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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.01.2016 12.2014.196

28 janvier 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,586 mots·~18 min·4

Résumé

Riconoscimento di debito o lettera d'intenti - interpretazione

Texte intégral

Incarto n. 12.2014.196

Lugano 28 gennaio 2016/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.26 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6 febbraio 2013 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di CHF 120'000.- (pari ad EUR 100'000.-) oltre interessi ed accessori vantato nei suoi confronti;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 9 ottobre 2014 ha respinto;

appellante l'attrice con atto di appello 14 novembre 2014, con cui chiede in via principale l’annullamento del querelato giudizio e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché assuma le prove rifiutate ed emani un nuovo giudizio dopo aver disposto la sospensione della causa in attesa della definizione del procedimento penale pendente in __________ e in via subordinata la sua riforma nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 27 gennaio 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                             1.  Sulla base della “dichiarazione di intenti” (doc. F) sottoscritta il  29 novembre 2011 da una parte da __________ G__________ e dall’altra, a nome per conto di AO 1, da __________ D__________ - secondo cui “il sottoscritto G__________ __________, nato a __________ il __________, residente a __________ __________ in proprio ed in qualità di amministratore della AP 1, anch’essa con sede in __________, __________, in relazione al contratto preliminare del 27.05.2010 tendente ad ottenere un acquisto di certificati della G.__________, per l’ammontare di USD 50'000'000.suddiviso successivamente in un subconto di USD 20'000'000.- e altro da creare subconto di USD 30'000'000.-, conferma l’impegno della AP 1 a cedere ad altri, su disposizione della AO 1 la prenotazione di acquisto dei titoli suddetti. A tal fine nell’ipotesi in cui entro il 31.01.2012 la prenotazione de qua venisse ceduta a terzi, questi ultimi verseranno alla AO 1 la somma di EUR 150'000.- (centocinquantamila,00), oltre spese e costi già sostenuti dalla AO 1, quale subentro alla prenotazione di acquisto. Al contrario, nel caso in cui i titoli della G.P. (recte: J.P.) Morgan, non venissero ceduti a terzi il sottoscritto G__________ __________, sia in qualità di amministratore e legale rappresentante della AP 1, sia in proprio e personalmente si impegna ad acquistare la prenotazione mediante versamento di EUR 100'000.- da pagarsi entro e non oltre il 31.01.2012 alla AO 1. A garanzia di tale impegno il G__________ consegna alla AO 1, titolo dell’importo di EUR 100'000.-, che la stessa potrà incassare dal 31.01.2012 in avanti” - il 14 giugno 2012 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1, successore in diritto di AP 1 (cfr. doc. B), il PE n. __________ dell’UE di Lugano per un importo di CHF 120'000.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2012 (doc. I p. 2).

                                 Con decisione 17 gennaio 2013 (doc. 11) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla società escussa a quel PE.

                             2.  Con petizione 6 febbraio 2013 AP 1, che ha in seguito mutato la sua ragione sociale in AP 1, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il disconoscimento del debito di CHF 120'000.- (pari ad EUR 100'000.-) oltre interessi ed accessori vantato nei suoi confronti. Essa, in estrema sintesi, ha evidenziato che la convenuta, dopo aver disatteso gli obblighi assunti nei suoi confronti con la sottoscrizione del contratto relativo all’acquisto, per un corrispettivo  di EUR 8'551'000.-, dei certificati J.__________ per USD 50'000'000.- (doc. 2), l’avrebbe raggirata, estorcendole con l’inganno la firma della “dichiarazione di intenti” (doc. F) e dell’assegno di EUR 100'000.- allora consegnatole, ciò che a suo dire sarebbe senz’altro stato confermato nell’ambito dei procedimenti penali da lei promossi in __________ (presso il Tribunale di __________ inc. __________ e __________, doc. 1) e in __________ (doc. 12), di cui chiede dunque di attendere l’esito prima di eventualmente emanare il suo giudizio.

