno totale imputabile all’appellato;
che l’atto non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. b cfr. 3 LOG);
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore: inammissibile per insufficiente motivazione è pertanto l’appello che contiene solo critiche generiche alla decisione impugnata;
che nel caso concreto l’appellante ha presentato un breve testo di appello con il quale si duole per il danno subito in relazione alla pretesa disavventura in cui sarebbe incorso dopo aver affidato il suo veicolo per la riparazione, senza minimamente confrontarsi con la motivazione esposta dal Pretore per dichiarare lo stralcio della procedura, ovvero il mancato versamento dell’anticipo delle spese giudiziarie;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC: la sentenza impugnata è pertanto confermata;
che le spese processuali vanno di principio a carico di chi le ha provocate ma, visto le particolari circostanze del caso, si può eccezionalmente prescindere da ogni prelievo;
che non entra in considerazione l’assegnazione di ripetibili, l’atto di appello non essendo stato notificato all’appellato.
Per questi motivi
decide: 1. L'appello 4 ottobre 2016 di Francesco Daprà è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr.30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).