Incarto n. 12.2014.223
Lugano 30 settembre 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.161 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 4 marzo 2010 da
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 membri della CC 1 tutti rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 107'284.61 oltre accessori a titolo di rimborso di un credito;
domanda che il Pretore di Lugano, sezione 3, dopo avere costatato la preclusione del convenuto, ha accolto con sentenza 11 novembre 2014;
appellante il convenuto con appello 12 dicembre 2014 con cui chiede l’annullamento del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre con risposta 6 febbraio 2015 gli attori postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 20 ottobre/21 dicembre 1998 AP 1 ha sottoscritto con la banca __________ di __________ un contratto di credito in conto corrente (conto base n. __________) per un importo massimo di fr. 140'000.- a un tasso d’interesse del 5% annuo (doc. F). Il credito era garantito da un pegno mobiliare, costituito da __________ A__________ a favore della banca con atto di pegno generale (limitato) del 21 dicembre 1998 su tutti i titoli, libretti di risparmio e d’investimenti di ogni genere, cartevalori e depositi di sua pertinenza (doc. G). __________ A__________ è deceduta il 12 febbraio 2007 (doc. Q e R).
B. Con petizione 4 marzo 2010 AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5, nella loro veste di eredi della defunta E__________ A__________ (doc. Q e R), hanno chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 107'284.61 oltre interessi dal 12 novembre 2008. Tale importo sarebbe stato da loro versato con valuta 30 settembre 2008 alla banca __________ di __________ a estinzione del debito esistente sul conto corrente n. __________ intestato a AP 1 e a liberazione del pegno mobiliare stipulato dalla defunta E__________ A__________ a garanzia del credito (doc. M).
C. Con ordinanza 28 giugno 2010, intimata il 2 luglio 2010, il Pretore di Lugano, sezione 2, ha fissato a AP 1 il termine di grazia di 10 giorni per rispondere ai sensi dell’art. 169 CPC/TI, con l’avvertenza che in caso di omissione egli non avrebbe più potuto contestare i fatti della petizione e che l’istruttoria sarebbe avvenuta solo in base alle prove addotte dalla parte attrice (act. II).
D. Con ordinanza 6 agosto 2010 il Pretore di Lugano, sezione 2, ha notificato alle parti la sua esclusione dalla causa, poiché sua figlia aveva nel frattempo iniziato la pratica legale e notarile presso lo studio legale del patrocinatore del convenuto (act. III). Su richiesta dello stesso patrocinatore, con ordinanza 18 agosto 2010 il procedimento è stato formalmente sospeso “a far tempo dal 6 agosto 2010 e sino a decisione sulla esclusione del Pretore __________ __________” (act. V).
E. Con decisione 21 ottobre 2010 questa Camera ha confermato l’esclusione del Pretore di Lugano, sezione 2, disponendo la trasmissione d’ufficio dell’incarto al Pretore di Lugano, sezione 3 (act. VI). La decisione non è stata impugnata ed è cresciuta in giudicato.
F. Il 23 gennaio 2012 AP 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato un allegato di risposta, opponendosi alla pretesa degli attori e contestando la loro legittimazione attiva. Essi non avrebbero dimostrato di essere gli effettivi eredi della successione, rispettivamente di essere legittimati ad agire sulla base di una cessione di credito ai sensi dell’art. 165 CO. Il convenuto sostiene inoltre che il contratto di credito in conto corrente (doc. F) non sarebbe mai stato validamente disdetto dalla banca, che la surrogazione degli attori nei diritti della banca avrebbe richiesto il suo consenso e che l’ammontare del debito estinto non sarebbe stato da essi dimostrato. Nella denegata ipotesi in cui fossero dati gli estremi di un indebito arricchimento ex art. 62 CO, la pretesa sarebbe comunque prescritta. Ogni ed eventuale credito degli attori sarebbe ad ogni modo compensato con il credito spettante al convenuto sulla base di un legato lasciatogli dalla defunta E__________ A__________ di fr. 200'000.- oltre a fr. 75'360.95 a titolo d’imposta di successione.
