Incarto n. 12.2015.70 12.2015.71
Lugano 10 giugno 2015/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. b LOG)
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2014.376 a procedura semplificata (mandato di avvocato, restituzione di acconti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20 ottobre 2014 da
AP 1
contro
avv. dott. AO 1
chiedente la restituzione degli importi di fr. 1'500.- oltre IVA e interessi al 5% dal 23 novembre 2012 e “della prima nota del primo mandato in ragione del 50% ciò è CHF 5'448.10 e interessi del 5% dal 23 novembre 2012”, domande alle quali si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza 26 marzo 2015, negando inoltre all’attrice il beneficio del gratuito patrocinio (incarto SE.2014.4460);
appellante l’attrice che con atto di appello del 27 aprile 2015 (inc. 12.2015.70), assortito da una domanda di ammissione al gratuito patrocinio in seconda sede (inc. 12.2015.71), chiede l’annullamento della sentenza impugnata “con rinvio all’istanza inferiore per nuovo giudizio con la richiesta della nomina di un avvocato d’ufficio”;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AP 1 ha conferito l’11 marzo 2010 all’avv. AO 1 mandato di rappresentarla in una vertenza di locazione commerciale “__________” (doc. B) e ha accettato una tariffa oraria di fr. 250.- (doc. A);
che in seguito, il 22 luglio 2011, AP 1 ha conferito mandato all’avv. AO 1 di rappresentarla anche in una vertenza per la contestazione di spese accessorie (doc. C);
che in diverse date la cliente ha versato all’avvocato acconti per complessivi fr. 13'828.- (doc. H);
che il legale ha rassegnato i mandati il 5 ottobre 2011, invocando le sue difficoltà di comprensione della cliente (doc. E);
che dopo l’invio alla ex cliente di due note professionali intermedie (doc. F) e aver preso nota delle osservazioni di quest’ultima, il legale ha emesso due note professionali definitive (doc. H), una per le prestazioni relative alla vertenza “riscaldamento” e una per quella relativa alle “spese accessorie”;
che dopo aver ottenuto il 20 agosto 2014 la necessaria autorizzazione ad agire (CM.2014.437), AP 1 ha convenuto in causa il 20 ottobre 2014 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, l’avvocato AO 1, indicando un valore di causa di fr. 13'894.18, per ottenere la restituzione “integrale dell’acconto di CHF 1'500.- + IVA e interessi del 5% dal 23 novembre 2012 e della prima nota del primo mandato in ragione del 50% ciò è CHF 5'448.10 e interessi del 5% dal 23 novembre 2012”, postulando inoltre l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio;
che il convenuto si è opposto alle domande con le osservazioni del 20 novembre 2014;
che al dibattimento del 27 gennaio 2015, dove l’attrice ha confermato le proprie domande indicando come prove i documenti già agli atti e una perizia giuridica sul mandato svolto e la congruità degli addebiti e il convenuto si è opposto alla petizione, il Pretore ha comunicato in calce al verbale che avrebbe deciso;
che con decisione 26 marzo 2015 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1) e la richiesta di gratuito patrocinio (dispositivo n. 2), e ha posto la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 500.- a carico dell’attrice (dispositivo n. 3), indicando i rimedi di diritto (dispositivo n. 4);
che con appello del 27 aprile 2015, assortito da una domanda di ammissione al gratuito patrocinio, l’attrice chiede l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio all’istanza inferiore per nuovo giudizio con la richiesta della nomina di un avvocato d’ufficio;
che l’appello (incarto n. 12.2015.70) e la domanda di gratuito patrocinio (incarto n. 12.2015.71) non sono stati notificati alla controparte;
che contro una decisione emanata in procedura semplificata e il cui valore è di almeno fr. 10'000.- è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni;
che il Pretore, come aveva indicato al dibattimento, ha emanato la sentenza ritenendo la procedura matura per il giudizio, in quanto a suo avviso l’attrice non aveva fatto fronte all’onere di allegazione che le incombeva e in presenza di note professionali dettagliate non aveva allegato né tantomeno provato l’inadempimento contrattuale dell’avvocato convenuto;
che secondo il primo giudice, in particolare, il pagamento degli acconti richiesti dal legale dimostrava una conduzione conforme del mandato, non vi era stata una disdetta intempestiva del contratto e le contestazioni dell’attrice sul dispendio di tempo fatturato dal legale erano del tutto generiche e sprovviste di qualsiasi supporto probatorio;
che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);
che con il proprio appello l’attrice rimprovera al Pretore, in estrema sintesi, di aver rifiutato l’assunzione della prova peritale sull’operato del legale senza alcuna motivazione, di aver omesso di decidere sulla restituzione dell’acconto di fr. 1'500.- oltre IVA per il secondo mandato, di non aver considerato l’art. 12g LLCA che vieta all’avvocato di rifiutare mandati con il gratuito patrocinio e infine di non aver indicato nella sentenza un “rimedio giuridico di impugnazione sull’assegnazione della tassa di giudizio, senza motivazione”;
che l’appellante medesima ha indicato come oggetto della vertenza, nell’appello, “la violazione dei 2 contratti di mandato nonché la contestazione della parcella del primo mandato CHF 10'896.18 e la restituzione integrale dell’acconto di CHF 1'620.00 per il secondo mandato”;
che giusta l’art. 8 CC il mandante che si prevale di un inadempimento contrattuale della controparte deve portarne la prova e dimostrare che il contratto non è stato adempiuto correttamente;
