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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.11.2017 12.2016.119

22 novembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,335 mots·~17 min·4

Résumé

Risposta - contestazione generica

Texte intégral

Incarto n. 12.2016.119

Lugano 22 novembre 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2011.292 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 13 settembre 2011 da

AO 1 rappr. da RA 2  

contro

AP 1 rappr. da RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'763.30 oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 2010;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 23 giugno 2016 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 7'646.70 oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2010;

appellante la convenuta con appello 24 agosto 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta 3 ottobre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 20 dicembre 2004 le società AO 1 e AP 1 hanno concluso un accordo denominato “contrat d’agence” (doc. C), in base al quale la seconda s’impegnava a commercializzare e a promuovere in esclusiva presso i suoi clienti in Ticino i prodotti offerti dalla prima, in particolare degli indicatori elettronici per la gestione di cisterne di stabili alimentate con olio combustibile (prodotto __________) e l’abbonamento annuale per l’accesso ai relativi dati tramite un’applicazione web (prodotto __________). In base al contratto, alla prima, per ogni dispositivo così fornito, sarebbe stato dovuto un importo annuale di fr. 258.- (+ IVA).

                                         Il 16 febbraio 2010 AO 1, successore in diritto di AO 1 (cfr. doc. D), ha inviato a AP 1, per gli anni 2010 e 2011, la fattura n. 2010-0014 di fr. 9'606.90 (doc. F); il 23 febbraio 2010 le ha trasmesso, per gli anni 2010 e 2011 rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, due fatture di fr. 309.90 ciascuna, quella con il n. 2010-0050 (doc. G) e quella recante il n. 2010-0057 (doc. H); mentre il 17 marzo 2010 le ha pure spedito, ancora relativamente agli anni 2010 e 2011, la fattura n. 2010-0062 di fr. 10'536.60 (doc. I).

                                   2.   Con petizione 13 settembre 2011 AO 1, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 20'763.30 oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 2010, somma corrispondente al totale delle quattro fatture.

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

                                   3.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 23 giugno 2016, ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 7'646.70 oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2010, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1’800.e le spese, incluse quelle peritali, a carico della convenuta per 1/3 e per 2/3 a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili parziali. Egli ha in buona sostanza concluso che dal totale delle quattro fatture, di fr. 20'763.30, doveva essere dedotta la somma di fr. 13'116.60 indebitamente fatturata dopo la disdetta del contratto da parte dell’attrice, avvenuta nell’agosto 2010.

                                   4.   Con l’appello 24 agosto 2016 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 3 ottobre 2016, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa, in estrema sintesi, ha ribadito che il credito dell’attrice, per altro inesistente e comunque non comprovato, era pure compensato dalle sue pretese risarcitorie.

                                   5.   Con la prima censura d’appello la convenuta ha rimproverato al Pretore di aver misconosciuto che nulla agli atti permetteva di confermare la correttezza delle fatture oggetto della causa, ed in particolare di comprenderne il quantum, le basi di calcolazione, ecc., con il che esse, da lei contestate, non potevano certo essere date per assodate, come invece da lui ritenuto.

                               5.1.   La censura è chiaramente infondata. Confrontata con le fatture dell’attrice, tutte versate agli atti con allegati i relativi dettagli, segnatamente la data e il numero dell’invio, il nome e il numero del cliente, lo stabile oggetto delle forniture, il periodo di fatturazione ed il prezzo con e senza l’IVA (cfr. doc. F-I), negli allegati preliminari la convenuta si era in effetti limitata a dichiarare di contestarle “sia nel loro fondamento, sia nel loro quantum, sia in ogni altro elemento costitutivo” (risposta p. 6, cfr. pure p. 10), rispettivamente “in ogni loro elemento: quantum, modalità di quantificazione, numeri di impianti riportati, ecc.” (duplica p. 5), aggiungendo che “le stesse si riferiscono infatti a pretesi servizi mai prestati” (risposta p. 6). Nelle particolari circostanze una tale contestazione poteva e doveva essere intesa in buona fede nel solo senso che le fatture dell’attrice erano contestate nella misura in cui avevano per oggetto prestazioni non eseguite (tema che verrà esaminato al prossimo considerando), ritenuto che nella misura in cui era riferita ad altri aspetti, e meglio al fondamento delle fatture, al numero degli impianti, alla modalità di quantificazione, al quantum e ad ogni altro loro elemento costitutivo, ecc., doveva invece essere considerata generica e con ciò inesistente (cfr. Guyan, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 4 ad art. 150 CPC; Willisegger, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 21 ad art. 222 CPC; II CCA 25 novembre 2014 inc. n. 12.2013.111, 26 maggio 2015 inc. n. 12.2014.60, 6 dicembre 2016 inc. n. 12.2016.163, 9 maggio 2017 inc. n. 12.2016.66).

