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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.02.2018 12.2016.133

12 février 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,759 mots·~14 min·2

Résumé

Contratto di cessione - pena convenzionale

Texte intégral

Incarto n. 12.2016.133

Lugano 12 febbraio 2018/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.194 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17 agosto 2015 da

AP 1 rappr. da RA 1  

contro  

AO 1 rappr. da RA 2  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 245'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2014 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Bern-Mittelland;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 12 luglio 2016 ha respinto;

appellante l'attrice con appello 14 settembre 2016, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al primo giudice per la completazione dell’istruttoria e una nuova pronuncia, e in via subordinata, previa completazione dell’istruttoria da parte di questa Camera, la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 7 novembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con contratto 16 settembre 2014, in lingua tedesca, denominato “Forderungsabtretung (Art. 164 OR)” (doc. D), AP 1 e AO 1 hanno convenuto quanto segue: che la prima “tritt hiermit … ab” al secondo la pretesa di fr. 2'450'510.- da lei vantata nei confronti di P__________ __________ sulla base della “Honorar-Vereinbarung vom 15.07.2013” e della “Betreibung Nr. __________ vom 17.06.2014” (clausola n. 1); che il secondo “erwirbt” quella pretesa per un prezzo di fr. 500'000.-, che deve essere bonificato entro il 30 settembre 2014, ritenuto che gli originali della “Honorar-Vereinbarung” e del PE di cui alla “Betreibung Nr. __________” gli saranno consegnati, dietro quietanza, dopo il ricevimento del bonifico di quell’importo (clausola n. 2); e che “sollte der unter Punkt 2 erwähnte Betrag von Fr. 500'000.- nicht fristgerecht überwiesen werden, unterliegt dieser Vertrag gemäss Abmachung einer Konventionalstrafe in Höhe von Fr. 245'000.- …. Demzufolge ist dieser Betrag geschuldet und innert 20 Tagen zu überweisen zuzüglich Zinsen von 5% p.a. (ab 1.10.2014) und allfällige Spesen” (clausola n. 3).

                                         Preso atto che il prezzo della cessione non era stato versato entro il termine del 30 settembre 2014, AP 1, con lettera 9 ottobre 2014 (doc. H) prima e con PE n. __________ dell’UE di Bern-Mittelland (doc. I) poi, ha chiesto ad AO 1 il pagamento della pena convenzionale. Invano.

                                   2.   Con petizione 17 agosto 2015 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. N), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 245'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2014 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Bern-Mittelland, somma corrispondente alla pena convenzionale pattuita nel contratto di cessione.

                                         Il convenuto si è opposto alla petizione, tra le altre cose eccependo di non aver mai firmato il contratto di cessione e in via subordinata rilevando come, se così non fosse, la pretesa attorea era in ogni caso estinta per compensazione.

                                   3.   Con la decisione 12 luglio 2016 ora impugnata, emanata dopo l’udienza di prime arringhe del 19 aprile 2016, il Pretore, dopo aver respinto i mezzi di prova offerti dalle parti (dispositivo n. 1), ritenuti ininfluenti, ha respinto la petizione (dispositivo n. 2), ponendo la tassa di giustizia e le spese, complessivamente di fr. 5’000.-, a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 15’000.- per ripetibili (dispositivo n. 3).

                                         Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’attrice, che in forza della “Honorar-Vereinbarung vom 15.07.2013” e dElla “Betreibung Nr. __________” aveva nel frattempo incassato da P__________ __________ un importo di fr. 275'000.-, non avesse dimostrato di essere legittimata attivamente a pretendere quella somma in luogo del convenuto, non risultando che la validità del contratto di cessione fosse condizionata al pagamento del prezzo e neppure risultando, oltre a non essere stato preteso, che essa avesse receduto dallo stesso in virtù degli art. 107 segg. CO, con il che era a ragione che il convenuto, in via subordinata, aveva opposto in compensazione alla pena convenzionale l’importo da lei illecitamente incassato da P__________ __________. Ed ha aggiunto che comunque, quand’anche l’esistenza di quella condizione fosse stata provata, la pena convenzionale avrebbe potuto avere per oggetto solo il risarcimento dell’eventuale interesse negativo, in concreto mai preteso o provato dall’attrice.

