Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2014 12.2014.67

7 mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,184 mots·~6 min·4

Résumé

Domanda di provvedimenti cautelari in sede di appello, irricevibilità di sequestro camuffato (blocco di anticipo delle spese)

Texte intégral

Incarto n. 12.2014.67

Lugano 7 maggio 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica ai sensi dell’art. 48b lit. b n. 1 LOG

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 24 maggio 2013 da

RE 1 rappr. dall’ RA 1  

  contro  

CO 1 rappr. dall’ RA 2  

preso atto della domanda contenuta nel reclamo 4 aprile 2014 (inc. 12.2014.66) e volta alla concessione in via supercautelare e cautelare, del blocco dell’importo di fr. 3'500.- presso la Pretura di Locarno-Campagna;

ritenuto che la controparte si è opposta al provvedimento richiesto con le osservazioni 22 aprile 2014; 

considerato

in fatto e in diritto:

                                  che con decisione 15 febbraio 2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, su istanza della ditta RE 1, ha ordinato in via supercautelare l’annotazione di un’ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori a carico di due fondi di proprietà di CO 1, e meglio per l’importo di fr. 15'494.95 oltre interessi a carico della particella n. 1632 e per fr. 28'247.50 oltre interessi a carico della particella n. __________, entrambe del RFD di __________;

                                  che al termine dell’istruttoria, con decisione 29 aprile 2013 il primo giudice ha ordinato l’annotazione in via provvisoria delle predette ipoteche legali, assegnando all’istante un termine per promuovere la causa di riconoscimento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva;

                                  che su istanza di conciliazione 15 marzo 2013 inoltrata da RE 1, alla stessa è stata rilasciata il 29 aprile 2013 l’autorizzazione ad agire per la causa creditoria relativa al credito per il quale era stata chiesta la garanzia dell’ipoteca legale;

                                  che con petizione 24 maggio 2013, RE 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 38'311.85 oltre interessi, postulando altresì l’iscrizione in via definitiva delle predette ipoteche legali provvisorie;

                                  che con risposta 26 agosto 2013, completata con atto 2 settembre 2013, la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della parte attrice al pagamento di fr. 68'475.- a titolo di risarcimento del danno;

                                  che con istanza 5 settembre 2013, RE 1 ha chiesto che la convenuta fosse tenuta a versare una cauzione processuale di fr. 33'000.- per la domanda riconvenzionale, in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC;

                                  che con ordinanza 6 settembre 2013 il Pretore ha sospeso la causa di merito e ha annullato il termine assegnato all’attrice per presentare la risposta riconvenzionale e la replica;

                                  che con osservazioni 30 settembre 2013 la convenuta ha chiesto di respingere l’istanza di cauzione;

                                  che con decisione 22 ottobre 2013 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, imponendo alla convenuta di versare una cauzione processuale di fr. 8'000.- e ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.- in ragione di 1/3 a carico dell’attrice e per la rimanenza a carico di CO 1, condannata altresì a rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili;

                                  che il reclamo proposto dalla convenuta contro tale decisione è stato respinto il 15 gennaio 2014 dalla Terza Camera civile del Tribunale d’appello;

                                  che nel frattempo l’attrice ha presentato il 4 novembre 2013, senza esserne richiesta dal Pretore, la risposta riconvenzionale, chiedendo di riattivare la procedura poiché riteneva inutile attendere l’esito della procedura incidentale relativa alla cauzione processuale, e il successivo 13 novembre 2013 ha introdotto anche la replica;

                                  che dopo varie vicissitudini procedurali, che è qui inutile elencare in quanto ininfluenti per il giudizio odierno, con decisione 7 marzo 2014 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione riconvenzionale per mancato versamento della cauzione processuale e ha posto la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 500.- a carico di CO 1 per fr. 400.- e a carico di RE 1 per fr. 100.-, riconoscendo a RE 1 un’indennità ripetibile di fr. 300.- e disponendo la restituzione a CO 1 del maggior anticipo versato, in fr. 3'500.-;

                                  che con reclamo 4 aprile 2014 (inc. 12.2014.66) RE 1 ha impugnato la decisione 7 marzo 2014 per quel che concerne la ripartizione della tassa di giustizia e la restituzione del maggior anticipo versato dalla convenuta e attrice riconvenzionale;

                                  che nel contempo la reclamante ha postulato l’adozione in sede di appello di provvedimenti supercautelari e cautelari (incarto n. 12.2014.67), intesi a far ordine alla Pretura di bloccare il maggior anticipo di fr. 3'500.- “a garanzia delle ripetibili a cui l’attrice avrà diritto in caso di accoglimento del presente reclamo”;

                                  che la controparte, invitata ad esprimersi ai sensi degli art. 253 e 265 CPC, vi si è opposta con le osservazioni del 24 aprile 2014;

                                  che nonostante l’apparente silenzio del CPC sui provvedimenti cautelari in procedura d’appello, l’autorità di appello dovrebbe essere competente per emanare misure conservative, alla stessa stregua della concessione o del rifiuto dell’effetto sospensivo (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed, n. 2435 pag. 442);

                                  che in concreto il provvedimento cautelare riguarda il blocco dell’importo di fr. 3'500.- che il Pretore ha deciso di restituire come maggior anticipo versato dall’attrice riconvenzionale;

                                  che il provvedimento richiesto è un divieto ai sensi dell’art. 262 lett. a CPC;

                                  che le misure conservative hanno per scopo di mantenere l’oggetto del litigio nello stato in cui si trova durante tutta la durata della procedura giudiziaria e possono garantire solo diritti di natura non patrimoniale, salvo i casi esplicitamente previsti dalla legge (Hohl, op. cit., n. 1747 e 1748 pag. 320);

                                  che l’istante motiva la domanda di blocco con la necessità di garantire il pagamento delle ripetibili che le saranno dovute in caso di accoglimento del reclamo;

                                  che pertanto il provvedimento richiesto non serve a mantenere inalterato l’oggetto del litigio durante la procedura giudiziaria, ma solo a garantire pretese di natura patrimoniale dell’istante, ciò che equivale a un sequestro camuffato;

                                  che di conseguenza la domanda di provvedimenti cautelari si rivela inammissibile (Hohl, op. cit., n. 1748 pag. 320);

                                  che la procedura cautelare non pone questioni di principio e può pertanto essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 1 e 3 LOG;

                                  che le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) vanno poste a carico dell’istante;

                                  che alla controparte vanno assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007), commisurate nondimeno alla stringatezza delle osservazioni;

                                  che il valore di causa ammonta a fr. 5'500.- (reclamo, pag. 15);

Per i quali motivi,

visti per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

                             1.  L’istanza di misure cautelari 4 aprile 2014 è inammissibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico di RE 1 tenuta inoltre a rifondere a CO 1 fr. 200.- per ripetibili della procedura cautelare.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente           

Giudice Epiney-Colombo                             

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione dell’art. 98 LTF.

12.2014.67 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.05.2014 12.2014.67 — Swissrulings