che se il mandante non manifesta opposizione alla conduzione processuale del suo avvocato – a condizione però che ne sia tenuto al corrente e sia debitamente informato – o addirittura dichiara il proprio consenso alle bozze di allegato sottopostegli, il mandante non può rovesciare sul mandatario l'onere della prova, bensì deve dimostrare lui stesso il carente adempimento del contratto se non intende pagare (integralmente) l'onorario (Fellmann, Berner Kommentar, ni. 488-492 e 494 ad art. 394 CO);
che con la petizione 20 ottobre 2014 la mandante contestava un dispendio di tempo di 11 ore per la vertenza relativa alle spese accessorie (secondo mandato), a suo dire per prestazioni “pretestuose e volutamente amplificate”, sosteneva di aver formulato alcune osservazioni sulla nota del primo mandato “in modo sommario” e rimproverava all’avvocato una violazione contrattuale per aver rimesso il mandato non appena saputo che la cliente chiedeva il beneficio del gratuito patrocinio, e infine formulava diverse rimostranze generiche sul comportamento degli avvocati che assumevano mandati per incassare acconti ma non portavano a termine l’incarico;
che per stessa ammissione dell’attrice durante il rapporto contrattuale, durato 18 mesi, essa è stata tenuta al corrente dell’operato del legale, che le ha chiesto regolarmente acconti e le ha inviato note intermediarie dettagliate;
che come accertato dal Pretore sulla base dei documenti agli atti, la mandante aveva accettato di remunerare il legale su una base di fr. 250.- orari (doc. A), gli ha versato svariati acconti per complessivi fr. 13'828.- (doc. H), ha ricevuto in visione le bozze degli allegati redatti dal legale e le ha approvate (cfr. doc. D, E, 3, 15) dopo aver espresso le proprie osservazioni;
che come rilevato dal primo giudice la rinuncia dell’avvocato all’incarico non costituiva una violazione contrattuale, poiché dagli atti risultava evidente la divergenza di vedute sulla conduzione del mandato tra la cliente e il legale e il disagio manifestato da quest’ultimo;
che l’attrice ha chiesto in prima sede una “valutazione di un perito-giurista sul mandato svolto e la congruità degli addebiti”, prova che il Pretore non ha ammesso ritenendola ininfluente per il giudizio, stante l’assenza di ogni violazione contrattuale dell’avvocato;
che in questa sede l’appellante ritiene che il rifiuto del Pretore di assumere la perizia giudiziaria sullo svolgimento del primo mandato, senza motivazione, sia arbitrario e leda l’art. 319b 2 CPC;
che a prescindere dall’errata indicazione della norma legale invocata, la critica è infondata, poiché il Pretore ha motivato succintamente il suo rifiuto di assumere la prova;
che l’appellante rimprovera poi al primo giudice di aver omesso ogni giudizio sulla richiesta di restituzione dell’acconto versato per il secondo mandato, senza avvedersi che il Pretore ha deciso anche su questo punto respingendo la petizione, sicché anche questa critica è manifestamente infondata;
che il rimprovero relativo alla mancata violazione dell’art. 12g LLCA è anch’esso manifestamente infondato, poiché il Pretore ha accertato non esservi stata violazione contrattuale da parte del legale;
che a detta dell’appellante il Pretore “sottovaluta la teoria é [sic] diametralmente opposta alla realtà” per aver accertato l’inesistenza di una pena convenzionale in caso di rinuncia al mandato;
che tale censura, invero di difficile comprensione, è manifestamente infondata, poiché l’appellante medesima ammette che la procura da lei sottoscritta non prevedeva alcuna pena convenzionale in caso di rinuncia al mandato da parte del legale, e a nulla giovano le considerazioni polemiche e del tutto generiche sulla protezione della parte considerata “debole”;
che anche la critica relativa alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza impugnata è manifestamente infondata, dal momento che il dispositivo n. 4 della decisione pretorile indica in modo chiaro i rimedi di diritto;
che in definitiva tutte le critiche dell’appellante sono infondate e l’appello va respinto, con conferma del giudizio pretorile;
che la Camera può di conseguenza statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1 CPC);
che la domanda di gratuito patrocinio presentata con l’appello (inc. n. 12.2015.71) deve essere respinta, perché la domanda è priva di probabilità di successo, l’appello essendo manifestamente infondato nel merito, sicché manca la condizione cumulativa prevista dall’art. 117 lett. b CPC;
che le spese processuali dell’appello sono a carico dell’appellante e sono calcolate in base ai criteri stabiliti dagli art. 2, 7 e 13 LTG per un valore di fr. 13'894.18;
che per la procedura della domanda di gratuito patrocinio in sede di appello non sono prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC);
che non si attribuiscono ripetibili al convenuto, al quale l’appello non è stato notificato;
che il valore litigioso ammonta a fr. 13'894.18, importo indicato nella petizione;
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 27 aprile 2015, per quanto ricevibile, è respinto e la decisione 26 marzo 2015 è confermata.
2. Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili per la procedura d’appello.
3. La domanda di gratuito patrocinio presentata in appello da AP 1 è respinta.
4. Non si prelevano spese processuali per la domanda di gratuito patrocinio in sede di appello.
5. Notificazione:
- - Casella
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).