Incarto n. 12.2015.174
Lugano 17 marzo 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2015.18 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di provvedimenti superprovvisionali prima della pendenza della causa 5 agosto 2015 da
RE 1 rappr. dall’avv. dr. RA 1
contro
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 tutti rappr. dall’avv. RA 2
chiedente di ordinare a CO 2, CO 3, CO 4 di depositare presso la Pretura, e per essa la Polizia Cantonale (o Comunale, oppure a un Notaio designato nella persona del …) gli incassi cash raccolti dalle mescite di __________ e dell’__________ gestite dal Consorzio __________, man mano che gli stessi vengono raccolti; di procedere alla raccolta del denaro cash soltanto con l’ausilio di una guardia giurata che procederà al conteggio e ne farà rapporto scritto; di astenersi dal prelevare, rispettivamente girare somme di denaro dai conti aperti presso __________ e riconducibili all’CO 1, rispettivamente al Consorzio __________; con la comminatoria dell’art. 292 CPS nonché la condanna di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e una multa di fr. 1'000.- a testa per ogni giorno d’inadempimento;
che è stata ritirata nel corso dell’udienza 25 agosto 2015 e che il Pretore ha stralciato dai ruoli con decisione 9 settembre 2015 ponendo le spese processuali di fr. 1'000.- e l’importo complessivo di fr. 1'700.- a titolo di ripetibili a carico dell’istante;
e ora sul reclamo 21 settembre 2015 con cui RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione pretorile e la conseguente riforma nel senso di fissare in fr. 100.- le spese processuali e in fr. 100.- le spese ripetibili per le due parti convenute (N.d.R.: CO 2 e CO 3);
che i convenuti hanno chiesto di respingere con risposta 22 ottobre 2015;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 5 agosto 2015 RE 1, dopo aver premesso di essere socio dell’CO 1 (in seguito l’associazione o __________) unitamente a CO 2, CO 3 e CO 4, ha rimproverato a questi ultimi di averlo estromesso da qualsiasi possibilità di controllo dagli affari della __________, in sostanza le attività dell’“__________” di __________, ha sostenuto di essere creditore personalmente verso l’associazione di fr. 80'000.- quale mutuante mentre la sua ditta __________ vanta un credito di fr. 84'308,30, ha criticato le modalità con cui erano gestiti gli incassi generati dalla __________ ed ha così chiesto di impartire ai predetti gli ordini indicati in ingresso;
che all’udienza del 25 agosto 2015 indetta dal Pretore per la discussione il rappresentante dell’istante ha dichiarato di ritirare seduta stante l’istanza;
che il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli con decisione 8 settembre 2015 ponendo le spese processuali di fr. 1'000.- e le ripetibili di complessivi fr. 1'700.- a carico dell’istante;
che il primo giudice ha premesso che l’avv. RA 2 rappresentava CO 2 e CO 3 in virtù delle procure 25 agosto 2015 e pure l’associazione e CO 4 in virtù delle procure 31 agosto 2015, di modo che l’agire del legale, in particolare all’udienza predetta, risultava ratificato a posteriori per quanto concerne questi due ultimi convenuti;
che il Pretore ha quindi indicato i motivi alla base della fissazione delle spese processuali e delle ripetibili;
che con reclamo 21 settembre 2015 RE 1 postula la diminuzione a fr. 100.- sia delle spese processuali e sia delle ripetibili a suo carico, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito;
che con risposta 22 ottobre 2015 l’CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto la reiezione del reclamo, anche in questo caso con motivi di cui si dirà se necessario in seguito;
che, preliminarmente, a ragione i convenuti si oppongono alla produzione in sede di reclamo del doc. 22, ossia del Verbale di assemblea generale ordinaria dei soci dell’CO 1 del 3 settembre 2015, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, senza omettere di rilevare la sospensione di tutte le decisioni adottate in quella sede, oggetto di decisione cautelare 22 ottobre 2015 del Pretore di Locarno-Città, contro la quale è pendente un appello (inc. 11.2015.95 del Tribunale d’appello);
che per giurisprudenza invalsa l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo potere di apprezzamento sulla questione, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per molte: II CCA 27 febbraio 2014, inc. 12.2012.19; 9 ottobre 2012, inc. 12.2010.107);
