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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.05.2017 12.2015.155

4 mai 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,071 mots·~15 min·3

Résumé

Contratto, interpretazione

Texte intégral

Incarto n. 12.2015.155

Lugano 4 maggio 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Bozzini, vicepresidente, Balerna e Canepa Meuli (giudice supplente)

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.225 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 25/29 marzo 2010 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

con cui l’attrice ha postulato la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19'902.60 oltre interessi al 5% dal 31.3.2008 e di fr. 7'500.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2010 (in seguito modificati in EUR 13'268.39 rispettivamente EUR 5'000.-), nonché l’ingiunzione al convenuto dell’ordine di procedere a reintestare la partecipazione fiduciaria, pari al 95% del capitale sociale della società M__________, a suo nome o a nome di terzi da lui designati, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato dal giudizio, con assunzione di tutte le relative spese, i costi e gli onorari relativi a tale operazione, con protesta di spese processuali e ripetibili;

richieste avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione integrale della petizione con protesta di spese e ripetibili;

sulle quali il Pretore del Distretto di Lugano Sezione 1 ha deciso il 9 luglio 2015, respingendole integralmente e ponendo a carico dell’attrice tasse e spese processuali per fr. 750.- con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 3'500.- a titolo di ripetibili;

appellante AP 1 che con atto di appello 14 settembre 2015 chiede la riforma del giudizio di primo grado, nel senso di condannare il convenuto al pagamento di EUR 13'268.40 oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2009 e di EUR 5'000.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2010, e di fargli obbligo di reintestare la partecipazione fiduciaria come chiesto in petizione;

mentre il convenuto con risposta 30 ottobre 2015 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto

                            A.  Il 24 marzo 2003 AP 1, in qualità di “fiduciaria e/o mandataria”, ha sottoscritto con E__________ __________, indicato come beneficiario economico per l’80%, G__________ __________ per il 10% e AO 1 per il 10%, un contratto fiduciario (doc. B), che prevedeva in particolare l’acquisto fiduciario da parte di AP 1 di una quota di EUR 9'960, pari al 95% del capitale societario della società M__________ S.r.l., con sede a V__________ (doc. B fol 1, 1) e il finanziamento della stessa società per ulteriori acquisizioni. La commissione annua da versare anticipatamente a titolo di compenso alla mandataria per l’attività fiduciaria svolta è stata fissata in EUR 2'500.- annui (doc. B, fol. 3, 4).

                            B.  A seguito del predetto contratto, il 25 marzo 2010, AP 1 ha convenuto in causa AO 1, chiedendogli il pagamento di EUR 13'268,39 quale saldo creditorio delle prestazioni svolte per il periodo 1.4.2003-2.1.2008 (doc. C) e di EUR 5'000.- per commissioni dovute per gli anni 2009-2010 (importo di petizione in franchi). L’attrice si è avvalsa del punto 9 del contratto (doc. B) e ha dichiarato di voler procedere soltanto contro il convenuto, a suo giudizio uno dei mandanti, tenuto in solido al pagamento delle prestazioni e delle commissioni relative al mandato.

                                  Oltre a ciò ha chiesto che il convenuto venisse obbligato a intestare a suo nome o a nome di una terza persona a lui nota, la partecipazione fiduciaria di cui al contratto.

                            C.  Con risposta 1° marzo 2011 AO 1 si è opposto integralmente alla petizione, allegando di non essere in alcun modo debitore dell’attrice in virtù del contratto. Ha motivato di avere portato, nel mese di marzo 2003, dall’avv. RA 1, a quel tempo socio dell’attrice, il suo cliente E__________, intenzionato a concludere in Svizzera un mandato di gestione d’affari, poi sfociato nel contratto doc. B. Al pari dell’avvocato G__________, pure menzionato sub “mandante”, avrebbe agito unicamente per conto del cliente E__________, pure indicato sul contratto. Entrambi si sarebbero prestati a sottoscriverlo unitamente al cliente, perché l’avv. RA 1 glielo avrebbe richiesto “per meglio vestire il contratto davanti alle Autorità Svizzere”. Non avrebbero invece avuto alcun interesse ad acquisire delle partecipazioni in una società mineraria e ad impegnarsi scientemente in obbligazioni riferite al solo cliente.

                                  Il convenuto ha pure contestato la liceità delle fatture e la tempestività dei richiami emessi a suo carico, e ha sollevato l’avvenuta prescrizione dei compensi per prestazioni professionali. Ha altresì sostenuto che la richiesta di reintestare la partecipazione di una quota del 95% sarebbe inattuabile e irricevibile.