                                   4.   Con l’appello 14 settembre 2016 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 7 novembre 2016, l'attrice ha chiesto di annullare il querelato giudizio con rinvio dell’incarto al primo giudice per la completazione dell’istruttoria e una nuova pronuncia, e in via subordinata, previa completazione dell’istruttoria da parte di questa Camera, di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         Essa, dopo aver lamentato una carente motivazione della decisione, resa oltretutto senza che fossero state assunte le necessarie prove, ha rilevato che la validità della cessione, per altro mai perfezionatasi, era condizionata al pagamento del prezzo ed era venuta meno a seguito dell’inadempimento contrattuale del convenuto, contestando nel contempo che con la pena convenzionale si sarebbe in tal caso potuto pretendere solo il risarcimento dell’eventuale interesse negativo, rispettivamente ha preteso che essa avesse comunque receduto dal contratto di cessione in virtù degli art. 107 segg. CO.

                                   5.   L’attrice ha preliminarmente lamentato la presunta insufficiente motivazione della decisione pretorile, che a suo dire risulterebbe di difficile se non addirittura di impossibile comprensione. A torto.

                                         Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre in effetti una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 133 III 439 consid. 3.3, 134 I 83 consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2).

                                         Nel caso di specie la motivazione della decisione pretorile, riassunta sopra, non può essere considerata insufficiente, dalla stessa essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il primo giudice a decidere a favore del convenuto, tanto più che l’attrice è stata in grado di censurarle con cognizione di causa nell’appello qui in esame.

                                   6.   La prima serie di censure dell’attrice ha per oggetto la questione a sapere se la cessione si fosse perfezionata e se la stessa fosse comunque condizionata al pagamento del prezzo.

                               6.1.   L’attrice ha innanzitutto rimproverato al Pretore di aver deciso su quella tematica senza aver ritenuto di assumere, in violazione del suo diritto di essere sentito ed in particolare del suo diritto alla prova, alcune testimonianze da lei offerte e meglio quella di __________, che risultava aver partecipato alle trattative ed aver firmato il contratto in sua rappresentanza (cfr. doc. D), nonché quelle di __________ e __________, che risultavano aver assistito alla sottoscrizione dell’accordo tra le parti (cfr. doc. D, E, E1, F e F1). A suo dire, quei testimoni avrebbero permesso di provare, come sostenuto in petizione (punti 1-2 a p. 3-4) e in replica (punti 29-33 a p. 13-14 e punti 57-63 a p. 19-22), che la cessione non si era perfezionata e che la stessa era comunque condizionata al pagamento del prezzo. La censura è infondata.

                                         Nonostante sia vero che in alcuni passaggi degli allegati preliminari ora menzionati (e meglio solo nel punto 31 a p. 13-14 della replica) l’attrice si era espressa in quel senso offrendo quale prova la testimonianza di __________ (i testi __________ e __________ erano invece stati offerti con riferimento ad altri passaggi della petizione e della replica non attinenti a questa tematica), è però altrettanto vero che a quel momento essa non aveva assolutamente preteso, evocando l’eventuale esistenza di accordi verbali in senso contrario, che il testo dell’accordo di cui al doc. D, sul quale essa pure si era allora prevalsa - per altro allestito da lei stessa (con il che eventuali dubbi interpretativi dovevano andare a suo scapito, cfr. DTF 124 III 155 consid. 1b) -, non riportava le vere e concordi intenzioni delle parti e che con l’audizione di costui sarebbe stato possibile accertare quella circostanza ed appurare, nell’ambito della (preminente) interpretazione soggettiva, la loro effettiva concorde volontà. Stando così le cose, è a ragione che il Pretore, con un apprezzamento anticipato delle prove che può qui essere confermato, ha ritenuto che la stessa non fosse rilevante per l’esito della lite, siccome volta a ribadire quanto risultava dal doc. D, per cui non s’imponeva la sua assunzione.

