Incarto n. 12.2014.27
Lugano 21 luglio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.398 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 16 giugno 2008 da
AP 1 rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’avv. RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33'190.oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2005, domanda alla quale si è opposta la convenuta e sulla quale il Pretore ha statuito il 20 dicembre 2013, respingendo la petizione e ponendo a carico dell’attore le spese processuali e le ripetibili;
appellante l’attore che con atto di appello del 3 febbraio 2014 chiede in riforma del giudizio impugnato l’accoglimento della petizione per la somma di fr. 33'190.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2005, protestando tassa, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta ha proposto con la risposta del 9 aprile 2014 di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il fiduciario AP 1 ha inviato il 31 dicembre 2005 a AO 1 quattro fatture per sue prestazioni risalenti agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, per un importo complessivo di fr. 23'760.- (doc. B, C, D e E). Il 31 gennaio 2006 egli le ha inviato una nota professionale relativa alle prestazioni 2005, chiedendo fr. 6'480.- (doc. F) e infine il 31 marzo 2006 le ha inviato un’ulteriore fattura relativa alle prestazioni gennaio-febbraio 2006, per l’importo di fr. 2'950.- (doc. G). AO 1 ha contestato tutte le fatture, per il motivo che le prestazioni del commercialista erano avvenute a titolo gratuito. AP 1 ha riaffermato l’onerosità delle sue prestazioni e le tariffe esposte nelle fatture inviate. Lo scambio di corrispondenza non ha permesso di risolvere le divergenze.
B. AP 1 ha convenuto in causa AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con petizione del 16 giugno 2008, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 33'190.- oltre accessori e interessi al 5% dal 31 dicembre 2005. Egli ha spiegato di aver curato diverse pratiche, in particolare fiscali, per la convenuta e di aver rinunciato a fatturare le sue prestazioni dal 1996 al 2000, a titolo di cortesia per favori ricevuti. A conclusione del mandato di consulenza il 10 aprile 2006, l’attore ha esposto di aver fatturato le prestazioni degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, per un totale di fr. 33'190.-, come dalle fatture agli atti (doc. B, C, D, F, F, G). Nella risposta del 29 agosto 2008 AO 1 si è opposta alla petizione, spiegando che l’attore aveva rinunciato a fatturare le sue prestazioni dal 1996 al 2005 a titolo di compensazione per un importante contratto ricevuto grazie alla sua intermediazione. Essa ha inoltre ribadito di contestare le fatture emesse dall’attore, sia per le prestazioni effettuate sia per gli importi fatturati, mai discussi e accettati. Nei successivi allegati scritti di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive domande di giudizio. Alla discussione dell’11 dicembre 2008 le parti hanno ribadito le loro posizioni e alla fine dell’istruttoria, nel corso della quale è stata eseguita una perizia, hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, confermando le proprie domande di giudizio nei memoriali conclusivi.
C. Statuendo il 20 dicembre 2013, il Pretore ha respinto integralmente la petizione, mettendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'600.- a carico dell’attore, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.
D. Con appello del 3 febbraio 2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di tassa, spese e ripetibili di appello. L’appellata propone nella sua risposta del 9 aprile 2014 di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerando
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011; la procedura di appello è pertanto retta dal CPC. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la sentenza impugnata è senz’altro una decisione finale di prima istanza in una procedura ordinaria con valore di fr. 33'190.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato, entro il termine di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appello del 3 febbraio 2014 è dunque tempestivo.
2. Il Pretore ha accertato che tra le parti era sorto un mandato di consulenza, sostanzialmente fiscale, e ha lasciato aperto il quesito a sapere se il contratto fosse a titolo oneroso o gratuito, respingendo la petizione per il motivo che l’attore non aveva provato l’entità delle prestazioni eseguite e la congruità dell’onorario esposto nelle sei fatture (doc. B, C, D, E, F, G), contestate dalla convenuta (doc. 2, 3). Inoltre, prosegue il primo giudice, il perito giudiziario aveva costatato una fatturazione non conforme agli usi della professione e non aveva potuto determinare la correttezza delle note professionali, non disponendo della documentazione relativa all’attività svolta dall’interessato. In definitiva, quindi, il Pretore ha ritenuto non provate le pretese di onorario dell’attore e ha posto a suo carico la tassa di giustizia di fr. 1'400.-, le spese di fr. 200.e un’indennità ripetibile di fr. 2'000.- in favore della convenuta.