                                  La convenuta si è integralmente opposta alla petizione. Essa ha osservato di essersi rivolta all’attrice nel corso del 2010 per finanziare l’acquisto del pacchetto azionario della società __________ e di aver stipulato con lei nel maggio 2010 un contratto preliminare in vista dell’ottenimento di un finanziamento di EUR 25'000'000.- (doc. C); di aver quindi rimesso all’attrice, in esecuzione di quanto allora pattuito, assegni per EUR 150'000.- a titolo di caparra e in seguito un assegno di EUR 257'000.-; che l’attrice ciononostante non avrebbe mai messo in esecuzione quanto promesso, facendole perdere EUR 500'000.- versati quale caparra alla venditrice del pacchetto azionario (doc. D e E); che quanto indicato nella “dichiarazione di intenti” (doc. F) costituirebbe un chiaro impegno a risolvere tale vertenza; e che, posto che nulla di quanto promesso dall’attrice si sarebbe realizzato e che gli assegni consegnatile sarebbero risultati scoperti (doc. G), essa sarebbe così creditrice nei suoi confronti per l’importo di EUR 100'000.-.

                             3.  Nelle more della causa, il Pretore, con decisione 16 dicembre 2013, ha ammesso a titolo di prova unicamente le prove documentali prodotte dalle parti con gli allegati preliminari.

                                  Con istanza 21 maggio 2013 (recte: 21 gennaio 2014), l’attrice, per quanto qui interessa, ha in seguito pure chiesto di poter versare agli atti quale doc. 18 il decreto 20 dicembre 2013 con cui il Tribunale di __________ aveva ingiunto alla convenuta di pagare entro 40 giorni l’importo di EUR 8'401'000.- oltre interessi, somma corrispondente al danno causatole a seguito dell’inadempimento del contratto relativo all’acquisto dei certificati J.P. Morgan (doc. 2) che a suo dire compensava ampiamente l’importo oggetto della causa di disconoscimento del debito. L’istanza è stata disattesa il 21 febbraio 2014.

                             4.  Negli allegati conclusivi le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande, ritenuto che l’attrice ha pure ribadito la sua domanda processuale relativa alla sospensione della causa fino a definizione delle responsabilità penali della convenuta nei procedimenti penali da lei promossi in __________ e in __________ e fino a definizione dei processi al foro italiano di condanna definitiva della convenuta a versarle la somma di EUR 8'401'000.- oltre interessi.

                             5.  Con decisione 9 ottobre 2014 il Pretore ha respinto sia l’istanza di sospensione della causa sia la petizione. Il giudice di prime cure, riassunti i principi che disciplinavano l’azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), ha ritenuto che la convenuta avesse adempiuto all’onere della prova che le incombeva versando agli atti la “dichiarazione di intenti” di cui al doc. F e che spettasse dunque all’attrice allegare e provare le circostanze relative all’asserita inesistenza di quel credito o almeno a favore di una sospensione della procedura. Esaminate le allegazioni e le prove dell’attrice, ha tuttavia ritenuto che quest’ultima non era riuscita ad invalidare la pretesa posta in esecuzione, con la conseguenza che la petizione andava respinta, senza che fosse necessario attendere l’esito degli altri procedimenti (penali e civili) in essere in __________ e in __________.

                             6.  Con appello 14 novembre 2014, avversato dalla convenuta con risposta 27 gennaio 2015, l'attrice ha chiesto in via principale di annullare il querelato giudizio e di rinviare l’incarto al Pretore affinché assumesse le prove rifiutate ed emanasse un nuovo giudizio dopo aver disposto la sospensione della causa in attesa della definizione del procedimento penale pendente in Italia e in via subordinata di riformarlo nel senso di accogliere la petizione.