G. Con replica 27 febbraio 2012 e duplica 30 dicembre 2013 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive domande, il convenuto ampliando il suo credito posto in compensazione con una serie di pretese derivanti dallo scioglimento del contratto di società semplice che egli avrebbe a suo tempo sottoscritto con la defunta E__________ A__________.
H. All’udienza preliminare del 17 febbraio 2014 gli attori hanno contestato le nuove pretese fatte valere in compensazione da AP 1 in sede di duplica, rilevando l’incompetenza del giudice ordinario civile. Tali pretese si fonderebbero sul contratto di società semplice (doc. S) sottoscritto dalla defunta E__________ A__________ e dal convenuto, che prevede una clausola arbitrale per le relative controversie.
Esperita l’istruttoria, in sede di dibattimento finale le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande e contestazioni.
I. Con decisione 11 novembre 2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione e condannato AP 1 a versare in solido ai componenti della CC 1 l’importo di fr. 107'284.61 oltre interessi del 5% dal 12 novembre 2008, ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese e obbligandolo a rifondere agli attori in solido fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.
L. Con appello 12 dicembre 2014 AP 1 chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili. Con risposta 6 febbraio 2015 gli attori postulano la reiezione del gravame, protestando anch’essi spese e ripetibili.
Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata l’11 novembre 2014 e l’appello del 12 dicembre è tempestivo, così come lo è la risposta del 6 febbraio 2015, inoltrata nel termine assegnato da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Il Pretore, sulla base del certificato ereditario prodotto (doc. R), ha riconosciuto agli attori la qualifica di eredi di E__________ A__________. Egli ha poi costatato la preclusione di AP 1 a causa della produzione tardiva dell’allegato di risposta, rilevando che nel caso concreto gli atti compiuti dal convenuto non avevano comunque influenzato o modificato l’esito della causa, la stessa dovendo essere accolta. Il Pretore, sulla base della documentazione agli atti, ha concluso che la somma di fr. 107'284.61 accreditata dagli attori (titolari dei conti posti a garanzia della linea di credito concessa dalla banca al convenuto) a favore di AP 1 avesse quale scopo quello di estinguere il suo debito nei confronti della banca e ottenere la liberazione delle garanzie a suo tempo fornite dalla defunta E__________ A__________. Il giudice di prime cure ha quindi concluso che con il versamento di tale importo gli attori sarebbero subentrati ex lege ai sensi dell’art. 110 cifra 1 CO nei diritti vantati dalla banca nei confronti di AP 1 sulla base del contratto di credito in conto corrente (doc. F). Il primo giudice ha infine respinto le pretese fatte valere dal convenuto in via compensativa, rilevando come il preteso credito a titolo di legato di fr. 200'000.- e quello a titolo d’imposta di successione di fr. 75'360.95 fossero già oggetto di un’altra causa mentre le ulteriori pretese derivassero dal contratto di società semplice, contenente una clausola arbitrale per le relative controversie.
3. Con la prima censura di appello AP 1 critica la motivazione formulata dal Pretore in relazione alla preclusione, poiché dalla stessa non sarebbe chiaro se la mancata presentazione della risposta entro il termine di grazia abbia condotto alla sua preclusione o meno. L’appellante contesta in ogni caso la preclusione, rimproverando al Pretore la violazione del diritto di essere sentito e del principio della buona fede per avere atteso la decisione finale per costatarla. La tardiva produzione della risposta sarebbe comunque stata sanata dal Pretore con l’assegnazione al convenuto del termine per inoltrare la duplica.
