Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.06.2014 12.2014.50

3 juin 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,526 mots·~18 min·4

Résumé

Locazione. Espulsione

Texte intégral

Incarto n. 12.2014.50

Lugano 3 giugno 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. SO.2013.962 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti, espulsione di conduttore) della Pretura del Distretto di Bellinzona – promossa con istanza 1° settembre 2013 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

chiedente l’espulsione della conduttrice dopo transazione giudiziaria sulla fine della locazione dello stabile situato sulla part. n. __________ RFD di __________, in via __________, vani commerciali e antistanti posteggi, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 19 febbraio 2014 facendo ordine alla conduttrice di mettere a disposizione dell’istante l’oggetto condotto in locazione a partire dall’8 marzo 2014 e disponendone l’esecuzione effettiva;

appellante la conduttrice che con appello 3 marzo 2014 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere l’istanza di espulsione e di confermare la locazione conclusa tra le parti, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

mentre l’istante con risposta 8 aprile 2014 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                A.  Il 6 dicembre 2002 __________, __________, in qualità di locatrice, e AP 1, come conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione avente come oggetto lo stabile commerciale situato in via __________ a __________. Le parti hanno previsto che la locazione, iniziata il 1° dicembre 2002, sarebbe stata di durata indeterminata, con possibilità di disdetta con preavviso di sei mesi per le scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2003. La pigione è stata fissata in fr. 18'000.- annui oltre spese accessorie (doc. B). Il 31 marzo 2004 AO 1 ha acquistato dalla locatrice la part. __________ RFD di __________ sulla quale sorge l’oggetto locato (doc. V) ed è quindi subentrato nel contratto di locazione testé menzionato. Nell’aprile 2004 il canone di locazione è stato fissato in fr. 5'500.- mensili (cfr. appello, pag. 5, e risposta, pag. 2 in fondo seppur con la precisazione che ciò è da ricondurre alla concessione in locazione di ulteriori vani commerciali).

                            B.  Il 20 dicembre 2011 AO 1 ha notificato alla conduttrice, mediante l’apposito formulario ufficiale, la disdetta ordinaria del contratto di locazione per la scadenza del 30 giugno 2012 (doc. C). A seguito della richiesta di AP 1 di motivare la disdetta il locatore ha indicato che era da ricondurre a un bisogno proprio, segnatamente del figlio __________ __________ che dopo il suo rientro da un soggiorno all’estero previsto per il successivo aprile intendeva aprire negli spazi concessi in locazione “una nuova attività inerente alla sua formazione in enologia per promuovere la vendita dei suoi prodotti” (doc. D). In data 18 giugno 2012 le parti, dinnanzi al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona – adito dalla conduttrice con la richiesta di concederle una protrazione della locazione fino al 31 agosto 2013 – hanno concordato una protrazione fino a tale data con la precisazione seguente: “ritenuto che per quella data i locali occupati dovranno esser inderogabilmente liberati” (doc. Q).

                            C.  Non avendo ricevuto in consegna l’oggetto entro il termine concordato e testé indicato, il 1° settembre 2013 il locatore ha adito la medesima Pretura chiedendo l’espulsione della conduttrice dai vani commerciali e dagli antistanti posteggi situati in via __________ a __________, con la procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei casi manifesti. Con osservazioni 7 ottobre 2013 la conduttrice si è opposta alla domanda avversaria. Nelle conclusioni scritte le parti, che hanno rinunciato al dibattimento finale, si sono confermate nei rispettivi punti di vista. Con decisione 19 febbraio 2014 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza, facendo ordine alla conduttrice di mettere a disposizione del locatore l’oggetto locato a partire dall’8 marzo 2014 e disponendone l’esecuzione effettiva.

                            D.  Nel frattempo, dopo essersi rivolta al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione, che in mancanza di un accordo tra le parti ha rilasciato l’autorizzazione ad agire, la conduttrice ha adito il 23 settembre 2013 la Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo la protrazione della locazione per il periodo massimo consentito dalla legge (inc. rich. SE.2013.89). Lo stesso giorno anche __________ e __________ __________, definendosi “titolari” di AP 1 e sulla base dell’autorizzazione rilasciata loro dal competente Ufficio di conciliazione, hanno adito la medesima Pretura chiedendo di formalizzare “la continuazione (il ripristino) del contratto di locazione” inerente all’appartamento situato al primo piano dello stabile in via __________ a __________ (inc. rich. SE.2013.90).