                                  Essa ha rimproverato al giudice di prime cure di essere caduto nell’arbitrio nell’assunzione delle prove, non avendo ammesso alcune prove notificate, non avendone valutate altre in quanto ritenute irrilevanti e non avendo accettato prove offerte in corso di causa, ciò che lo avrebbe indotto erroneamente a misconoscere che la “dichiarazione di intenti” di cui al doc. F era solo una lettera d’intenti e non un riconoscimento di debito, a non sospendere la procedura in attesa dell’evasione del procedimento penale avviato in __________, a non accertare che la somma di EUR 100'000.- era già stata incassata ed a respingere l’eccezione di compensazione da lei sollevata.

                             7.  L’attrice chiede dapprima di annullare la decisione pretorile, rilevando che il giudice avrebbe omesso di assumere le prove da lei richieste.

                           7.1  Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010 4A_35/2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, p. 105). Il diritto alla prova è stato espressamente codificato nel nuovo codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Tuttavia il diritto alla prova non è assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., p. 664; Haberbeck, Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2). L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2, TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10 febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.3.1) e permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., p. 664; Haberbeck, op. cit., n. 3, pag. 2; TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10 febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.3.1).

                           7.2  Nel caso di specie non vi è motivo di annullare la decisione del Pretore. Nonostante il giudice di prime cure abbia effettivamente omesso di assumere le prove richieste dall’attrice, quest’ultima, come oltretutto meglio si vedrà di seguito, non è in effetti stata in grado di allegare e di dimostrare che il suo giudizio, reso previo un apprezzamento anticipato delle prove, fosse arbitrario, non avendo essa del resto nemmeno spiegato, salvo pretendere genericamente l’assunzione di tutte le prove da lei richieste in prima sede, se e in che modo ogni singola prova (per altro nemmeno specificata in seconda istanza) potesse modificare le diverse conclusioni del primo giudice. E del resto il Pretore non aveva respinto la petizione per l’assenza delle prove necessarie.

                             8.  La censura dell’attrice secondo cui la “dichiarazione di intenti” di cui al doc. F non sarebbe un riconoscimento di debito ma una semplice lettera d’intenti non vincolante deve essere disattesa.

                                  Essa è innanzitutto irricevibile in ordine, essendo stata sollevata per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 CPC) e, se non lo fosse stata, sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso nel merito.

                                  La lettera d’intenti (“letter of intent”) è in effetti utilizzata nella fase preparatoria di un contratto nei settori commerciali e finanziari che presentano una certa complessità o importanza economica: si tratta di una dichiarazione d’intenzione con la quale una parte comunica all’altra il suo interesse alla conclusione di un contratto e desidera avviare trattative a tal fine, ritenuto che le parti non sono obbligate a concludere il contratto e non possono vantare pretese reciproche, a differenza di quanto avviene in un precontratto o in un contratto (TF 21 marzo 2006 4C.409/2005 in SJ 2006 I 433 consid. 2.3.1; II CCA 30 settembre 2014 inc. n. 12.2014.93). Nel caso di specie con la “dichiarazione di intenti” di cui al doc. F, oltretutto controfirmata per accordo dalla convenuta, l’attrice non si è invece limitata ad indicare una sua remota intenzione futura, ma si è già impegnata ad agire in un ben determinato modo (“AP 1 … si impegna ad acquistare la prenotazione mediante versamento di EUR 100'000.- da pagarsi entro e non oltre il 31.01.2012 alla AO 1”) qualora si fosse verificata la condizione allora ipotizzata (“nel caso in cui i titoli della G.__________, non venissero ceduti a terzi”), come è poi stato accertato dal Pretore senza che la circostanza sia stata qui censurata, ritenuto che allora tutti gli elementi contrattuali essenziali di quel suo impegno risultavano essere determinati e non necessitavano di essere ulteriormente concretizzati.

                             9.  La decisione di non sospendere la causa ai sensi dell’art. 126 CPC in attesa dell’esito dei procedimenti (penali e civili) avviati in __________ e in __________ (evasa assieme a quella con cui è stata respinta l’eccezione di nullità del riconoscimento di debito per vizio di volontà) è stata motivata dal Pretore come segue.

