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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.01.2017 12.2015.165

16 janvier 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,663 mots·~13 min·3

Résumé

Restituzione di prestazioni - indebito arricchimento

Texte intégral

Incarto n. 12.2015.165

Lugano 16 gennaio 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.65 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 12 marzo 2012 da

AO 1 rappr. dall' RA 2  

Contro

AP 1 rappr. dall' RA 1  

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di € 75'000.- oltre interessi al 5% da differenti scadenze e fr. 112'000.- oltre interessi al 5% da differenti scadenze;

domanda avversata dalla convenuta, che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore, con sentenza 16 luglio 2015, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di € 75'000.- oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2011 e fr. 112'000.- oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2011;

appellante la convenuta con atto d'appello 14 settembre 2015, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza; protesta inoltre spese e ripetibili di questa sede;

mentre l'attrice, con risposta 9 ottobre 2015, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                 A. 

                             a.  L'attrice, secondo quanto dalla stessa indicato (cfr. petizione 12 marzo 2012, cifra 2, pag. 3), è attiva nel mercato della telefonia internazionale.

                                  Lo scopo della convenuta è invece l'intermediazione, la consulenza, la prestazione di servizi relativi a beni mobili ed immobili (doc. B).

                             b.  Nel periodo che va dalla fine del 2010 e sino al 2011 __________ S__________, presidente dell'attrice (cfr. certificate of incumbency prodotto in edizione da quest'ultima), ha intavolato delle trattative per la vendita di svariati fondi ubicati in Romania, di proprietà (diretta o tramite società) dello stesso e dei suoi soci L__________ e A__________, rispettivamente ancora da acquistare dai predetti, ad un cliente della convenuta. Dagli atti risulta che il 17 febbraio 2011 __________ S__________, rappresentato da A__________, e la AP 1, che agiva per sé o per persona da designare e che era rappresentata da D__________, socia e presidente della gerenza con firma individuale, hanno concluso, nella forma scritta semplice, un precontratto di compravendita relativa ad un lotto di 200'000 mq, al prezzo di fr. 4'200'000.- (doc. 4). Entro il 15 maggio 2011 il venditore si impegnava ad ottenere l'edificabilità dei terreni, a quel momento agricoli, ed a urbanizzarli. L'omessa esecuzione di tale obbligo avrebbe comportato la decadenza automatica del contratto e l'obbligo, in capo al venditore, di assumersene le conseguenze (perdita della caparra rispettivamente obbligo di versare il doppio della stessa). Questo contratto, dapprima prorogato (doc. 5), è indi stato sostituito da un contratto di analogo tenore, del 16 giugno 2011 (doc. 6 = doc. AL), pure ulteriormente prorogato (doc. 7, 8, 9). Da una proroga (doc. 8) si desume che, oltre ai fondi oggetto del precontratto, erano in discussione altri due lotti di terreno, l'uno di 222'600 mq e l'altro di 140'000 mq (cfr. anche la deposizione 12 febbraio 2014 di C__________, pag. 5).

                                  Con la prospettiva della cessione dei terreni __________ S__________ ha versato a varie scadenze alla AP 1, per il tramite della AO 1 delle caparre: in totale € 75'000.- e fr. 112'000.- (doc. M-AI).

                             c.  Le trattative di vendita non sono tuttavia andate a buon fine, vuoi perché le procedure di inserimento in zona edificabile dei terreni agricoli si protraevano nel tempo vuoi perché, secondo il teste A__________, è possibile che i venditori __________ S__________ e L__________ temessero una truffa in loro danno, per cui hanno rinunciato all'affare (cfr. deposizione A__________ del 12 febbraio 2014, pag. 8 seg.).

                             d.  Il 12 agosto 2011 AO 1 ha quindi chiesto alla AP 1 la restituzione dell'importo di € 75'000.- e fr. 112'000.che aveva bonificato a quest'ultima, a titolo di caparra, in vista della sottoscrizione dei contratti di compravendita, oltre interessi al 5% dalla data dei rispettivi versamenti (doc. AM). Con lettera del 25 agosto 2011 la convenuta ha respinto la richiesta, sollecitando il rispetto e l'esecuzione dei contratti di compravendita (doc. AO). In assenza di versamento, il 2 settembre 2011 AO 1 ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di Lugano nei confronti di AP 1 il precetto esecutivo n. __________ per fr. 128'674.-, oltre interessi al 5% da varie scadenze (doc. AQ), e il precetto esecutivo n. __________ per fr. 112'000.-, oltre interessi al 5% da varie scadenze (doc. AP), cui l'escussa ha interposto opposizione.

                            B. 