3.1 Contrariamente a quanto pretende l’appellante, la motivazione della decisione impugnata in merito alla preclusione è chiara. Il primo giudice ha costatato che a seguito dell’inoltro tardivo della risposta il convenuto avrebbe dovuto essere dichiarato precluso, di modo che tale atto con i relativi documenti nonché lo scambio di allegati successivo non avrebbero dovuto essere considerati. Il Pretore ha aggiunto che ad ogni modo gli atti compiuti dalla parte convenuta non risultavano aver influenzato o modificato l’esito della causa. Il Pretore ha infatti accolto la petizione pur tenendo conto delle contestazioni e delle allegazioni sollevate da AP 1 in quell’allegato e in quelli successivi nonché le prove da lui richieste (vedi in particolare la decisione impugnata, ad 10 pag. 4, ad 13 pag. 5, ad 15 pag. 8; act. XIV; XV; XVI). A ben vedere dunque la questione della preclusione si rivela irrilevante ai fini della causa, poiché la petizione è stata accolta nel merito indipendentemente dalla preclusione del convenuto, di modo che non si capisce in che maniera (e l’appellante nemmeno lo spiega) tale constatazione possa avergli comportato un pregiudizio.
3.2 Per dovere di completezza, va rilevato che la conclusione del Pretore in merito alla preclusione del convenuto resiste ad ogni critica.
3.2.1 Con ordinanza 28 giugno 2010, intimata il 2 luglio successivo e ricevuta da AP 1 il 12 luglio 2010 (doc. 2), il Pretore di Lugano, sezione 2, ha assegnato al convenuto il termine di grazia di 10 giorni per presentare l’allegato di risposta, pena la preclusione. Il 6 agosto 2010 il Pretore della sezione 2 si è autoescluso e, su richiesta del convenuto (act. IV), il segretario assessore della medesima sezione ha confermato con ordinanza 18 agosto 2010 la sospensione della causa a far tempo dal 6 agosto 2010 e fino a decisione sull’esclusione del Pretore (act. V). Con decisione 21 ottobre 2010, poi cresciuta in giudicato, questa Camera ha confermato l’esclusione del Pretore di Lugano, sezione 2, e trasmesso l’incarto al Pretore di Lugano, sezione 3 (act. VI, IICCA inc. n. 12.2010.147). Il 23 gennaio 2012 AP 1 ha inoltrato l’allegato di risposta, rilevando che la causa, sospesa a seguito dell’esclusione del giudice, non era ancora stata riattivata di modo che l’inoltro dell’allegato era tempestivo.
3.2.2 Secondo l’art. 31 CPC/TI, applicabile nel caso concreto in virtù dell’art. 404 CPC, nei casi di esclusione o di ricusazione del giudice la sospensione della causa interviene obbligatoriamente per legge. Anche se confermata formalmente dal giudice (come nel caso concreto) la sospensione non persiste fino a revoca dell’ordinanza di sospensione, rispettivamente fino alla formale riattivazione della causa, ma prende fine automaticamente una volta scaduto il termine di ricorso contro la decisione sull’esclusione (cfr. per analogia II CCA del 30 giugno 2004, inc. 12.2003.158), come del resto esplicitamente confermato nell’ordinanza di sospensione del 18 agosto 2010. Contro la decisione di questa Camera sull’esclusione del Pretore di Lugano, sezione 2, intimata alle parti il 27 ottobre 2010 nessuno degli interessati ha interposto ricorso, di modo che la risposta presentata dal convenuto il 23 gennaio 2012, a oltre un anno dalla crescita in giudicato, è senz’altro tardiva.
3.2.3 In questa sede l’appellante rimprovera al Pretore una violazione del diritto di essere sentito e del principio della buona fede per avere sollevato la preclusione solo con la decisione finale dopo avergli assegnato il termine per presentare la duplica. A torto. La tempestività di un atto di causa rappresenta un presupposto processuale, il cui rispetto è verificabile d’ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 5 CPC/TI). Il termine di grazia per presentare la risposta è un termine perentorio e come tale improrogabile (art. 129 CPC/TI). Il mancato rispetto comporta per legge la preclusione del convenuto (art. 169 CPC/TI).
