Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.05.2017 12.2015.156

16 mai 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,937 mots·~15 min·2

Résumé

Contratto informatico: congruità della mercede

Texte intégral

Incarto n. 12.2015.156

Lugano 16 maggio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.690 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28 settembre 2010 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 155’649.75 oltre interessi e accessori;

domanda avversata da controparte, che con azione riconvenzionale ha postulato la condanna dell’attrice al versamento di fr. 93'328.20 oltre interessi e accessori, cui l’attrice si è integralmente opposta;

richieste sulle quali il Pretore ha statuito con decisione 6 agosto 2015, accogliendo parzialmente la petizione, limitatamente all’importo di fr. 145'206.20 (IVA inclusa) oltre interessi, e la domanda riconvenzionale, limitatamente all’importo di fr. 12'736.85 oltre interessi;

appellante la convenuta con atto di appello 14 settembre 2015 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso del parziale accoglimento della petizione limitatamente all’importo di fr. 72'603.10 (IVA inclusa) e della riconvenzionale per un importo di fr. 39'475.45, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 5 novembre 2015 l’attrice postula la reiezione integrale del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                A.  Dal 2007 AO 1, società attiva nel commercio di sistemi e accessori per l’elaborazione dei dati nonché nell’offerta di servizi informatici (doc. D), ha collaborato professionalmente con AP 1, società attiva nel commercio e nella distribuzione di prodotti alimentari e affini (doc. C), offrendole determinati servizi informatici. Nel 2009 AP 1 ha chiesto a AO 1 un’offerta per il potenziamento del sistema informatico che prevedesse la creazione di un programma informatico di gestione aziendale elaborato ad hoc. AO 1 ha elaborato la relativa offerta finale il 7 maggio 2009 (doc. H), fissando il costo per la fornitura delle procedure e dei programmi in fr. 159'500.-, oltre fr. 9'900.- per la fornitura dell’hardware e dei relativi programmi. Questi importi non comprendevano i costi concernenti gli adattamenti ai programmi esistenti e la migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sistema, i quali sarebbero stati oggetto di un separato preventivo (doc. H, pag. 14).

                                  Il 28 maggio 2010 AP 1 ha chiesto a AO 1 dei chiarimenti sui costi fatturati per i servizi informatici, informandola nello stesso tempo di sospendere i pagamenti delle relative fatture (doc. L). Con scritto 6 luglio 2010 AP 1 ha comunicato a AO 1 di appellarsi all’errore essenziale formulando una proposta di conclusione della collaborazione (doc. M). L’8 luglio 2010 AO 1 ha comunicato a AP 1 l’immediato blocco dell’utilizzo dei programmi informatici a seguito del mancato pagamento di diverse fatture.

                            B.  Il 14 luglio 2010 il Pretore ha accolto l’istanza di misure supercautelari promossa da AP 1, ordinando a AO 1, tra altre cose, l’immediato ripristino dell’accesso al sistema informatico (inc. DI.2010.1047). Con decreto 28 settembre 2010 il primo giudice ha disgiunto la domanda riconvenzionale formulata da AO 1 in sede di risposta cautelare, chiedente la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 155'649.75, che è pertanto diventata azione principale della presente procedura (inc. OA.2010.690). 

                            C.  Con la petizione in rassegna AO 1 chiede la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 155'649.95 oltre interessi, pari al saldo delle fatture emesse e non ancora pagate relative alla fornitura dei programmi informatici di cui all’offerta del 7 maggio 2009 e ad altre prestazioni aggiuntive per consulenza e altri servizi avvenute nel corso del 2010. Con risposta 3 febbraio 2011 AP 1 si è opposta integralmente all’azione principale, invocando in via principale l’errore essenziale e il conseguente annullamento del contratto, e, in via subordinata, la rescissione dello stesso per superamento del preventivo. Con contestuale domanda riconvenzionale, essa ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 99'328.20, pari a quanto già pagato per le prestazioni non usufruite di cui all’offerta 7 maggio 2009. Con risposta riconvenzionale l’attrice si è opposta integralmente alla pretesa, sostenendo che l’importo richiesto dalla convenuta a titolo di restituzione riguardava l’installazione di nuovi programmi, rispettivamente l’adattamento di quelli esistenti e la migrazione dei dati, prestazioni non comprese nell’importo preventivato di fr. 159'500.- di cui all’offerta 7 maggio 2009.