                                   6.   La convenuta ha in seguito rimproverato al Pretore di non aver rilevato che l’esistenza delle inadempienze da parte dell’attrice, da lui stesso accertata, sarebbe stata pure tale da comportare la reiezione della petizione, e ciò in quanto l’attrice non aveva provato l’entità delle prestazioni effettivamente svolte e siccome dall’istruttoria era anzi emerso che dal dicembre 2009 essa aveva di fatto cessato di fornire tutti i suoi servizi.

                               6.1.   La censura dev’essere disattesa. Il Pretore, dopo aver passato in rassegna le deposizioni testimoniali (cfr. i testi D__________ C__________ p. 1 segg., G__________ Va__________ p. 4, F__________ C__________ e A__________ D__________ p. 10), ha in effetti accertato che l’attrice era responsabile del solo malfunzionamento, dal dicembre 2009, dei sistemi di rilevamento forniti a diversi clienti ed in particolare del ritardo nell’organizzazione e nell’effettuazione dei necessari interventi di riparazione tramite l’elettricista M__________ C__________ e, dal marzo 2010, tramite M__________ SA, ciò che era costitutivo di un non corretto adempimento del contratto. La convenuta, in questa sede, è invece partita dal diverso presupposto che all’attrice potesse essere imputato un inadempimento contrattuale, ma la sua tesi non può essere condivisa sia per motivi d’ordine che di merito: essa, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata criticamente, in ordine, con la diversa argomentazione resa sul tema dal Pretore ed in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata e dovesse essere riformata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150); e comunque non è stato assolutamente provato, nel merito, che dal dicembre 2009 l’attrice avesse di fatto cessato di fornire tutti i suoi servizi, dal solo fatto che il teste G__________ Va__________ possa aver riferito che “di fatto i problemi segnalati in precedenza si sono protratti per tutto il periodo da quando io ho iniziato a lavorare [ottobre 2009] fino all’agosto 2010” non potendosi ancora concludere nel senso auspicato dalla convenuta, tanto più che i malfunzionamenti segnalati, che per altro l’attrice mai aveva ammesso (nemmeno nel suo allegato di replica) fossero tali da comportare il non funzionamento di tutti gli impianti, erano riferiti solo a ben pochi clienti (i doc. 5 e 6 nonché l’allegato n. 3 del doc. 24 citati a quel proposito della convenuta menzionavano 19 impianti malfunzionanti, a fronte dei 250/260 che a detta del Pretore erano allora da lei gestiti) ed è pure risultato che l’attrice si fosse adoperata attivamente per cercare di risolvere quei problemi (cfr. le ammissioni della convenuta nel doc. 12).

                                   7.   Confrontato con la tesi della convenuta, secondo cui l’attrice non avrebbe allora potuto fatturarle fr. 288.- (+ IVA) per ogni abbonamento annuale, in quanto l’aumento di fr. 30.- (+ IVA), illecitamente concordato nel 2007 dalla controparte (e meglio dal suo direttore F__________ Ce__________) con il suo dipendente P__________ T__________, al quale erano poi stati riversati a tale titolo almeno fr. 16'410.-, non era da lei mai stato accettato, il Pretore, preso atto da una parte che secondo la stessa convenuta il rapporto lavorativo con P__________ T__________ sarebbe stato interrotto a seguito della scoperta dei pretesi accordi illeciti inerenti l’aumento di fr. 30.- (+ IVA) (risposta p. 4), che P__________ T__________ aveva cessato la sua attività nel settembre 2009 (testi P__________ T__________ e F__________ C__________ p. 6) e che il pagamento della fattura di cui al doc. E era avvenuto il 30 ottobre 2009 (doc. E1), accertato dall’altra che l’amministratore unico della convenuta D__________ R__________ era stato informato dell’aumento e non si era opposto (teste P__________ T__________ p. 2) ed appurato infine che la convenuta non aveva dimostrato l’esistenza di una correlazione fra gli aumenti, previsti per tutti i clienti (testi C__________ U__________ p. 2 e P__________ B__________ nel plico doc. Q), ed un eventuale indebito arricchimento di P__________ T__________ a suo danno, ha ritenuto che tutte queste circostanze portavano a ritenere che, salvo nel caso, non comprovato, di un aumento ingannevole delle tariffe, essa aveva accettato il principio di aumento delle tariffe, aderendovi per atti concludenti, a valere quale concorde rinuncia delle parti all’esigenza della forma scritta.