                            D.  Assunte le ulteriori comparse scritte di replica e duplica ed esperita l’istruttoria, le parti hanno prodotto le rispettive conclusioni mantenendo le loro rispettive tesi.

                            E.  Con giudizio 9 luglio 2015, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione ponendo a carico di AP 1 fr. 750.- a titolo di spese e tasse processuali con l’obbligo di indennizzare AO 1 con ripetibili di fr. 3'500.-. In estrema sintesi, interpretando il contratto, il Giudice ha ritenuto che la reale e concorde volontà delle parti fosse che E__________ __________ fosse l’unico beneficiario economico della società M__________ Srl e l’unico mandante del contratto fiduciario, cosicché nessun obbligo poteva scaturire dallo stesso a carico del convenuto.

                             F.  Con appello 14 settembre 2015, l’attrice è insorta contro il predetto giudizio e ha chiesto di accogliere integralmente le richieste avanzate in prima sede. Il convenuto ha postulato invece di respingere l’impugnativa. Sui motivi si dirà nel seguito.

Considerato

in diritto:              1.  La competenza di questo Tribunale è data in applicazione dell’art. 17 vConvenzione di Lugano sussistendo una proroga di foro contrattuale (doc. B, fol 3, pag. 3, n.5).

                                  La procedura dinnanzi alla sede precedente, avviata prima dell’entrata in vigore del codice di procedura civile svizzero (CPC, 1. gennaio 2011), è stata interamente disciplinata dal diritto processuale cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC, CPC/TI), mentre la procedura ricorsuale in esame relativa ad una decisione pretorile comunicata posteriormente, è retta dalle disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                                  La decisione impugnata è una decisione finale di prima istanza (art. 308 cpv. 1 let. a CPC), con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC) impugnabile mediante appello. Il gravame 14 settembre 2015 è tempestivo, in quanto inoltrato nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, tenuto conto delle ferie giudiziarie. Tempestiva è pure la risposta 30 ottobre 2015, ritenuto che la notifica all’attore da parte di questa Tribunale è avvenuta il 29 settembre 2015. Dati questi presupposti d’ordine, nulla osta alla trattazione dell’appello

                             2.  Il Pretore ha fondato la sua decisione sull’interpretazione del contratto, il cui tenore era controverso tra le parti in causa.

                                  Egli ha rettamente ricordato che il giudice nell’ambito dell’interpretazione di un contratto è tenuto in primis a indagare sulla vera e concorde volontà dei contraenti, esaminando se dall’istruttoria emergono elementi che permettano di accertare l’esistenza di una loro concorde e comune volontà e nel caso questo non fosse possibile, è tenuto ad interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazione di volontà dell’altra nella situazione concreta.

                                  Il giudice ha quindi dapprima svolto un’interpretazione soggettiva tendente alla determinazione della volontà delle parti. Al riguardo ha vagliato, una dopo l’altra, tutte le testimonianze agli atti.

                             3.  L’appellante rimprovera al giudice di prime cure di avere valutato erroneamente le prove e di conseguenza di avere accertato i fatti in modo sbagliato

                                  Una motivazione d’appello è valida soltanto se si confronta criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e pertanto da riformare (Reetz Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a. ed., n. 36, ad. Art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311 ZPO; sentenza TF 7 dicembre 2011, 4A_659/2011, cons. 4, sentenza II CCA18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119 e riferimenti).

                           3.1  In alcune parti l’appello in esame non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza.

                                  E’ il caso laddove l’appellante propone una nuova versione dei fatti (appello, atto XVI, pag. 3, punto 5), facendo riferimento al contratto doc. B, sul cui tenore letterale soltanto si era lungamente soffermata in prima sede, e al doc. M, prodotto a seguito di istanza di edizione formulata dalla controparte e non spontaneamente. Questo documento seppur deposto agli atti, non è mai stato oggetto di alcuna spiegazione pregressa da parte dell’attrice.

                                  Per avvalorare la sua tesi basata sui doc. B e M, AP 1 ha anzi prodotto in appello un ulteriore documento rubricato quale doc. Y.

                           3.2  A norma dell’art. 317 cpv. 1 lit. b CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati solo se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. L’appellante non ha dato ragione di tale tardiva produzione documentale. Ad ogni buon conto appare evidente che egli doveva già conoscere al momento dell’inoltro della petizione sia il documento (datato 24 marzo 2003 e quindi contestuale al contratto doc. B), sia la versione dei fatti esposta solo in appello. Pertanto il documento deve essere estromesso dagli atti e la relativa allegazione dichiarata irricevibile.