3. Nel suo appello l’attore rimprovera al Pretore l’errata applicazione del diritto per non aver ritenuto provate le pretese fatte valere con la petizione. L’appellante rileva di aver specificato nelle sei fatture agli atti la data, l’orario complessivo e la descrizione delle attività prestate per la mandante e afferma che la congruità della fatturazione da commercialista è stata sostanzialmente ammessa dal perito giudiziario, mentre la parte relativa alla consulenza giuridica può essere indubbiamente valutata dal giudice. Il perito, prosegue l’appellante, ha ritenuto adeguate le tariffe applicate. La controparte, per contro, ha contestato in modo solo generico le sei fatture, senza specificare quali prestazioni non sarebbero state eseguite, per quale motivo la fatturazione sarebbe eccessiva e quali ore fatturate non sarebbero state eseguite. In tal modo, a detta dell’appellante, la convenuta non ha fatto fronte al proprio onere di contestazione, con il risultato che l’esistenza delle prestazioni fatturate è ammessa e la congruità dell’onorario provata mediante la perizia giudiziaria.
4. Giusta l’art. 8 CC, colui che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato nonché la congruità della sua pretesa (II CCA 5 aprile 2011, inc. n. 12.2008.171). Il mandatario deve in particolare provare che l’onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo concordate (II CCA del 30 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.217 in: RtiD II-2007 n. 42c pag. 736; Weber, Kurzkommentar, N. 21 all'art. 394; Werro, Commentaire Romand, CO I, N. 40 e 46 all'art. 394), è giustificato in base all’uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in base alle circostanze, nonché la congruità della sua pretesa rispetto agli usi vigenti nel settore. Se non vi è alcun uso comune, il giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, fermo restando che essa deve essere oggettivamente proporzionata ai servizi resi (DTF 135 III 259, consid. 2.2).
5. Nella fattispecie è pacifico che l’attore ha eseguito prestazioni di consulenza fiscale e commerciale per la convenuta negli anni dal 1996 al 2006. Tra le parti è invece litigioso, in primo luogo, già il carattere oneroso del mandato: l’attore sostiene che dal 2001 il suo onorario era dovuto, mentre la convenuta afferma che anche dopo di allora e fino alla revoca del mandato nel marzo 2006 l’attore aveva rinunciato a fatturare le proprie prestazioni in compensazione per un lauto affare procuratogli dalla convenuta. Il Pretore ha lasciato indeciso il quesito, ritenendo che in ogni modo l’attore non aveva provato l’entità delle prestazioni e la congruità delle pretese. Il mandato di consulenza è quindi indiscusso, mentre è litigiosa l’onerosità delle prestazioni e in secondo luogo la loro entità e la congruità della fatturazione. L’appellante rimprovera in questa sede al Pretore di aver ritenuto sufficienti le generiche contestazioni della convenuta, che non avrebbero dovuto essere tenute in considerazione. La censura non trova riscontro negli atti. La convenuta, infatti, già con la risposta di causa ha contestato in modo dettagliato l’esistenza di un mandato a titolo oneroso, spiegando che l’attore aveva rinunciato a fatturare le sue prestazioni per aver ottenuto grazie alla sua intermediazione un importante contratto (risposta, pag. 2). L’attore ha ammesso di aver rinunciato a fatturare le prestazioni eseguite dal 1996 al 2000, affermando tuttavia che dal 2001 le sue prestazioni erano onerose, essendo venuto a cadere il contratto a suo tempo ottenuto grazie all’intermediazione della convenuta. Nella propria risposta costei ha contestato in modo chiaro la fatturazione dell’attore, sia sul principio medesimo dell’onerosità del mandato (pag. 2), sia sulle prestazioni effettuate e sull’esistenza di un accordo (pag. 4, 5). In particolare, la convenuta ha rilevato che la verifica delle fatture era impossibile per mancanza del tempo dedicato ai singoli interventi, che i “costi” non erano documentati, che non era stato concluso alcun accordo sulla tariffa e che gli importi fatturati erano ben superiori a quanto esposto in precedenza e a quanto fatturato in seguito dal nuovo fiduciario (risposta, pag. 5). Lungi dall’essere generiche, dunque, le contestazioni della convenuta erano chiare e precise e di conseguenza l’attore avrebbe dovuto provare in primo luogo l’accordo sull’onerosità del mandato e poi l’entità delle sue prestazioni e la congruità dell’onorario esposto.