                               7.1.   In questa sede la convenuta ha ribadito il buon fondamento di quella tesi, ma la stessa non può essere condivisa già per motivi d’ordine. Essa, violando il suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata criticamente con la complessa argomentazione resa sul tema dal Pretore ed in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata e dovesse essere riformata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150), non costituendo una valida censura il fatto che un dipendente della convenuta possa aver riferito di non essere stato a conoscenza della situazione al momento dell’avvenuto pagamento della fattura di cui al doc. E (teste F__________ C__________), non potendosi prendere in considerazione la circostanza, evocata per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), che il teste C__________ U__________ sia ora stato ritenuto inattendibile dalla convenuta siccome interessato ai fatti, e non essendo neppure stato indicato, in violazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC, quali circostanze riferite dai testi C__________ U__________ e P__________ T__________ non avrebbero dovuto essere considerate per il loro chiaro interesse nella lite (tanto più che, secondo il Pretore, quelle loro deposizioni erano perlopiù suffragate da altre risultanze probatorie e, laddove non lo erano, il loro contenuto aveva una valenza abbondanziale); nemmeno il fatto che dalla sentenza penale di cui al doc. P, a cui la convenuta ha in sostanza rinviato, possano eventualmente emergere “i contorni del rapporto T__________ / Ce__________ e le circostanze che hanno condotto all’aumento de quo” costituisce infine una sufficiente motivazione d’appello, non essendo stato spiegato e tanto meno dimostrato di quali circostanze si trattasse, rispettivamente se e in che modo le stesse fossero tali da far ritenere errata la conclusione cui era giunto il giudice di prime cure, tanto più che quella sentenza, meramente interlocutoria, neppure era vincolante in sede civile (art. 53 CO) ed oltretutto, ipotizzando che P__________ T__________ avesse commesso il solo reato di amministrazione infedele, nemmeno imputava comportamenti illeciti all’attrice.

                                   8.   Il Pretore, nel prosieguo del suo esposto, ha escluso che la convenuta potesse porre in compensazione alle pretese dell’attrice una serie di contropretese a titolo di risarcimento del danno asseritamente causatole dai malfunzionamenti degli impianti verificatisi dal dicembre 2009. In effetti le contropretese di complessivi fr. 306'562.- formulate nel doc. 25 (fr. 48'960.- per violazione dell’esclusiva sui clienti A__________ SA e arch. V__________, fr. 128'620.per indennità per ricerca e sviluppo altro prodotto, fr. 12'862.- per spese amministrative 10%, fr. 17'440.- per smontaggio di 218 impianti, fr. 34'880.per montaggio di 218 impianti, fr. 17'440.- per parametrizzare centrale di 218 impianti e fr. 46'360.- per indennità per lavori su cliente Sezione __________) non potevano essere ammesse, in quanto la violazione contrattuale relativa all’esclusiva sui clienti A__________ SA e arch. V__________ non era stata provata, siccome lo stesso valeva per l’indennità per ricerca e sviluppo altro prodotto, per le spese amministrative 10%, per lo smontaggio, montaggio e parametrizzazione centrale di 218 impianti, non figurando agli atti alcuna chiara motivazione o prova atta a dimostrare l’esistenza e l’ammontare di quelle contropretese, e per il fatto che le prove esperite non avevano permesso di appurare il fondamento e la correttezza della contropretesa a titolo di indennità per lavori su cliente Sezione __________.

                               8.1.   In questa sede la convenuta ha ribadito il buon fondamento della sua domanda di compensazione, rimproverando al Pretore di aver disconosciuto i chiari estremi di quanto deposto dal teste F__________ C__________, il quale aveva chiaramente affermato che nel doc. 25 aveva quantificato “i danni subiti da AP 1”, tanto più che era indubbio che essa avesse subito ingenti danni, ove appena si considerasse che l’istruttoria aveva palesato che essa aveva ricevuto “delle disdette che sono avvenute tempestivamente e successive ad un susseguirsi di lamentele” (teste F__________ C__________; cfr. pure testi D__________ C__________ e G__________ V__________) e che le medesime erano assai numerose, il che imponeva pure di applicare l’art. 42 cpv. 2 CO.