                            E.  Contro il giudizio di espulsione 19 febbraio 2014 la conduttrice ha inoltrato appello in data 3 marzo 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di confermare la locazione conclusa tra le parti. Con risposta 8 aprile 2014 il locatore postula invece la reiezione del gravame.

considerato

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 10'000.- è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge l’effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il valore di causa è stato accertato dal primo giudice in fr. 33'000.-. La decisione impugnata è stata notificata il 21 febbraio 2014 e l’appello 3 marzo 2014 è di conseguenza tempestivo, così come lo è la risposta, presentata l’8 aprile 2014.

                             2.  Dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429 pag. 260). Nella fattispecie il locatore ha scelto di chiedere l’espulsione della conduttrice con la procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei casi manifesti. Tale scelta procedurale ha come conseguenza che il giudice di appello deve valutare i fatti sulla base delle prove già apprezzate dal Pretore ed è pertanto esclusa la produzione di documenti nuovi (sentenze del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 5, in SJ 2013 I 129 e 4A_312/2013 del 17 ottobre 2013). L’appellante chiede di richiamare gli incarti SO.2013.962, SE.2013.89 e SE.2012.37. Se il primo incarto menzionato non necessita nemmeno una simile richiesta, dato che si tratta di quello inerente alla procedura di prima istanza e la cui decisione pretorile è qui impugnata, e il secondo è già stato richiamato dal Pretore aggiunto con ordinanza 15 ottobre 2013 e, quindi, fa parte anch’esso del carteggio processuale di prima sede, non è così per l’inc. SE.2012.37. Esso non può quindi far parte del substrato probatorio alla base del presente giudizio, salvo per i documenti relativi al medesimo incarto, prodotti dalle parti e ammessi dal Pretore (vedi segnatamente doc. Q).

                             3.  Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

                                  In base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1) un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare). La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza.

                                  Sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso (II CCA, sentenze inc. 12.2012.190 del 13 dicembre 2012 e inc. 12.2012.168 del 13 dicembre 2012).

                             4.  Il Pretore aggiunto ha spiegato che la transazione delle parti di cui all’inc. SE.2012.37 – formalizzata dinnanzi al primo giudice, secondo la quale “la domanda di protrazione è accolta ed è quindi concessa sino alla data del 31 agosto 2013 ritenuto che per quella data i locali occupati dovranno esser inderogabilmente liberati” (doc. Q) – non può essere interpretata altrimenti se non come l’accordo di concedere alla conduttrice un’unica protrazione, con implicita rinuncia a poterne successivamente richiedere una seconda. Egli ha poi precisato che le motivazioni alla base della disdetta non erano, quindi, rilevanti ai fini del giudizio. Di conseguenza, il primo giudice ha reputato che la conduttrice occupa illecitamente i locali commerciali concessi in locazione e ha accolto la domanda di espulsione. Egli ha concesso alla conduttrice “ritenuto il particolare carattere commerciale dell’attività (…) un breve termine di due settimane per organizzarsi nell’ottica della liberazione dei locali” e ha pertanto fissato la data di uscita per l’8 marzo 2014.

                             5.  Nella fattispecie in data 18 giugno 2012 le parti, dinnanzi al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona – adito dalla conduttrice con la richiesta di concederle una protrazione della locazione fino al 31 agosto 2013 – hanno concordato una protrazione fino a tale data con la precisazione seguente: “ritenuto che per quella data i locali occupati dovranno esser inderogabilmente liberati” (doc. Q). Non vi è chi non veda – come indicato dal primo giudice – che con la precisazione “inderogabilmente” le parti abbiano pattuito una protrazione unica e definitiva e, quindi, la rinuncia della conduttrice a chiedere una seconda protrazione. D’altra parte l’appellante, a ben vedere, non contesta che quanto pattuito corrispondeva a un’unica protrazione, ma sostiene che la transazione giudiziaria di cui al doc. Q era fondata, da parte sua, sulle ragioni addotte dalla controparte a fondamento della disdetta, ovvero la personale necessità di utilizzo dell’immobile. Tale tesi è da essa sostenuta anche nella procedura di richiesta di una seconda protrazione (inc. rich. SE.2013.89). Essa afferma di essere venuta a conoscenza, dopo un anno da tale evento, che quelle non erano le intenzioni del locatore, che invece intendeva locare lo stabile a terzi (memoriale, pag. 6 e 11). Al riguardo essa biasima il Pretore aggiunto per aver respinto, con ordinanza 15 ottobre 2013, le prove testimoniali e l’interrogatorio delle parti, che a suo dire avrebbero dovuto dimostrare, per l’appunto, le “vere intenzioni del signor AO 1” (appello, pag. 7 e 14). Sennonché l’appellante afferma che l’uso dell’ente locato da parte di terzi e non del figlio del locatore “è stato dimostrato dalla documentazione versata agli atti dalla controparte” e dalla sua stessa ammissione nell’istanza 1° settembre 2013 e in occasione dell’udienza 7 ottobre 2013 (appello, pag. 13). Essa ammette, quindi, che l’assunzione di prove da essa postulata in prima sede era diretta a dimostrare quanto, a suo dire,  già emerge dalle prove agli atti (cfr. anche memoriale, pag. 14). Il Pretore ha pertanto a ragione negato l’assunzione di tali prove ritenendole ininfluenti ai fini del giudizio. Nemmeno è quindi stato  violato, come invece addotto dall’appellante, il suo diritto di essere sentita (memoriale, pag. 15).

