Incarto n. 12.2015.98
Lugano 6 luglio 2015/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
per statuire nella causa inc. n. SO.2015.1719 (procedura sommaria, tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 8 aprile 2015 da
AO 1 AO 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
AP 1 AP 2
chiedente l’espulsione dei convenuti dall’appartamento di 2 ½ locali in via __________, domanda che il Pretore ha accolto con decisione 11 maggio 2015, ordinando ai coniugi convenuti di mettere a disposizione degli istanti l’appartamento entro 10 giorni dalla notificazione della decisione e disponendone l’esecuzione effettiva;
appellanti i convenuti che con atto del 15 maggio 2015 chiedono la concessione di una proroga della decisione di sfratto, illustrando le loro precarie circostanze economiche e le difficoltà nel trovare un nuovo alloggio e producendo nuovi documenti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con contratto del 13 gennaio 2009 __________ (come locatrice) e __________ e AP 1 (come conduttori) hanno concluso un contratto di locazione per un appartamento di 2 ½ locali al piano terreno dello stabile in via __________ (doc. A), con una pigione di fr. 850.- mensili oltre acconto spese accessorie di fr. 150.- mensili;
che AP 1 ha ripreso il contratto dopo la morte della madre __________ e non ha più corrisposto la pigione dal gennaio 2014;
che con lettera 21 luglio 2014 i locatori hanno chiesto al conduttore, con copia alla moglie di questi, AP 2, il pagamento delle pigioni e degli acconti di spese accessorie da gennaio a luglio 2014, per un totale di fr. 7'455.-, entro 30 giorni, con la comminatoria della disdetta anticipata del contratto ai sensi dell’art. 257d CO in caso di mancato pagamento (doc. C1 e C2);
che il 23 ottobre 2014 i locatori hanno notificato separatamente al conduttore e alla moglie, con l’apposito formulario ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 30 novembre 2014 (doc. D, F);
che i locali non sono stati riconsegnati alla scadenza del contratto;
che con istanza 7 aprile 2015 i locatori hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, l’espulsione in procedura sommaria dell’ex conduttore e della moglie dall’appartamento oggetto del contratto disdetto;
che il Pretore ha convocato le parti per l’udienza dell’11 maggio 2015, nel corso della quale gli istanti hanno confermato la domanda di espulsione chiedendone l’esecuzione effettiva, mentre i convenuti non sono comparsi senza giustificazione;
che con decisione 11 maggio 2015 il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO e ha accolto la domanda di espulsione nei confronti dei coniugi, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico dei convenuti la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.- e un’indennità ripetibile di fr. 100.- in favore della parte istante;
che con atto 15 maggio 2015 AP 1 e AP 2 hanno chiesto di concedere una proroga della decisione di sfratto, spiegando la loro difficile situazione economica sulla scorta di nuovi documenti;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che l’udienza indetta per l’11 maggio 2015 è avvenuta dopo regolare e valida notifica, in assenza dei convenuti, preclusi, che non possono dunque più contestare i fatti esposti dall’istante;
che le nuove argomentazioni sviluppate in questa sede dai convenuti e i nuovi documenti prodotti in questa sede non possono essere ammessi, i giudici d’appello dovendo decidere solo sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, pubb. in SJ 2013 I 129, II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);
che dagli atti della causa SO.2015.1719 i fatti sono chiari (mora nel pagamento della pigione, disdetta straordinaria e mancata riconsegna dell’ente locato alla scadenza) e la situazione giuridica è chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO, gli appellanti nemmeno contestando in questa sede l’esistenza di pigioni non pagate;
che a ragione pertanto il Pretore ha deciso l’espulsione dei convenuti dall’ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);
che di conseguenza l’appello dei convenuti, fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova, è irricevibile e non può essere esaminato nel merito;
che inoltre nello scritto 15 maggio 2015 manca una qualsiasi critica all’operato del Pretore, gli appellanti limitandosi a chiedere la concessione di una proroga dell’espulsione e a promettere di pagare gli arretrati non appena in possesso dell’anticipo di fondi previdenziali;
che la disdetta straordinaria per mora dei conduttori (art. 257d CO) esclude per legge ogni possibilità di proroga del contratto di locazione (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);
che gli appellanti non possono prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine di espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);
che la loro espulsione dall’abitazione è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella decisione11 maggio 2015, senza ulteriori dilazioni, se non quelle eventualmente concesse dai locatori;
che in tali circostanze la Camera può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte;
che le spese processuali di seconda sede vanno a carico degli appellanti, mentre non si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;
che nella commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG, testo in vigore dal 10 febbraio 2015);
che il Pretore ha accertato un valore litigioso di fr. 30'600.-;
che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 15 maggio 2015 di AP 1 e AP 2 è inammissibile.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).