                                  Nel successivo scambio di allegati scritti le parti hanno ribadito le proprie tesi di fatto e di diritto.

                                  Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i rispettivi memoriali conclusivi, con i quali, sulla base dei riscontri probatori, si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.  

                            D.  Con decisione 6 agosto 2015 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 a versare all’attrice l’importo di fr. 145'206.20 (IVA inclusa) oltre interessi, nonché l’azione riconvenzionale limitatamente a fr. 12'736.85 oltre interessi, condannando AO 1 al pagamento di tale importo oltre interessi in favore della convenuta. Il primo giudice ha inoltre confermato il provvedimento supercautelare 14 luglio 2010 fino alla crescita in giudicato della decisione di merito.

                            E.  Con appello 14 settembre 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente a fr. 72'603.10 (IVA inclusa), e la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 39'475.45, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. Con risposta 5 novembre 2015 l’attrice chiede di respingere il gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi. 

Considerato

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                                  L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine fissato da questa Camera il 1° ottobre 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

                             2.  Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che tra le parti era sorto un contratto relativo all’allestimento e alla fornitura di un programma informatico comprensivo di tutti gli applicativi contenuti nell’offerta 7 maggio 2009 (doc. H), al quale si applicavano le norme sull’appalto (art. 363 e segg. CO). Per tali prestazioni le parti avevano stabilito un prezzo fisso pari a fr. 159'500.-. Egli ha ritenuto che anche le prestazioni di assistenza all’avviamento delle procedure dovevano in buona fede ritenersi incluse nell’importo di fr. 159'500.-. Non così quelle relative alla migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sistema, per un importo complessivo fatturato di fr. 35'346.60, che avrebbero dovuto essere oggetto di un preventivo separato, di fatto mai allestito. Il primo giudice ha quindi concluso che la convenuta non poteva validamente appellarsi all’errore essenziale e recedere dal contratto, ritenuto come la stessa non aveva dimostrato che al momento di concludere il contratto “aveva attribuito alla parte poi fatturata nell’ordine di fr. 35'346.60 un’importanza talmente esigua da non potersi aspettare quel costo finale” (sentenza impugnata, pag. 7). Il Pretore, sulla base della perizia, ha infine ritenuto congruo quanto fatturato dall’attrice e condannato la convenuta al pagamento dell’importo complessivo di fr. 145'206.20 (IVA inclusa). In via riconvenzionale egli ha accertato che le prestazioni di cui alla fattura n. 201021 per complessivi fr. 11'837.20 (fr. 12'736.85 IVA inclusa) erano comprese nel prezzo globale di fr. 159'500.- di modo che tale importo andava retrocesso alla convenuta.

                             3.  Con l’appello AP 1 postula sostanzialmente la riforma della decisione impugnata nel senso di “una riduzione nella misura del 50% della mercede ancora pretesa” dall’attrice e riconosciuta dal Pretore a fronte “delle numerose violazioni contrattuali, dei danni causati, nonché dell’incongruità delle fatture emesse da AO 1” (appello, consid., pag. 13). La domanda di riduzione della mercede, avanzata per la prima volta in questa sede, rappresenta una mutazione dell’azione che non può essere ammessa, difettando le condizioni poste dall’art. 317 cpv. 2 lett. a e b CPC. Per definizione in appello vanno proposte le medesime richieste di giudizio formulate in prima istanza, poiché il giudice di appello deve vagliare criticamente le medesime domande formulate in prima istanza alla luce della decisione del primo giudice (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 1395, ad art. 317 CPC), pena la violazione del principio del doppio grado di giudizio (Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 317 CPC). L’appellante non spiega inoltre i motivi alla base della sua richiesta, in particolare su quali nuovi fatti e nuovi mezzi di prova fonda la domanda di mutazione dell’azione, in dispregio con le esigenze di motivazione poste dall’art. 311 CPC, di modo che l’appello risulta in gran parte inammissibile.