che il reclamante sostiene avantutto che a CO 4 non possono essere riconosciute ripetibili, la procura di quest’ultimo all’avv. RA 2 essendo datata solo 31 agosto 2015 (doc. 5a). Anche volendo prescindere dall’assenza di specifica contestazione sul tema in sede di udienza, giustamente rilevata dalla controparte, il reclamante omette di confrontarsi con la motivazione del primo giudice relativa alla ratifica a posteriori, pacificamente avvenuta, di modo che su questo punto il reclamo è irricevibile;
che il reclamante è malvenuto nel rimproverare al Pretore di aver commesso un abuso ammettendo la procura dell’CO 1 (doc. 4a). Dal momento che i soci dell’__________ sono quattro (CO 2, CO 3, CO 4 e RE 1: v. istanza 5 agosto 2015, pt. 2) e che uno di loro agisce contro gli altri e l’associazione medesima (v. istanza citata, intestazione a pag. 1), non si vede chi, se non appunto i soci convenuti, dovrebbe firmare la procura a nome dell’associazione. A giusta ragione il primo giudice ha quindi considerato valida la procura di cui al doc. 4a;
che il reclamante ritiene errato il valore di causa stabilito dal Pretore. Questa censura andrebbe considerata irricevibile non indicando l’insorgente quale dovrebbe essere a suo avviso detto valore. Egli fa riferimento all’avallo di una cambiale di fr. 200'000.- (doc. 3 e 4), a un suo asserito prestito all’associazione di fr. 80'000.- nonché a incassi di oltre fr. 1'000'000.- da parte del Consorzio __________ (doc. 5) nel corso dell’edizione 2015 del __________. Occorre ricordare che il controllo di questi incassi era lo scopo dell’istanza 5 agosto 2015, come precisato anche nella decisione impugnata. Il reclamante non si avvede quindi che fissando in fr. 80'000.- il valore di causa il Pretore ha adottato la soluzione a lui di gran lunga più favorevole, con le conseguenze che ne derivano;
che a torto il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver applicato l’art. 2 LTG: l’importo di fr. 1'000.- risulta di fr. 500.- inferiore al minimo previsto dai combinati art. 7 cpv.1 e 9 cpv. 1 LTG. Nulla avrebbe peraltro impedito al Pretore di partire da un importo base superiore a fr. 3'000.- (questo essendo di per sé più indicato per un valore di causa di fr. 50'000.- che non di fr. 80'000.come in concreto);
che a titolo abbondanziale si osserva che la tassa di fr. 1'000.- sarebbe stata considerata corretta anche qualora il Pretore avesse voluto riferirsi all’art. 10 LTG;
che, per quanto attiene alle ripetibili, il reclamante rimprovera al Pretore di essersi basato unicamente sui cpv. 1 e 2 lett. b dell’art. 11 Rtar e di aver omesso di considerare che il tempo impiegato dal legale di controparte era limitato a un’udienza di 25 minuti;
che il reclamante omette avantutto di considerare che l’impegno dell’avvocato di controparte non può essere ridotto alla partecipazione a un’udienza ma occorre valutare il tempo necessario alla preparazione della medesima, come ricordato nella risposta (v. in particolare pag. 5);
che il reclamante, oltre a una sua errata interpretazione dell’art. 11 cpv. 5 Rtar, non spiega quale errore avrebbe commesso il primo giudice nell’applicazione dei parametri fissati all’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b Rtar, di modo che anche questa censura dovrebbe essere dichiarata irricevibile. Nondimeno è utile aggiungere che anche in questo contesto il reclamante omette di valutare che, sempre partendo da un valore di causa a lui particolarmente favorevole, il Pretore ha applicato delle percentuali vicine a quella minime indicate dalla norma citata. Ciò significa che così operando il primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, e come invece emerge dalla sua decisione, ha effettivamente ponderato sia le particolarità del caso sia il fatto che la causa è terminata a seguito di un atto di desistenza, ossia ha tenuto in debito conto proprio quanto prevedono gli art. 11 cpv. 5 e 13 cpv. 2 Rtar;
che, per i suesposti motivi, nella fissazione della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle ripetibili di fr. 1'700.- il Pretore ha fatto un corretto uso del suo potere di apprezzamento;
che di conseguenza il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto siccome manifestamente infondato;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 2'500.- (2'700.- / 200.-).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide: 1. Il reclamo 21 settembre 2015 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alle controparti identico importo a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).