Nel caso concreto il Pretore, con ordinanza 28 giugno 2010, ha assegnato al convenuto il termine di grazia di 10 giorni per presentare la risposta con l'avvertenza che in caso di omissione non avrebbe più potuto contestare i fatti della petizione e che l’istruttoria sarebbe avvenuta solo in base alle prove addotte dalla parte attrice (act. II). Nell’ordinanza di conferma della sospensione della causa del 18 agosto 2010 il segretario assessore ha poi specificato che la stessa sarebbe restata sospesa fino a decisione sull’esclusione del Pretore. In queste circostanze per il convenuto, debitamente patrocinato da un legale, doveva essere chiaro che la decorrenza del termine di grazia, sospesa a seguito dell’esclusione del primo giudice, sarebbe ripresa automaticamente al momento della decisione di questa Camera. Né il Pretore della sezione 2 né quello della sezione 3 hanno mai lasciato intendere che la causa sarebbe stata riattivata d’ufficio né hanno mai creato nelle parti aspettative in tal senso.
Non si capisce inoltre in che maniera (e l’appellante non lo spiega) la costatazione della preclusione contestualmente alla prolazione della decisione finale possa avere in qualche modo arrecato un pregiudizio irrimediabile all’appellante. La posizione del convenuto nel caso in cui la preclusione fosse stata accertata contestualmente all’inoltro (tardivo) della risposta non sarebbe infatti in nessun modo migliorata, gli effetti essendo i medesimi. In entrambi i casi il convenuto conserva infatti la possibilità di impugnare la decisione finale emanata a suo sfavore contestando la legittimità della preclusione, ciò che è avvenuto nel caso concreto. Al di là dell’allungamento dei tempi della procedura, non vi è quindi motivo di ritenere che la posizione processuale di AP 1 sarebbe stata diversa rispetto alla situazione esistente in caso di pronuncia immediata sulla preclusione.
4. Con la seconda censura AP 1 rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto. A suo dire nel caso concreto non sarebbero adempiuti i presupposti dell’art. 110 cifra 1 CO. Il versamento degli attori sul conto corrente a lui intestato non era idoneo a estinguere il debito della banca. Il bonifico sarebbe avvenuto senza causa e tornerebbero applicabili le norme sull’indebito arricchimento ex art. 62 CO, di modo che la pretesa sarebbe prescritta.
4.1 Preliminarmente si rileva che su questo punto l’appello non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in prima sede limitandosi a ribadire la propria tesi e la propria lettura dei fatti (in particolare nella duplica, pag. 2 – 4). Su questo punto l’appello è pertanto irricevibile, poiché non adempie i presupposti di motivazione dell’art. 311 CPC.
4.2 Secondo l’appellante il versamento dell’importo di fr. 107'284.61 da parte degli attori sul conto corrente a lui intestato non sarebbe stato idoneo a estinguere il debito che lui aveva con la banca, poiché nell’atto di pegno non vi sarebbe alcun riferimento né alla linea di credito né al contratto di credito da lui sottoscritto con la banca il 21 dicembre 1998 (doc. F). La censura è infondata. Il pegno generale limitato è stato costituito in garanzia per tutti i crediti della banca nei confronti di AP 1 risultanti da contratti già stipulati o da stipulare in futuro nell’ambito di relazioni d’affari con la banca fino alla somma di fr. 140'000.- (cfr. art. 2 dell’atto di pegno, doc. G), di modo che il credito in conto corrente concesso dalla banca al convenuto (doc. F) era senz’altro garantito dall’atto di pegno (doc. G). Non è necessario che il credito garantito dall’atto di pegno sia determinato, è sufficiente che esso sia determinabile, ciò che è senz’altro il caso nella fattispecie (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 2a ed., Berna 1996, n. 3080 e segg., pag. 324 segg.).
4.3 Secondo l’appellante, al fine di poter soddisfare il creditore, gli attori avrebbero dovuto disinteressare direttamente la banca e non limitarsi a compiere un bonifico sul conto corrente a lui intestato. Con tale agire gli attori avrebbero semplicemente incorporato una somma di denaro al suo patrimonio, poiché, a suo dire, fintanto che il conto corrente non è chiuso, non vi sarebbero una parte debitrice e una creditrice ma solo una serie di posizioni di dare e avere. La censura è ancora una volta infondata.