                             a.  Con petizione 12 marzo 2012 AO 1 ha quindi convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura di Lugano, alla quale ha chiesto di condannare quest'ultima al versamento in suo favore di € 75'000.- e di fr. 112'000.-, oltre interessi al 5% dalla data dei rispettivi versamenti, a titolo di restituzione, per causa di indebito arricchimento (art. 62 segg. CO), della caparra versata nell'ambito delle trattative di cessione dei vari terreni in Romania, che non si era perfezionata e in relazione alla quale, per una parte dei terreni, era altresì stato sottoscritto un precontratto di vendita nullo, in quanto irrispettoso della forma dell'atto pubblico prescritta dalla legge (art. 216 cpv. 2 CO).

                             b.  Con risposta 25 giugno 2012 AP 1 ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'attrice AO 1, in quanto non era parte ai contratti. L'attrice non era pertanto legittimata né ad annullare gli stessi né ad invocarne la nullità. Secondo la convenuta, inoltre, di principio la forma dei contratti dei cessione dei fondi in oggetto era regolata dal diritto rumeno [art. 119 cpv. 1 (recte 3) LDIP].

                             c.  In replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

                             d.  Esperita l’istruttoria, con sentenza 16 luglio 2015 il Pretore ha deciso la causa.

                                  Il giudice di prima istanza ha anzitutto stabilito che la fattispecie era retta dal diritto svizzero, cui le parti avevano sempre fatto riferimento, esplicitamente o implicitamente; il pubblico ufficiale interpellato dalla convenuta, __________ Z__________, aveva inoltre dichiarato che era possibile registrare in Romania un atto pubblico rogato da un notaio svizzero (cfr. deposizione di quest'ultimo, del 12 febbraio 2014, pag. 3); in subordine il Pretore si è richiamato all'art. 16 cpv. 2 LDIP, invocato dall'attrice. Egli ha indi accertato che AO 1 aveva versato gli importi rivendicati in causa, i quali rappresentavano, giuridicamente, una pena convenzionale anticipata, volta a rinforzare l'obbligo di esecuzione in capo al venditore. Secondo il Pretore l'attrice poteva inoltre invocare la nullità, per vizio di forma, del contratto preliminare, sostanzialmente non eseguito, senza commettere un abuso di diritto; nullità che traeva seco quella della pena convenzionale medesima. Del pari si poteva ritenere che l'attrice avesse versato per errore l'importo litigioso; donde l'inapplicabilità dell'art. 63 cpv. 1 CO.

                                  Il Pretore ha quindi riconosciuto all'attrice l'intero importo del capitale rivendicato, di € 75'000.- e di fr. 112'000.-, oltre agli interessi di mora al 5% l'anno dalla data di notifica dell'interpellazione, 12 agosto 2011. Il rigetto dell'opposizione ai precetti esecutivi n. __________ e __________ è stato concesso limitatamente a questi importi.

                                  La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 5'400.-, sono state poste a carico della convenuta. Quest'ultima è inoltre stata tenuta a versare all'attrice fr. 12'120.- per ripetibili.

                            C. 

                             a.  Con atto di appello 14 settembre 2015 AP 1 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza; protesta inoltre spese e ripetibili di questa sede.

                                  L'appellante, che ribadisce in limine l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, sostiene che l'invocazione della nullità del contratto preliminare da parte di quest'ultima sia abusiva e richiama infine, quale ulteriore ostacolo alla restituzione della somma, l'applicabilità dell'art. 63 cpv. 1 CO.

                             b.  Con risposta 9 ottobre 2015, l'attrice chiede che l’impugnativa sia respinta, condividendo gli argomenti addotti dal Pretore. Protesta a sua volta spese e ripetibili.

Considerato

in diritto:              1.  Il Pretore ha preliminarmente stabilito che la contestazione fosse retta dal diritto svizzero. Questo accertamento preliminare non è stato contestato dalle parti. Invero l'appellante, che sottopone alla Corte una memoria inutilmente lunga, ripetitiva, talora poco pertinente (e comprensibile), accenna fugacemente, e pertanto in violazione dell'obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), all'applicabilità del diritto rumeno (cfr. appello, n. 8, pag. 18), che non è tuttavia stato provato, salvo poi fondare tutte le sue ragioni sul diritto svizzero. L'applicabilità di quest'ultimo ordinamento non è pertanto in discussione.

                             2. 

                          2.1.  La legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, consid. 4). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte che la controparte ha omesso di allegare. Ciò significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem).

                          2.2.  L'appellante ripropone anche in questa sede l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice. L'eccezione va disattesa d'acchito. In effetti, una volta assodato - come ha fatto il Pretore (cfr. giudizio, pag. 2, secondo paragrafo in initio; inoltre doc. M-AI) - che era stata l'attrice ad aver versato, a più riprese, gli importi di cui domanda la restituzione, spettava a lei sola - e non a Alessandro Scalia - di chiedere la restituzione delle cifre in discussione. Contrariamente a quanto crede l'appellante, la circostanza secondo cui l'attrice non fosse parte alle trattative rispettivamente al precontratto di cessione dei terreni, in relazione ai quali furono versati tali importi, non è, per contro, di rilievo ai fini di questo accertamento.