                                  Egli ha dapprima ritenuto irrilevanti i fatti addotti dall’attrice in merito allo scopo perseguito dalla convenuta con il contratto di cessione dei titoli J.__________ (doc. 2), rilevando che l’attrice, nonostante allora le sue perplessità al riguardo erano già sorte e addirittura le sarebbero già state confermate dai risultati della due diligence da lei richiesta sul progetto del __________ e sulla linea di credito della convenuta, non aveva mai però messo in dubbio la validità di quel contratto, né quindi poteva invocare tali circostanze per motivare la nullità della successiva “dichiarazione di intenti” (doc. F), con la conseguenza che pure le eventuali responsabilità penali della convenuta derivanti dagli eventi verificatisi prima della sottoscrizione del contratto di cui al doc. 2 erano irrilevanti ai fini di questa causa.

                                  Per il giudice di prime cure, un vizio di volontà che potesse giustificare la nullità del riconoscimento di debito non emergeva nemmeno dalle allegazioni dell’attrice a proposito degli eventi verificatisi in seguito, per cui, anche in questo ambito, non vi era motivo per attendere l’esito dei procedimenti penali in corso nei confronti della convenuta: in effetti l’attrice aveva confermato che corrispondeva alla reale volontà delle parti concedere alla convenuta la possibilità di recuperare EUR 100'000.- degli EUR 150'000.- pagati a titolo di caparra, nel caso in cui fossero stati trovati nuovi promittenti acquirenti, e che il 13 aprile 2011 il suo stesso amministratore aveva depositato presso lo studio legale del patrocinatore della convenuta un primo assegno di EUR 100'000.- pagabile entro il 15 settembre 2011, da consegnare alla convenuta per l’incasso qualora egli non avesse trasferito ad altri la dichiarazione di cessione della prenotazione di acquisto dei certificati J.__________ firmata dalla convenuta e fatto pervenire pari somma presso detto studio legale; risultava poi pacifico che l’attrice non aveva versato alcun importo alla convenuta, che quindi aveva messo all’incasso l’assegno; l’attrice stessa aveva sostenuto che a quel punto, avendo ricevuto missiva dalle Poste __________ di provvedere al pagamento di detto assegno, il suo amministratore si era recato a __________ ed aveva sottoscritto la “dichiarazione di intenti” di cui al doc. F per “addivenire ad un accordo”, confermando il suo impegno a cedere a terzi la prenotazione di acquisto dei titoli della J.__________ e firmando pure un nuovo assegno di EUR 100'000.- in sostituzione del primo, a garanzia del proprio impegno a versare tale somma nel caso in cui non fosse riuscito a vendere la prenotazione a terzi entro il 31 gennaio 2012. A suo giudizio, in queste circostanze non si ravvedeva alcun vizio di volontà da parte dell’attrice e di certo non costituiva dolo ai sensi dell’art. 28 CO il fatto che la convenuta, dopo la sottoscrizione della “dichiarazione di intenti” di cui al doc. F, le avrebbe riconsegnato il formulario sottoscritto per incassare il primo assegno alle 19.15 anziché alle 18.00.

                           9.1  In questa sede l’attrice ribadisce di essere stata a suo tempo costretta dalla convenuta a sottoscrivere la “dichiarazione di intenti” di cui al doc. F e che in merito a quest’ultima era pendente in Italia una procedura penale volta ad accertare se la stessa fosse o meno viziata da atto illecito. In tali circostanze, ritenendo palese che l’esito del procedimento civile dipendesse da quello penale, dichiara di non condividere la decisione con cui il giudice di prime cure non ha ritenuto di sospendere la causa in attesa dell’esito del procedimento penale in corso, giudizio che oltretutto l’aveva privata di un’ulteriore e fondamentale prova a suffragio delle proprie allegazioni.