                               6.2.   L’attrice ha in seguito preteso che comunque, nell’ambito di un’interpretazione oggettiva dell’accordo di cui al doc. D (in base al principio dell’affidamento), si dovesse ritenere che la cessione non si fosse perfezionata e che in ogni caso la stessa fosse condizionata al pagamento del prezzo poi non avvenuto; con il che essa era rimasta titolare della pretesa ceduta.

                            6.2.1.   A comprova della prima tesi e meglio del fatto che le parti si fossero limitate a concludere solo il “Verpflichtungsgeschäft” (ossia il contratto di cessione) ma non anche il necessario “Verfügungsgeschäft” (ossia la cessione vera e propria; sulla distinzione tra questi concetti, cfr. Girsberger/Hermann, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 16 ad art. 164 CO), l’attrice ha addotto la circostanza secondo cui nell’accordo era stato previsto che gli originali della “Honorar-Vereinbarung” e del PE di cui alla “Betreibung Nr. __________” sarebbero stati consegnati al convenuto solo dopo il ricevimento del bonifico del prezzo (clausola n. 2). Il rilievo è privo di fondamento.

                                         Nell’accordo di cui al doc. D le parti avevano in effetti stabilito in modo chiaro ed inequivocabile che con quello scritto, che oltretutto faceva riferimento all’ “Art. 164 OR” ed era denominato “Forderungsabtretung”, l’attrice cedeva (“tritt hiermit … ab”, cfr. clausola n. 1) al convenuto la pretesa di fr. 2'450'510.- e che il convenuto acquistava (“erwirbt”, cfr. clausola n. 2) quella stessa pretesa, senza che fossero previste ulteriori formalità per il trasferimento della titolarità della medesima (cfr. sul tema Probst, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 62 ad art. 164 CO). La circostanza che nell’accordo fosse pure stato previsto che gli originali della “Honorar-Vereinbarung” e del PE di cui alla “Betreibung Nr. __________” sarebbero stati consegnati al convenuto solo dopo il ricevimento del bonifico del prezzo (clausola n. 2) non è per contro tale da modificare la situazione, tanto più che quei documenti, non costituendo dei titoli di credito (cartevalori) giusta gli art. 965 segg. CO, nemmeno erano necessari a comprovare la titolarità della pretesa ceduta (in tal senso pure Girsberger/Hermann, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO; Probst, op. cit., n. 58 ad art. 164 CO).

                            6.2.2.   Con la seconda tesi, subordinata a quella ora esaminata, l’attrice ha evidenziato come il pagamento del prezzo di fr. 500'000.- fosse una condizione essenziale della cessione, in difetto del quale essa non avrebbe certo trasferito alla controparte la titolarità della propria pretesa. Il rilievo è nuovamente infondato.

                                         Nell’accordo di cui al doc. D non è in effetti stato stabilito, ciò che per altro non è né implicito né imperativamente previsto dalla legge o dagli usi, che il pagamento del prezzo della cessione dovesse essere una condizione per la validità della stessa, nel senso che il mancato pagamento nel termine concordato avrebbe comportato la sua decadenza. Contrariamente a quanto preteso dall’attrice, dal fatto che nell’accordo fosse stato previsto che il prezzo doveva essere bonificato entro il 30 settembre 2014 e che gli originali della “Honorar-Vereinbarung” e del PE di cui alla “Betreibung Nr. __________” sarebbero stati consegnati al convenuto solo dopo il ricevimento del bonifico del prezzo (clausola n. 2), rispettivamente che fosse stata pattuita una pena convenzionale per il caso di tardivo pagamento del prezzo (clausola n. 3), non si può ancora desumere che la validità della cessione fosse condizionata al pagamento dello stesso.