                               8.2.   La censura è infondata nella misura in cui non è già irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Il fatto che un testimone possa aver dichiarato che nel doc. 25 erano stati quantificati (ma non provati) i danni subiti dalla convenuta e che numerosi clienti della convenuta possano aver disdetto i contratti con lei a seguito dei malfunzionamenti imputabili all’attrice non spiega in effetti per quale motivo il Pretore avrebbe sbagliato laddove aveva ritenuto che le contropretese della convenuta di cui si è detto sopra non potessero essere ammesse in assenza della prova della relativa violazione contrattuale (tutte le contropretese tranne l’ultima), in assenza di motivazione e di prove circa l’esistenza e l’ammontare delle stesse (tutte le contropretese tranne la prima e l’ultima), rispettivamente in assenza di prove circa il fondamento e la correttezza della stessa (l’ultima contropretesa). A seguito delle carenze allegatorie e probatorie così imputabili alla convenuta è poi escluso che la stessa possa essere posta al beneficio della facilitazione della prova di cui all’art. 42 cpv. 2 CO.

                                   9.   Il Pretore, fondandosi sulle risultanze peritali (perizia allegato n. 5), ha infine ritenuto che la convenuta, a titolo di risarcimento del danno causatole dai malfunzionamenti degli impianti verificatisi dal dicembre 2009, potesse tuttavia porre in compensazione alle pretese della controparte l’importo di fr. 13'116.60 (anziché quello da lei rivendicato in causa, di soli fr. 12'296.20) di cui all’allegato n. 5 del doc. 24, relativo alle somme a lei fatturate per i periodi successivi alla disdetta dell’impianto.

                               9.1.   In questa sede la convenuta ha nuovamente evidenziato di aver dovuto sostenere numerosi costi diretti al fine di parare agli appurati disagi cui si era trovata confrontata e meglio come emergeva dal doc. 24, la cui correttezza non era mai stata contestata dalla controparte ed era comunque stata confermata dal teste F__________ C__________ (p. 7) nonché dal perito giudiziario (perizia allegato n. 5): le posizioni indicate negli allegati n. 1-3 del doc. 24, di complessivi fr. 15'172.45, incomprensibilmente passate sotto silenzio dal giudice di prime cure, corrispondevano infatti a costi diretti che dovevano essere giocoforza defalcati da ogni pretesa avversaria senza ulteriori disamine, siccome affrontati per le ragioni indicate dal teste F__________ C__________, d’intesa con la controparte medesima, che non per nulla non li aveva confutati, ed al fine di mitigare gli effetti del comportamento anticontrattuale dell’attrice.

                               9.2.   La censura è infondata. Negli allegati preliminari la convenuta si era in effetti limitata a dichiarare, a quel proposito, che “le pretese della controparte vanno comunque ridotte di tutti quei costi diretti che la parte convenuta ha dovuto affrontare alfine di parare ai disagi cui si è trovata confrontata, dei quali si è ampiamente riferito, che verranno ulteriormente dimostrati in sede istruttoria e che vengono posti sin d’ora in compensazione cautelativa con qualunque somma dovesse essere riconosciuta all’attrice. Il tutto come ben emerge dalla tabella di cui al doc. 24 (che si produce unitamente ai cinque relativi allegati numerati)” (risposta p. 11; in tal senso pure duplica p. 5), sennonché quei costi non sono stati allora quantificati e neppure sono state a quel momento spiegate le circostanze di fatto e di diritto alla base degli stessi. Alla luce di quanto precede, è incontestabile che la convenuta è chiaramente venuta meno all’onere di allegazione (in fatto e in diritto) in merito alle contropretese di cui agli allegati n. 1-3 del doc. 24, che per altro nemmeno sono state illustrate in questa sede (non potendo ovviamente bastare a tale scopo il fatto che nel doc. 24 - che costituisce un mero mezzo di prova e non un’allegazione di causa - siano state esposte una posizione [n. 1] di fr. 8'888.35 per “lavori effettuati per loro ordine e conto già concordati con e-mail”, un’altra posizione [n. 2] di fr. 1'119.30 per “lavori M__________ Ft 31.12.10” e un’ultima posizione [n. 3] di fr. 5'164.80 per “lavori AP 1 Ft 2947 del 18.01.10”), ed è pertanto a ragione che il Pretore non ha ritenuto di poterle o doverle esaminare.

                                         In tali circostanze poco importa se poi la correttezza del doc. 24 possa eventualmente essere stata confermata dal teste F__________ C__________ e dal perito giudiziario, tanto più che quella circostanza nemmeno poteva essere ammessa, il primo avendo in effetti dichiarato solo com’era stato allestito il doc. 24 ed il secondo avendo rilevato di non aver verificato quelle contropretese siccome non oggettivamente verificabili (perizia p. 6).

                                10.   Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore ancora litigioso di fr. 7'646.70, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dell’estrema stringatezza della risposta all’appello (di sole 13 righe), allestita oltretutto anche per la causa parallela di cui all’inc. n. 12.2016.118, ciò che giustifica di derogare dai minimi tariffali (art. 13 cpv. 1 RTar).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 24 agosto 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 200.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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