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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.06.2014 12.2014.87

3 juin 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,222 mots·~6 min·4

Résumé

Tutela dei casi manifesti, espulsione di ex conduttore dopo disdetta ordinaria, appello inammissibile in quanto sprovvisto di critiche alla decisione del pretore aggiunto

Texte intégral

Incarto n. 12.2014.87

Lugano 3 giugno 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2014.260 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti, espulsione di conduttore a fine contratto) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 8 aprile 2014 da

 AO 1   AO 2   entrambi rappr. dall’avv.  RA 1   

contro

 AP 1   

chiedente l’espulsione dell’ex conduttore dopo disdetta dall’appartamento di tre locali al terzo piano interno 4 dello stabile in via __________ a __________, domanda che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 9 maggio 2014 facendo ordine al convenuto di mettere a disposizione degli istanti l’appartamento e disponendone l’esecuzione effettiva;

appellante il convenuto, che con atto del 19 maggio 2014 chiede di annullare la decisione 19 luglio 2013 del Pretore Francesco Bertini (inc. SE.2011.47), a suo dire non corretta;  

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che __________ come locatrice e AP 1 come conduttore hanno stipulato il 6 luglio 2010 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di tre locali al terzo piano interno 4 dello stabile in via __________               che il 5 luglio 2011 la locatrice ha inviato al conduttore una disdetta del contratto di locazione per la scadenza contrattuale del 31 ottobre 2011;

                                  che dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad agire dal competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione, il conduttore ha avviato il 14 novembre 2011 presso la Pretura di Locarno-Città la causa giudiziaria per ottenere l’accertamento della nullità della disdetta, subordinatamente la protrazione del contratto di locazione, domande alle quali si è opposta la locatrice;

                                  che con sentenza 19 luglio 2013 (inc. SE.2011.47) il Pretore Francesco Bertini ha accertato la validità della disdetta;

                                  che con decisione 17 febbraio 2014 (inc. 12.2013.140) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto l’appello presentato il 14 settembre 2013 dal conduttore;

                                  che con istanza 8 aprile 2014 AO 1 e AO 2, subentrati a __________ quali proprietari dell’immobile, hanno chiesto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città l’espulsione di AP 1 dall’appartamento oggetto del contratto, con la procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei casi manifesti;

                                  che all’udienza dell’8 maggio 2014 gli istanti hanno confermato la domanda, chiedendone l’esecuzione effettiva, mentre il convenuto non è comparso;  

                                  che con la decisione 9 maggio 2014 (inc. SO.2014.620) il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto non aveva riconsegnato i locali alla scadenza del contratto né entro il termine del 31 marzo 2014 fissato dai locatori dopo la conclusione della procedura di appello, e gli ha ordinato di mettere a libera disposizione degli istanti l’appartamento ancora occupato;

                                  che il primo giudice ha disposto l’esecuzione effettiva della decisione e ha posto a carico del convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.- e un’indennità ripetibile di fr. 450.- in favore degli istanti;

                                  che con scritto 19 maggio 2014 il convenuto contesta la validità della procedura a suo tempo svoltasi davanti al Pretore Francesco Bertini e la sua “mancata trasparenza”, lamentandosi del comportamento avuto dal Pretore e dall’avvocato che lo patrocinava in quell’occasione e chiedendo “l’annullamento anche della prima seduta per mancanza di una tenuta arbitrale del pretore”;

                                  che lo scritto non è stato notificato alla controparte;

                                  che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 22'630.-, come accertato dal Pretore aggiunto, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

                                  che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

                                  che ai sensi dell’ art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b);

                                  che in questa sede il convenuto si duole del comportamento tenuto dal Pretore e dal suo patrocinatore in occasione della procedura relativa all’accertamento della validità della disdetta, ritenendo che ciò ha condotto a un’errata valutazione dei fatti nella successiva procedura di espulsione;

                                  che questa Camera ha definitivamente deciso la questione della validità della disdetta del contratto di locazione con la decisione 17 febbraio 2014 (inc. 12.2013.140), confermando quella emanata il 19 luglio 2013 dal Pretore Francesco Bertini (inc. SE.2011.47);

                                  che lo scritto 19 maggio 2014 del convenuto non contiene la benché minima critica alla decisione del Pretore aggiunto e non può dunque essere considerato un appello motivato in misura sufficiente;

                                  che dagli atti degli incarti SE.2011.47, 12.2013.140 e SO.2014.260 risulta chiaramente che vi è stata una valida disdetta del contratto di locazione e che il convenuto non ha riconsegnato i locali alla data fissatagli dai proprietari;

                                  che dagli atti della causa SO.2014.260 i fatti sono pertanto chiari (disdetta del contratto di locazione e mancata riconsegna dei locali) e a ragione pertanto il Pretore aggiunto ha deciso l’espulsione del convenuto dall’appartamento locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);

                                  che di conseguenza lo scritto 19 maggio 2014 del convenuto sarebbe manifestamente infondato anche se fosse ricevibile e la Camera può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC); 

                                  che il convenuto non può prevalersi di circostanze che possano impedire l’esecuzione (art. 341 cpv. 3 CPC); 

                                  che le spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è stato notificato;

                                  che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 22’630.-, come accertato dal Pretore aggiunto; 

                                  che nella commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto di tale valore e dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG);

                                  che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi,

decide:

                             1.  L’appello 19 maggio 2014 di AP 1 nella misura in cui è ricevibile, è respinto e la decisione del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città del 9 maggio 2014 inc. n. SO.2014.620 è confermata.

                             2.  Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 100.-, sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

-     -       

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                 

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,  entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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