                                   7.   Manifestamente infondata è poi l’argomentazione dell’attrice, di carattere prettamente giuridico, secondo cui dal fatto che nell’accordo di cui al doc. D fosse stato stabilito che la pena convenzionale subentrasse in caso di mancato pagamento del prezzo, quindi di inadempimento contrattuale, si doveva concludere per il “decadimento degli obblighi principali delle parti”, ossia in concreto della cessione; con il che essa era nuovamente rimasta titolare della pretesa ceduta.

                                         Non è in effetti vero che il fatto che una pena convenzionale possa essere dovuta implica automaticamente la decadenza del contratto che ne sta alla base, l’art. 160 cpv. 1 e 2 CO stabilendo unicamente che la pena convenzionale, a dipendenza dei casi, si cumuli o si sostituisca alla prestazione principale non adempiuta ma nulla più (cfr. Ehrat/Widmer, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 17 segg. ad art. 160 CO; Mooser, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 6 ad Intro. art. 158-163 CO e n. 10 segg. ad art. 160 CO; cfr. pure DTF 122 III 420 consid. 2).

                                   8.   Le ulteriori censure dell’attrice hanno infine per oggetto la questione a sapere se la stessa avesse validamente receduto dal contratto di cessione in virtù degli art. 107 segg. CO.

                               8.1.   Anche in questo caso l’attrice ha dapprima lamentato il fatto che il Pretore non avesse assunto sul particolare tema, in violazione del suo diritto di essere sentito ed in particolare del suo diritto alla prova, i testi __________, __________ e __________ da lei offerti. A suo dire, quei testimoni avrebbero permesso di provare, come sostenuto in petizione (punti 1-2 a p. 3-4) e in replica (punti 29-33 a p. 13-14 e punti 57-63 a p. 19-22), che essa aveva validamente receduto dal contratto di cessione. La censura deve senz’altro essere disattesa.

                                         Non è in effetti vero che nei passaggi della petizione e della replica ora menzionati l’attrice si era espressa in quel senso. Tutt’altro. Nella replica, confrontata con l’obiezione della controparte che le aveva rimproverato di non aver intrapreso nulla, fra il 16 settembre 2014 e la data odierna (di risposta), per annullare il contratto di cessione, essa aveva in effetti affermato che “non doveva intraprendere alcunché, l’accordo di cui al doc. D è chiaro” (punto 32 a p. 14), ammettendo con ciò di non aver agito in quel senso. Evidente, dunque, che l’assunzione di quei tre testi, allora neppure proposta per comprovare quella circostanza, non fosse né utile né tanto meno necessaria.

                               8.2.   Per l’attrice, il fatto di aver validamente receduto dal contratto di cessione in virtù degli art. 107 segg. CO, e meglio dell’art. 108 n. 1 e 3 CO, risultava comunque dai “propri atti (doc. H, I e 5 [N.d.R.: decisione 27 aprile 2015 del Regionalgericht Bern-Mittelland, che respingeva l’istanza di rigetto in via provvisoria dell’opposizione al PE n. __________]; petizione e replica)”; con il che essa ancora era rimasta titolare della pretesa ceduta.

                                         La censura, come detto mai sollevata negli allegati preliminari, è nuova ed è con ciò irricevibile in ordine (art. 317 cpv. 1 CPC). E comunque, alla luce dell’ammissione in senso opposto di cui si è detto sopra da lei resa in replica (punto 32 a p. 14), sarebbe stata da respingere anche nel merito, tanto più che nemmeno i documenti da lei ora menzionati, al pari dei passaggi della petizione e della replica - per altro non meglio specificati - da lei ora pure menzionati, comprovavano quella circostanza.

                                   9.   Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 245'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 14 settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 10’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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