Il contratto d’apertura di credito è un negozio sui generis non regolato dalla legge. La dottrina più recente sostiene che al contratto si applicano le disposizioni generali del CO ma anche, per analogia, talune disposizioni sul mutuo (art. 316 segg. CO), in specie in relazione alla disdetta (DTF 4C.345/2002 del 3 marzo 2003 consid. 3 con rif. di dottrina). Nell'ambito dell'apertura di un contratto di credito in conto corrente come quello qui in rassegna, l'ammontare del prestito è variabile, poiché esso è determinato dal beneficiario che può, nei limiti fissati nella convenzione e secondo i suoi bisogni, disporre di somme di denaro, divenendo così debitore della banca. I prelievi e i rimborsi sono contabilizzati in funzione dell'utilizzazione effettiva della linea di credito e le reciproche pretese sono conguagliate contabilmente senza disposizioni particolari delle parti (DTF 130 III 697 consid. 2.2.1, 100 III 79). Il credito in conto corrente garantito da un diritto di pegno rappresenta un caso particolare di garanzia di un credito futuro e variabile nel suo ammontare: l’oggetto del pegno è costituito dal saldo attuale o di chiusura del credito (Steinauer, op. cit., n. 3081b, pag. 325).
Nel caso concreto i fatti accertati dal Pretore nella sentenza impugnata sulla base dei documenti prodotti non sono contestati dall’appellante. In particolare dagli stessi emerge come gli attori siano i titolari dei conti posti a garanzia della linea di credito concessa a AP 1 dalla banca (doc. R, doc. F, doc. G). Con scritto 30 gennaio 2008, inviato in copia anche al convenuto, AO 1, quale rappresentante della CE CC 1, ha chiesto alla banca di annullare la garanzia di cui all’atto di pegno sottoscritto il 21 dicembre 1998 dalla defunta. Con scritto 6 febbraio 2008 la banca ha pertanto chiesto a AP 1 di coprire integralmente il debito nei suoi confronti o, alternativamente, fornire nuove garanzie in sostituzione di quelle in essere (doc. H). Con scritto 24 settembre 2008 (inviato in copia al convenuto) il rappresentante della CE, AO 1, ha chiesto alla banca di allestire il conteggio di chiusura del credito concesso con contratto 21 dicembre 1998 a AP 1 per il conto base n. __________-01 e di procedere al rimborso del debito con gli averi depositati sul conto bancario n. __________-81 intestato agli eredi della CE CC 1 (doc. I°, M). Il 1° ottobre 2008 la banca ha inviato a AP 1 l’estratto conto al 30 settembre 2008 del conto corrente n. __________-01, dal quale risultava un saldo negativo complessivo a favore della banca di fr. 107'284.61 (doc. I°). Il 2 ottobre 2008 la medesima somma è stata addebitata sul conto corrente n. __________-81 intestato agli eredi della CE fu __________ A__________, a “rimborso credito AP 1 a scarico del garante” (doc. M). Il 6 ottobre successivo la banca ha comunicato al convenuto l’annullamento del credito quadro di fr. 140'000.- (doc. I°). In queste circostanze dalla documentazione prodotta emerge, come rettamente concluso dal Pretore, che con il pagamento dell’importo di fr. 107'284.61 a favore di AP 1 e corrispondente al saldo negativo del credito a lui concesso dalla banca al 30 settembre 2008 e mai contestato (doc. I°), gli attori non hanno semplicemente incorporato una somma di denaro al patrimonio del convenuto. Essi hanno estinto il debito di quest’ultimo nei confronti della banca al 30 settembre 2008, allo scopo di riscattare il diritto di pegno gravante sui loro averi. Giusta l’art. 110 cifra 1 CO essi sono pertanto subentrati nei diritti vantati dalla banca nei confronti di AP 1 sulla base del contratto di credito del dicembre 1998 (doc. F, doc. I°). Secondo tale disposizione infatti il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo, fino a concorrenza della somma pagata, quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli competa la proprietà o un diritto reale limitato, ciò che è il caso nella fattispecie.