                             3.  AP 1 avversa, in seguito, la sentenza pretorile, sostenendo che l'invocazione, da parte dell'attrice, della nullità del contratto preliminare, steso nella forma scritta semplice anziché in quella dell'atto pubblico, come prescrive l'art. 216 cpv. 2 CO, sia abusiva. A torto, tuttavia. Intanto questa censura non era stata sollevata negli allegati introduttivi di causa in prima istanza - e pertanto non era stata discussa in quella sede - per cui essa appare inammissibile (art. 55, 221 segg., 229, 317 CPC). Inoltre, come ha spiegato il Pretore riferendosi alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, non commette abuso di diritto chi invoca la nullità per vizio di forma di un precontratto di vendita immobiliare che, come in concreto, non è poi stato eseguito, se si esclude il versamento delle rispettive caparre (cfr. diffusamente sull'argomento DTF 140 III 200 consid. 4). Sempre riferendosi alla prassi della Corte suprema il Pretore ha ulteriormente argomentato che la nullità del precontratto implicava anche quella della clausola che, in caso di inesecuzione dello stesso da parte del venditore, poneva a carico di quest'ultimo una pena convenzionale, la quale era volta a rafforzare l'obbligazione principale assoggettata alla forma dell'atto pubblico; come ha considerato il primo giudice, la pena convenzionale in rassegna non aveva per contro lo scopo di risarcire l'interesse negativo derivante da una eventuale culpa in contrahendo dell'attrice, che la convenuta non aveva né fatto valere in via riconvenzionale né eccepito in compensazione, per cui non poteva essere validamente stipulata nella forma scritta semplice (cfr. DTF 140 III 200 consid. 5). Ora, l'appellante non mette in forse in alcun modo queste deduzioni, che la Corte condivide integralmente. La tesi dell'abuso di diritto, che ad ogni buon conto potrebbe interessare solo una parte dei terreni oggetto di trattative (200'000 mq), per i quali era stato steso un precontratto, va, dunque, respinta nel caso in esame.

                             4. 

                          4.1.  Aderendo alla tesi attorea, il Pretore ha infine escluso che la convenuta potesse opporsi alla restituzione della somma in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 CO. L'appellante afferma invece che l'attrice fosse al corrente della nullità del precontratto e che, in ogni caso, l'onere della prova di aver pagato per errore incombeva all'attrice medesima, che non vi aveva però fatto fronte. Anche questa censura, che non era stata sollevata negli allegati introduttivi di causa in prima istanza, appare inammissibile. Ad ogni buon conto va respinta nel merito.

                          4.2.  Giusta l'art. 63 cpv. 1 CO chi ha pagato involontariamente un indebito può pretenderne la restituzione solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore. Il Pretore, sulla scorta delle deposizioni dei vari testi ha, in un primo tempo, ritenuto che non era stato provato in causa che l'attrice sapesse della nullità del precontratto in funzione del quale aveva versato, a più riprese, le caparre in oggetto. Questa conclusione è condivisa da questa Corte, a dispetto della contestazione dell'appellante. Il giudice di prime cure si è quindi chiesto se questo accertamento bastasse per ammettere la pretesa creditoria dell'attrice sulla scorta dei requisiti legali: giusta l'art. 63 cpv. 1 CO l'attrice stessa doveva provare, in più, di aver effettuato il pagamento per errore, confidando - a torto - nella validità della pattuizione. Il primo giudice è quindi partito dal principio secondo cui vi è da presumere un errore - poco importa se essenziale o scusabile - ogniqualvolta può essere escluso che chi effettua il versamento abbia l'intenzione di fare una donazione, ritenuto altresì che nei rapporti commerciali non bisogna mai partire da quest'intenzione (cfr. riassuntivamente Hermann Schulin, BSK, OR-I, 6.a edizione, ad art. 63 n. 4, con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale). Nella fattispecie l'intenzione di effettuare una donazione da parte dell'attrice appare esclusa, sicché bisogna concludere, con il Pretore, che AO 1 poteva legittimamente chiedere - ed ottenere - la restituzione di quanto versato alla convenuta in applicazione delle disposizioni sull'indebito arricchimento.

                             5. 

                          5.1.  L'appello dev'essere, di conseguenza, respinto.

                          5.2.  Gli oneri processuali e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati per le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:                    

                              1. L’appello 14 settembre 2015 di AP 1 è respinto.

                              2. Le spese processuali dell'appello, di complessivi fr. 10'000.-, sono a carico dell'appellante, che è inoltre tenuta a rifondere all’appellato fr. 6'500.- per ripetibili di seconda sede.

                             3. Notificazione:

-

-

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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