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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.04.2016 12.2015.214

5 avril 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,525 mots·~8 min·2

Résumé

Disdetta per mora - espulsione

Texte intégral

Incarto n. 12.2015.214

Lugano 5 aprile 2016/fb    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettellini

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2015.771 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 8 ottobre 2015 da

AO 1, __________ rappr. da RA 1, __________  

contro

AP 2, __________ AP 1, __________  

volta ad ottenere l’espulsione dei convenuti dall’appartamento di 3,5 locali nello stabile sito in viale __________ a __________;

domanda alla quale si sono opposti i convenuti in occasione dell’udienza del 12 novembre 2015 e che il Pretore ha accolto con decisione di medesima data facendo ordine ai convenuti di mettere immediatamente a libera disposizione della parte istante l’ente locato, disponendone l’esecuzione effettiva con le comminatorie di rito;

appellanti i convenuti che, con atto di appello 21 novembre 2015 contestano l’esistenza della mora nel pagamento della pigione e di conseguenza del valido motivo di sfratto, invocando “la nullità della richiesta dell’astante”;

mentre l’istante con osservazioni (correttamente: risposta) 16 dicembre 2015 ha postulato la reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili;

ribadite e precisate le tesi degli appellanti con la replica del 9 dicembre 2015 e 3 febbraio 2016;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.      Dal mese di febbraio 2012 AP 2 e AP 1 conducono in locazione l’appartamento di 3,5 locali dello stabile sito in Viale a M. Il contratto prevede una pigione mensile di fr. 1'100.-, oltre spese accessorie e di riscaldamento (doc. A). In data 27 luglio 2015 la locatrice AO 1 ha notificato ai conduttori su modulo ufficiale la disdetta per mora con effetto a decorrere dal 31 agosto 2015 (doc. C), che è stata prontamente contestata dinnanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________.

B.      Con istanza 8 ottobre 2015 la AO 1 ha quindi chiesto al Pretore di ordinare a AP 2 e AP 1 di liberare l’appartamento locato con le comminatorie di rito. Nel corso dell’udienza 12 novembre 2015 i conduttori hanno esposto i motivi per i quali la pigione non sarebbe stata pagata, giustificazioni riconducibili ai difetti del bene locato e all’inadempienza contrattuale della locatrice, peraltro oggetto di una separata procedura pendente dinanzi al competente Ufficio di conciliazione.

C.      Al termine della medesima udienza il Pretore ha accolto l’istanza e fatto ordine ai conduttori di mettere immediatamente a libera disposizione della locatrice l’appartamento locato, con la comminatoria dell’azione penale in caso di disobbedienza a decisione dell’autorità e l’ammonimento che l’inesecuzione della decisione darà titolo all’istante per reclamare il risarcimento dei danni e l’ordine alla polizia cantonale, rispettivamente comunale, di prestare man forte per l’esecuzione della decisione a richiesta dell’istante. Il primo giudice ha in sostanza ritenuto dimostrate le circostanze giustificanti l’espulsione per mora, precisando come le eccezioni sollevate dai conduttori in merito ai pretesi difetti dell’ente locato avrebbero semmai dovuto essere oggetto di separata procedura, con la premura di procedere comunque al deposito delle pigioni ai sensi di legge per ottenere il desiderato effetto liberatorio. La disdetta è così stata considerata valida, con conseguente accoglimento della domanda di espulsione immediata.