                                  Di seguito saranno pertanto esaminate unicamente quelle censure che presentano una valenza autonoma e costituiscono una critica motivata alle conclusioni del Pretore.

                             4.  L’appellante lamenta un errato apprezzamento delle prove da parte del giudice di prime cure per avere ritenuto, sulla base della perizia, le tariffe e i prezzi applicati da AO 1 congrui e applicati correttamente secondo il preventivo. A suo dire, essa non avrebbe potuto usufruire di tutte le prestazioni comprese nell’offerta del 7 maggio 2009 a seguito del blocco del sistema informatico prodotto dall’attrice l’8 luglio 2010. Le tariffe applicate dall’attrice non rispecchierebbero inoltre le prestazioni effettivamente eseguite, poiché la stessa avrebbe utilizzato come base applicativi verosimilmente già in suo possesso nella misura del 50 – 60%. Da ultimo ritiene che anche le tariffe applicate per le prestazioni di installazione o reinstallazione dei programmi informatici non sarebbero corrette.

                           4.1  In concreto l’appellante si limita a criticare la conclusione del Pretore, proponendo una sua personale interpretazione della perizia giudiziaria e invocando delle circostanze senza indicare da quali elementi agli atti dedurne l’esistenza. Ciò rende la censura irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Le circostanze evocate dall’appellante a sostegno della sua censura sono peraltro smentite dagli atti.

                           4.2  Per quanto concerne la fruibilità del nuovo sistema informatico il perito ha analizzato l’offerta 7 maggio 2009 (doc. H) e verificato i programmi informatici forniti dall’attrice, giungendo alla conclusione che l’applicativo installato corrispondeva all’oggetto dell’offerta 7 maggio 2009 in tutte le sue componenti e che lo stesso era attivo e funzionante (perizia tecnica, quesito n. 1 e 2). Ciò è pure stato confermato dalla teste __________ T__________ __________, direttrice amministrativa della AP 1, la quale ha affermato che il lavoro descritto nell’offerta del 7 maggio 2009 era stato eseguito dall’attrice e consegnato il 1° marzo 2010 (verbale audizione testimoniale 24 novembre 2011 di __________ T__________ __________, pag. 7) e da __________ G__________, pure dipendente della convenuta (verbale audizione 30 novembre 2011 di __________ G__________, pag. 4). Si rileva peraltro che l’appellante non contesta l’accertamento pretorile, secondo cui a “inizio marzo 2010 il programma era installato ed era funzionante” (decisione impugnata, pag. 5), di modo che mal si comprende in che maniera il blocco del sistema avvenuto l’8 luglio 2010 (oltre 4 mesi dopo la consegna) possa avere influito sull’adempimento delle prestazioni contenute nell’offerta 7 maggio 2009.

                           4.3  In merito alla tipologia di sviluppo del programma, l’appellante contesta l’accertamento pretorile secondo cui lo stesso è stato allestito su misura per le esigenze della AP 1. A mente dell’appellante le tariffe applicate non rispecchierebbero le prestazioni svolte poiché l’attrice avrebbe utilizzato come base per lo sviluppo del sistema informatico applicativi già in suo possesso nella misura del 50 – 60%. In merito il primo giudice, pur dando atto che non ogni componente era stata creata ad hoc, ha concluso, sulla base della perizia e delle concordi deposizioni dei numerosi testi, che il programma informatico era stato allestito su misura per le esigenze della convenuta (decisione impugnata, pag. 4). L’appellante, a sostegno della sua tesi, si limita a estrapolare un passaggio delle risultanze peritali e ad affermare che le conclusioni del Pretore “non sono sostenibili”, senza confrontarsi con le esaurienti argomentazioni contenute nel primo giudizio, ciò che rende la censura irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

