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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.04.2014 12.2014.31

30 avril 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·552 mots·~3 min·2

Résumé

Stralcio di appello per mancato versamento di anticipo delle spese

Texte intégral

Incarto n. 12.2014.31

Lugano 30 aprile 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

visto l'appello 6 febbraio 2014 presentato da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

la decisione 7 gennaio 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa OR.2013.119 (azione di disconoscimento del debito) promossa dall'appellante il 17 giugno 2013 contro

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

premesso che con decisione 7 gennaio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto in quanto inammissibile la petizione 17 giugno 2013, dopo aver accertato la propria incompetenza territoriale, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1’000.- a carico dell’attrice, condannata inoltre a versare alla convenuta fr. 3'000.- per ripetibili; 

preso atto che con atto di appello 6 febbraio 2014 l’attrice ha chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere l’istanza 18 luglio 2013 della convenuta e di assegnare a quest’ultima il termine per presentare la risposta di merito, con protesta di spese e ripetibili; 

constatato che l’appellante è stata invitata il 7 febbraio 2014 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- entro il 24 febbraio 2014 l’importo di fr. 2’000.- in garanzia delle spese processuali presumibili;

accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 2 aprile 2014 all’appellante è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il 14 aprile 2014 per versare l’anticipo di fr. 2’000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

preso atto che l’ultimo termine di pagamento è scaduto infruttuoso il 14 aprile 2014;

considerato che la Camera, statuendo nella composizione di giudice unico, non può dunque entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;

osservato che le spese processuali vanno poste a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato assegnato il termine per presentare una risposta all’appello;

considerato che il valore litigioso ammonta a fr. 226'810.10;

decide:                 1.  L'appello 6 febbraio 2014 di AP 1 è innammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

                             2.  Le spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- -

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              

(giudice Epiney-Colombo)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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