                             6.  Anche volendo, per ipotesi, condividere la tesi della convenuta circa il fatto che la transazione giudiziaria (doc. Q) è stata da essa sottoscritta unicamente perché convinta circa l’uso proprio dei locali commerciali da parte del figlio del locatore, tale utilizzo è stato dimostrato dal locatore ed emerge proprio dai riferimenti al carteggio processuale indicati dall’appellante. Invero, nell’istanza 1° settembre 2013 il locatore ha affermato che il 30 aprile 2013 il figlio, di professione enologo e attivo come produttore in proprio di vini, ha sottoscritto una convenzione  a carattere misto con __________, __________, avente come oggetti principale la collaborazione e la rappresentanza per la promozione, la vendita, lo smercio dei prodotti vinicoli di __________ __________. In altre parole, l’accordo prevede a favore di quest’ultimo l’utilizzo dei vani in questione come vetrina di presentazione, cantina di degustazione e luogo di vendita dei medesimi (istanza, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Anche in occasione dell’udienza di discussione 2 ottobre 2013 il locatore ha affermato che “__________svolgerà nei vani l’attività che ritiene ma compatibilmente all’uso garantito al signor __________ __________, tutto e meglio come al doc. R” (loc. cit. , pag. 3 in alto). Dalla convenzione menzionata emerge quanto testé indicato. Nelle premesse, parti integranti dell’accordo, è precisato che “il signor __________ __________ intende commercializzare la propria produzione vinicola oltre i confini del Canton Ticino” e “la ditta __________ è attiva nel campo della ristorazione ed ha le conoscenze personali ed i necessari contatti per promuovere in Svizzera ed in altri Stati la produzione viticola del signor __________”. Le parti hanno, tra le altre cose, previsto che “____________________concede alla ditta __________ un diritto di rappresentanza della propria produzione vinicola (…) nella nazioni ed alle condizioni indicate nel seguito” del contratto (doc. R, clausola n. 2.1) e hanno stabilito le modalità di fissazione del prezzo dei prodotti e l’assunzione dei costi di promozione dei medesimi, nonché la percentuale di __________ sulla cifra d’affari da essa realizzata (doc. R, clausole n. 4 e 5). Nell’ambito di tale convenzione __________ __________ si è impegnato a “fare in modo” che __________ “possa locare spazi adeguati in via __________ a __________, nell’immobile di proprietà del padre del medesimo” (doc. R, clausola n. 6.1), con la precisazione che tali spazi “saranno anche utilizzati dalle parti per svolgere tutte le attività connesse con il presente contratto, in particolare come punto di vendita e spazio espositivo, come deposito di merce, come luogo promozionale e di organizzare eventi particolari (presentazioni, degustazioni), ecc.” e che “____________________avrà libero accesso a detti locali in ogni momento e potrà riporvi ogni e qualsiasi oggetto o suppellettili” (doc. R, clausola n. 6.2 e 6.4). Quanto al pagamento della pigione, le parti hanno concordato che “in considerazione del fatto che la percentuale di cui al paragrafo n. 5 è consistente, i costi della locazione saranno interamente a carico della ditta __________, ritenuto che il signor __________ __________ intercederà presso il proprietario affinché la pigione stessi [?] sia la più contenuta possibile” (doc. R, clausola n. 6.6). Nel contratto di locazione sottoscritto tra l’ing. AO 1 e __________ è poi indicato che “la convenzione di rappresentanza 30 aprile 2013 sottoscritta tra __________ __________ e __________ è parte integrante del presente accordo” (doc. S, pag. 3). Da tale documentazione emerge in maniera evidente il fatto che il figlio del locatore necessita dell’oggetto concesso in locazione a AP 1 per poter esercitare al meglio la propria attività vinicola. Per tacere del fatto che, come illustrato sopra, la convenzione con __________ prevede che __________ __________ possa usare in qualsiasi momento gli spazi commerciali in questione. Non si comprende, quindi, la censura dell’appellante circa il mancato uso proprio da parte del figlio del locatore, se non come un’indebita ingerenza della prima nella gestione della propria impresa da parte di quest’ultimo. Non compete, invero, alla convenuta sindacare sulle scelte imprenditoriali di __________ __________ pretendendo che quest’ultimo usi l’oggetto condotto in locazione a titolo di rapporto di locazione con il padre e non invece nelle modalità previste nel contratto di cui al doc. R. Alla luce di quanto illustrato sopra, quindi, i fatti sono dimostrati e la situazione giuridica è chiara. La censura dell’appellante secondo la quale in ragione dell’esistenza di fatti controversi il primo giudice non avrebbe potuto applicare alla fattispecie la procedura sommaria (memoriale, pag. 8 seg. e 11) e limitarsi, pertanto, a respingere l’istanza della locatrice, non può quindi essere seguita.