                                  Si rileva a titolo abbondanziale che il perito, nell’analisi del lavoro svolto da AO 1 in termini di tempo, prezzi e tariffe, ha considerato anche questa circostanza, spiegando che “in linea di massima un’azienda informatica che sviluppa progetti su misura ha comunque un bagaglio di modelli che possono essere utilizzati per attingere a programmi già fatti e similarmente compatibili con un nuovo progetto” (perizia tecnico-economica, quesito a e b, pag. 10), e giungendo alla conclusione che “le tariffe applicate rientrano nel range tariffario applicato dalle aziende che operano nel medesimo settore e nel medesimo mercato” (perizia tecnico-economica, quesito n. 2)

                           4.3  Medesima sorte di irricevibilità merita la censura relativa alla tariffa per installazioni di programmi pc o reinstallazioni di windows su pc (appello, pag. 7). L’appellante si limita infatti a estrapolare un passaggio della perizia, senza spiegare in che maniera l’apprezzamento del primo giudice sarebbe errato, ciò che rende la censura ancora una volta irricevibile (art. 311 CPC).

                             5.  L’appellante contesta poi la conclusione del Pretore in merito alla congruità di quanto fatturato da AO 1 per la conversione degli archivi di base, per un importo complessivo di fr. 24'850.- (IVA esclusa), relativi alla fattura n. 20115, e ne chiede la restituzione in via riconvenzionale. Nella decisione impugnata il Pretore, pur tenendo conto delle perplessità espresse dal perito in merito alle ore impiegate per la conversione degli archivi di base, ha ritenuto che lo stesso non aveva proceduto a una valutazione o a una stima delle ore effettive, limitandosi a produrre un calcolo puramente matematico relativo alla redditività dell’operazione, in quanto tale inutilizzabile. Il primo giudice, considerato che, sulla base della perizia le tariffe e le prestazioni eseguite erano conformi, ha ritenuto corretto quanto fatturato da AO 1 in assenza di prova del contrario. L’appellante si limita a sostenere che il tempo fatturato “è sicuramente superiore a quanto realmente impiegato” (appello, ad 3, pag. 9), senza spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del primo giudice sarebbe errata, di modo che la censura è irricevibile poiché non adeguatamente motivata (art. 311 cpv. 1 CPC). La circostanza non è peraltro suffragata da alcun elemento oggettivo agli atti, di modo che la stessa è pure infondata.

                             6.  L’appellante critica poi il Pretore di non avere considerato il comportamento dell’attrice, che avrebbe “sistematicamente superato i costi preventivati andando a camuffare le proprie prestazioni” (appello, ad 4, pag. 9). La contestazione, formulata per la prima volta irritualmente in questa sede (art. 317 CPC), è irricevibile. La stessa è comunque infondata, non essendo suffragata da alcun riscontro oggettivo agli atti, peraltro nemmeno indicato dall’appellante.

                             7.  L’appellante rimprovera infine il Pretore per non essersi espresso riguardo alla questione dei blocchi al sistema informatico, che, a suo dire, sarebbero stati operati abusivamente dall’attrice. Si rileva che l’appellante ha sollevato questi fatti tardivamente solo in sede di conclusioni (art. 78 CPC-TI), di modo che l’assunto è irricevibile. La censura, riproposta in appello, è pure irricevibile poiché non adeguatamente motivata (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta si limita infatti a trascrivere quanto già formulato in sede di conclusioni, senza spiegare per quali motivi di fatto e di diritto la decisione del Pretore sarebbe errata. Per costante giurisprudenza è infatti irricevibile la motivazione di appello che si limita alla semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo alla riproduzione di ampi stralci degli stessi (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).

                             8.  Ne discende che l’appello della convenuta, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere respinto, con conferma del primo giudizio. Le spese giudiziarie della procedura di appello, calcolate su un valore di fr. 99'342.10 (fr. 72'603.10 per l’azione principale e fr. 26'739 per la domanda riconvenzionale) seguono la soccombenza (art. 106 CPC) della convenuta.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                 1.  L’appello 14 settembre 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 6 agosto 2015 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.

                             2.  Gli oneri processuali di fr. 6'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.per ripetibili d’appello.

                             3.  Notificazione:

-, -.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2015.156 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.05.2017 12.2015.156 — Swissrulings