6. Dagli atti istruttori non risulta che vi sia stato un accordo delle parti sulla ripresa della fatturazione per le prestazioni eseguite dal 2001 in poi, né tanto meno sulle modalità di calcolo dell’onorario. L’appellante sorvola invero su tale circostanza e dà per scontato il principio dell’onerosità delle sue prestazioni, lasciata indecisa dal Pretore. Egli sostiene di aver provato l’entità delle prestazioni e la congruità dell’onorario nelle sei fatture agli atti (doc. B, C, D, E, F e G) e nel dettaglio esposto nella distinta da lui allestita (doc. R), rimproverando il difetto probatorio alla convenuta. La critica è infondata. Nelle sue sei note professionali l’attore ha indicato sommariamente le attività svolte e ha esposto un importo globale comprensivo di onorario, telefono, postali e fotocopie, senza indicare il dispendio di tempo, suddividere le varie posizioni e indicare le modalità di calcolo dell’onorario. Agli atti figura invero una distinta dettagliata allestita dall’attore (doc. R) con l’elenco delle attività svolte ogni anno, il totale delle ore fatturate e quella che dovrebbe essere, per quanto è dato capire dalle succinte indicazioni, la tariffa oraria ([fr. ?] 230.-, doc. R). Il perito giudiziario ha rilevato che “non mi è possibile determinare con esattezza se le note professionali (da doc. B a doc. G) sono eque, in quanto non dispongo degli incarti relativi all’attività svolta dal AP 1. Senza quest’ultimi incarti non mi è stato possibile valutare, sia singolarmente che globalmente le prestazioni fatturate dall’attore” (perizia, pag. 3). A detta del perito giudiziario, inoltre, la distinta redatta dal fiduciario (doc. R) permette solo di stimare indicativamente le attività fatturate, tanto che in mancanza degli incarti non gli era stato possibile accertare se le attività elencate erano complete e/o corrispondevano al lavoro svolto e/o erano necessarie. Come risulta dalla perizia giudiziaria, il doc. R non contiene, infatti, l’indicazione del singolo dispendio orario per ogni attività fatturata ma solo un dispendio annuo. Tale modalità, a detta del perito giudiziario, non rispetta la prassi in uso nel settore fiduciario e non permette al cliente di verificare le correttezza delle ore per ogni attività (perizia giudiziaria 17 maggio 2013, pag. 3 in fondo). Dalla perizia emerge con chiarezza anche l’impossibilità di verificare la correttezza di quanto preteso dall’attore a titolo di spese per materiale, fotocopie, telefoni e altro, poiché né le fatture doc. B a doc. G, né la distinta doc. R le dettagliano (perizia, pag. 4). Dall’insieme di questi elementi si deve concludere che né le sei fatture agli atti né la distinta doc. R contengono gli elementi di fatto necessari per stabilire la mercede del fiduciario giusta l’art. 394 cpv. 3 CO (cfr. DTF 135 III 259 consid. 2.2), anche nell’ipotesi in cui l’attore avesse potuto provare l’onerosità del mandato. A fronte delle precise contestazioni della convenuta (cfr. consid. 5), infatti, le succinte note professionali e la distinta doc. R non erano sufficienti per provare le pretese dell’attore. La perizia giudiziaria, al riguardo, ha confermato la correttezza delle contestazioni avanzate dalla convenuta e una semplice valutazione indicativa non basta a colmare il vuoto probatorio. A maggior ragione se nemmeno è stato provato l’accordo sull’onerosità del mandato.
7. In definitiva, dunque, la sentenza del Pretore regge alle critiche dell’appellante, in quanto l’attore non ha potuto provare la conclusione di un accordo su un mandato a titolo oneroso, né tanto meno lo svolgimento effettivo delle prestazioni, l’entità delle spese sostenute e la congruità degli importi fatturati. L’appello deve dunque essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) in entrambe le sedi. Nella commisurazione delle spese processuali di seconda istanza si tiene conto del valore di fr. 33'190.- e dei criteri previsti dagli art. 2 e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello 3 febbraio 2014 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico di AP 1, il quale rifonderà a AO 1 fr. 1'400.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- avv. - avv.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).