                             7.  La conduttrice reputa, altresì, che il Pretore non poteva limitarsi al “semplice rinvio a ciò che le parti avevano concordato” nella procedura di cui al doc. Q, ma avrebbe dovuto istruire i fatti nuovi da essa evocati e tener conto che due cause (inc. SE. 2013.89/90) erano pendenti dinanzi alla medesima Pretura, ovvero avrebbe dovuto attendere l’esito di tali procedure  (appello, pag. 10 e 13). Nell’inc. SE.2013.89 inerente alla locazione dei vani commerciali la conduttrice ha postulato la concessione di una seconda protrazione (cfr. pag. 12 in alto). Alla luce di quanto illustrato (sopra, consid. 5), a ragione il primo giudice non ne ha tenuto conto. L’inc. SE.2013.90 concerne, invece, l’appartamento adibito ad abitazione da parte di __________ e __________ __________, che non è oggetto della presente procedura di espulsione.

                             8.  L’appellante soggiunge che a riprova della mancata liquidità della fattispecie l’udienza di discussione 7 ottobre 2013 si è protratta per ben due ore, e ciò a seguito della sua presentazione delle osservazioni scritte e replica di controparte (memoriale, pag. 10). Sennonché, il fatto che le parti dibattano, seppur a lungo, nella causa, non significa ancora che essa non concerna fatti immediatamente comprovabili e che la situazione giuridica non sia chiara. Se così non fosse, si incorrerebbe nell’inaccettabile rischio di far dipendere la procedura applicabile da altre condizioni – come asserito dall’appellante dalla volontà di contestazione e dalla prolissità delle parti – rispetto a quelle poste dal legislatore, nella fattispecie dall’art. 257 CPC.

                             9.  Da ultimo l’appellante si lamenta del termine concessole dal Pretore aggiunto, che ha ordinato l’espulsione a partire dall’8 marzo 2014 (memoriale, pag. 16). A suo dire tale termine è “contenutissimo” e “la questione è tanto iniqua” per il fatto che il contenzioso si protrae da diversi mesi, ovvero dal settembre 2013. Essa soggiunge che la sua “sede sociale e legale (…), il punto di vendita e l’accoglienza alla clientela, gli uffici amministrativi/contabili della ditta, nonché il laboratorio di produzione delle pizze” si trovano tutti nell’oggetto condotto in locazione. Essa dimentica, tuttavia, che già dalla transazione giudiziaria 18 giugno 2012 doveva esserle chiaro, come evidenziato nei considerandi precedenti, che la locazione sarebbe terminata, senza possibilità di seconda protrazione, il 31 agosto 2013. Essa avrebbe dovuto, quindi, premunirsi in tal senso, invece di dolersi ora del termine impartitole dal Pretore aggiunto che, a ben vedere, nella fattispecie avrebbe potuto anche decidere l’espulsione immediata dalla conduttrice e che, invece, le ha concesso più di due settimane per procedere allo sgombero dei locali. In definitiva, il Pretore aggiunto ha a ragione deciso l’espulsione della convenuta dall’ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC).

                           10.  Ne consegue che l’appello va respinto. L’appellante non può prevalersi di circostanze che possano impedire l’esecuzione (art. 341 cpv. 3 CPC). Le spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Il valore litigioso ammonta a fr. 33'000.-, come accertato dal primo giudice e non contestato dalle parti. Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto dei parametri previsti dalla legge per una procedura sommaria di tale valore (art. 7, 9 e 13 LTG; art. 11 Regolamento sulle ripetibili). Un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF).

Per i quali motivi,

decide:                 1.  L’appello 3 marzo 2014 di AP 1 è respinto. La decisione 19 febbraio 2014 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, inc. SO.2013.962, è confermata.

                             2.  Le spese processuali di appello di fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

-; -. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagine seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2014.50 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.06.2014 12.2014.50 — Swissrulings