                             4.  L’appellante, dopo aver preteso, senza dare però una concreta spiegazione, che il Pretore avrebbe dovuto fondare il suo giudizio sul doc. B e su quelli da lui prescelti, si duole del fatto che per la sua decisione il giudice si sia basato esclusivamente sulle deposizioni testimoniali versate agli atti traendone, sempre a suo dire, conclusioni errate.

                           4.1  Ora, se il tenore del contratto doc. B è controverso e contestato, come è qui il caso, appare evidente che non sia quello stesso documento in primo luogo che il giudice avrebbe dovuto vagliare, bensì altre prove, ricercandone la convergenza sul contenuto da interpretare.

                                  Secondo l’art. 157 CPC, il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In questa facoltà rientra pure la scelta di quelle prove ritenute concludenti, poco importa se documentali o testimoniali, o altro ancora, purché queste siano ammesse dal codice (art. 168 CPC).

     Apprezzando liberamente le testimonianze a norma dell’art. 157 CPC è anche importante l’impressione che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio (per i dettagli cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 743). Nel contempo il giudice deve tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della vertenza (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., 746 segg.). Di regola, se sussistono testimonianze tra loro contraddittorie, queste non si elidono, ma il giudice deve apprezzarle nel loro complesso per valutare se nelle circostanze concrete una sia preferibile all’altra in quanto probatoriamente più convincente (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., 750 segg.). Oltre a ciò anche l’atteggiamento della parte al momento dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo di prova (op. cit. pag. 748) può essere tenuto in considerazione, tanto che il Tribunale federale è arrivato a rimproverare ad un appellante di non essersi opposto all’assunzione di un teste proposto dalla controparte le cui dichiarazioni, nello specifico, avevano giovato alla tesi di quest’ultima (sentenza TF del 26 agosto 2004 4P.71/

consid. 3.3).

4.2  L’attrice, che in questa sede afferma che i due testi (G__________ ____________________ e P__________ ____________________) avrebbero avuto degli interessi diretti sull’esito della lite e ad avvalorare le tesi del convenuto, mentre altri due (V__________ __________ e D__________ __________) sarebbero stati estranei alla vicenda, all’udienza preliminare non ha sollevato la benché minima riserva in questo senso, ma, pur opponendosi, ha semplicemente osservato che i testi offerti dalla controparte ““non aggiungerebbero niente di nuovo alla presente fattispecie” (verbale udienza preliminare, atto V, pag. 2). D’altra parte l’appellante non censura nemmeno il fatto che il Pretore, nella sua ordinanza sulle domande da ammettere per l’interrogatorio in via rogatoriale di tre testi (atto IX), contro le quali per altro aveva sollevato sistematica opposizione, non abbia preso in considerazione le sue controdomande, formulate il 12 gennaio 2012.

Circostanza determinante nel caso di specie è soprattutto che tutte le audizioni assunte portano alla medesima conclusione, avvalorando le tesi del convenuto, come rettamente rilevato dal Pretore che ne ha ripreso a diversi tratti i contenuti.

                           4.3  Nello specifico per il teste G__________ __________ l’appellante afferma apoditticamente che sarebbe persona interessata alla lite, qualificando come poco plausibile la rievocazione dei fatti. L’attrice però nulla porta di concreto a sostegno delle sue supposizioni e nemmeno indica quale ne sarebbe la prova. D’altra parte già in sede di audizione il Pretore aveva negato la richiesta dell’attrice di sentire il teste senza delazione di giuramento non avendo individuato indizi di interesse diretto del teste nella lite (audizione testimoniale, atto VII).

                                  Per la teste P__________ __________ (atto X), impiegata dello studio legale del convenuto, l’attrice ravvede “un rischio concreto” che la sua testimonianza sia stata condizionata dal rapporto di lavoro, senza specificarne, ancora una volta, i motivi. Contrariamente a quanto afferma AP 1 gli elementi estrapolati dal giudice dalla dichiarazione della teste, in ragione del suo libero potere di apprezzamento, e riportati per esteso nella sentenza, sono tutti convergenti sulla tesi difensiva del convenuto.