D.      Con atto di appello 21 novembre 2015 i conduttori contestano l’esistenza della mora nel pagamento della pigione e l’esistenza di un valido motivo di sfratto, invocando “la nullità della richiesta dell’astante”. Malgrado tale formulazione imprecisa, riservata la questione dell’esigenza di motivazione ai sensi dell’art. 311 CPC, la censura d’appello nel suo complesso può essere considerata quale richiesta di riforma della decisione pretorile nel senso di respingere l’istanza di sfratto e di conseguenza di dichiarare nulla la disdetta. Degli argomenti contenuti nell’appello, così come di quelli della risposta 16 dicembre 2015, e dei successivi scritti di replica del 9 dicembre 2015 e 3 febbraio 2016, si dirà nei considerandi di diritto.

e considerato

in diritto:

1.       Dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429 pag. 260). Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

2.       Con l’appello in esame i conduttori chiedono la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere l’istanza di sfratto e di conseguenza di dichiarare nulla la disdetta. La dottrina e la giurisprudenza hanno così precisato che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (TF 7 dicembre 2011, inc. 4A_659/2011, consid. 4; per molte: II CCA 11 marzo 2014, inc. 12.2013.87, consid. 8; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböler/Leuenberger, ZPO Komm., ZPO Komm, 3. ed., Art. 311, N. 36). Da quanto precede deriva che in assenza di chiare censure l’autorità d’appello non deve esaminare criticamente il giudizio impugnato, salvo in presenza di errori manifesti, in particolare nell’accertamento dei fatti (ZPO – Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz, Art. 311, N. 94). Ciò premesso, come si vedrà nei prossimi considerandi, si può già qui osservare da un lato che l’appello non si confronta in maniera sufficiente con la decisione impugnata, d’altro lato che il puntuale esame dei fatti in essa contenuto non consente di condurre al risultato auspicato dagli appellanti, ossia l’accertamento della nullità della disdetta.

3.       Gli appellanti ribadiscono di aver ripetutamente chiesto alla locatrice di eseguire “interventi urgenti e di prima necessità” sull’immobile non ottenendo soddisfazione. Il mancato pagamento delle pigioni non sarebbe quindi imputabile a cattiva volontà dei conduttori, ma una conseguenza di tali difetti, di gravità tale da impedire l’uso dei fornelli per cucinare e di illuminare naturalmente i locali a causa del malfunzionamento delle tapparelle. Gli appellanti omettono di considerare che la questione dei difetti costituisce il tema della procedura di cui all’inc. SE.2015.64, con il quale hanno chiesto l’annullamento della disdetta e l’adeguamento del canone di locazione, richieste respinte dal primo giudice con giudizio 1° dicembre 2015 parimenti oggetto di appello (inc. 12.20015.228). Le censure d’appello non si confrontano affatto con le tesi del Pretore che ha indicato come il mancato deposito della pigione ai sensi di legge abbia esposto i conduttori a una disdetta per mora. Ne consegue l’irricevibilità del gravame su questo punto.

4.       Quale richiesta subordinata i conduttori auspicano un differimento dell’espulsione fino al periodo delle ferie scolastiche estive per tener conto delle esigenze del figlio che sta per concludere il ciclo scolastico elementare. Sennonché, una proroga della locazione risulta esclusa in virtù di quanto prevede l’art. 272 cpv. 1 lett. a CO. La richiesta è peraltro insufficientemente motivata e quindi parimenti irricevibile, dal momento che gli appellanti nemmeno tentano di spiegare quali difficoltà avrebbero incontrato nella ricerca di un alloggio sostitutivo nello stesso Comune, eventualmente facendo ricorso a terzi per un aiuto nel trovare una nuova sistemazione.

5.       In conclusione, i fatti risultano immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara, come concluso dal primo giudice, i cui accertamenti e conclusioni non risultano validamente criticati con l’appello, che va pertanto considerato irricevibile. La decisione impugnata merita pertanto conferma. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità degli art. 9 cpv. 3 e 13 LTG. Il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 17'290.-, come accertato dal Pretore e non contestato dagli appellanti.

L’appellata non ha formulato alcuna richiesta di ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:                   

1.   L’appello 21 novembre 2015 di AP 2 e AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. La decisione di sfratto 12 novembre 2015 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud, inc. SO.2015.771, è confermata.

2.   Le spese processuali di appello di complessivi fr. 100.- sono poste, in solido, a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

-, , -, , -,

,

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                        Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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