                           9.2  La censura, per altro finalizzata ad ottenere la sospensione della procedura in attesa dell’esito del solo procedimento penale avviato in __________, deve senz’altro essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attrice non si è in effetti confrontata criticamente con la puntuale e circostanziata argomentazione che aveva indotto il Pretore a ritenere irrilevante per l’esito della causa l’esito del procedimento penale promosso in __________ ed in particolare non ha spiegato per quali motivi di fatto e di diritto la stessa fosse errata e dovesse con ciò essere modificata (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2; II CCA 22 luglio 2014 inc. n. 12.2012.174, 27 marzo 2015 inc. n. 12.2013.166).

                           10.  L’attrice rimprovera in seguito al Pretore di non aver accertato che la somma di EUR 100'000.- era già stata incassata dalla convenuta, come risultava dalla “quietanza liberatoria” di cui al doc. 7. La censura è anche in questo caso irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella sua decisione il giudice di prime cure ha in effetti ritenuto che l’attrice non avesse mai preteso nei suoi allegati introduttivi di aver estinto il suo debito, né avesse contestato l’affermazione della convenuta secondo cui entrambi gli assegni consegnati dal suo amministratore a garanzia del debito riconosciuto di EUR 100'000.- fossero risultati scoperti. E in questa sede l’attrice non ha spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto quell’assunto fosse errato e dovesse con ciò essere modificato. Si aggiunga, per completezza, che la “quietanza liberatoria” di cui al doc. 7 era in realtà riferita solo al primo assegno di EUR 100'000.di cui al doc. P, che però è poi stato sostituito da quello di identico importo di cui al doc. G (cfr. pure petizione p. 9 e 11).

                           11.  Con l’ultima censura d’appello l’attrice rimprovera al Pretore di aver respinto siccome tardiva l’istanza 21 gennaio 2014 con cui aveva posto in compensazione l’importo di EUR 8'401'000.-, ciò che le avrebbe impedito di provare il buon fondamento dell’eccezione. La censura deve essere disattesa. Nella sua decisione il Pretore ha evidenziato che solo dopo l’udienza di prime arringhe, nella sua istanza 21 gennaio 2014, l’attrice aveva menzionato l’eventuale compensazione del suo (contestato) debito con l’asserito credito di EUR 8'401'000.- vantato nei confronti della convenuta, sennonché, poiché tardiva, senza che fossero dati i presupposti dell’art. 229 CPC, tale eccezione non poteva essere considerata, per cui ai fini di questa causa era irrilevante l’esito del processo al foro italiano avente per oggetto la condanna della convenuta a versare all’attrice la somma di EUR 8'401'000.-. In questa sede l’attrice non contesta invero l’applicazione che il giudice di prime cure ha concretamente dato all’art. 229 CPC, ciò che imporrebbe già di respingere la sua censura, ma si limita a sostenere che “interpretare la norma in senso stretto porterebbe però ad una violazione del diritto dell’appellante laddove, già posta la compensazione, gli verrebbe negato il diritto di provare fatti già addotti ma di cui non aveva ancora la prova oggettiva”. Sennonché, a parte il fatto che se un’istanza di assunzione di prove è tardiva ai sensi della norma, come è stato il caso, il giudice è senz’altro tenuto a sanzionare la circostanza anche se per ipotesi ciò dovesse poi impedire alla parte di ossequiare l’onere della prova che le incombe, si osserva che nel caso di specie l’attrice non ha assolutamente indicato, ancor prima che provato, in quale punto degli allegati introduttivi essa avrebbe già sollevato l’eccezione di compensazione (irrilevante è invece il fatto, anch’esso per altro non provato, che l’eccezione potesse eventualmente essere stata sollevata nella procedura di rigetto dell’opposizione, che non fa parte di questa causa), poco importando a tale proposito il fatto che essa avesse allora indicato l’esistenza di un credito di EUR 8'401'000.-, che, senza una formale dichiarazione della parte (art. 124 cpv. 1 CO), non può in effetti essere opposto in compensazione alla controparte.

                           12.  Ne discende che l’appello dell’attrice deve essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.

                                  Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di CHF 120'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

                              I.  L’appello 14 novembre 2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                             II.  Le spese processuali di CHF 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 3’000.- per ripetibili.

                            III.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere               

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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