                                  I testi D__________ __________ e V__________ __________ sarebbero, per l’appellante ancora, persone “estranee alla vicenda”. Per quanto essi non siano stati presenti alla sottoscrizione del doc. B, la loro assunzione ha invece portato a chiarire che non sussisteva alcun rapporto tra il convenuto e la società M__________ Srl, ciò che è importante per valutare il contestato contratto fiduciario (doc. B). In effetti il mandato del contratto fiduciario consisteva appunto nell’acquisto di una quota fiduciaria di questa società e nel suo finanziamento. Come indicato rettamente dal Pretore i due testi confermano la tesi del convenuto secondo cui unico beneficiario economico della stessa fosse E__________ __________, che solo ha avuto interesse a concludere il mandato fiduciario (doc. B) e ad assumersene gli oneri.

                                  L’appellante contrappone infine alle conclusioni dedotte dal Pretore dalle due testimonianze una sua versione dei fatti sulla base di due documenti (doc. 7 e doc. T), ciò che non rappresenta, come si è detto, una motivazione ricevibile.

                           4.4  AP 1 contesta poi l’affermazione del Pretore secondo cui nella documentazione assunta in edizione non affiorerebbe mai il nome del convenuto e richiama i doc. K, M e O, i quali secondo lui si riferirebbero a AO 1. L’affermazione, al limite del temerario, non regge in quanto il doc. K è esattamente la copia del doc. B, il doc. M è un formulario redatto dall’avv. RA 1 nemmeno sottoscritto dal convenuto e il doc. O è composto da fotocopie di documenti di identità, tra cui quello del convenuto. Non si tratta evidentemente di prove concludenti.

                           4.5  L’appellante si duole della conclusione del Pretore secondo cui non si è potuto accertare l’invio regolare delle fatture al convenuto da parte dell’attrice. Dimentica qui che ad essa incombeva l’onere della prova al riguardo. Mentre il richiamo al vincolo di solidarietà del convenuto, che sussisterebbe indipendentemente dalla data di inoltro delle fatture, ancora una volta non costituisce una valida motivazione e non intacca quindi le deduzioni del primo giudice.

                             5.  Il Pretore, svolgendo un’interpretazione soggettiva del contratto è giunto alla conclusione che la reale e concorde volontà delle parti contraenti fosse che l’unico beneficiario economico della società M__________ Srl e l’unico mandante del contratto fiduciario fosse E__________ __________ e non il convenuto e che dunque, in questi termini, deve essere interpretato il doc. B.

                                  Questa deduzione non è stata scalfita dall’appello in esame.

                           5.1  Il primo giudice ha ancora aggiunto che nemmeno applicando il principio dell’affidamento (interpretazione oggettiva) si sarebbe approdati a conclusione diversa da quella raggiunta con l’interpretazione soggettiva. Per il Pretore l’attrice non poteva, in buona fede e oggettivamente, non comprendere che il convenuto fosse comparso all’atto di sottoscrizione del contratto quale avvocato del suo cliente E__________ __________ e che ha apposto la sua firma sul contratto doc. B quale rappresentante indiretto di questi e non a titolo personale.

                                  L’appellante ha contestato anche questa ulteriore deduzione, arrivando a motivare, al limite del temerario viste le risultanze istruttorie, che il giudice avrebbe negato la buona fede dell’avv. RA 1 e conseguentemente applicato in modo errato il principio dell’affidamento.

                           5.2  Vero invece che ricercando il senso che, secondo le regole della buona fede, l’attrice doveva ragionevolmente dare al fatto che il convenuto fosse comparso a fianco del suo cliente, tenuto pure conto dell’insieme delle circostanze, il Pretore non ha applicato erroneamente il principio dell’affidamento (DTF 135 III 410, consid. 3.2; 131 III 606, consid. 4; 129 III 118, consid. 2.5). Le risultanze istruttorie hanno infatti permesso di confermare che tra le due parti il convenuto era in buona fede, mentre l’attore, che peraltro mai prima si è prevalso della sua buona fede, argomentazione quindi irricevibile in questa sede, non poteva in quelle circostanze concrete avere motivo di ritenere che non vi fossero rapporti di rappresentanza tra il convenuto e E__________ C__________, addirittura se si pon mente al fatto che fu l’avv. RA 1 a richiedere la firma dei due avvocati a fianco di quella di E__________ __________ (teste G__________ __________, atto VII, pag. 2)

                             6.  Ne consegue che l’appello di AP 1 deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di EUR 18'268.39 oltre interessi, seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                  I.  L’appello di AP 1 del 14 settembre 2015, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                             II.  Le spese processuali di fr. 2’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.

                            III.  Notificazione:

-, -.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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