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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.06.2015 12.2015.53

10 juin 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·981 mots·~5 min·4

Résumé

Reclamo con domanda di gratuito patrocinio contro rifiuto di gratuito patrocinio in prima sede, mancanza di probabilità di successo della causa

Texte intégral

Incarto n. 12.2015.53 12.2015.54

Lugano 10 giugno 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. b LOG)

sedente per statuire nelle cause inc. n. SE.2014.376 e SO.2014.4460 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con petizione 20 ottobre 2014 da

RE 1  

  contro  

CO 1  

e ora sul reclamo 7 aprile 2015 dell’attrice contro la decisione 26 marzo 2015 con la quale il Pretore ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio (inc. SO.2014.4460), assortito da una richiesta di ammissione al gratuito patrocinio in seconda sede (inc. 12.2015.54);

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che dopo aver ottenuto il 20 agosto 2014 la necessaria autorizzazione ad agire (CM.2014.437), AP 1 ha convenuto in causa il 20 ottobre 2014 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, l’avvocato AO 1, indicando un valore di causa di fr. 13'894.18, per ottenere la restituzione “integrale dell’acconto di CHF 1'500.- + IVA e interessi del 5% dal 23 novembre 2012 e della prima nota del primo mandato in ragione del 50% ciò è CHF 5'448.10 e interessi del 5% dal 23 novembre 2012”, postulando inoltre l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (inc. SO.2014.4460);

                                  che il convenuto si è opposto alle domande con le osservazioni del 20 novembre 2014;

                                  che al dibattimento del 27 gennaio 2015, dove l’attrice ha confermato le proprie domande indicando come prove i documenti già agli atti e una perizia giuridica sul mandato svolto e la congruità degli addebiti e il convenuto si è opposto alla petizione, il Pretore ha comunicato in calce al verbale che avrebbe deciso;

                                  che con decisione 26 marzo 2015 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1) e la richiesta di gratuito patrocinio (dispositivo n. 2), e ha posto la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 500.- a carico dell’attrice (dispositivo n. 3), indicando i rimedi di diritto (dispositivo n. 4);

                                  che per quel che concerne il gratuito patrocinio il Pretore ha rilevato che faceva difetto la possibilità di esito favorevole della lite;

                                  che con reclamo 7 aprile 2015, assortito da una domanda di gratuito patrocinio in seconda sede (inc. 12.2015.54), l’attrice chiede l’accoglimento della sua istanza di gratuito patrocinio, rilevando che la sua causa era fondata;

                                  che il reclamo (incarto n. 12.2015.53) e la domanda di gratuito patrocinio per il reclamo (incarto n. 12.2015.54) non sono stati notificati alla controparte;              

                                   che giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;

                                                          che la domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni;

                                                          che nel caso concreto il reclamo è stato presentato nel termine di 10 giorni, ragione per cui da questo punto di vista è ammissibile;

                                                          che il reclamo dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e deve, tra l’altro, contenere delle domande chiare e i motivi di fatto sui quali esso si fonda, indicando in particolare dove il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti, rispettivamente perché abbia applicato in modo errato il diritto;

                                  che, nel caso concreto, la reclamante ribadisce che la sua causa era fondata nel merito, con le medesime argomentazioni proposte nell’appello poi presentato il 27 aprile 2015 contro la decisione pretorile nel merito della vertenza;

                                  che la decisione del Pretore non denota un’applicazione errata del diritto o un accertamento manifestamente errato dei fatti, poiché come risulta dalla sentenza odierna negli incarti 12.2015.70 e 12.2015.71, alla quale si può rinviare, la petizione 20 ottobre 2014 era priva di probabilità di successo fin dall’inizio e difettava quindi la condizione cumulativa posta dall’art. 117 lett. b CPC per la concessione del gratuito patrocinio;

                                  che il reclamo è dunque manifestamente infondato e può essere respinto senza notificarlo alla controparte;

                                  che la manifesta infondatezza del reclamo conduce a respingere la domanda di gratuito patrocinio presentata in questa sede, per mancanza del requisito cumulativo della probabilità di successo del reclamo;

                                  che la procedura di reclamo contro la decisione che rifiuta il gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), sicché la reclamante deve sopportare le spese processuali, calcolate in base all’art. 14 LTG;

                                  che non si attribuiscono ripetibili al convenuto, al quale l’appello non è stato notificato;

                                  che il valore litigioso ammonta a fr. 13'894.18, importo indicato nella petizione;

Per i quali motivi,

decide:                 1.  Il reclamo 7 aprile 2015 di RE 1 è respinto.

                             2.  Le spese processuali del reclamo, in complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di RE 1. Non si attribuiscono ripetibili alla controparte.

                             3.  La domanda di gratuito patrocinio presentata il 7 aprile 2015 da RE 1 è respinta.

                             4.  Non si prelevano spese processuali per la procedura di gratuito patrocinio in seconda sede.

                             5.  Notificazione:

- - Caselle  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                 

(giudice Epiney-Colombo)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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