A titolo di completezza si rileva infine che la questione della causa del pagamento della somma di denaro da parte degli attori è irrilevante: anche ammettendo che ciò sia avvenuto senza causa, come pretende l’appellante, l’art. 110 cifra 1 CO troverebbe comunque applicazione nel caso concreto, essendo comunque adempiute le sue condizioni, di modo che gli attori, anche in questo caso, diventerebbero cessionari legali del credito. Giusta l’art. 110 cifra 1 CO tra il debitore e il terzo che ha pagato si crea il medesimo legame giuridico che esisteva fino ad allora tra il debitore e il creditore originario; il terzo diventa allora il titolare del credito con tutte le modalità connesse in particolare per quanto riguarda l'esigibilità, il luogo di esecuzione e la prescrizione, acquistando anche tutti i diritti accessori del credito (Tevini, Commentaire romand, CO I, n. 10 e segg. ad art. 110 CO; Reetz/Graber, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 – 183 OR, 2a ed., n. 21 ad art. 110 CO e riferimenti). Ne discende che gli attori sono diventati titolari del credito esistente tra l’appellante e la banca e la pretesa da loro fatta valere nei confronti di AP 1 non può essere prescritta ex art. 67 CO.
5. Con l’ultima censura l’appellante rimprovera al Pretore di avere respinto le pretese da lui fatte valere in via compensativa con la risposta, rispettivamente con la duplica concernenti un asserito credito di fr. 200'000.- a titolo di legato e di fr. 75'360.95 a titolo di imposta di successione oltre ulteriori asseriti crediti derivanti dal contratto di società semplice in essere tra lui e la defunta E__________ A__________.
5.1 Il Pretore ha esaminato le pretese fatte valere dal convenuto in via compensativa solo a titolo abbondanziale, ritenuta la sua preclusione. L’appellante contesta tale conclusione con i medesimi argomenti esposti al considerando 3, al quale si rinvia.
5.2 Per quanto concerne l’asserito credito di fr. 200'000.- a titolo di legato e di fr. 75'360.95 a titolo di imposta di successione il Pretore ha accertato che le medesime pretese erano già state fatte valere da AP 1 contro i qui attori con petizione 3 luglio 2009 (incarto rich. OA.2010.774, già inc. OA.2009.424 della sezione 2). In applicazione del principio ne bis in idem il primo giudice ha pertanto demandato ogni decisione al riguardo a tale causa. L’appellante ritiene che in assenza di una decisione cresciuta in giudicato per quanto attiene le pretese oggetto della causa inc. OA.2010.774, il Pretore avrebbe dovuto entrare nel merito della contestazione. L’appellante sembra misconoscere il principio della litispendenza, che, analogamente a quello della cosa giudicata, tende a evitare l'emanazione di due decisioni giudiziarie contraddittorie sulla stessa azione e tra le stesse parti (DTF 127 III 279 consid. 2b pag. 283). La litispendenza esplica i suoi effetti anche al riguardo di una procedura successiva promossa dinanzi al medesimo giudice, non potendosi neppure in tale circostanza escludere il rischio di decisioni contraddittorie e dovendosi comunque considerare l'obiettivo generale perseguito da questo principio (DTF 4A_141/2013 del 22 agosto 2013, consid. 2.2.1).
6. Da quanto precede ne discende che l’appello si appalesa infondato e va respinto nella misura in cui risulta ammissibile. Le spese processuali e le ripetibili della presente procedura, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 107'284.61, seguono la totale soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 12 dicembre 2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 11 novembre 2014 della Pretura di Lugano, sezione 3, è confermata.
2. Gli oneri processuali di fr. 3'000.-, già anticipati, sono a carico di AP 1, che rifonderà agli attori in solido fr. 3'600.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).